Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 77 - 2686
Criteri per lesecuzione di trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei
sulla vite per la campagna 2001
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare, ai sensi del D. Lvo n. 194 del 17 marzo 1995, i criteri per
lesecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei nella campagna
2001:
1 - limitatamente alla coltura della vite;
2 - fino e non oltre il 31 agosto 2001 e comunque nel rispetto del periodo
di carenza degli anticrittogamici impiegati;
3 - esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);
4 - impiegando formulati registrati ad hoc;
5 - nel rispetto delle prescrizioni di cui allallegato A, che fa parte
integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente
previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare
del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55, fatta eccezione,
per particolari condizioni di ambiente, a quanto indicato alla lettera
c) del capitolo 1-2.
Lautorizzazione allesecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite
verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale.
(omissis)
MODALITA E PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI SULLA VITE
1) La richiesta di autorizzazione, agli atti del Settore Fitosanitario
regionale, deve essere completata dalla seguente documentazione:
a) coltura ed avversità;
b) indicazione dei prodotti fitosanitari da usare per i trattamenti, i
quali devono risultare registrati per limpiego con mezzo aereo;
c) epoche dimpiego (ipotesi di calendario dei trattamenti);
d) località interessate (Comuni) e relative superfici da sottoporre ai
trattamenti;
e) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito
degli addetti alle basi;
f) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala idonea 1:10000
o 1:5000 o più dettagliata riportante lindicazione delle zone di rispetto
previste dallart. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;
g) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal presidente del Consorzio
aeragricolo, che descriva:
- la presenza di eventuali zone sensibili (abitazioni, allevamenti di bestiame,
di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico);
- la valutazione complessiva della compatibilità dei prodotti fitosanitari
con le colture praticate nel comprensorio di competenza;
- la situazione climatica ed anemologica nonchè le principali caratteristiche
orografiche del comprensorio di competenza.
2) La stessa documentazione, unita a copia della domanda, deve essere inviata,
entro il termine stabilito, anche allAzienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio, al fine di consentire alla stessa leffettuazione dei relativi
controlli ed al Dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale) competente per territorio.
3) LAssessorato Regionale allAgricoltura, Settore Fitosanitario regionale,
provvede ad inoltrare le autorizzazioni agli operatori interessati ed alle
Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento
ARPA competente per territorio.
4) Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio sono incaricate
della sorveglianza delle operazioni e dellesatta osservanza da parte degli
operatori delle disposizioni impartite con la presente deliberazione.
5) Prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2001, gli Eliconsorzi
aeragricoli devono produrre dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà
rilasciata dal pilota del mezzo aereo da inviare al Settore Fitosanitario
regionale, alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio
ed al Dipartimento ARPA competente per territorio dalla quale risulti che
ha provveduto ad eseguire unaccurata ricognizione del territorio da trattare,
al fine di accertare:
a) la sicurezza delle persone, degli animali dazienda, dei beni pubblici
e privati, dei corsi dacqua, delle zone sensibili in generale;
b) leventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
c) leventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse allinterno
del territorio o monocoltura da trattare.
6) Gli operatori interessati devono, ogni volta e tempestivamente, comunicare
il giorno e lora di inizio degli interventi con mezzi aerei alle singole
Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, a mezzo telegramma,
ed allAssessorato Regionale allAgricoltura a mezzo lettera. I casi di
rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente
allAzienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio secondo modalità
preventivamente concordate.
7) Gli operatori devono provvedere ad inviare ai Sindaci dei Comuni interessati
ai trattamenti un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui
sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i fitofarmaci che
verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo,
le dosi di impiego, il periodo di carenza e la classe tossicologica), nonchè
lintervallo di inagibilità degli appezzamenti per la durata di 48 ore.
Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere
riportate anche su manifesti che, a cura degli operatori, devono essere
affissi tempestivamente ed in numero adeguato nelle zone interessate al
trattamento con mezzi aerei.
8) Gli addetti alle basi, delegati dal titolare dellautorizzazione ai
trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere sempre presenti
durante le operazioni nelle basi loro assegnate.
9) Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri
abitati, intendendosi per tali quelli indicati dallart. 2 del D.P.R. 15
giugno 1959, n. 343, e dallart. 1 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. In
ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi dacqua, con
ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve.
10) Al fine di ridurre gli effetti di deriva devono essere osservate le
seguenti prescrizioni:
a) deve essere garantita dal Consorzio la perfetta efficienza delle attrezzature
impiegate nelle irrorazioni;
b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere
inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire
di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni
di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
e) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie
di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del
volo e lefficienza del trattamento;
f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in
relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.
11) Nellesecuzione dei trattamenti devono essere tutelate le zone di rispetto
previste dallart. 6 del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 236, nonchè le altre
zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci,
ecc., strade aperte al traffico, ecc.
12) Le ditte esercenti i mezzi aerei devono essere in possesso del disciplinare
di lavoro aereo ed in regola con le norme di sicurezza del Ministero dei
Trasporti ed i piloti in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per
lattività.
13) I Consorzi aeragricoli che trattano vigneti aderenti al Programma regionale
di attuazione del Reg. CEE 2078/92 Misura A1 ed al Piano di sviluppo rurale
2000-2006 del REG (CE) N. 1257/99 Azione F1, devono rispettare i disciplinari
di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica
coordinata dalla Direzione regionale Sviluppo dellAgricoltura, nonchè
operare in stretto raccordo con i Soggetti erogatori di assistenza tecnica
privata, di cui alle D.G.R. n. 516-41385 del 30 novembre 1994 e n. 77-1961
del 7 gennaio 2001, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le
date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire
ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti.
14) Nei casi di inadempienza alle sopracitate disposizioni i trattamenti
non possono essere effettuati. Tale sospensione, che in caso di continuità
dellinadempienza sarà notificata dallAutorità locale, decadrà con il
ripristino dellosservanza delle presenti istruzioni tecniche operative.
Su segnalazione dellAutorità locale, in casi di gravi o reiterate inadempienze,
lAmministrazione Regionale provvederà alla revoca dellautorizzazione.
15) Per quanto non esplicitamente previsto nelle suesposte prescrizioni
vanno rispettati gli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare
del Ministero della Sanità 19 luglio 1984, n. 55.