Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62 - 48492 del 28.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-48492 del 28.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Viarret Damount S.r.l. la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Villaretto in Comune di Roure in misura di mod. max e medi 1.20 (l/s 120) per produrre sul salto di metri 302 la potenza nominale media di kW 355.29;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 5.7.1985, data della Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla medesima data del canone di legge; la concessione è inoltre anche subordinata al pagamento dei sovracanoni di legge così come indicato negli artt. 18 e 19 del disciplinare di concessione;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.7.2000:

(omissis)

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) includere all’opera di presa, nei termini prescritti dall’art. 13 del presente disciplinare, una scala di risalita per l’ittofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 28 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

d) dotare il manufatto di derivazione di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita;

e) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua

(omissis)

Art. 13 - Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere non incluse nella Autorizzazione Provvisoria n. 102/85 del 5.7.1985 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica; i lavori non potranno avere inizio prima dell’intervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo.

(omissis)

Art. 16 - Canone

A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, la Società concessionaria, ove non lo avesse già fatto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:

dal 5.7.1985 al 31.12.1989, L. 16.746.000 in ragione di L/kW 10.496 per kW medi 355.29, ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692;

dal 1.1.1990 al 31.12.1993, L. 22.375.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 355.29, ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282;

dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 21.815.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 355.29, ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

dal 1.1.1997 al 31.12.1998, L. 14.922.000 in ragione di L/kW 21.000 per kW medi 355.29, ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

dal 1.1.1999 al 31.12.1999, L. 7.816.000 in ragione di L/kw 22.000 per kW medi 355.29, ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90.

Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 143.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18 - Sovracanoni a favore dei Comuni montani (di cui alla Legge 7/1977)

Il concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 27.12.1953 n. 956 a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano all’interno del quale sono previste le opere di derivazione il sovracanone annuo in ragione di kW 355.29, secondo le tariffe vigenti.

Art. 19 - Sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977)

Il concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 355.29 secondo le tariffe vigenti.

Art. 20 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, l’autorizzazione in linea idraulica per le opere in alveo ai sensi del R.D. 523/1904, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

(omissis)