Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 4 - 2768
Legge 5 agosto 1978, n.457, legge 17 febbraio 1992, n. 179. Aggiornamento
dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di stabilire i limiti massimi di reddito per laccesso allEdilizia
Agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978,
n° 457, equiparandoli a quelli vigenti applicati ai soggetti beneficiari
di finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 6/08/1996, n°
59 (FIP) e 24/03/1997, n° 16 (FIP), nel modo seguente:
- per gli acquirenti di alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà
individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi
da assegnare in proprietà:
- lire 41.700.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso
di riferimento del 30%
- lire 45.900.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso
di riferimento del 50%
- lire 62.500.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso
di riferimento del 70%
- per gli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative a proprietà
indivisa lire 41.700.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato
e tasso di riferimento del 20%;
- per gli assegnatari di alloggi destinati alla locazione realizzati da
comuni e A.T.C. lire 41.700.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato
e tasso di riferimento del 20%;
2) di stabilire che i limiti massimi di reddito per laccesso allEdilizia
Agevolata degli interventi finanziati ai sensi della legge 17 febbraio
1992, n° 179, 8° Programma di edilizia residenziale agevolata, equiparandoli
a quelli vigenti applicati ai soggetti beneficiari di finanziamenti concessi
ai sensi delle leggi regionali 6/08/1996, n° 59 (FIP) e 24/03/1997, n°
16 (FIP), in fase di prima applicazione sono incrementati nel modo seguente:
- con destinazione locazione permanente
- il limite di reddito pari a lire 35.000.000 è elevato a lire 41.700.000
- il limite di reddito pari a lire 50.000.000 è elevato a lire 62.500.000
- con destinazione locazione con patto di futura vendita e vendita
- il limite di reddito pari a lire 25.000.000 è elevato a lire 41.700.000
- il limite di reddito pari a lire 30.000.000 è elevato a lire 45.900.000
- il limite di reddito pari a lire 50.000.000 è elevato a lire 62.500.000
3) di dare atto che i limiti di reddito degli acquirenti, degli assegnatari
o dei locatari delle unità abitative realizzate mediante lutilizzo dei
contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999, n°
31 (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica lettera A) punto 2, sono
quelli di cui alla D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000, e precisamente:
- locazione permanente: lire 41.700.000;
- patto di futura vendita e proprietà: lire 62.500.000;
4) di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente,
dal primo maggio, sulla base dellindice ISTAT del costo della vita rilevato
nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso
mese dellanno precedente, arrotondati alle 100.000 lire superiori;
5) di stabilire che i nuovi limiti di reddito di cui ai precedenti punti
1), 2) e 3) si applicano per gli acquisti e le assegnazioni di alloggi
che saranno effettuate successivamente alla data di adozione della presente
deliberazione.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)