Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 4 - 2768

Legge 5 agosto 1978, n.457, legge 17 febbraio 1992, n. 179. Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di stabilire i limiti massimi di reddito per l’accesso all’Edilizia Agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, equiparandoli a quelli vigenti applicati ai soggetti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 6/08/1996, n° 59 (FIP) e 24/03/1997, n° 16 (FIP), nel modo seguente:

- per gli acquirenti di alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà:

- lire 41.700.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento del 30%

- lire 45.900.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento del 50%

- lire 62.500.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento del 70%

- per gli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa lire 41.700.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento del 20%;

- per gli assegnatari di alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e A.T.C. lire 41.700.000 corrispondente al rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento del 20%;

2) di stabilire che i limiti massimi di reddito per l’accesso all’Edilizia Agevolata degli interventi finanziati ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n° 179, 8° Programma di edilizia residenziale agevolata, equiparandoli a quelli vigenti applicati ai soggetti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 6/08/1996, n° 59 (FIP) e 24/03/1997, n° 16 (FIP), in fase di prima applicazione sono incrementati nel modo seguente:

- con destinazione locazione permanente

- il limite di reddito pari a lire 35.000.000 è elevato a lire 41.700.000

- il limite di reddito pari a lire 50.000.000 è elevato a lire 62.500.000

- con destinazione locazione con patto di futura vendita e vendita

- il limite di reddito pari a lire 25.000.000 è elevato a lire 41.700.000

- il limite di reddito pari a lire 30.000.000 è elevato a lire 45.900.000

- il limite di reddito pari a lire 50.000.000 è elevato a lire 62.500.000

3) di dare atto che i limiti di reddito degli acquirenti, degli assegnatari o dei locatari delle unità abitative realizzate mediante l’utilizzo dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999, n° 31 (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica lettera A) punto 2, sono quelli di cui alla D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000, e precisamente:

- locazione permanente: lire 41.700.000;

- patto di futura vendita e proprietà: lire 62.500.000;

4) di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente, dal primo maggio, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente, arrotondati alle 100.000 lire superiori;

5) di stabilire che i nuovi limiti di reddito di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) si applicano per gli acquisti e le assegnazioni di alloggi che saranno effettuate successivamente alla data di adozione della presente deliberazione.

(omissis)














La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)