Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16
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Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000)
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, di seguito denominati Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti allinserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.
4. La giunta della regione Piemonte approva, dintesa con il Ministero dellambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata valutazione ambientale strategica, anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dellambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. LOsservatorio regionale dei lavori pubblici assicura linformazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici nonchè delle informazioni e dei dati messi a disposizione dallAgenzia di cui allarticolo 2, provvede, eventualmente attraverso listituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative allorganizzazione dei Giochi olimpici, nonchè alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.
Art. 2.
(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici)
1. È istituita lAgenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata Agenzia, con sede in Torino.
2. LAgenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Lattività dellAgenzia è disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti sullAgenzia è espletato ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Compiti dellAgenzia)
1. LAgenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, lAgenzia opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, allordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonchè alla quantificazione dellonere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dalluso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento allutilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
2. LAgenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nellallegato 3.
3. LAgenzia può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui allarticolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonchè gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dellAgenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, lente concedente, anche ai fini delleventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.
6. LAgenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per lutilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.
7. LAgenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006.
Art. 4.
(Ordinamento dellAgenzia)
1. Sono organi dellAgenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Lorganizzazione, il funzionamento e lattività dellAgenzia sono disciplinati con deliberazioni del comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui allarticolo 7 nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale si intendono approvate.
3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dellattività dellAgenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Gli organi dellAgenzia durano in carica sino alla cessazione dellAgenzia medesima.
5. Agli organi dellAgenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.
6. Allinterno dellAgenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per lattività di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 5.
(Comitato direttivo)
1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dellAgenzia, allapprovazione dei bilanci, allapprovazione delle operazioni finanziarie necessarie per lacquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui allarticolo 3.
2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dellarticolo 6, nonchè da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata dintesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui allarticolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno cinque componenti.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di cinque componenti.
Art. 6.
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.
2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dellAgenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui allarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale per gravi inadempienze nellattuazione del programma, nonchè per gravi irregolarità amministrative o contabili.
Art. 7.
(Comitato di alta sorveglianza e garanzia)
1. Presso lAgenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal Ministero dei lavori pubblici. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza.
2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:
a) effettua i controlli di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dellarticolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;
b) svolge, diniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Tutte le imprese che intervengono nellesecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati;
c) cura gli accertamenti di cui allarticolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sullesito degli accertamenti effettuati;
e) rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.
3. Nellesercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici e dellufficio di controllo interno dellAgenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nellambito di quelle attribuite allAgenzia dallarticolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
(Personale dellAgenzia)
1. LAgenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano lutilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso lAgenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso lamministrazione di appartenenza.
2. LAgenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.
Art. 9.
(Conferenza di servizi)
1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dellAgenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dellinteressato, prima della presentazione di unistanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, allatto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dellarticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda linteresse da ciascuna tutelato nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nellambito di tale conferenza, lautorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per lelaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa lalternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica lesistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nellambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
4. Con le stesse modalità si procede ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purchè la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nellalbo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro lulteriore termine di dieci giorni.
5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per ladozione del relativo provvedimento, lamministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dellassenso.
7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dellamministrazione procedente, questultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, lamministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove lamministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora lamministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento allautorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.
9. Nellipotesi in cui lopera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione larticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 10.
(Risorse finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite dimpegno quindicennale di lire 110 miliardi per lanno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che lAgenzia e lEnte nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime finalità e per il funzionamento dellAgenzia è altresì concesso allAgenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per lanno 2000, di lire 20 miliardi per lanno 2001 e di lire 10 miliardi per lanno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite allAgenzia le somme previste alla voce spese generali compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3,60 per cento dellimporto complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dellimporto delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi dasta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui allarticolo 13, comma 1, primo periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nellesercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
5. In deroga allarticolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Garanzia fidejussoria)
1. In deroga allarticolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, lesecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dellimporto degli stessi, destinata a garantire lultimazione dellopera entro il termine fissato dal bando di gara.
Art. 12.
(Indennità di espropriazione)
1. Per le espropriazioni nellarea della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, lindennità di espropriazione è determinata a norma dellarticolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Destinazione finale dei beni)
1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dellAgenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonchè il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dellAgenzia. Con le stesse modalità, su proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
IMPIANTI
1) Biathlon;
2) Bob e slittino;
3) Curling;
4) Hockey (gare);
5) Hockey (gare);
6) Hockey (gare);
7) Hockey (gare/allenamento);
8) Hockey (allenamento);
9) Pattinaggio artistico-Short Track;
10) Pattinaggio veloce;
11) Salto e combinata;
12) Sci alpino, snow, free style;
13) Sci di fondo;
14) Opere urbanizzazione.
Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
INFRASTRUTTURE OLIMPICHE
IMPIANTI
1) Villaggi Olimpici;
2) Villaggi Media;
3) Main Press Centre/International Broadcast Centre (MPC/IBC).
Allegato 3
(articolo 1, comma 1)
INFRASTRUTTURE VIARIE
Tipo di strada Località Tipo di intervento
1 Statale 23 Cesena-Sestriere Adeguamento
2 Statale
23 Perosa-Sestriere Adeguamento
3 Statale 23 Pinerolo-Porte-Perosa Costruzione
varianti ed adeguamento
4 Statale 24 Cesana-Claviere Adeguamento
5 Strutture
e infrastrutture
di interscambio modale Oulx-Cesana-Pinerolo Realizzazione
6 Corso
Spezia Torino Sottopasso
7 Strade Provinciali Varie Adeguamento
8 Statale 24 Cesana Variante
9 Statale
24 Claviere Circonvallazione coperta
10 Statale 589 Avigliana Variante, 1º stralcio
11 Statale
589 Saluzzo-Pinerolo Adeguamento
12 SATT (Sistema Autostradale Torino-Pinerolo Completamento:
Tangenziale
di Torino) - diramazione autostradale Torino-Pinerolo
2º tronco - nuova
barriera di esazione e
centro manutenzione in località Beinasco
comprese
le opere di mitigazione ambientale
sulle viabilità provinciali SP 6 - SP
174 - SP 175
13 SATT Area metropolitana Adeguamento SATT - tratta svincolo
Interporto
Torino/interscambio di Bruere
14 Autostrada Torino-Bardonecchia Completamento
svincolo Bardonecchia -
Realizzazione IV corsia