Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

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Legge 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000)

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, di seguito denominati ”Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all’inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.

4. La giunta della regione Piemonte approva, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata “valutazione ambientale strategica”, anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell’ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l’informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonchè delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall’Agenzia di cui all’articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l’istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all’organizzazione dei Giochi olimpici, nonchè alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.

Art. 2.

(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici)

1. È istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Torino.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal diritto privato.

3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull’Agenzia è espletato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Compiti dell’Agenzia)

1. L’Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l’Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonchè alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall’uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all’utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

2. L’Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nell’allegato 3.

3. L’Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all’articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonchè gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell’Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l’ente concedente, anche ai fini dell’eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

6. L’Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l’utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

7. L’Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006.

Art. 4.

(Ordinamento dell’Agenzia)

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. L’organizzazione, il funzionamento e l’attività dell’Agenzia sono disciplinati con deliberazioni del comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all’articolo 7 nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale si intendono approvate.

3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell’attività dell’Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli organi dell’Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell’Agenzia medesima.

5. Agli organi dell’Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

6. All’interno dell’Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 5.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell’Agenzia, all’approvazione dei bilanci, all’approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l’acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all’articolo 3.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell’articolo 6, nonchè da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d’intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all’articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno cinque componenti.

3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di cinque componenti.

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell’attuazione del programma, nonchè per gravi irregolarità amministrative o contabili.

Art. 7.

(Comitato di alta sorveglianza e garanzia)

1. Presso l’Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal Ministero dei lavori pubblici. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza.

2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:

a) effettua i controlli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;

b) svolge, d’iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Tutte le imprese che intervengono nell’esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati;

c) cura gli accertamenti di cui all’articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull’esito degli accertamenti effettuati;

e) rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell’ufficio di controllo interno dell’Agenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nell’ambito di quelle attribuite all’Agenzia dall’articolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

(Personale dell’Agenzia)

1. L’Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l’utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l’Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l’amministrazione di appartenenza.

2. L’Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

Art. 9.

(Conferenza di servizi)

1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all’atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

4. Con le stesse modalità si procede ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purchè la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell’albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l’ulteriore termine di dieci giorni.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l’amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l’amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all’autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

9. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 10.

(Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell’Agenzia è altresì concesso all’Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l’anno 2000, di lire 20 miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per l’anno 2002.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all’Agenzia le somme previste alla voce “spese generali” compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3,60 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell’importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d’asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo.

4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. In deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

6. Alla presente legge si applica il disposto dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Garanzia fidejussoria)

1. In deroga all’articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell’importo degli stessi, destinata a garantire l’ultimazione dell’opera entro il termine fissato dal bando di gara.

Art. 12.

(Indennità di espropriazione)

1. Per le espropriazioni nell’area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l’indennità di espropriazione è determinata a norma dell’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Destinazione finale dei beni)

1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell’Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonchè il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia. Con le stesse modalità, su proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

IMPIANTI

1) Biathlon;

2) Bob e slittino;

3) Curling;

4) Hockey (gare);

5) Hockey (gare);

6) Hockey (gare);

7) Hockey (gare/allenamento);

8) Hockey (allenamento);

9) Pattinaggio artistico-Short Track;

10) Pattinaggio veloce;

11) Salto e combinata;

12) Sci alpino, snow, free style;

13) Sci di fondo;

14) Opere urbanizzazione.

Allegato 2
(articolo 1, comma 1)

INFRASTRUTTURE OLIMPICHE

IMPIANTI

1) Villaggi Olimpici;

2) Villaggi Media;

3) Main Press Centre/International Broadcast Centre (MPC/IBC).


Allegato 3
(articolo 1, comma 1)

INFRASTRUTTURE VIARIE

    Tipo di strada    Località    Tipo di intervento
1    Statale 23    Cesena-Sestriere    Adeguamento
2    Statale 23    Perosa-Sestriere    Adeguamento
3    Statale 23    Pinerolo-Porte-Perosa    Costruzione varianti ed adeguamento
4    Statale 24    Cesana-Claviere    Adeguamento
5    Strutture e infrastrutture
    di interscambio modale    Oulx-Cesana-Pinerolo    Realizzazione
6    Corso Spezia    Torino    Sottopasso
7    Strade Provinciali    Varie    Adeguamento
8    Statale 24    Cesana    Variante
9    Statale 24    Claviere    Circonvallazione coperta
10    Statale 589    Avigliana    Variante, 1º stralcio
11    Statale 589    Saluzzo-Pinerolo    Adeguamento
12    SATT (Sistema Autostradale     Torino-Pinerolo    Completamento:
    Tangenziale di Torino)         - diramazione autostradale Torino-Pinerolo
            2º tronco - nuova barriera di esazione e
            centro manutenzione in località Beinasco
            comprese le opere di mitigazione ambientale
            sulle viabilità provinciali SP 6 - SP 174 - SP 175
13    SATT    Area metropolitana    Adeguamento SATT - tratta svincolo Interporto
            Torino/interscambio di Bruere
14    Autostrada    Torino-Bardonecchia    Completamento svincolo Bardonecchia -
            Realizzazione IV corsia