Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 25.6
D.D. 19 febbraio 2001, n. 210

Polizia idraulica n. 3866 - Sistemazione idraulica del T. Ellero fra il ponte Carmine ed il Ponte FF.SS. in Comune di Bastia Mondovì da parte dell’Amministrazione Comunale

In data 22/12/00 l’Amministrazione in oggetto indicata, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere indicate in epigrafe.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Andrea Filippi e costituiti da un fascicolo di disegni in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bastia Mondovì per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 15/02/01 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/72;

- visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

- Vista la L.R. N. 40/98;

- Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14/12/2000;

- Ritenuto che ricorrono nella situazione locale le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 comma 2 della suddetta ordinanza

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici l’Amministrazione Comunale in epigrafe indicata, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

-le sponde, le eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per mesi sei e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo);

-questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

-il soggetto autorizzato dovrà acquisire, se necessario, il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio, Sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

-il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo