Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 25.3
D.D. 15 febbraio 2001, n. 191

Autorizzazione idraulica n. 3550, per l’occupazione di suolo demaniale (particella 1133), ex alveo Torrente Rochemolles, con due condotte di acqua calda per teleriscaldamento, una condotta per gas metano, e cinque cavidotti per cavi elettrici, in Comune di Bardonecchia, zona ingresso centro abitato - via Torino. Ditta: Metanalpi Valsusa S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Metanalpi Valsusa S.r.l., con sede in Rivoli via Rivalta 102, ad occupare l’area in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’area occupata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas metano idonei dispositivi di interruzione dell’erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

3. le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l’occupazione dell’area in argomento dovrà avvenire, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. l’autorizzazione si intende accordata per la sola occupazione di suolo demaniale con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, che comportano l’occupazione di terreno demaniale, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’occupazione dell’area demaniale è avvenuta conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera