Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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Codice 25.6
D.D. 1 febbraio 2001, n. 144

R.D. 523/1901 - Polizia Fluviale n. 3855 - Difesa spondale su Rio Secco in corrispondenza del Foglio XIV, particella n. 623 del Comune di Bagnolo Piemonte - Autorizzazione in sanatoria - Richiedente: Ribotta Pasquale -

In data 06.12.2000 il Sig. Ribotta Pasquale - ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica in sanatoria delle opere, già realizzate, indicate all’oggetto.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal Geom. Bruno Marco Maria, costituiti dalla relazione tecnica descrittiva, dalla planimetria degli interventi in progetto, dalle sezioni di progetto sul Rio Secco, dai particolari costruttivi, relativi alle seguenti opere:

1. Difesa spondale in massi non cementati in sponda destra idrografica del Rio Secco per una lunghezza di 50 m ed un’altezza media di 2 m;

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Bagnolo Piemonte per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 06.12.2000 è stato effettuato in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile il mantenimento delle opere indicate negli elaborati di progetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- Vista la D.G.R. nº 24 - 24228 del 24/03/98;

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;

- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- Vista la Legge Regionale n. 40/98;

- Vista la Direttiva del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino emanata con Deliberazione n. 2/99 del 11.05.1999 concernente “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”.

- Visto il verbale di sopralluogo dal quale risulta che l’opera in oggetto non pregiudica il regolare deflusso delle acque del Rio Secco.

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Sig. Ribotta Pasquale a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, con l’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzare o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

5. il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc.....).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo