Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2001, n. 35-2609

A.S.L. 14. Attuazione della manovra sanitaria per l’anno 2001 - DD.G.R. n. 41-1926 del 7.01.01 e n. 1-2005 del 16.01.01

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni in premessa indicate di:

* assegnare provvisoriamente al Direttore Generale dell’ASL 14 il compito di realizzare le azioni congiunturali di razionalizzazione previste nella manovra aziendale con deliberazione n. 75 del 07.02.01 nell’ambito del budget assegnato e fatti salvi i livelli assistenziali garantiti nell’anno 2000;

* assegnare all’Azienda il compito di approfondire le modalità di realizzazione delle azioni congiunturali proposte al fine di trovare soluzione alle criticità in premessa indicate (in particolare relative ai risvolti economici derivanti dal nuovo modello gestionale dell’ospedale di Omegna) e di ottimizzarne l’adeguamento agli obiettivi previsti dalla manovra regionale;

* formulare assenso sullo sviluppo del nuovo modello gestionale dell’ospedale di Omegna, così come rappresentato dall’azienda, riservando le ulteriori determinazioni esecutive, nei termini previsti per le risultanze del primo monitoraggio trimestrale, dopo aver esaminato nel dettaglio gli aspetti finanziari e di attività dell’operazione;

* richiamare l’Azienda alla necessità che le azioni previste siano considerate anche in relazione ai maggiori oneri che potrebbero comportare negli esercizi successivi;

* rinviare alle risultanze del primo monitoraggio trimestrale l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla manovra aziendale complessiva collegandole alla valutazione dell’andamento economico e del rispetto dei livelli assistenziali in premessa indicati nonchè all’iter procedurale del nuovo modello gestionale dell’ospedale di Omegna;

* ribadire quanto previsto nella D.G.R. n. 27 - 1912 del 07.01.01 relativamente al mancato conseguimento degli obiettivi quale elemento sufficiente ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) della L.R. 10/95 a costituire il presupposto per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

(omissis)