Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2001, n. 1-2764

Legge n. 365/2000 - Evento alluvionale dell’ottobre 2000. Modalità operative particolari e criteri di ammissibilità relativi alle imprese agricole

A relazione del Presidente Ghigo

Vista la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile datata 30/1/2001 “Applicazione dei benefici previsti dall’art.4-bis della legge 11 dicembre 2000 n°365" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°35 del 12 febbraio 2001 e in particolare il punto 2.3 recante gli interventi ammissibili si reputa necessario integrare quanto ivi riportato, dettagliando maggiormente le varie tipologie di intervento ammissibili. Ciò anche in seguito ad approfondimenti e chiarimenti discussi con le Province e le Comunità Montane preposte all’istruttoria delle domande per le aziende agricole, sentito anche il parere delle Organizzazioni Professionali di Categoria più rappresentative;

rilevato infatti che il comparto agricolo rappresenta una fattispecie particolare, per il quale vengono a presentarsi tipi di intervento che non trovano analogo riscontro presso altre categorie imprenditoriali;

vista altresì la direttiva integrativa del Ministro dell’Interno datata 10/04/2001 qui trasmessa dall’ Agenzia di Protezione Civile prot. APC/464/2001/DIR. del 10/04/2001;

ritenuto necessario formulare una serie di indicazioni utili per la compilazione delle domande che, in virtù delle deleghe conferite con l.r. n°17/99, andranno presentate alle Province e alle Comunità Montane, fermo restando naturalmente che sulle somme indicate andrà applicato il contributo a fondo perduto previsto dalla legge n°365/2000, ovvero del 40% (cui si aggiunge un mutuo decennale fino al 75% del valore del danno), ovvero del 75% per le imprese con meno di 20 addetti (fino a un massimo di L. 500 milioni), ovvero ancora del 100% nel caso di imprese classificate “bi-alluvionate”;

tenuto conto che i prezzi previsti per i vari interventi più sotto specificati sono commisurabili a quelli adottati in occasione dell’alluvione del 1994, aumentati percentualmente del 10-15% circa per tener conto degli effetti della svalutazione monetaria;

ritenuto di integrare il modulo di domanda approvato dalla direttiva 31/1/2001 pubblicata sulla G.U. n°35 del 12/2/2001, per la parte agricola, con il modello allegato alla presente per farne parte integrante e recante:

A) l’indicazione delle superfici di terreno che saranno soggette a lavori di ripristino della coltivabilità o di reimpianto di piantagioni arboree, o della superficie dei terreni non più ripristinabili in quanto andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell’alveo di fiumi o torrenti, espressa in ettari, con l’indicazione dei mappali e del tipo di coltura catastalmente indicata o denunciata.

B) nel caso di prodotti o scorte in magazzino per i quali si richiede il contributo, dovrà essere indicata la tipologia del prodotto (riso, fieno, semente, concime, ecc...) e la quantità, espressa in quintali di ciascun prodotto.

valutato il ritardo con cui queste indicazioni giungono rispetto al termine per la presentazione delle domande fissato sulla base della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della direttiva del 30/1/2001 del Ministro degli Interni, per cui si rende opportuno concedere agli agricoltori un termine aggiuntivo per la presentazione delle perizie e di eventuali integrazioni alla domanda, che dovrà essere comunque presentata entro il termine del 21 maggio p.v.;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di concedere, limitatamente alle imprese agricole, un termine aggiuntivo, con scadenza il 21 maggio 2001, per la presentazione delle domande congiuntamente al modulo aggiuntivo previsto dalla presente deliberazione e allegato per farne parte integrante, nonché, per le domande con un volume di danno superiore ai 30.000.000, alla prescritta perizia asseverata.

Le peculiari istruzioni da utilizzare per le indicazioni relative alle tipologie di intervento ammissibili in agricoltura ai sensi della legge 365/2000 e della direttiva 30/1/2001 pubblicata sulla G.U. n°35 del 12/2/2001, sono riportate come segue:

1. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA COLTIVABILITA’ DEI TERRENI

Tali lavori sono ammissibili per la spesa fatturata necessaria al ripristino di terreni agricoli di qualunque genere, ivi compresi i terreni golenali purché risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione.

Nel ripristino della coltivabilità dei terreni sono compresi anche i ripristini di opere indispensabili quali muri a secco, viminate, ecc... per la tenuta dei terrazzamenti.

Sul modulo integrativo andrà indicata la superficie interessata, il numero dei relativi mappali e l’indicazione delle colture catastalmente indicate o denunciate.

2. LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DELLA COLTIVABILITA’ DEI TERRENI

Sono altresì ammissibili i lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni sommersi eseguiti in economia dall’imprenditore agricolo, e conteggiati in via forfetaria così come segue:

A) Costo unitario per il ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ricoperti, a seguito di sommersione, da materiale detritico quali limo, sabbia ed altri materiali, per uno spessore fino a 10 cm:

- senza intervento di mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche, ecc)

per ha - fino a L. 1.200.000 (euro 619,7)

- con intervento di mezzi meccanici per ha - fino a L. 1.800.000 (euro 929,6)

B) Costo unitario per il ripristino della coltivabilità dei terreni agrari ricoperti, a seguito esondazione di fiumi, torrenti e rii, da materiali detritici ghiaiosi o comunque totalmente da asportare o da rifiuti di vario genere (da avviare a discarica autorizzata), ovvero del riporto di cotico fertile:

- per spessori medi fino a 20 cm

ad ettaro: fino a L. 2.500.000 (fino a euro 1291,1)

- per spessori medi fino a 60 cm

ad ettaro: fino a L. 6.000.000 (fino a euro 3098,7)

- per spessori medi oltre 60 cm

ad ettaro: fino a L. 9.500.000 (fino a euro 4906,3)

C) - Sono ammissibili al calcolo del volume di danno anche i costi degli eventuali conferimenti a discarica autorizzata di materiali depositati qualora ciò sia previsto da disposizioni vigenti e, in tale caso, devono essere disponibili le relative fatture.

D) - Le opere quali muri a secco, viminate, ecc... indispensabili per la tenuta dei terrazzamenti o i lavori e i drenaggi eseguiti a consolidamento nel caso di frane, dovranno essere computati adottando il prezzario Regionale sez. XXII (Agricoltura).

Sul modulo integrativo andrà indicata la superficie interessata, il numero dei relativi mappali e l’indicazione delle colture catastalmente indicate o denunciate.

Il costo del ripristino, anche se superiore al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dall’art.14 della legge 28/1/77 n°10 in vigore al momento del verificarsi dell’evento, sulla base del tipo di coltura catastale indicata, viene riconosciuto nei limiti del suddetto valore tabellare.

In caso di richieste di contributo superiori a lire 30 milioni, la perizia asseverata deve attestare, nel rispetto delle indicazioni parametriche sopra indicate, lo spessore medio dei riporti o degli scavi e la tipologia dei materiali depositati.

3. INDENNIZZO PER I TERRENI NON RIPRISTINABILI O ANDATI COMPLETAMENTE PERDUTI O INCLUSI IN VIA PERMANENTE NELL’ALVEO DI FIUMI E TORRENTI

Per i terreni nei quali non può essere ripristinato lo strato coltivabile a causa dell’erosione profonda o perché inclusi in via pressoché permanente nell’alveo di fiumi e torrenti così come modificatosi a seguito dell’alluvione, può essere corrisposto un indennizzo pari al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dall’art.14 della legge 28/1/77 n°10 in vigore al momento del verificarsi dell’evento, sulla base del tipo di coltura catastale indicata o denunciata.

Sul modulo integrativo andrà pertanto indicata la superficie interessata, il numero dei relativi mappali e l’indicazione delle colture catastalmente indicate o denunciate.

L’indennizzo ricevuto per i terreni non ripristinabili deve essere reimpiegato in azienda, così come previsto al punto 2.3 della Direttiva per l’applicazione dei benefici previsti dall’art.4-bis della legge 11/12/2000 n°365 approvata il 30/1/2001.

Tale indennizzo, ai sensi della legge 365/2000 spetta ai proprietari dei terreni agricoli perduti. Nell’ambito della famiglia dell’imprenditore agricolo è consentita la corresponsione dell’indennizzo di cui sopra anche nel caso in cui il titolare dell’impresa risulti essere diverso dal proprietario del terreno, purché il proprietario stesso faccia parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato) attività agricola nella medesima impresa, così come intesa dall’art.230 bis del C.C. (“Dell’impresa familiare”).

4. LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DELLE PIANTAGIONI ARBOREE

Sono ammissibili i lavori di reimpianto delle piantagioni arboree eseguiti in economia dall’imprenditore agricolo e dai membri della sua famiglia, come segue:

- Frutteto L. 12.000.000 (euro 6197,4)/ha

- Actinidieto L. 24.000.000 (euro 12395,0)/ha

- Noccioleto L. 5.000.000 (euro 2582,2)/ha

- Pioppeto L. 3.600.000 (euro 1859,2)/ha

- Vigneto L. 28.000.000 (euro 14460,8)/ha

- Piante floricole poliennali L. come da prezzario regionale sez.Agricoltura

5. PRODOTTI AGRICOLI IMMAGAZZINATI PER LA VENDITA E RESI INCOMMERCIABILI DALL’ALLUVIONE

Poiché il verificarsi dell’alluvione in molte aziende ha irrimediabilmente danneggiato o asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti e immagazzinati, facendo mancare all’azienda la fonte di reddito per l’annata agraria successiva, i prodotti in magazzino saranno ammissibili al calcolo del volume di danno come scorte.

Il valore di riferimento dovrà essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui la perizia non è necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei “Mercuriali” delle Camere di Commercio.

Il costo per l’eventuale spesa sostenuta per la riessiccazione dei cereali può concorrere alla determinazione del volume di danno. A tal fine faranno fede le fatture della Ditta che ha provveduto alla riessicazione ovvero a quelle per l’acquisto del combustibile necessario.

6. COLTURE FLORICOLE e VIVAISTICHE POLIENNALI

Per il riconoscimento in qualità di prodotti finiti o semilavorati delle specie floricole poliennali, in serra o in pieno campo, si richiama e si conferma quanto precisato con nota del Presidente della Giunta Regionale n° 26930/S.1/1.45 datata 5/12/2000 riferita alle ordinanze 3090/2000, 3095/2000 e 3096/2000, come segue:

- le piante pronte per la vendita presenti in serra e/o in pieno campo (in questo caso assimilabile a magazzino) possono essere indicate come “prodotti finiti” (C1).

- le piantine non ancora pronte per la vendita, in serra e/o pieno campo, ovvero le piante madri, possono altresì essere indicate sotto la voce “prodotti semilavorati” (C2).

(omissis)

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