Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attivita’ Estrattiva

Nuove procedure relative all’autorizzazione per le attivita’ estrattive ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989, 44/2000 e D.Lgs 490/1999.

La l.r. 44/2000 muta il quadro autorizzativo per l’esercizio dell’attività estrattiva di cava rispetto a quello normato dalle ll.rr. 69/1978 e 40/1998.

Per quanto concerne la l.r. 69/1978 il nuovo riferimento normativo prevede la sostituzione della Commissione Tecnico-Consultiva con la Conferenza di Servizi presso la regione per le istanze presentate ai sensi della l.r. 30/1999 e per le cave ubicate in Aree Protette di importanza regionale.

Per le istanze relative a tutte le altre attività estrattive sono istituite Conferenze di Servizi presso le province ; gli artt. 32 e 33 della l.r. 44/2000 determinano la composizione rispettivamente delle Conferenze presso le province e di quella presso la Regione.

Il nuovo quadro normativo impone quindi una modifica delle procedure in atto.

CONFERENZE DI SERVIZI PRESSO LA REGIONE.

Relativamente alle istanze da sottoporre all’esame della Conferenza di Servizi presso la Regione occorre distinguere se l’attività estrattiva specifica ricada in Area Protetta di importanza regionale o sia finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordi di Stato-Regioni come definito dalla l.r. 30/1999.

a) ATTIVITA’ ESTRATTIVA IN AREE PROTETTE.

Nel caso in esame il proponente è tenuto a presentare al Presidente della Giunta regionale istanza con il seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:

- 2 copie per il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- 1 copia per l’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- 1 copia per ogni Comune interessato;

- 1 copia per ogni Amministrazione Provinciale interessata;

- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali, qualora per l’Area Protetta interessata non sia in vigore il Piano d’Area; in caso contrario le 4 copie devono essere presentate ad ognuno dei Comuni interessati unitamente all’istanza;

- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato qualora l’area di intervento sia sottoposta a vincolo ex l.r. 45/1989 ;

- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata.

b) ATTIVITA’ ESTRATTIVA EX L.R. 30/1999.

Per quanto riguarda i progetti di cava ex l.r. 30/1999 il proponente è tenuto a presentare istanza al Comune o ai Comuni interessati con il seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:

- 2 copie per ciascun Comune competente;

- 1 copia per il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- 1 copia al Gruppo Interassessorile SETIS presso l’Assessorato Trasporti ;

- 1 copia per ogni Amministrazione provinciale interessata;

- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata;

- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali qualora l’area di cava sia sottoposta al vincolo previsto dal D.Lgs. 490/1999. Nel caso in cui il vincolo ai sensi del D.Lgs 490/1999 rientri nei casi di subdelega previsti dall’art. 13 l.r. 20/1989 s.m.i. l’istanza relativa e le copie del progetto devono essere presentate alle Amministrazioni comunali competenti;

- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato, qualora l’area di intervento sia sottoposta a vincolo ex l.r. 45/1989. E’ da sottolineare che in questo caso la competenza relativa al vincolo per scopi idrogeologici resta in capo alla Regione ai sensi dell’art. 63-2° comma - della legge regionale n. 44/2000 trattandosi di interventi di interesse regionale.

Le Amministrazioni comunali responsabili del procedimento provvedono ad inviare le copie della documentazione tecnica alle Amministrazioni e ai Settori regionali interessati.

CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO LE PROVINCE.

Come già riferito nel paragrafo introduttivo per la generalità delle attività estrattive (escluse le cave ubicate in Aree protette di rilevanza regionale e quelle riferite alla l.r. 30/1999) la Provincia è tenuta alla convocazione di specifica Conferenza di Servizi.

Le Amministrazioni comunali restano titolari delle funzioni autorizzative ; sono tuttavia tenute a richiedere l’intervento istruttorio della Conferenza di Servizi presso la Provincia ai sensi dell’art. 31 1° comma l.r. 44/2000.

L’iter procedurale è pertanto il seguente:

il proponente presenta istanza al Comune o ai Comuni interessati con il seguente numero di copie della documentazione tecnico-amministrativa:

- 2 copie per ciascun Comune interessato;

- 1 copia per ogni Amministrazione provinciale interessata ;

- 1 copia per il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- 1 copia per ogni Comunità Montana interessata;

- 4 copie per il Settore Gestione Beni Ambientali qualora l’area di cava sia sottoposta al vincolo di cui al D.Lgs. 490/1999. Nei casi in cui il vincolo ai sensi del D.lgs. 490/1999 rientri nei casi di subdelega previsti dall’art. 13 l.r. 20/1989 s.m.i. l’istanza relativa e le copie del progetto devono essere presentate alle Amministrazioni Comunali competenti;

- 1 copia per la Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e 1 copia per il Corpo Forestale dello Stato qualora l’area di cava sia sottoposta al vincolo ex l.r. 45/1989.

Le Amministrazioni comunali nel richiedere alla Provincia la convocazione della Conferenza di Servizi, provvedono ad inviare le copie della documentazione a tutte le Amministrazioni competenti e ai Settori regionali interessati.

Le nuove procedure, previste dalla l.r. 44/2000 e riguardanti progetti di cava di cui alla l.r. 40/1998, sono oggetto di successiva deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 23 della medesima legge regionale.