Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e alle modalità di quantificazione del canone

Alle Province Piemontesi

e p.c.

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione generale Difesa del Suolo

Al Servizio idrografico e mareografico nazionale

All’Agenzia del demanio

All’ENEL S.p.A.

LORO SEDI

Come noto, con la pubblicazione del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 è divenuto pienamente operativo dal 21 febbraio 2001 il riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico previsto dalla l.r. 44/2000 in attuazione del d.lgs. 112/1998.

Poiché in merito sono state segnalate dalle Amministrazioni alcune problematiche che richiedono urgenti chiarimenti, con la presente si ritiene opportuno fornire prime indicazioni di carattere procedurale circa le modalità di conduzione dei procedimenti relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla riscossione dei relativi canoni demaniali evidenziando le innovazioni che emergono dal mutato quadro delle competenze.

Grandi derivazioni

Risulta innanzi tutto necessario chiarire che le nuove funzioni attribuite alle Province in merito alle grandi derivazioni non possono costituire oggetto dell’avvalimento degli Uffici regionali previsto dalla D.G.R. n. 29-1864 del 28.12.2000 e disciplinato dalla precedente Circolare 22 febbraio 2001 n. 2/PRE.

Tale avvalimento presuppone infatti che siano temporaneamente utilizzate le strutture che in precedenza erano titolari della funzione ed è principalmente mirato a consentire nel frattempo l’individuazione e la formazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti.

Le funzioni attribuite alle Province relativamente alle grandi derivazioni riguardano invece procedimenti a suo tempo di competenza statale e vanno a completare il quadro di attribuzioni provinciali in materia di gestione del demanio idrico già di loro spettanza sulle piccole derivazioni in forza della l.r. 5/1994 e in ordine alle quali le Province hanno pertanto maturato un’esperienza pluriennale.

La Direzione 24 Pianificazione delle risorse idriche è comunque a disposizione per la collaborazione necessaria al fine di risolvere le questioni più complesse che si dovessero riscontrare in questa delicata fase di avvio della riforma.

Riordino degli archivi

Fermo restando quanto sopra, la predetta Direzione - secondo quanto concordato in seno alla Conferenza delle risorse idriche del 29 gennaio 2001 ai fini di una loro corretta consegna alle Amministrazioni provinciali - sta procedendo alla riunificazione e al riordino dei fascicoli pervenuti sia dal Ministero dei Lavori Pubblici, sia dal Provveditorato Opere Pubbliche.

In merito si ricorda che, allo scopo di mettere l’Amministrazione provinciale in condizione di adottare gli atti di competenza, tale accordo fa comunque salva - nelle more del riordino e della conseguente trasmissione degli archivi - la possibilità di richiedere in qualunque momento la consegna della singola pratica secondo necessità.

Parere del Servizio idrografico e mareografico nazionale

Per quanto riguarda la conduzione dell’istruttoria di istanze di grandi derivazioni, le Amministrazioni in indirizzo non dovranno più acquisire il parere del Servizio idrografico e mareografico nazionale, ma procederanno in piena autonomia alle valutazioni del caso: tale parere, a suo tempo previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 agosto 1943 n. 3764 e ribadito dal d.p.r. 24 gennaio 1991 n. 85, non è stato oggetto di riserva in capo allo Stato nell’ambito dell’articolo 88 del d.lgs. 112/1998 ed è pertanto da ritenersi assorbito nelle funzioni di gestione del demanio idrico attribuite a codeste Amministrazioni dalla l.r. 44 del 2000.

Le informazioni necessarie potranno comunque essere acquisite anche attraverso l’accesso ai dati pluviometrici e idrometrici e relative serie storiche in possesso dell’Amministrazione regionale, dati che - in attesa della loro messa a disposizione sul sito Internet della Regione - sono al momento disponibili presso la Direzione Pianificazione delle risorse idriche, Settore 24.2 Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque oppure presso la Direzione Servizi tecnici di prevenzione, Settore 20.2 Meteoidrografico e reti di monitoraggio.

Parere vincolante della Regione

Ai sensi dell’articolo 56, comma 2 della l.r. 44/2000 la Regione esprime il parere vincolante per il rilascio delle concessioni delle grandi derivazioni idriche, valutandone la compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale.

Sono soggetti al predetto parere unicamente i provvedimenti di nuova concessione, anche in sanatoria, le varianti sostanziali e quelle che, seppur non sostanziali, comportano un aumento della portata derivata, nonché i rinnovi.

Per le istanze di concessione per le quali non è ancora iniziata la fase istruttoria, la Regione esprimerà il parere a seguito dell’effettuazione della visita locale, cui pertanto dovrà essere invitata, e , ove questa non sia prevista, dopo le pubblicizzazioni di rito.

In relazione alle domande di concessione di derivazione per le quali alla data del 31 dicembre 2000 era già stata avviata l’istruttoria, la Regione rilascerà il parere vincolante su richiesta della Amministrazione provinciale competente in qualunque fase l’iter istruttorio venga a trovarsi; tuttavia, in ragione della natura vincolante del parere e dell’oggetto delle valutazioni ad esso sottese, il medesimo dovrà comunque essere richiesto prima del rilascio dell’eventuale provvedimento di autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle opere di cui all’articolo 13 del R.D. 1775/1933.

Nel caso di derivazioni soggette alle procedure della l.r. 40/1998, la Regione esprimerà il parere di cui trattasi nell’ambito del procedimento di verifica di cui all’articolo 10 o di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 12 della predetta legge.

Disposizioni comuni alle piccole e grandi derivazioni ed alle licenze di attingimento

Partecipazione di altri Enti all’attività istruttoria

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 9, comma 2 e dell’articolo 18 del d.p.r. 342/1965, operata rispettivamente dal d.lgs. 79/1999 e dal d.p.r. 58/1998, è venuta meno la necessità del coinvolgimento dell’ENEL nell’ambito delle istruttorie relative alle derivazioni ad uso idroelettrico e conseguentemente non è più dovuto il relativo parere.

In ragione poi dell’intervenuta operatività del trasferimento in capo alla Regione delle competenze in materia di determinazione dei canoni di concessione, introito e destinazione dei relativi proventi deve ritenersi abrogato l’articolo 15 del R.D. 1775/1933 in ordine alla verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla quantificazione del canone determinato nel provvedimento di assenso alla utilizzazione.

Poiché, in ragione dell’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa, la legge regionale 44 del 2000 non ha riservato alla Regione alcuna funzione consultiva in merito, sarà pertanto la Provincia a quantificare il canone demaniale dovuto sulla base delle disposizioni vigenti e a riportarlo nel disciplinare di concessione ovvero nel provvedimento di licenza dell’attingimento, adottando l’atto senza acquisire preliminarmente alcun parere in merito alla congruità del canone stesso.

A tal fine in allegato alla presente Circolare si riportano, come comunicati con nota dell’Agenzia del demanio di Alessandria prot. n. 1497 del 2.4.2001 e con nota dell’Agenzia del demanio di Torino prot. n. 75632/01/T29 del 3.4.2001, i canoni applicati dalle competenti strutture del Ministero delle Finanze nell’anno 2000, nonché l’aggiornamento dei medesimi per l’anno corrente.

Depositi e cauzioni

Si reputa che il mutato assetto delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, emergente dai combinati disposti del d.lgs. 112 del 1998 e dalla l.r. 44/2000 in tema di funzioni espressamente riservate allo Stato o alla Regione, abbia determinato altresì il trasferimento in capo all’Amministrazione provinciale dell’introito del quarantesimo del canone previsto dall’articolo 7, comma terzo del r.d. 1775/1933 nonché della cauzione di cui all’articolo 11, comma secondo dello stesso regio decreto.

Quantificazione e corresponsione del canone dovuto

Negli atti da ultimo citati si dovrà specificare che i canoni per l’uso di acqua pubblica devono essere versati alla Regione Piemonte. A tal fine nella comunicazione all’istante di avvenuto rilascio del provvedimento si indicherà che tale versamento può essere effettuato:

- mediante il conto corrente postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino”, con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche” e l’indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o della licenza di attingimento.

oppure

- mediante conto corrente bancario n. 10/395258, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, Via Garibaldi 2 - 10122 TORINO”, codice ABI 01025, codice CAB 01100, con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche” e l’indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o della licenza di attingimento.

Fermi restando le decorrenze di legge e, in caso, di sanatorie l’eventuale corresponsione allo Stato dei canoni dovuti antecedentemente al 31 dicembre 2000, nel disciplinare di concessione ovvero nel provvedimento di licenza dell’attingimento dovrà altresì essere definito un termine entro il quale effettuare il pagamento, che si reputa congruo indicare in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori o di concessione nel caso di piccole derivazioni, ovvero dal termine assegnato per l’ultimazione dei lavori o dal momento di effettivo uso dell’acqua, se anteriore, nel caso di grandi derivazioni.

Misuratori delle portate derivate

Per quanto riguarda gli obblighi di installazione dei misuratori delle portate derivate, nelle more della emanazione del regolamento regionale ai sensi del punto 3 dell’allegato B) alla l.r. 61/2000, si invita a riportare nei disciplinari di concessione la seguente proposizione “Ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs 152/1999, il Concessionario dovrà installare, su prescrizione dell’Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all’Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.”.

Adempimenti successivi all’adozione del provvedimento di assenso all’utilizzazione

Effettuata la registrazione fiscale del disciplinare presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze, la Provincia provvederà alla comunicazione al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento di assenso all’utilizzazione con invito a ritirarne copia presso la Provincia stessa e non più presso l’ex Ufficio del Registro, essendo venuta meno la competenza dello Stato in materia di gestione del demanio.

Contestualmente alla comunicazione all’interessato, la Provincia provvederà altresì a trasmettere il provvedimento di concessione alla Direzione 24, Settore 24.1 Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni, per l’attivazione delle procedure relative alla riscossione del canone determinato dal disciplinare.

Analogamente dovranno essere trasmesse le licenze di attingimento e ogni altro provvedimento che abbia influenza sul contenuto dei ruoli degli utilizzatori di acqua pubblica; in particolare si segnala la necessità che la Provincia dia tempestiva comunicazione anche in merito al ricevimento delle istanze di concessione in sanatoria.

Invio di atti

In conseguenza delle sopra evidenziate ricadute del processo di riforma sul previgente assetto di competenze e della relativa soppressione di alcune funzioni consultive e istruttorie, anche l’invio di atti ed in particolare dell’ordinanza di istruttoria dovrà essere adeguato al nuovo riparto di funzioni.

In tal senso la Direzione generale Difesa del suolo del Ministero dei Lavori Pubblici ha espressamente richiesto con nota prot. n. TB/2661 del 6 marzo u.s. di non procedere più all’invio alla predetta Direzione ministeriale della copia delle ordinanze di istruttoria e degli atti autorizzativi relativi alle istanze di piccole derivazioni di acqua pubblica.

Atteso poi che le competenze in materia di gestione del demanio idrico sono oggi attribuite come funzioni proprie e non più subdelegate, a decorrere dalla data di ricevimento della presente codeste Amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Direzione 24 unicamente la documentazione necessaria all’espressione del parere vincolante sulle grandi derivazioni, nonché i sopracitati atti necessari alla riscossione dei canoni.

Concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto

Per quanto concerne il procedimento relativo agli usi delle acque che hanno assunto natura pubblica a seguito della piena operatività dell’articolo 1 della l. 36/1994 nonché i tempi e modi di riscossione dei relativi canoni demaniali, si richiamano integralmente le disposizioni del Regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R, adottato in attuazione della l.r. 61/2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 10 del 7 marzo 2001).

Utenze in atto

Si informa infine che l’Amministrazione regionale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 22 dicembre 2000, ha trasmesso una nota personalizzata a ciascuno degli utenti di acqua pubblica risultanti dagli elenchi acquisiti presso il Ministero delle Finanze, allegando alla stessa una scheda con gli elementi essenziali ai fini della quantificazione del canone dovuto e con invito a segnalare eventuali errori e incompletezze.

Al fine di creare il ruolo degli utilizzatori di acqua pubblica necessario alla riscossione dei canoni dovuti e contestualmente riorganizzare, nell’ambito degli studi propedeutici al Piano di tutela delle acque, il Catasto delle utenze idriche, saranno concordate con codeste Amministrazioni attività di verifica, implementazione ed incrocio dei dati, ivi compresi quelli derivanti dagli esiti della l.r. 88/1996 in merito alle utenze di antica data e dalle istanze di sanatoria.

Enzo Ghigo

Visto:    L’Assessore
    Ugo Cavallera

Allegato