Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2001

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ANNUNCI

 

Provincia di Torino

Approvazione dell’Accordo di Programma tra la Provincia e le Comunità montane della provincia di Torino per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, in materia di agricoltura e sviluppo rurale attraverso l’utilizzazione del Servizio Agricoltura della Provincia

Il Presidente
della Provincia di Torino

(omissis)

decreta

di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia e le Comunità montane della provincia di Torino per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, in materia di agricoltura e sviluppo rurale attraverso l’utilizzazione del Servizio Agricoltura della Provincia, su cui è stato espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate

(omissis)

Il Presidente
Mercedes Bresso

Accordo di Programma tra la Provincia e le Comunità montane della provincia di Torino per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, in materia di agricoltura e sviluppo rurale attraverso l’utilizzazione del Servizio Agricoltura della Provincia.

Premesso che:

- La legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, attribuisce alle Comunità montane - relativamente ai territori classificati montani - le seguenti funzioni amministrative:

- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza delle aziende agricole nonchè di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonchè le infrastrutture rurali di livello provinciale;

- interventi relativi alle infrastrutture rurali;

- interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

- interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

- interventi per l’applicazione di misure agroambientali, compresa l’agricoltura biologica;

- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.

- Per i territori non classificati montani, nell’ambito delle più vaste funzioni loro conferite in materia di agricoltura dalla legge regionale in argomento, le funzioni di cui sopra sono attribuite alle Province.

- La Giunta regionale con deliberazione n. 30-28905 del 13 dicembre 1999 ha stabilito nel 1 gennaio 2000 la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali in materia di agricoltura ed ha altresì individuato le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni operando l’assegnazione funzionale, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al definitivo trasferimento, delle unità di personale regionale alle sole Province.

- A decorrere dal 1 gennaio 2000, con il personale assegnato dalla Regione Piemonte, è stato costituito il nuovo “Servizio Agricoltura” della Provincia, che gestisce le funzioni e i compiti ad essa conferiti in materia di agricoltura dalla legge regionale n. 17/1999.

- Le Comunità montane della provincia di Torino, in sede di Consulta provinciale delle Comunità montane, hanno evidenziato le difficoltà su di esse gravanti per l’attuazione a regime della legge regionale n. 17/1999, determinate dalla necessità di procedere ad adeguamento sia degli organici che delle risorse strumentali, dal momento che la Regione non ha ritenuto di operare in loro favore il trasferimento di personale e di beni strumentali.

- La Provincia, pur tenendo conto della limitata consistenza della dotazione di personale assegnatole dalla Regione, è disponibile a fornire alle Comunità montane, senza oneri per le stesse, il supporto del proprio Servizio Agricoltura, valutando che tale utilizzo integrato favorisca un’indispensabile ed adeguata erogazione del servizio all’utenza e persegua obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e maggiore efficienza dell’attività amministrativa.

- Per il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate risulta dunque opportuno che le Comunità montane, sino all’intervenuto adeguamento dei propri organici e delle risorse strumentali, possano utilizzare per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, con le modalità definite da Accordo di Programma di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Servizio Agricoltura della Provincia.

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Le Comunità montane della provincia di Torino utilizzano per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, il Servizio Agricoltura della Provincia, affidando la responsabilità gestionale degli adempimenti connessi all’esercizio e la firma dei relativi atti al responsabile di detto Servizio.

Restano affidati ai competenti organi di ciascuna Comunità montana gli atti di indirizzo politico relativi alle suddette funzioni.

Art. 3

Le istanze e richieste di intervento dei destinatari dei servizi di cui alle funzioni attribuite dalla legge regionale 8 luglio 1999 n. 17 alle Comunità montane, con esclusione di quelle inerenti funzioni e compiti già esercitati dalle Comunità montane anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale, dovranno essere presentate al Servizio Agricoltura della Provincia che provvederà all’istruttoria ed agli adempimenti ad essa connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonchè all’emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

Il Servizio Agricoltura della Provincia provvederà altresì all’informazione nei confronti degli utenti.

Il Servizio Agricoltura della Provincia ed i competenti uffici delle Comunità montane attiveranno, per la soluzione di problemi gestionali, periodici incontri.

In particolare potranno essere concordate forme di collaborazione per l’effettuazione dei controlli, previsti da normative regionali, nazionali, comunitarie, in ordine agli interventi oggetto del presente accordo.

Art. 4

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo, ai sensi dell’art. 34 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è svolta dalla Consulta provinciale delle Comunità montane, a suo tempo istituita dalla Provincia, quale collegio presieduto dall’Assessore Provinciale all’Agricoltura, all’uopo delegato dal Presidente della Provincia, e composto dai rappresentanti delle Comunità montane.

La Provincia e le Comunità montane utilizzano la Consulta provinciale delle Comunità montane anche al fine di coordinare le attività svolte in attuazione della legge regionale 8 luglio 1999 n. 17 e concordare iniziative ed indirizzi comuni.

Art. 5

L’Accordo, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, resta in vigore sino all’intervenuto adeguamento degli organici e delle risorse strumentali delle Comunità montane.

Ciascun Ente partecipante ha facoltà di recedere dall’Accordo alla scadenza di ogni anno dalla data di espressione del consenso, dandone comunicazione scritta a mezzo di nota raccomandata almeno tre mesi prima di tale data.

Nel rispetto dei medesimi termini gli Enti partecipanti possono altresì proporre adeguamenti al contenuto dell’accordo.

(omissis)