ASSISTENZA

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37.

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.

Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

BILANCIO

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 7.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1998.

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.

Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 13.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 33.

Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002.

Legge regionale 25 luglio 2000, n. 45.

Prima integrazione alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 “Bilancio di previsione per l’anno 2000 e pluriennale 2000-2002".

Legge regionale 7 agosto 2000, n. 47.

Modifiche urgenti all’articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 “Norme di contabilità regionale”.

Legge regionale 29 agosto 2000, n. 49.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999.

Legge regionale 27 novembre 2000, n. 55.

Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Legge regionale 27 novembre 2000, n. 57.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l’anno 2001.

CACCIA

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 “Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi” e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate”.

COMMERCIO

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 15.

Autorizzazioni per l’esercizio del commercio, applicazione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 26.

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e dell’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 “Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte” e modifica dell’articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40.

Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

Legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, 10 novembre 1972, n. 12 “Funzionamento dei Gruppi consiliari”, 8 giugno 1981, n. 20 “Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari”, 22 febbraio 1993, n. 7 “Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42", 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

CULTURA

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 32.

Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38.

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2000, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali”.

DIFENSORE CIVICO

Legge regionale 6 marzo 2000, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”.

DIRITTO ALLO STUDIO

Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6.

Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

Legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 59.

Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.

EDILIZIA SANITARIA

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 24.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25.

Impegno finanziario per la realizzazione dell’ospedale di Alba - Bra.

ENTI LOCALI

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare.

FINANZE

Legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2000, n. 7/R.

Regolamento regionale di cassa economale

INIZIATIVE SPECIALI

Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11.

Interventi regionali in materia di usura.

MONTAGNA

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23.

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo Unico delle leggi sulla montagna” in attuazione del comma 2 dell’articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida.

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone”.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Modifica al Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo”.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle scuole nautiche”.

OPERE PUBBLICHE

Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 30.

Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 “Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo”.

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 8.

Sottoscrizione di nuove azioni della società di gestione Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 29.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A..

Legge regionale 7 agosto 2000, n. 46.

Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia S.p.A..

PERSONALE REGIONALE

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 41.

Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 “Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato” così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26.

PROCESSO DI DELEGA

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

PROTEZIONE CIVILE

Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 14.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.

RADIO - TELEVISIONE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6".

RIFORME ISTITUZIONALI

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22.

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”.

SANITA’

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 34.

Nuove norme per l’attuazione dell’assistenza diabetologica.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 35.

Misure di promozione della salute nel campo della minorazione visiva ed iniziative di carattere preventivo e riabilitativo.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39.

Cimiteri per animali d’affezione.

SPORT

Legge regionale 6 marzo 2000, n. 18.

Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive.

TRASPORTI

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2.

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte.

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale.

TURISMO

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4.

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici.

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5.

Modifiche della deliberazione legislativa* approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”

Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19.

Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”.

Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20.

Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 36.

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.

TUTELA DEL SUOLO

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

TUTELA DELL’AMBIENTE

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31.

Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.

Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.

Legge regionale 29 agosto 2000, n. 48.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi.

Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.

Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico.

Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 53.

Integrazione alla deliberazione legislativa “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Legge regionale 10 novembre 2000, n. 54.

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

AVVISO DI RETTIFICA
Legge regionale 10 novembre 2000, n. 54.

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61.

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.

LEGGI REGIONALI


Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

Art. 2.

Assetto funzionale

Art. 3.

Assetto quantitativo e qualitativo

Capo II.

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione

Art. 5.

Funzioni e compiti amministrativi delle province

Art. 6.

Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane. Aree a domanda debole

Art. 7.

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni

Art. 8.

Consorzio per la mobilità nell’ambito metropolitano torinese

Capo III.

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 9.

Accordi di programma

Art. 10.

Contratti di servizio

Art. 11.

Procedure concorsuali

Art. 12.

Politica tariffaria e di promozione

Art. 13.

Osservatorio regionale della mobilità

Capo IV.

RISORSE

Art. 14.

Ammissibilità al finanziamento

Art. 15.

Determinazione e ripartizione delle risorse

Art. 16.

Fondo regionale trasporti

Art. 17.

Fondo trasporti degli enti locali

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

Vigilanza

Art. 19.

Sanzioni a carico dell’affidatario dei servizi di trasporto pubblico

Art. 20.

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Procedure transitorie

Art. 22.

Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche

Art. 23.

Modalità di conferimento di funzioni

Art. 24.

Rinvio

Art. 25.

Interventi sostitutivi

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

Art. 27.

Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi

Art. 28.

Funzioni soppresse

Art. 29.

Regionalizzazione della gestione governativa laghi

Art. 30.

Abrogazione di norme.

Capo I.

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di:

a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l’accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un’equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;

b) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l’espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

c) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

d) promuovere l’uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:

a) l’adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;

c) la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti.

Art. 2.

(Assetto funzionale)

1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall’integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:

a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della regione e tra questi e gli omologhi centri delle regioni confinanti, estesi all’intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonché dei servizi lacuali del lago Maggiore;

b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;

c) reti e servizi urbani di linea, nell’ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane;

d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale.

2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.

Art. 3.

(Assetto quantitativo e qualitativo)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 16 del d.lgs. 422/1997.

2. L’entità dei servizi minimi é definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonché al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.

3. Gli enti locali possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

4. I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all’articolo 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

5. L’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l’amministrazione del servizio.

6. Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l’autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.

Capo II.

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

(Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l’elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

a) fornisce contributo all’elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;

b) delinea l’assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;

c) individua i costi degli interventi e le priorità d’attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 34/1998. Il piano adottato é trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d’intesa con gli enti locali:

a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b) l’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;

d) la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l’organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6. Per l’acquisizione dell’intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l’attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l’ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma é allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l’espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l’attribuzione delle risorse trasferite per l’esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all’articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.

Art. 5.

(Funzioni e compiti amministrativi delle province)

1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell’articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall’articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) la programmazione operativa e l’amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;

b) l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c) l’indirizzo e la promozione dell’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;

d) l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;

e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;

f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedersi nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio;

g) il rilascio dell’autorizzazione all’uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.

3. Le competenze attribuite alle regioni all’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.

4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l’elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il piano provinciale dei trasporti é lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:

a) l’assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d’interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;

b) l’assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;

c) gli indirizzi per l’elaborazione dei piani urbani del traffico;

d) l’analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l’indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l’attuazione del piano.

6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d’intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell’assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;

b) i bacini e l’eventuale loro ripartizione in aree omogenee;

c) la rete e l’organizzazione dei servizi provinciali;

d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali é finanziato il servizio urbano;

e) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;

f) gli indirizzi per l’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.

7. Le province, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e dei consumatori, adottano il programma triennale dei servizi e lo trasmettono alla Regione per l’approvazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

8. Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, ivi compreso l’utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio.

9. Al fine di attuare gli interventi di competenza provinciale, precisando l’ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati, le province approvano il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.

Art. 6.

(Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane. Aree a domanda debole)

1. Le comunità montane, ovvero i comuni interessati in associazione tra loro, organizzano ed amministrano, nelle aree a domanda debole individuate dalle province, i servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), anche ai sensi dell’articolo 5, comma settimo, del d.p.r. 753/1980.

2. Nell’ambito delle aree a domanda debole, gli enti locali di cui al comma 1 possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico.

3. Per i territori montani sono inoltre applicabili, al fine della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.

Art. 7.

(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonché gli accertamenti previsti dall’articolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.

2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l’elaborazione del piano urbano del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.

3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia per l’integrazione con i servizi provinciali:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

b) la rete e l’organizzazione dei servizi urbani;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle proprie.

4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni é approvato dalla Regione con le modalità previste dall’articolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni é approvato dalla provincia con le modalità previste dall’articolo 9, comma 5.

5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali é fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, é inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d’integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.

6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all’articolo 6, comma 2.

7. La programmazione e l’amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni è attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d’intesa con i comuni della conurbazione.

8. Le aree di conurbazione sono definite, d’intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell’articolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998, nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 8.

(Consorzio per la mobilità nell’ambito  metropolitano torinese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.

2. Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano.

3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma dell’ambito metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I servizi totalmente compresi nei confini dell’area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l’economicità, l’efficienza e la qualità del servizio.

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

Capo III.

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 9.

(Accordi di programma)

1. La Regione, d’intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all’assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 10.

(Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l’amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

b) l’idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;

c) l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l’azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a) il periodo di validità del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l’importo eventualmente dovuto dall’ente affidante all’azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;

d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

f) le garanzie che l’impresa affidataria deve prestare;

g) le tariffe del servizio;

h) le modalità del servizio con l’eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del d.lgs. 285/1992;

i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell’ente;

j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell’ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;

k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

m) l’obbligo dell’applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

n) l’obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) l’obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall’articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p) l’obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell’inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell’inizio del periodo di validità.

Art. 11.

(Procedure concorsuali)

1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9 stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi.

2. L’aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo la procedura prevista dallo stesso decreto legislativo all’articolo 12, comma 2, lettera b), nonché all’articolo 13 limitatamente ai casi contemplati ed inoltre secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, lettera a), ultimo periodo del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera a), del d.lgs. 400/1999.

3. In caso di subentro di un’impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d’uso per i periodi di cui all’articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d’uso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

4. Il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante è disciplinato dall’articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all’articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. L’ente affidante ha facoltà di revocare l’affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L’affidatario incorre nella decadenza dell’affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.

Art. 12.

(Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell’inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui al comma 1, nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.

5. E’ vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l’utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell’informazione.

Art. 13.

(Osservatorio regionale della mobilità)

1. Al fine di verificare l’efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l’osservatorio regionale della mobilità.

2. L’osservatorio regionale monitorizza ed aggiorna periodicamente, attraverso la costituzione di un sistema informativo esteso agli enti locali, le caratteristiche della domanda e dell’offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. Predispone una relazione annuale sull’andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente.

3. Gli enti locali trasmettono alla Regione, per le opportune verifiche, i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

4. I dati raccolti dall’osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Capo IV.

RISORSE

Art. 14.

(Ammissibilità al finanziamento)

1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto é incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all’articolo 9, comma 2.

2. Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.

4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.

5. La stima dei costi deve essere effettuata, all’interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell’azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocità commerciali.

6. L’eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia od al comune, rimane a disposizione della provincia o del comune con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.

7. I servizi di cui all’articolo 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell’area, al netto dei costi per l’esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non è soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

(Determinazione e ripartizione delle risorse)

1. La Regione sulla base della programmazione regionale e degli enti locali determina le risorse necessarie per l’esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

2. Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l’esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell’utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilità del territorio servito, nonché delle caratteristiche dei servizi stessi.

4. La verifica della ripartizione avviene ogni tre anni, a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell’accordo di programma e del programma dei servizi stipulati.

Art. 16.

(Fondo regionale trasporti)

1. Le risorse finanziarie relative all’espletamento delle funzioni amministrative di cui al d.lgs. 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti.

2. Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.

3. Il fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all’articolo 9 ed ai contratti di servizio di cui all’articolo 10.

4. Il fondo regionale trasporti è articolato in sei parti destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi all’effettuazione dei servizi su ferro;

b) agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;

c) agli oneri relativi agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;

d) agli investimenti di cui all’articolo 15, comma 2;

e) agli oneri relativi ai servizi minimi;

f) agli oneri relativi al funzionamento delle attività dell’osservatorio regionale della mobilità.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, lettera c), alimenta i fondi di cui all’articolo 17, commi 3, 4 e 5.

6. La Giunta regionale con apposito provvedimento stabilisce i vincoli e le forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende beneficiari dei contributi in conto capitale.

Art. 17.

(Fondo trasporti degli enti locali)

1. Le province, i comuni e le comunità montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all’espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie.

2. Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all’articolo 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all’articolo 10.

3. Il fondo provinciale è articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;

b) agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c) agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;

d) agli investimenti di cui all’articolo 15, comma 2;

e) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

4. Il fondo comunale è articolato in tre parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi al trasporto urbano;

b) agli investimenti di cui all’articolo 15, comma 2.

c) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

5. Il fondo trasporti delle comunità montane è articolato in due parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);

b) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

6. Le province ed i comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti.

7. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

(Vigilanza)

1. La Regione esercita compiti di controllo per la generalità dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi sono esercitate dagli enti competenti.

3. Le aziende esercenti i servizi hanno l’obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Art. 19.

(Sanzioni a carico dell’affidatario dei servizi di trasporto pubblico)

1. L’ente affidante applica le sanzioni previste dall’articolo 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio prevede altresì le sanzioni applicabili per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 18.

Art. 20.

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)

1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell’intero percorso ed a esibirlo al personale dell’azienda esercente o dell’ente competente.

2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’entità della sanzione non può essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.

3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione è aumentata del 50 per cento.

4. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l’utente estingue l’illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.

5. L’ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l’applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della l. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell’esercizio dell’azienda concessionaria del servizio di trasporto.

7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell’azienda che ha irrogato la sanzione.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Procedure transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata.

2. La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.

3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Le competenze di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall’Azienda Torinese Mobilità (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all’affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all’articolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, relativo al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2002, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, comma 1. Al fine di favorire l’aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l’eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l’invito a presentare un’offerta e l’attività negoziale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995.

6. Nelle more dell’istituzione del consorzio di cui all’articolo 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dell’area conurbana di Torino sono attribuite:

a) al Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall’ATM;

b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze.

Art. 22

(Riassetto organizzativo delle Aziende pubbliche)

1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società l’Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore.

2. Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l’ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.

3. Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell’articolo 11.

4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l’esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.

5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all’affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all’articolo 11.

Art. 23.

(Modalità di conferimento di funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni è regolato con le modalità previste dal Titolo III della l.r. 34/1998.

Art. 24.

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 34/1998.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunità montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 e comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Interventi sostitutivi)

1. In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell’esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fissa un termine per procedere, trascorso il quale dispone interventi sostitutivi.

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

a) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);

b) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);

c) “Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all’articolo 11, comma 3".

2. Per l’esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

a) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale” (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);

b) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale”;

c) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale”;

d) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale”;

e) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”;

f) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all’articolo 13";

g) capitolo di spesa di cui all’articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: “Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte”;

h) capitolo di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: “Interventi promozionali del trasporto pubblico locale”.

3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all’1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all’andamento dell’inflazione, a destinare una somma non superiore all’1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.

4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 é definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi)

1. Le somme erogate, in base ai provvedimenti della Giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo.

2. Le eventuali disponibilità residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), comprese le somme di cui all’articolo 5, comma 4, secondo periodo ed all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale), sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della stessa legge relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, ad incremento delle risorse stanziate dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione della l. 194/1998, definisce i soggetti aventi diritto alla copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, i disavanzi ammessi a contributo e l’ammontare del contributo per ciascun beneficiario.

4. La Regione provvede all’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le disposizioni previste dalla l. 194/1998 contraendo apposito mutuo da ammortizzare mediante le risorse assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le eventuali disponibilità residue, risultanti dall’applicazione del comma 4, sono utilizzate ad incremento del fondo investimenti di cui alla l. 194/1998.

Art. 28.

(Funzioni soppresse)

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all’approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

b) all’assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi;

c) alla presa d’atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;

d) all’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 29.

(Regionalizzazione della gestione governativa laghi)

1. La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

3. La Giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati.

4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle Regioni della gestione governativa laghi di cui all’articolo 11 del d.lgs. 422/1997, esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’articolo 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997;

b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’articolo 11 del d.lgs. 422/1997;

c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all’amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;

d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all’effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;

e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;

f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

5. Le decisioni del comitato sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

6. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all’articolo 11 del d.lgs. 422/1997.

7. Le quote di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

8. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.

Art. 30.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 luglio 1982, n. 16;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 37;

c) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1;

d) legge regionale 23 dicembre 1996, n. 93;

e) legge regionale 9 maggio 1997, n. 23;

f) comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 2000 (ndr)



Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2.

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dell’Unione Europea e della Svizzera.

2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione Europea.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione eroga a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e Biella Cerrione fondi per:

a) il riequilibrio della gestione;

b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.

2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1 gennaio 2000 qualora sia iniziato, con atto formale, il processo di unificazione societaria tra almeno due delle tre società aeroportuali.

Art. 3.

1. La Regione acquisisce quote di partecipazione nelle società aeroportuali, al fine di favorire la costituzione di un’unica società tra gli aeroporti del Piemonte.

Art. 4.

1. Entro il termine del triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema aeroportuale piemontese, anche attraverso la previsione di una società unica degli aeroporti piemontesi.

Art. 5.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: “Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il riequilibrio della gestione” e con la dotazione di lire 1 miliardo; “Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture” e con la dotazione di lire 6 miliardi.

3. Alla copertura degli oneri, per l’anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.

4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.

L’erogazione degli aiuti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), sarà disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2000 (ndr)



Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di salvaguardare l’ambiente riducendo l’inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2000-2004, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico, di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio di taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

Art. 2.

(Interventi finanziari)

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi in conto capitale per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, aventi destinazione di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la sostituzione delle autovetture aventi la destinazione di cui al medesimo comma 1 possedute dal soggetto richiedente il contributo da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 3.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i soggetti individuati all’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all’amministrazione provinciale nel cui territorio é ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività. Le modalità di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto all’articolo 5.

Art. 4.

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui all’articolo 1.

2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi dando priorità alle richieste relative a servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.

4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed all’istruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per l’erogazione del contributo ed all’erogazione agli aventi diritto.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge viene istituito, nello stato di previsione della spesa, a partire dall’anno 2000, apposito capitolo con la seguente denominazione: “Trasferimento di fondi alle province per la concessione dei contributi per migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale” e con la dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2000 (ndr)



Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4.

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

Art. 2.

(Pianificazione e programmazione)

1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.

2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.

Art. 3.

(Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale)

1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:

a) valutazione preliminare d’impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;

c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare l’evoluzione nel tempo e l’equilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;

d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere l’offerta turistica naturale del territorio, con un’attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell’inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell’impatto ambientale.

Art. 4.

(Ambiti e tipologie di intervento)

1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:

a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree e di immobili;

b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;

c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree e di immobili;

d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;

e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l’acquisto di aree e di immobili;

f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

Art. 5.

(Azione di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all’articolo 4, comma 2;

b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;

e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d’uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l’eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

f) l’entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. In relazione ai progetti di cui all’articolo 4, la Direzione turismo può costituire una struttura di supporto organizzativo per l’indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica di utilizzo delle strutture, di cui ai progetti dell’articolo 4, realizzate e da realizzare.

Art. 6.

(Procedure istruttorie)

1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.

2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La gestione dei contributi è demandata all’ente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7.

(Beneficiari e finanziamenti)

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti, società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;

b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) i progetti di intervento di cui all’articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

Art. 8.

(Controlli, monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.

2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art.10.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per l’anno 2000 e lire 30 miliardi per l’anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: “Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici”, con la dotazione indicata nel comma 1.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2000 (ndr)



Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5.

Modifiche della deliberazione legislativa* approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”.

* la deliberazione legislativa è diventata la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), è sostituito dal seguente:

“3. In relazione ai progetti di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l’indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell’articolo 4, realizzate e da realizzare.”

Art. 2.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, sono soppresse le parole “società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica”.

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. E’ istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: ‘Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all’articolo 5’, sempre nell’ambito della dotazione indicata al comma 1.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo


Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”.

Testo cordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5.

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

Art. 2.

(Pianificazione e programmazione)

1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.

2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.

Art. 3.

(Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale)

1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:

a) valutazione preliminare d’impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;

c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare l’evoluzione nel tempo e l’equilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;

d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere l’offerta turistica naturale del territorio, con un’attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell’inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell’impatto ambientale.

Art. 4.

(Ambiti e tipologie di intervento)

1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:

a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l’acquisto di aree e di immobili;

b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;

c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l’acquisto di aree e di immobili;

d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;

e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l’acquisto di aree e di immobili;

f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

Art. 5.

(Azione di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all’articolo 4, comma 2;

b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;

e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d’uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l’eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

f) l’entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. In relazione ai progetti di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l’indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell’articolo 4, realizzate e da realizzare.

Art. 6.

(Procedure istruttorie)

1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.

2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La gestione dei contributi è demandata all’ente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7.

(Beneficiari e finanziamenti)

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;

b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) i progetti di intervento di cui all’articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

Art. 8.

(Controlli, monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.

2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art.10.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per l’anno 2000 e lire 30 miliardi per l’anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: “Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici”, con la dotazione indicata nel comma 1.

2 bis. E’ istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: “Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all’articolo 5”, sempre nell’ambito della dotazione indicata al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2000 (ndr)



Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6.

Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) integra, con proprie risorse, il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6 miliardi di cui 1 miliardo di lire con riferimento al fondo per l’anno 1999.

2. All’onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione: “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, avente dotazione di pari importo.

3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910.

4. All’onere derivante dall’integrazione della dotazione statale per gli esercizi successivi, si provvede in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei medesimi.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2000 (ndr)



Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 7.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1998.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il Rendiconto Generale della Regione, per l’esercizio finanziario 1998, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge (Allegato A).

Art. 2.

(Entrate di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 1998, per la competenza propria dell’esercizio stesso, risultano stabilite dal Conto finanziario in lire 22.844.301.730.357 delle quali sono state riscosse lire 19.883.134.583.312 e restano da riscuotere lire 2.961.167.147.045.

Art. 3.

(Spese di competenza)

1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario l998 per la competenza propria dell’esercizio stesso, ammontano a lire 23.711.519.470.111. I pagamenti effettuati ammontano a lire 20.621.181.810.216 e ne restano da pagare lire 3.090.337.659.895.

Art. 4.

(Residui attivi dell’esercizio finanziario 1998 e precedenti)

1. I residui attivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 1998 ammontavano a lire 5.653.003.204.709 sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 1998 in lire 5.591.166.168.347 per un minor importo di lire 61.837.036.362. Le somme riscosse sono state lire 3.092.520.069.020 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a lire 2.498.646.099.327.

Art. 5.

(Residui passivi degli esercizi finanziari 1996 - 1997)

1. I residui passivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 1998 ammontavano a lire 4.149.079.851.604, sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 1998 in lire 3.517.933.459.598 per un minor importo di lire 631.146.392.006. Le somme pagate sono state lire 2.377.737.893.495 e quelle rimaste da pagare ammontano a lire 1.140.195.566.103.

Art. 6.

(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell’esercizio finanziario 1998 (art. 2)    lire    2.961.167.147.045

rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (art. 4)
    lire     2.498.646.099.327

Totale    lire     5.459.813.246.372.

Art. 7.

(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1998 (art. 3)    lire    3.090.337.659.895

rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)    lire    1.140.195.566.103

Totale    lire    4.230.533.225.998.

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998 è determinato in lire 1.443.729.929 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere Regionale ed approvato dalla Giunta Regionale nonchè dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1997    lire    24.708.781.308
riscossioni effettuate nell’esercizio finanziario 1998         lire     22.975.654.652.332
pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario 1998    lire     22.998.919.703.711
Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1998        lire     1.443.729.929.

Art. 9.

(Situazione finanziaria)

1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998 è accertato un avanzo finanziario di lire 1.230.723.750.303 come risulta dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998         lire     1.443.729.929
ammontare dei residui attivi    lire     5.459.813.246.372
ammontare dei residui passivi    lire     4.230.533.225.998
Avanzo finanziario        lire     1.230.723.750.303.

Art. 10.

(Bilanci delle Società e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione)

1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 78 e 79 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), si allega l’elenco delle società a partecipazione regionale e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato i loro bilanci alla Regione (Allegato B).

Art. 11.

(Attività finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 1998 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in lire 6.452.910.064.787.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 1998 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in lire 5.685.581.216.287.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Allegato A - Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1998 (art. 1.).

Allegato B - Elenco delle Società e dei Consorzi a partecipazione regionale (art. 10.)

Interporto Rivalta Scrivia S.P.A.

Promark S.P.A. (In liquidazione)

Texilia S.P.A.

Centro Agro-Alimentare Torino S.P.A.

Aeroporto Cuneo Levaldigi S.P.A.

Socotras S.P.A.

Rete Telematica Piemontese S.P.A.

Società Aeroporto Cerrione S.A.CE S.P.A.

Consepi (già Consusa) S.P.A.

Finpiemonte S.P.A.

Centro Supercalcolo Piemonte C.S.P. S.C.A.R.L.

I.P.L.A. S.P.A.

S.I.To. S.P.A.

Sagat  S.P.A.

M.I.A.C. S.C.P.A.

E.C. B.I.C. Piemonte S.P.A. (In liquidazione)

Expo 2000 S.P.A.

Tenuta Cannona S.R.L.

Terme di Acqui S.P.A.

Produttori Agricoli Piemontesi Associati S.R.L. (In liquidazione).

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 2/8/2000 (Ndr)



Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 8.

Sottoscrizione di nuove azioni della società di gestione Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di mantenere invariata la partecipazione regionale nella società di gestione Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A. di Cuneo, la Direzione regionale competente è autorizzata a sottoscrivere n. 201.600 nuove azioni da nominali lire 2.600 ciascuna, emesse dalla società in esecuzione dell’aumento del proprio capitale sociale da lire 8.037.120.000 a lire 12.055.680.000.

Art. 2.

(Modalità attuative)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 524.160.000.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di lire 524.160.000, in termini di competenza e di cassa, dallo stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2000, e mediante l’istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo denominato “Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della società di gestione Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.” e con lo stanziamento di lire 524.160.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2000 (ndr)



Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 “Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi” e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale)

1. Sono vietati su tutto il territorio regionale l’allevamento a scopi venatori e l’immissione in campo aperto del cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi).

2. E’ vietata inoltre l’importazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.

3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell’itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.

Art. 2.

(Piani di contenimento)

1. Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto all’articolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6, le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.

2. Ad integrazione dell’articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell’articolo 4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l’anno.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d’armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.

5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

6. La Giunta regionale entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:

a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;

b) le aree dove l’uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, per l’anno 2000 le Province possono definire il periodo per l’attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.

2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Per ciascun anno finanziario successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, nella predisposizione del bilancio annuale, vengono iscritti, inoltre, stanziamenti sul capitolo di spesa denominato “Indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica” in misura da definirsi in sede di predisposizione di bilancio di anno in anno.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali.

Art. 5.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2000 (ndr)








Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000, contenuti nel Disegno di legge n. 628 “Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002” approvato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 1999, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.

2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti)

1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 55/1981 e in applicazione dell’articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.

2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell’articolo 36 della l.r. 55/1981 l’esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 1999.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2000 (ndr)



Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11.

Interventi regionali in materia di usura.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell’usura)

1. La Regione Piemonte, al fine di consentire uno sviluppo dell’economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell’usura agevolando l’accesso al credito agli imprenditori ed ai soggetti che esercitano una attività sottoposta ai vincoli degli usurai, costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un “Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell’usura”.

2. Il Fondo di cui al comma 1, integra le anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall’articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo erogabile.

3. L’integrazione di cui al comma 2 e’ concessa a titolo d’anticipazione regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato ed è corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dell’anticipazione del mutuo adottata dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. L’erogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di concessione e con le modalità ivi previste.

4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo: a tal fine, il soggetto destinatario dell’integrazione deve rilasciare idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione della anticipazione ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti dall’articolo 14, comma 9, della l. 108/1996.

Art. 2.

(Integrazione interventi Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1 la Regione integra altresì con proprie somme i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante l’apposito Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della l. 108/1996.

Art. 3.

(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)

1. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura.

2. La domanda deve comunque contenere l’impegno all’utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2 lett. a), della l. 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro 24 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.

3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i soggetti aventi diritto in proporzione all’entità originaria del fondo.

4. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all’anticipazione del 50 per cento dell’importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo.

Art. 4.

(Rendicontazione)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Regione circa l’effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, ed il Fondo integrativo di cui all’articolo 1.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Contributi)

1. La Regione può altresì erogare a favore delle Fondazioni e delle Associazioni legalmente riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura e iscritte nell’elenco istituito presso il Ministero del Tesoro, contributi per iniziative a favore delle vittime dell’usura, sentito l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con opportuno stanziamento delle leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 febbraio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2000 (ndr)







Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

“I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.”.

2. Il secondo comma dell’articolo 18 della l.r. 18/1984, è sostituito dal seguente:

“Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d’ambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione.”.

Art. 2.

1. L’articolo 25 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell’ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui all’articolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dell’articolo 18, sesto comma.

2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:

a) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali;

b) su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all’articolo 3.

3. I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 febbraio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2000 (ndr)



Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 13.

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Bilancio di previsione 1999 del Parco naturale
di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea)

1. Sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea (Allegato A).

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 febbraio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge sono pubblicati sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2000 (Ndr)



Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 14.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Prestazioni straordinarie)

1. E’ autorizzata per gli anni 1999 e 2000 l’effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate all’attuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 1994, n. 691 recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali 1996.

2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre l’orario d’obbligo è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge quantificati in lire 300 milioni si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 febbraio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2000 (ndr)



Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 15.

Autorizzazioni per l’esercizio del commercio, applicazione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Norma abrogativa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 24/bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

2. Con la stessa decorrenza è abrogato l’articolo 10 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47) e il n. 24/bis della tabella B allegata all’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale).

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 1 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Finalità

Articolo 2.

Ambito di applicazione

Capo II.

ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 3.

Forme associative per lo sviluppo della collina

Articolo 4.

Comitato regionale per lo sviluppo della collina

Articolo 5.

Fondo regionale per la collina

Articolo 6.

Convenzione tra Regione ed istituti di credito

Articolo 7.

Programmazione degli interventi

Articolo 8.

Esercizio associato di funzioni

Capo III.

POLITICHE PER IL TERRITORIO

Articolo 9.

Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale

Articolo 10.

Piccole opere di manutenzione ambientale

Articolo 11.

Valorizzazione del patrimonio forestale

Articolo 12.

Interventi per il sostegno di colture non tradizionali

Articolo 13.

Incentivi per l’insediamento nelle zone collinari

Articolo 14.

Trasporti

Capo IV.

INTERVENTI PER L’ECONOMIA

Articolo 15.

Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori

Articolo 16.

Prodotti tipici

Articolo 17.

Sostegno alle imprese

Articolo 18.

Incentivi per l’occupazione

Articolo 19.

Turismo rurale

Articolo 20.

Artigianato e mestieri tradizionali

Capo V.

PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Articolo 21.

Valorizzazione della cultura locale

Articolo 22.

Servizio scolastico

Articolo 23.

Interventi socio-assistenziali

Capo VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E NORMA TRANSITORIA

Articolo 24.

Oneri finanziari

Articolo 25.

Norma transitoria

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Piemonte promuove, con gli interventi previsti dalla presente legge:

a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale;

b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;

c) la valorizzazione del territorio e dell’economia con il recupero ed il potenziamento di attività economiche specifiche;

d) la qualificazione dei servizi pubblici locali;

e) la riduzione dell’esodo della popolazione così da realizzare anche un’ efficace politica di difesa del suolo.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

2. Sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge i Comuni di cui al comma 1 classificati “svantaggiati” e “molto svantaggiati” con apposita deliberazione del Consiglio regionale da emanarsi, su proposta delle Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Capo II.

ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

(Forme associative per lo sviluppo della collina)

1. Per conseguire le finalità della presente legge i Comuni operano mediante le forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa comunitaria. Tali forme associative sono di seguito denominate “Comunità collinari”.

2. I Comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti e i Comuni parzialmente collinari possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge nell’ambito di progetti predisposti dalle Comunità collinari e limitatamente al territorio collinare di appartenenza classificato svantaggiato o molto svantaggiato con la deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 2, comma 2.

3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale la documentazione comprovante la forma associativa prescelta tenuto conto dei livelli ottimali per l’esercizio associato delle funzioni, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). In assenza di tale trasmissione la Regione non ammette i Comuni stessi ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Comitato regionale per lo sviluppo della collina)

1. E’ istituito il Comitato regionale per lo sviluppo della collina di seguito denominato “Comitato” con il compito di:

a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari;

b) presentare alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulla situazione economica e sociale della collina;

c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Comitato puo’ essere sede di promozione di accordi di programma con i quali vengono definite azioni riguardanti il territorio collinare della regione.

3. Il Comitato e’ composto da:

a) Presidente della Giunta regionale;

b) Assessore regionale competente per materia;

c) Presidenti delle Comunità collinari;

d) Presidenti delle Province.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente a ciò delegato.

5. Il Comitato decide autonomamente la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 5.

(Fondo regionale per la collina)

1. E’ istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dall’entrata in vigore della presente legge:

a) una quota non superiore al cinque per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell’esercizio precedente;

b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell’Unione europea e da contributi di privati e di istituti di credito.

2. La ripartizione del fondo tra le Comunità collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

3. La Regione entro quindici giorni dall’entrata in vigore del proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del fondo regionale per la collina e ne dà comunicazione alle Comunità collinari per consentire l’adeguamento dei piani di sviluppo di cui all’articolo 7 e l’approvazione o variazione dei bilanci.

4. Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell’articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

5. L’eventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con una delle modalità previste dalla presente legge consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.

Art. 6.

(Convenzione tra Regione ed istituti di credito)

1. La Regione, per una piu’ efficace attuazione della presente legge, promuove apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con gli istituti stessi, la loro partecipazione al fondo regionale per la collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le iniziative previste dalla presente legge.

2. La convenzione deve inoltre stabilire gli impegni dei vari istituti di credito:

a) alla promozione dell’assistenza creditizia a condizioni di favore per l’attuazione degli scopi della legge;

b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione e da altri enti;

c) all’opera di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le persone interessate alla concessione delle provvidenze;

d) alla realizzazione di iniziative concordate.

Art. 7.

(Programmazione degli interventi)

1. Entro un anno dalla loro costituzione, le Comunità collinari adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito denominato “piano”.

2. Il piano e’ costituito da:

a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le risorse finanziarie disponibili, le attese relative alla riduzione dell’esodo, alla ricaduta economica ed occupazionale, ai benefici ambientali e ai vantaggi sociali;

b) una cartografia a carattere intercomunale nella quale vengono evidenziati gli indirizzi fondamentali dell’organizzazione territoriale dell’area di propria competenza e che costituisce riferimento in sede di predisposizione o rielaborazione dei piani regolatori generali dei Comuni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

4. Dopo la sua adozione ai sensi del comma 1, ciascuna Comunità collinare trasmette il piano, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità collinare richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tale caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità collinare alla Presidenza della Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

6. Alla realizzazione del piano possono concorrere soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che devono favorire l’impiego di risorse materiali ed umane dell’area collinare. I progetti sono presentati ai Comuni di competenza per la loro adozione. I Comuni trasmettono i progetti adottati alle competenti Comunità collinari, che li esaminano, stabilendo le priorità, ed assegnano i relativi finanziamenti fino all’esaurimento degli stanziamenti disponibili.

Art. 8.

(Esercizio associato di funzioni)

1. Ai sensi del Capo VIII della l. 142/1990 come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), le Comunità collinari possono organizzare l’esercizio associato di funzioni comunali nonche’ la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano di affidare loro con opportuna delega, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio subordinate alla salvaguardia dell’ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;

b) manutenzione della viabilità;

c) raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;

d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

f) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

g) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione locale e favorirne la permanenza nonche’ gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

i) gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali, anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico;

l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio.

2. Le Comunità collinari esercitano anche le funzioni conferite dalla legge regionale.

Capo III.

POLITICHE PER IL TERRITORIO

Art. 9.

(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)

1. Le Comunità collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all’interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, apposite conferenze dei servizi con la Regione Piemonte e l’Autorità di bacino di cui all’articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il trenta per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale e delega alle Comunità collinari la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti.

Art. 10.

(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunità collinari possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell’importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

Art. 11.

(Valorizzazione del patrimonio forestale)

1. Le Comunità collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l’utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. Le Comunità collinari perseguono tali finalità agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali o altre forme associative tra proprietari e coltivatori diretti.

2. Le Comunità collinari, con le procedure di cui all’articolo 7, comma 6, possono concedere ai proprietari pubblici e privati, agli enti pubblici, ai consorzi forestali o ad altre forme associative di cui al comma 1, lettere a), b), c) finanziamenti in conto capitale per:

a) l’acquisto di boschi o terreni inutilizzati;

b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni abbandonati;

c) la realizzazione delle piccole infrastrutture necessarie alla gestione degli interventi di cui alla lettera b).

3. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) possono essere inoltre concessi contributi in conto capitale per:

a) la manutenzione e la conservazione del territorio, compresa la pulitura di fossi, torrenti e corsi d’acqua per fini di sistemazione idrogeologica;

b) la manutenzione di strade interpoderali.

Art. 12.

(Interventi per il sostegno di colture non tradizionali)

1. Al fine di favorire l’adozione, l’introduzione e lo sviluppo di colture non tradizionali erbacee, arbustive ed arboree, ivi compresi le piante officinali, i prodotti del sottobosco e le coltivazioni dei funghi, le Comunità collinari concedono, nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 6, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed alle associazioni di produttori agricoli contributi in conto capitale per l’acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie, nella misura massima compatibile con il limite posto dalle disposizioni comunitarie.

Art. 13.

(Incentivi per l’insediamento nelle zone collinari)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, le Comunità collinari possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica.

2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e per un quinquennio a non trasferire l’attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.

3. L’importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a sessanta milioni e non può superare il trentacinque per cento del totale delle spese sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria.

4. Le Comunità collinari possono erogare altresì contributi in conto capitale, per un massimo di cinque milioni, a favore di residenti in territori collinari, compresi i soggetti di cui al comma 1, per allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano al servizio di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

5. Le provvidenze previste dal presente articolo possono essere estese in via non prioritaria ai proprietari, non residenti, di unità abitative ubicate in Comuni collinari quando non siano proprietari di altre abitazioni.

6. La Giunta regionale determina annualmente, d’intesa con le Comunità collinari, le modalità di concessione, la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento, l’eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di tali direttive nonché delle procedure di cui all’articolo 7, comma 6, le Comunità collinari stabiliscono l’entità del contributo, la graduatoria delle richieste e l’erogazione delle risorse.

Art. 14.

(Trasporti)

1. Per i Comuni collinari con meno di 5 mila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità collinari, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessità, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con servizi di linea esistenti.

2. Il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di trasporto da parte delle Comunità collinari è subordinato al nulla osta preventivo della Provincia competente per territorio.

3. Le Comunità collinari delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, pur se non compresi nelle Comunità stesse.

4. L’organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dalla Comunità collinare.

5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province in cui ricadono le Comunità collinari i fondi necessari per l’espletamento del servizio.

Capo IV.

INTERVENTI PER L’ECONOMIA

Art. 15.

(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l’accesso dei giovani all’attività agricola nonché le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari, la Regione concede, tramite le Comunità collinari e nel rispetto delle finalità e dei limiti posti dalla normativa comunitaria, contributi in conto capitale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni ai seguenti soggetti:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, residenti nelle zone collinari;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell’articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi, che siano residenti nelle zone collinari e che intendano acquisire, alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime;

c) cooperative agricole con sede in territori collinari nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni residenti in Comuni collinari.

Art. 16.

(Prodotti tipici)

1. Le Comunità collinari possono assumere, d’intesa con i produttori e le loro categorie e con le cooperative, iniziative allo scopo di:

a) individuare e definire, nell’ambito dei prodotti della collina piemontese, i prodotti alimentari ed artigianali tipici;

b) favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici.

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti tipici. Le Comunità collinari provvedono, con le procedure dell’articolo 7, comma 6, ad erogare i contributi ai privati e a finanziare gli interventi pubblici, in conformità della normativa comunitaria.

Art. 17.

(Sostegno alle imprese)

1. Le Comunità collinari, nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 6 e delle procedure previste dall’articolo 7, comma 6, concedono, nel rispetto del principio comunitario del “de minimis”, contributi alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e all’ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, con priorità per le imprese che adottano nuove o moderne tecnologie produttive.

Art. 18.

(Incentivi per l’occupazione)

1. Le Comunità collinari concedono, con le procedure dell’articolo 7, comma 6, contributi a fondo perduto alle imprese artigiane, industriali, turistiche, commerciali ed agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano la propria dotazione di addetti mediante assunzione ai sensi di legge.

2. Il contributo ammonta, per ogni assunto, a otto milioni all’anno per tre anni e viene erogato semestralmente nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Può essere revocato se non viene rispettata la condizione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale determina annualmente, d’intesa con le Comunità collinari, l’eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.

Art. 19.

(Turismo rurale)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, le Comunità collinari promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell’ambiente.

2. Le Comunità collinari devono prevedere nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all’articolo 7 interventi per:

a) lo sviluppo della ricettività rurale di piccola dimensione, valorizzando il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio rurale e le tipologie edilizie tradizionali;

b) il potenziamento delle strutture e dei servizi turistico-ricreativi, con particolare riferimento a quelli legati al contesto rurale;

c) la valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di carattere naturalistico, ambientale, culturale, paesaggistico, storico ed architettonico, compresa la riqualificazione dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali.

Art. 20.

(Artigianato e mestieri tradizionali)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con le Comunità collinari, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese e definisce le possibili azioni di tutela e di valorizzazione, nel rispetto delle norme previste al capo VI della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come modificato dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

2. Le Comunità collinari definiscono, nell’ambito del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale ed individuano, con le procedure dell’articolo 7, comma 6, i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.

3. L’erogazione di eventuali contributi nell’ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del “de minimis”.

Capo V.

PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 21.

(Valorizzazione della cultura locale)

1. Le Comunità collinari, d’intesa con il Comitato, provvedono ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell’area collinare piemontese e promuovono iniziative finanziabili a norma della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte), come modificata dalla legge regionale 17 giugno 1997, n. 37.

Art. 22.

(Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunità collinari, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano con l’Amministrazione statale, la Regione e le Province per realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l’autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità collinari possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.

Art. 23.

(Interventi socio-assistenziali)

1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali) esercitano funzioni socio-assistenziali, assegnano carattere di priorità agli interventi a favore della popolazione residente in aree particolarmente disagiate, tra le quali rientrano anche le aree collinari di cui alla presente legge.

2. Nella scheda “Presidi socio-assistenziali” dell’allegato A alla legge regionale 1 marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l’anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l’anno 1997) al punto “Equilibrio territoriale” e’ aggiunto “Territorio ricompreso in aree collinari (3)”.

Capo VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORMA TRANSITORIA

Art. 24.

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 25.

(Norma transitoria)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 1 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 6 marzo 2000, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Attività decentrata sul territorio)

1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi”.

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Rappresentanza processuale)

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. L’eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato”.

Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 15 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:

“Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell’8 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 6 marzo 2000, n. 18.

Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione del Fondo)

1. È istituito il Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato “Fondo”, attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti e ai criteri fissati dal Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva previsto dall’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie).

2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi d’intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l’attuazione di programmi d’intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni d’altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle diverse funzioni d’intervento finanziate ai sensi della legge:

a) contributi in conto capitale di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 93/1995;

b) contributi per interessi attualizzati in relazione a mutui di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 93/1995;

c) fideiussioni regionali di cui all’articolo 4 della l.r. 93/1995.

5. Il Fondo è istituito presso l’ente strumentale Finpiemonte S.p.A., sia presso l’Istituto per il credito sportivo sia presso altri Istituti di credito.

6. Per gli interventi finanziati dal comma 4, i rapporti tra ente gestore, Istituto per il credito sportivo o altri istituti di credito saranno regolati da apposite convenzioni.

7. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione Piemonte e, nel caso di venire meno dei presupposti che ne determinano l’istituzione, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizzerà per scopi di promozione e sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie.

Art. 2.

(Norme finanziarie)

1. Per l’attuazione della legge, la spesa è determinata, su base triennale, con legge di bilancio regionale concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale per gli interventi per l’impiantistica sportiva di cui all’articolo 3 della l.r. 93/1995.

2. Per il primo triennio di applicazione è autorizzata la spesa di lire 19.500.000.000 per l’anno finanziario 2000, di lire 20.000.000.000 per l’anno finanziario 2001 e di lire 22.000.000.000 per l’anno finanziario 2002.

3. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2000 e seguenti viene istituito il seguente capitolo di spesa con la dotazione a fianco indicata:

a) “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive” con dotazione di lire 19.500.000.000 per l’anno finanziario 2000, di lire 20.000.000.000 per l’anno finanziario 2001 e di lire 22.000.000.000 per l’anno finanziario 2002.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 20930 e 20935 del bilancio della Regione per l’anno 2000 e del bilancio pluriennale, relativamente agli anni 2001 e 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell’8 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19.

Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica degli ambiti territoriali turisticamente
rilevanti di cui all’articolo 12 della legge regionale
22 ottobre 1996, n. 75)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell’articolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:

a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell’area metropolitana di Torino;

b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;

c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;

d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;

e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;

f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell’Ossola;

g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito n. 6;

h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;

i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito n. 8;

l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;

m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti.”

Art. 2.

(Modifica delle Agenzie di accoglienza
e promozione turistica locale)

1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell’articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell’8 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20.

Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato “bed and breakfast”)

1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione (“bed and breakfast”) sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.

4. Il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:

a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;

b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.

5. I locali dell’unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all’abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.

6. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast”, esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d’uso residenziale già in atto nell’unità immobiliare.

7. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica).

8. L’attività di “bed and breakfast” non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale dell’elenco previsto dall’articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell’ATL competente per territorio.

9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.

10. L’esercente l’attività deve altresì comunicare all’ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo, nonchè l’articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.

11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l’esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all’ufficio indicato dal Questore, l’arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l’abitazione in cui viene svolta l’attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.

12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all’articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l’attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.

13. L’esercente l’attività deve garantire:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.

14. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast”, qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.

15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della l.r. 75/1996 e le ATL, l’incremento e la diffusione del “bed and breakfast”, sostenendo l’attuazione di progetti finalizzati a migliorare l’offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:

a) l’assistenza tecnica, la consulenza, l’informazione e la qualificazione degli operatori;

b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;

c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate.”.

Art. 2.

(Modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente:

“1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti l’attività di “bed and breakfast”, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84, è così sostituito:

“Art. 1. (Indennità di carica)

1. L’indennità di carica spettante ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è determinata nella misura del 65 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento). L’indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

2. L’indennità di carica spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è determinata nella misura del 100 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

b) al Vice Presidente della Giunta regionale è determinata nella misura del 95 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è determinata nella misura dell’85 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è determinata nella misura dell’80 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

e) ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta delle elezioni ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all’articolo 19 dello Statuto regionale è determinata nella misura del 75 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali è determinata nella misura del 70 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1.

3. L’indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell’ufficio o dell’incarico e fino alla cessazione dell’ufficio o dell’incarico, comunque motivata.

5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. La corresponsione dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

1 ter. In tal caso, le misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 6 della l.r. 27/1995 sono determinate, anche ai fini della determinazione dell’assegno indiretto, in relazione all’età di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:

Età di pensionamento    Coefficiente di determinazione

Anni 55     0,7604  Anni    
Anni 56     0,8016  Anni     
Anni 57     0,8460  Anni    
Anni 58     0,8936  Anni     
Anni 59     0,9448. Anni .”.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 marzo 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22.

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori, ai sensi dell’articolo 122, quinto comma della Costituzione, con proprio decreto, trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Art. 2.

1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i componenti della Giunta che siano Consiglieri.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 10040 del bilancio 2000.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23.

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo Unico delle leggi sulla montagna” in attuazione del comma 2 dell’articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente:

“5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 24.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. E’ autorizzato l’intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 1988’), a favore delle Aziende sanitarie locali (ASL) elencate all’allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.

Art. 2.

(Modalità di finanziamento)

1. La concessione del finanziamento di cui all’articolo 1 è disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12, con determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformità all’articolo 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene all’ospedale nuovo di Borgosesia, il progetto dovrà tenere conto della integrazione funzionale e della complementarietà con l’ospedale pubblico di Gattinara, in particolare per quanto riguarda dimensionamento e specialità, nel pieno rispetto della legge regionale di Piano sanitario.

2. L’atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì quello di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto definitivo.

3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, così come stabilito all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67).

4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori può essere disposta con determinazione dirigenziale motivata.

5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento, si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purchè consistenti in un lotto agibile, può disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione dell’articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, ripartiti secondo le quote di cui all’allegato A; l’importo è previsto ad integrazione dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: “Erogazione a favore delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere dele somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario”, con la dotazione di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e di lire 50 miliardi per l’anno 2002 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzioni di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 4 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2001.

Art. 4.

(Disposizioni particolari)

1. Nelle procedure della gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l’ASL n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria dell’opera anche tramite l’alienazione dell’ospedale degli “Infermi”.

2. Nelle more dell’alienazione dell’ospedale degli “Infermi”, la regione può anticipare all’ASL n. 12 il ricavato previsto nei limiti dell’importo stimato.

Art. 5.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Allegato A.
(Artt. 1 e 3)

A.S.L.     Intervento     Importo (L)

A.S.L. 18     Nuovo Ospedale di Alba-Bra     20 miliardi
A.S.L. 11     Nuovo Ospedale di Borgosesia     30 miliardi
A.S.L. 13     Poliambulatori di Trecate,
    Galliate, Novara e Borgomanero     10 miliardi.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25.

Impegno finanziario per la realizzazione dell’ospedale di Alba - Bra.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ autorizzato l’intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 1988’), dei fondi propri della Azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba - Bra.

2. L’intervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.

Art. 2.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 50 miliardi per l’anno 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: “Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario” e con la dotazione di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 50 miliardi per l’anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 26.

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e dell’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 “Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte” e modifica dell’articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le trattenute di cui all’articolo 2 e le misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché l’ammontare dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sull’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 27/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti a fune per l’accessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

2. Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre località montane stabilmente abitate da almeno cento persone o dotate di almeno trecento posti letto alberghieri od extralberghieri ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre l’utilizzo dell’auto per la mobilità nelle zone montane con altre località, ai fini del miglioramento della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

3. La Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi necessari per l’attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacità di trasporto degli impianti di cui al comma 2 purché riconosciuti di pubblica utilità e compresi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.

Art. 2.

(Sostituzione della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 51
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
‘Tutela ed uso del suolo’)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità.”

Art. 3.

(Interventi per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti di arroccamento)

1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento. Assegna inoltre contributi per le spese di gestione. Sono finanziati in via prioritaria gli interventi finalizzati all’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti.

2. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di attuazione.

Art. 4.

(Aiuti finanziari)

1. Al fine di favorire l’accesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, è autorizzata la stipulazione con l’Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A. - di una convenzione avente l’obiettivo di creare un fondo di rotazione. Le modalità e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta convenzione.

2. La Regione può stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per l’esercizio degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilità), come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, la cui entità è determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi per l’anno finanziario 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) “Somme trasferite alla Finpiemonte S.p.A. per la costituzione del fondo di rotazione per favorire l’accesso al credito per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti a fune”, con la dotazione di lire 2 miliardi;

b) “Contributi nelle spese di gestione degli impianti a fune”, con la dotazione di lire 1 miliardo.

3. La dotazione dei capitoli suindicati per l’anno 2001 è stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia e lire 1 miliardo per i contributi per le spese di gestione.

4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue:

a) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27170 con riferimento al provvedimento avente per titolo “Pianificazione e gestione urbanistica”; quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27167, con riferimento all’accantonamento per il patto sociale e per lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 15950;

b) per l’anno 2001 mediante riduzione del capitolo 15910 per lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi.

5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci con riferimento al provvedimento avente per titolo “Pianificazione e gestione urbanistica.”

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge individua le sanzioni relative alle violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Regionale.

Art. 2.

(Sanzioni relative alle norme vincolistiche)

1. Le violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo), modificato dall’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le violazioni relative al divieto di esercitare l’attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila, così come previsto, dall’articolo 9, secondo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

a) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

b) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

c) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

4. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, così come previsto dall’articolo 9, terzo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

a) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività della Riserva;

b) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Art. 3.

(Sanzioni relative agli interventi sulla vegetazione)

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle previsioni relative agli interventi sulla vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni.

Art. 4.

(Sanzioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture)

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni e dalle previsioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo gli stessi interventi di totale abusività.

Art. 5.

(Sanzioni relative agli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico)

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni di Piano relative al patrimonio artistico ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88.

Art. 6.

(Sanzioni relative alle norme regolamentari)

1. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

a) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

b) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic nic e da altre attività connesse con la fruizione della Riserva;

c) uscire dai percorsi pedonali;

d) usare apparecchi radio e televisivi nonché giradischi, mangianastri e simili; é sempre consentito l’uso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall’Ente;

e) introdurre animali domestici.

2. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;

b) danneggiare arredi ed attrezzature;

c) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;

d) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

e) accendere fuochi.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a), b), c) e d), riguardano l’intero territorio della Riserva naturale; i divieti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e) al comma 2, lettera e) sono limitati all’area del Sacro Monte.

4. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera b) comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la facoltà dell’Ente di gestione della Riserva di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

5. Qualora la violazione di cui al comma 2, lettera d) comporti grave intralcio alla circolazione o problemi di sicurezza, potrà essere effettuata la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido.

6. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del veicolo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido per le violazioni relative ai divieti di accedere, sostare o fermarsi con mezzi motorizzati all’interno dell’area del piazzale di ingresso al Sacro Monte delimitato da apposita segnaletica verticale e orizzontale di divieto conforme alle norme contenute nel codice della strada. È consentito l’accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, per operazioni di carico e scarico merci. È sempre consentito l’accesso, la sosta e la fermata, esclusivamente negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica, ai mezzi muniti di contrassegno di portatori di handicap.

7. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative al divieto di:

a) sostare o fermarsi con veicoli a motore nell’area adibita a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma, fatta esclusione per i mezzi autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

b) sostare o fermarsi oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento.

8. Le violazioni relative al divieto di mantenere accesi, oltre il tempo necessario, i motori dei veicoli che sostano nelle aree adibite a parcheggio, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.

9. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido, per le violazioni relative al divieto di accedere con qualsiasi mezzo meccanico all’interno delle mura perimetrali del complesso architettonico. È consentito l’accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo per operazioni di carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro.

10. Le violazioni relative al divieto di accesso a particolari e determinate zone durante i lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

Art. 7.

(Sanzioni relative alle norme finali)

1. Le violazioni relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell’area della Riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre all’obbligo della demolizione.

2. Le violazioni relative al divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di deturpamento ambientale, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

NOTE

Note all’articolo 1

Il Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19 marzo 1991, n. 133-4219, modificata dalla D.C.R. del 28 febbraio 2000, n. 621-3607

Note all’articolo 2

Il divieto del comma 1 corrisponde al divieto di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Il divieto del comma 2 corrisponde al divieto di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b)

I divieti del comma 3 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 1, primo comma, lettere c), d), e), e g)

I divieti del comma 4 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 1, primo comma, lettere f) ed h)

Note all’articolo 3

Le previsioni citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione di cui all’articolo 2 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Note all’articolo 4

Le indicazione e le previsioni citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione e alle previsioni di cui all’articolo 3 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Note all’articolo 5

Le indicazione citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione di cui all’articolo 4 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Note all’articolo 6

I divieti del comma 1 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettere b), e), e secondo comma, lettere a), b) e c), della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219, come modificata dalla D.C.R. del 28 febbraio 2000, n. 621-3607

I divieti del comma 2 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettere a), c), d), f), e secondo comma, lettera d).

Il divieto del comma 5 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, lettera f)

I divieti del comma 6 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettera g)

I divieti del comma 7 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettera h)

Il divieto del comma 8 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, lettera i)

Il divieto del comma 9 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, secondo comma, lettera e)

Il divieto del comma 10 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, terzo comma

Note all’articolo 7

Il divieto del comma 1 corrisponde al divieto di cui all’articolo 7 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Il divieto del comma 2 corrisponde al divieto di cui all’articolo 8

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 29.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A..

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la valorizzazione turistica ed economica della Valsesia mediante l’impiego di investimenti idonei a consentirne il rilancio dell’offerta sciistica, la Regione partecipa, con le modalità di cui all’articolo 2, alla società per azioni Monterosa 2000 con sede in Alagna Valsesia.

2. Monterosa 2000 S.p.A. ha quale principale oggetto sociale la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell’ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e i servizi comunque collegati, od utili, all’espansione del settore turistico - ricettivo.

Art. 2.

(Modalità di partecipazione)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell’Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.A. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinché Finpiemonte S.p.A., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.A. che rappresentino, al termine dell’operazione di ricapitalizzazione, non più del 30 per cento del capitale sociale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando l’esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all’articolo 2365 del codice civile.

3. Nell’ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l’accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.

4. Il sopraddetto limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovrà trovare concorde definizione.

Art. 3.

(Informazione e vigilanza)

1. L’andamento della gestione sociale della Monterosa 2000 S.p.A. costituisce, annualmente, oggetto di informativa alla Commissione consiliare competente da parte del Presidente della Giunta, il quale riferisce anche sulla congruenza della stessa in termini di economicità e di rispondenza alle finalità di cui all’articolo 1.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno finanziario 2000 la spesa di lire 5 miliardi.

2. All’onere relativo si provvede mediante stanziamento di pari importo su nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa per l’anno 2000, da prevedersi nella relativa legge di bilancio e denominato: “Conferimento di quota per l’incremento della partecipazione di Finpiemonte S.p.A. nella Monterosa 2000 S.p.A.”, nonchè mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 30.

Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 “Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I confini della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, individuati con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40, sono modificati e sostituiti da quelli individuati con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Allegato A.

















Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)

CARTOGRAFIA



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31.

Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità:

a) la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti;

b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;

c) il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

e) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall’inquinamento luminoso;

f) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

3. Per Piano regolatore dell’illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.

Art. 3.

(Norme tecniche)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà individuare ulteriori criteri tecnici da osservare per le nuove installazioni e l’adeguamento di quelle esistenti, nonché le fattispecie da sottoporre a collaudo.

Art. 4.

(Competenze della Regione)

1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali e definisce appositi capitolati tipo per l’illuminazione pubblica.

2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, favorisce l’adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.

Art. 5.

(Competenze delle Province)

1. Le province definiscono apposite linee guida per l’applicazione della presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all’articolo 3.

2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano, altresì, la sorveglianza e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione privati.

3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 4, a:

a) potenziare il servizio di controllo;

b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalità della presente legge;

c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai fini dell’applicazione della presente legge.

Art. 6.

(Competenze dei Comuni)

1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano Piani regolatori dell’illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti.

2. I comuni che non approvano il Piano regolatore dell’illuminazione di cui al comma 1, osservano le linee guida definite dalla provincia di riferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

3. Nell’esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali verificano che gli impianti di illuminazione esterna correlati all’intervento siano conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, e alle disposizioni di cui alla presente legge.

4. I comuni autorizzano, in conformità alle norme tecniche di cui all’articolo 3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree di cui all’articolo 8, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche ed estensioni di impianti esistenti.

5. I comuni controllano che, nelle aree a più elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.

Art. 7.

(Deroghe)

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:

a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto;

b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;

c) gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen;

d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

Art. 8.

(Aree a più elevata sensibilità)

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e redige l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della presente legge.

2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilità la Giunta regionale tiene conto della presenza di:

a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Società astronomica italiana (SAI) e dall’Unione astrofili Italiani (UAI);

b) aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori;

c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all’inquinamento ottico.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito formulato dalla provincia competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila.

2. Nel caso in cui l’abuso avvenga all’interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all’articolo 8, la sanzione è raddoppiata. Se l’abuso in tali aree è commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata.

4. La provincia competente per territorio ove si verifica l’abuso provvede all’irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l’adeguamento degli impianti.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le leggi di bilancio.

Art. 11.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle installazioni previste dall’articolo 7 ed ai casi già regolati da specifiche norme.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 32.

Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione e di sviluppo del patrimonio e del potenziale di crescita musicale presente in Regione e, nel contempo, di incentivare la realizzazione di iniziative in difesa e a potenziamento dello sviluppo socio-economico piemontese, la Regione finanzia la società consortile denominata: “Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo - Consorzio per la formazione superiore” e ne riconosce l’interesse regionale.

Art. 2.

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale eroga i contributi entro il 31 marzo di ciascun anno valutato il programma di attività presentato, tenuto conto dei contributi che vengono erogati alla Scuola e, per gli anni successivi al primo, a seguito dell’esame del consuntivo delle attività svolte dal consorzio nel corso dell’anno precedente.

2. I contributi vengono erogati per un periodo di cinque anni.

3. I contributi previsti dalla legge sono cumulabili con altri tipi di finanziamento a qualsiasi titolo erogati.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno finanziario 2000, la spesa di lire 600 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: “Spese per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale” avente la dotazione di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 11250 del bilancio di previsione per l’anno 2000.

4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 33.

Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza e in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell’anno finanziario 2000.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l’anno finanziario 2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza ed in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.

2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2000.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2000, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2000 con gli allegati prospetti di cui all’articolo 33 della l.r. 55/1981 (Allegato A).

Art. 4.

(Bilancio Pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente legge (Allegato B).

2. E’ approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente legge ed espresso nell’unità di conto europea (Allegato C).

Art. 5.

(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 32, ultimo comma della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e il riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

(Autorizzazione a contrarre  mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l’impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario 2000, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo di lire 1.600.000.000.000.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000, sono quelle iscritte nello stato di previsione del bilancio medesimo ai capitoli numeri:

15965 (per lire 1.132.976.511.312) - 20000 - 20017 - 20020 - 20100 - 20110 - 20120 - 20130 - 20150 - 20155 - 20156 - 20170 - 20175 - 20200 - 20210 - 20220 - 20360 - 20400 - 20405 - 20440 - 20450 - 20455 - 20457 - 20470 - 20480 - 20544 - 20574 - 20667 - 20673 - 20674 - 20910 - 20930 - 20950 - 20990 - 21020 - 21045 - 21047 - 21104 - 21107 - 21420 - 21425 - 21650 - 21930 - 22030 - 22050 - 22185 - 22186 - 23025 - 23100 - 23210 - 23239 - 23250 - 23267 - 23268 - 23594 - 23596 - 23597 - 23600 - 23605 - 23710 - 23770 - 23780 - 23785 - 23950 - 23960 - 23980 - 24080 - 24310 - 24360 - 24780 - 25010 - 25020 - 25115 - 25117 - 25305 - 25398 - 25545 - 25567 - 25569 - 25573 - 25582 - 25992 (per lire 4.673.488.688).

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 15.910.000.000, per l’anno finanziario 2000 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità esistenti alla voce “Oneri non ripartibili” del bilancio pluriennale 2000 - 2002.

Art. 7.

(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 della l.r. 55/1981, quelle descritte nell’elenco 1 allegato allo stato di previsione della spesa, integrato con i capitoli 10010 e 20910.

Art. 8.

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell’esercizio in corso per l’istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 9.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 55/1981, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all’elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.

(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 63 della l.r. 55/1981, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 11.

(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 41 della l.r. 55/1981, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2000:

a) del capitolo n. 15910 denominato: “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali” (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);

b) del capitolo n. 27170 denominato: “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo” (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.

(Accordi di programma)

1. E’ approvato l’elenco n. 6 relativo alla utilizzazione del fondo di cui al capitolo 27167 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E’ autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.

3. Sono autorizzate variazioni compensative a le iniziative specificate nell’elenco n. 6.

Art. 13.

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 40 della l.r. 55/1981, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell’esercizio finanziario 2000, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 200.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 14.

(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata, per l’anno finanziario 2000, in lire 1.863.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.

2. La spesa per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, è determinata, per l’anno finanziario 2000, in lire 2.500.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.

3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, è determinata, per l’anno finanziario 2000, in lire 3.369.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.

Art. 15.

(Contributo all’Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all’Istituto di Ricerche Economico-Sociali (IRES) del contributo di cui all’articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è determinata, per l’anno finanziario 2000, in lire 5.600.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10960.

Art. 16.

(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione (CSI) del contributo di cui all’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell’Informazione), è determinata, per l’anno finanziario 2000, in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.

Art. 17.

(Spese per il funzionamento
dell’Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico), è determinata per l’anno finanziario 2000 in lire 141.000.000 ed è iscritta al cap. 10100.

Art. 18.

(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata, per l’anno finanziario 2000, in lire 25.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 19.

(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 “Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394”), è stabilita, per l’anno finanziario 2000, in lire 11.000.000.000 ed è iscritta al capitolo 15315.

Art. 20.

(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), è stabilita, per l’anno finanziario 2000, in lire 700.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 21.

(Protezione Civile)

1. Per l’attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata, per l’anno finanziario 2000, la spesa di lire 1.500.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 22.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Le risorse di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 29 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale) a far data dal 1 gennaio 1999, sono acquisite, in via definitiva, nei rispettivi Fondi per i trattamenti accessori del personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Agli adempimenti di natura economica connessi ai Protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione Piemonte, a decorrere dall’anno 2000 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse allocate nei predetti Fondi, integrate anche da quelle previste dalla l.r. 29/1998.

Art. 23.

(Interventi per la lotta alle zanzare)

1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le aree ad habitat naturale e per un importo massimo dell’80 per cento per le aree definite prioritarie sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), e a parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 5 della legge stessa.

Art. 24.

(Fondo di riserva per la reimpostazione
dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: “Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati” e con lo stanziamento di lire 2.007.390.463.200 in termini di competenza e in lire 1.807.390.463.200 in termini di cassa.

2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell’articolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 25.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 1999)

1. L’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 1999 ed applicato al bilancio di previsione per l’anno 2000, nell’ammontare di lire 1.392.446.592.240 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965 per l’importo di lire 1.392.446.592.240.

Art. 26.

(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli indicati nell’Allegato A aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell’articolo 42 della l.r. 55/1981. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui all’articolo 48 della l.r. 55/1981.

2. Sono inoltre consentiti, per l’anno 2000, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

3. Per l’anno 2000 sono consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli: 10920-10970; 10330-10930.

4. Per l’anno 2000 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.

5. Per l’anno 2000 sono consentiti storni fra loro compensativi tra i capitoli dello stato di previsione delle spese interessati al processo di conferimento di funzioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legislazione regionale di applicazione dello stesso.

Art. 27.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 28.

(Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici
e sull’ordinamento del personale regionale”)

1. Per l’applicazione dell’articolo 17 della l.r. 51/1997 lo stanziamento di cui ai capitoli direttamente assegnati alle direzioni indicati nell’Allegato A della presente legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza, alla direzione competente per materia.

Art. 29.

(Variazioni di codici)

1. Per l’anno finanziario 2000, le modifiche al bilancio della Regione, relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo purché tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.

Art. 30.

(Sostegno alla conservazione e protezione del “Lupo italiano”)

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del “Lupo italiano”) per la tutela del “Lupo italiano”, è stabilita, per l’anno finanziario 2000, in lire 50.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 31.

(Applicazione del fondo investimenti Piemonte - FIP)

1. Il fondo investimenti Piemonte (FIP) di cui al capitolo n. 27160 è aumentato di lire 120.000.000.000, la cui somma viene destinata come dall’elenco n. 7 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 32.

(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali)

1. A decorrere dal 1 aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e loro successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. A decorrere alla data di cui al comma 1, l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471/1997, n. 472/1997, n. 473/1997.

Art. 33.

(Riscossione della sanzione)

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. In casi eccezionali, e su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all’importo della sanzione contestata al trasgressore.

Art. 34.

(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. L’importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria nonché disposizioni varie di carattere finanziario).

Art. 35.

(Anagrafe tributaria regionale)

1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 3, comma 153 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazioni fra amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali è costituito un Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte, che si dovrà realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull’utilizzo della Rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

2. Tale sistema, la cui realizzazione è demandata alla Giunta regionale, si deve qualificare come snodo informativo per l’erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell’ambito della fiscalità: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.

3. Il Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte sarà realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta;

c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Enti locali;

d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 36.

(Estinzioni debiti e crediti)

1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dall’articolo 34 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento né a quella di interessi e pene pecuniarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge regionale sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale  n. 20 del 17 maggio 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 34.

Nuove norme per l’attuazione dell’assistenza diabetologica.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Ad integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n. 40 (Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.115), per l’attuazione operativa della rete dei Servizi specialistici di diabetologia ivi previsti, in conformita’ a quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente legge, assumendo come prioritari gli obiettivi enunciati all’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n.115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce gli standards operativi e le normative di intervento finalizzate al miglioramento della cura e tutela delle persone affette da diabete mellito, secondo criteri che tengano conto della cronicita’ della patologia, riconosciuta malattia sociale.

Art. 2.

(Configurazione territoriale della rete dei Servizi specialistici
di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. In tutte le Aziende sanitarie locali (ASL) e’ istituita una Unita’ operativa specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia, a collocazione ospedaliera in ambito dipartimentale, dotata di personale dedicato e con autonomia funzionale. Dette Unità operative si configurano di norma quali strutture semplici ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Nelle ASL dotate di piu’ presidi ospedalieri viene istituita un’unica Unita’ operativa che articola la propria attivita’ nei diversi presidi.

2. Dette Unita’ operative, definite di primo livello, svolgono, così come previsto all’articolo 3, anche attivita’ in sede extraospedaliera sul territorio a livello distrettuale in stretto collegamento ed integrazione con le attività definite dal distretto e per quanto possibile in una logica interprofessionale di day-service con una distribuzione che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.

3. La rete dei servizi verrà realizzata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Transitoriamente, nelle more della completa attivazione delle Unita’ operative specialistiche di primo livello, le funzioni di competenza possono essere espletate anche da Unita’ operative di Medicina interna, laddove queste risultino gia’ attualmente operative.

4. In ogni Quadrante e’ istituita almeno una Unita’ operativa specialistica autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia con dotazione di posti letto denominata di secondo livello. Nell’area metropolitana di Torino sono previste piu’ Unita’ operative specialistiche autonome di secondo livello identificate con le procedure di programmazione del Quadrante. Le Unità operative di Malattie metaboliche e Diabetologia delle Aziende ospedaliere (ASO) si collegano funzionalmente a quelle delle ASL del territorio del Quadrante di riferimento attraverso appositi protocolli d’intesa.

5. Presso l’ ASO “O.I.R.M. - Sant’Anna” di Torino, presso l’ASO “SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo” di Alessandria, presso l’ASO “S. Croce - Carle” di Cuneo, presso l’ASO “Maggiore della Carità” di Novara sono istituite, quali strutture di riferimento dei rispettivi Quadranti, le Unita’ operative autonome di Diabetologia pediatrica. Tali Unita’ operative autonome si collegano con le Unita’ operative pediatriche della regione attraverso protocolli d’intesa per il coordinamento dell’attivita’ di assistenza ai pazienti affetti da diabete infanto-giovanile.

Art. 3.

(Funzioni delle Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. Sono funzioni delle Unita’ operative specialistiche di Malattie metaboliche e Diabetologia di primo e secondo livello:

a) l’accertamento della patologia e l’impostazione del piano complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il medico di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;

b) la raccolta e l’aggiornamento dei dati per il Registro regionale correlato alla tessera dei cittadini diabetici;

c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre Unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica ed il trattamento di dette complicanze;

d) l’attivita’ ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilita’ a prestazioni di urgenza relativa;

e) l’attivita’ di consulenza negli interventi di cura domiciliari;

f) l’attivita’ di degenza in regime di Day-Hospital.

2. Le Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia di secondo livello e le Unita’ di Diabetologia pediatrica svolgono attivita’ di degenza ordinaria e assicurano l’assistenza specialistica diretta nei casi che richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in collegamento con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA).

3. Presso le Unità operative di secondo livello di Malattie metaboliche e Diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in Night-Hospital.

4. Le funzioni di assistenza diabetologia svolte presso poliambulatori ad opera di medici specialisti convenzionati si raccordano con l’Unita’ operativa specialistica della stessa ASL e con i medici di famiglia, i medici specialisti pediatri di libera scelta nell’ambito delle attività coordinate dal distretto.

Art. 4.

(Risorse delle Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. La dotazione di personale delle Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologica, tiene conto delle dimensioni del bacino d’utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuita’ di intervento. In specie, operando in regime ambulatoriale e di degenza ordinaria e di Day-Hospital e in altre eventuali sedi, risponde alle esigenze di assistenza, di trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare, di screening e diagnosi delle complicanze acute e croniche.

Art. 5.

(Interventi per il diabete infanto-giovanile)

1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della Commissione diabetologica regionale di cui all’articolo 9, organizza procedure per l’individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.

2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi alle Unita’ operative di Diabetologia pediatrica ed e’ potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici.

3. Alle Unita’ operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate all’articolo 2 compete altresi’ l’educazione dei giovani pazienti all’autogestione della patologia mediante l’organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola.

4. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito)

1. Presso ogni ASL sede di Unita’ operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia viene formalizzato un protocollo operativo per l’assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi, ostetrici, pediatri e neonatologi.

2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di gravidanza e’ garantito lo screening del diabete gestazionale.

3. A tal fine tutte le ASL, anche attraverso protocolli di intesa, organizzano programmi di intervento che coinvolgano le Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia, i Consultori ostetrico-ginecologici, i medici di famiglia e tengano conto di criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica regionale di cui all’articolo 9.

Art. 7.

(Interventi per l’attuazione della terapia educativa e per l’attivita’ di informazione
e di aggiornamento del personale sanitario)

1. Sono funzioni di tutte le Unita’ operative di Malattie metaboliche e Diabetologia:

a) l’attuazione della terapia educativa con continuita’, sistematicita’ ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;

b) l’informazione dei familiari degli assistiti nonche’ la partecipazione ad iniziative per l’educazione alla salute e di prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie metaboliche, rivolte a tutta la popolazione;

c) l’incontro periodico con i medici di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta allo scopo di favorire l’aggiornamento e la formazione professionale e di coordinare efficaci azioni per la prevenzione, terapie e riabilitazione sul territorio nonché per il monitoraggio e l’epidemiologia del diabete e delle altre malattie metaboliche.

2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di ogni Unita’ operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia.

3. Per la formazione del personale sanitario delle Unità operative specialistiche e dei distretti impegnato nell’attivita’ diabetologica ed in particolare per quanto attiene alla terapia educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in materia dalla Commissione regionale di coordinamento di cui all’articolo 9, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione con le aree di formazione delle ASL e le competenti strutture universitarie.

Art. 8.

(Agevolazione dell’inserimento nelle attivita’ lavorative)

1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d) della l. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di propri organi, favorisce l’inserimento dei giovani diabetici nel mondo del lavoro:

a) conferendo alla Commissione diabetologica regionale di cui all’articolo 9 la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o violazioni all’articolo 8, comma 1 della l. 115/1987;

b) promuovendo l’informazione presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive, sulla legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito;

c) sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessita’ terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile, anche con l’eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;

d) favorendo l’attivazione di specifici contratti di formazione.

Art. 9.

(Commissione diabetologica regionale)

1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti, nonche’ per garantire interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attivita’ per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita, presso l’Assessorato regionale alla Sanita’, una apposita Commissione regionale per l’assistenza diabetologica.

2. La composizione della Commissione viene definita con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente ed assicurando la rappresentatività delle componenti assistenziali e scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali coinvolte nella attività assistenziale.

3. La Commissione resta in carica due anni e fornisce annualmente una relazione sull’attività svolta.

Art. 10.

(Competenze della Commissione diabetologica regionale)

1. La Commissione regionale:

a) rappresenta organo di tutela per le persone affette da diabete mellito, le quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per la malattia diabetica in conformita’ con atti nazionali ed internazionali;

c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l’assistenza diabetologica;

d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire nei programmi di formazione permanente del personale del ruolo sanitario regionale;

e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione degli effetti di diversi schemi di trattamento;

f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito, ivi comprese le strutture e le attivita’ coinvolte nell’assistenza diabetologica.

2. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria od in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 35.

Misure di promozione della salute nel campo della minorazione visiva ed iniziative di carattere preventivo e riabilitativo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Osservatorio)

1. E’ istituito l’Osservatorio Regionale delle Malattie Oculari, di seguito denominato O.R.M.O. che ha il compito di rilevare e monitorare la diffusione e l’evoluzione delle patologie invalidanti dell’ apparato visivo sul territorio della Regione Piemonte.

2. Di tale organo fanno parte un rappresentante della Regione, uno delle Aziende Sanitarie Locali ASL e uno per le Associazioni di Volontariato rappresentanti i retinopatici e gli ipovedenti.

Art. 2.

(Compiti dell’Osservatorio)

1. L’O.R.M.O. sulle malattie oculari svolgerà le seguenti funzioni:

a) censire e monitorare l’incidenza e l’evoluzione delle patologie oculari in Piemonte;

b) coordinare e indirizzare le attività nel campo della riabilitazione visiva;

c) progettare e realizzare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione contro le malattie oculari;

d) promuovere progetti di ricerca clinica ed epidemiologica contro patologie oculari invalidanti;

e) bandire e gestire borse di studio a favore di giovani ricercatori nel campo della prevenzione della cecità;

f) fornire pareri ed osservazioni in materia di pianificazione sanitaria nel settore dell’oftalmologia sociale e della prevenzione della cecità.

Art. 3.

(Registro Regionale delle Distrofie Retiniche)

1. Nell’ambito dell’O.R.M.O. verrà istituito e tenuto aggiornato il Registro Regionale delle Distrofie Retiniche di tipo degenerativo al quale sono tenuti a far affluire i dati tutte le strutture oftalmologiche operanti nella Regione, sia pubbliche che private.

2. L’attività di raccolta dei dati e di aggiornamento di tale Registro potrà essere gestita, previa presentazione di un progetto adeguato e nel pieno rispetto di tutte le normative esistenti in materia di privacy, da Associazioni di Volontariato, Fondazioni o Cooperative Sociali in diretto collegamento con le strutture sanitarie interessate. Si prevede l’istituzione di idoneo modulo per la raccolta dati per tutti i pazienti ambulatoriali e ricoverati presso Unità Operative di oculistica.

Art. 4.

(Stanziamenti)

1. Nell’ambito del fondo destinato al finanziamento delle Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato Settore Sanità, viene istituito uno specifico comparto dedicato al sostegno delle organizzazioni di retinopatici ed ipovedenti operanti nel campo della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva.

2. Le attività previste nella presente legge vengono inserite nel Piano Sanitario Regionale e finanziate dalla Regione per la quota eccedente il finanziamento della Legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 36.

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell’organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni.

Art. 2.

(Associazioni pro loco: compiti e obiettivi)

1. Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

Art. 3.

(Unione nazionale pro loco d’Italia, Comitato regionale del Piemonte
e Comitati provinciali: riconoscimento dell’attività)

1. La Regione riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro poco d’Italia (UNPLI), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e dei Comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.

2. Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dell’UNPLI che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell’assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell’ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici.

3. Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l’attività dei Comitati provinciali, rappresenta l’UNPLI nei confronti degli enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l’osservanza dei doveri.

4. La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale del Piemonte.

Art. 4.

(Albo delle associazioni turistiche pro loco)

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito l’albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all’albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l’associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l’attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all’articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l’associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell’associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all’articolo 1.

Art. 5.

(Iscrizione all’albo delle associazioni turistiche pro loco)

1. Per l’iscrizione all’albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’eventuale iscrizione all’UNPLI.

2. L’iscrizione all’albo è disposta dalla Provincia, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dell’associazione dall’albo, allorché vengano meno i requisiti per l’iscrizione.

3. La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni all’albo e le relative variazioni.

4. L’iscrizione all’albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.

5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all’albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dall’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 6.

(Contributi alle associazioni pro loco)

1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno.

2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le attività del tempo libero.

3. L’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell’Unione europea.

Art. 7.

(Finanziamento del programma di attività dell’UNPLI)

1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dell’UNPLI.

2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell’Unione europea.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell’UNPLI.

2. Agli oneri conseguenti all’attuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni “Contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività” e “Contributi all’Unione nazionale pro loco d’Italia, Comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività”, e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l’anno 2000.

Art. 9.

(Norme abrogative)

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31;

b) l’articolo 28 della l.r. 12/1987;

c) il comma 3 bis dell’articolo 38 della l.r. 12/1987, aggiunto dalla l.r. 31/1998;

d) la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera”);

e) la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 (Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera”), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all’articolo 28 della l.r. 12/1987, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all’articolo 4, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37.

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l’Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l’Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l’Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l’educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l’assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l’integrazione sociale e l’elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

Art. 2.

(Nomine)

1. Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all’articolo 1 la nomina di un rappresentante.

2. L’UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per servizio, l’ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul lavoro, l’ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità civile, l’ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l’UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

Art. 3.

(Convenzioni)

1. Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38.

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell’attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l’esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell’ambito delle comunità locali.

Art. 2.

(Albo regionale)

1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:

a) complessi bandistici e società filarmoniche;

b) gruppi vocali e società corali;

c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.

Art. 3.

(Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 4.

(Contributi)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 2:

a) per l’acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;

b) per lo svolgimento dell’attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

(Adempimenti degli enti operanti nel settore)

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all’articolo 2 devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

a) l’esatta denominazione dell’ente, la sede ed il legale rappresentante;

b) i programmi di attività dell’anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;

c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 6.

(Adempimenti della Regione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all’articolo 5.

2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 7.

(Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all’articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalita’.

2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell’anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell’attività di cui si tratta.

Art. 8.

(Finanziamento degli interventi)

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione “Contributi per il sostegno delle attività musicali popolari” con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910.

4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Giunta regionale e’ autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39.

Cimiteri per animali d’affezione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l’istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 3.

(Autorizzazione)

1. L’istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell’Autorità comunale secondo le procedure definite da apposito Regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Inumazione spoglie)

1. Le spoglie di animali di cui all’articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall’Autorità competente.

Art. 5.

(Riserva)

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6.

(Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell’apposito Regolamento di cui all’articolo 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40.

Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 41.

Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 “Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato” così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39, (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) così come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In armonia con i principi di cui agli articoli 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 1 gennaio 2000 al personale sopraccitato, è corrisposta per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario. L’indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La percentuale dell’aumento rispetto all’ammontare dell’indennità stabilita per l’anno precedente può essere determinata esclusivamente in ragione dell’incremento di costo della prestazione oraria relativa al lavoro straordinario.”.

Art. 2.

1. Alla spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge, quantificata in lire 560.400.000, si fa fronte mediante incremento, se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per l’anno 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

Capo II.
FUNZIONI

Art. 2.

Funzioni della Regione

Art. 3.

Funzioni delle province

Art. 4.

Funzioni dei comuni

Capo III.
ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE
E PIANO DI BONIFICA

Art. 5.

Anagrafe dei siti da bonificare

Art. 6.

Aree con impianti dismessi

Art. 7.

Piano di bonifica

Art. 8.

Procedure di approvazione ed aggiornamento del Piano di bonifica

Art. 9.

Modalità di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine

Capo IV.
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE
DEI SITI INQUINATI

Art. 10.

Occupazione temporanea dei terreni per i controlli e per il risanamento dei carichi ambientali inquinanti

Art. 11.

Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati

Art. 12.

Soggetti obbligati, esecuzione d’ufficio e azioni di rivalsa

Art. 13.

Sostituzione del comune inadempiente

Art. 14.

Quantificazione del danno ambientale

Art. 15.

Crediti agevolati

Art. 16.

Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate

Art. 17.

Compiti dell’ARPA

Art. 18.

Concessione del finanziamento

Art. 19.

Revoca del finanziamento

Art. 20.

Progetti di variante

Art. 21.

Criteri di qualità ambientali

Art. 22.

Collaudo

Capo V.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 23.

Finanziamenti

Art. 24.

Introiti derivanti da azioni di rivalsa e da escussione di garanzie finanziarie

Art. 25.

Disposizioni concernenti gli obblighi tributari

Capo VI.
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Disposizioni transitorie

Art. 27.

Abrogazione di norme

Capo I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per l’adozione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito denominato Piano di bonifica) ai sensi degli adempimenti previsti dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997, (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal relativo regolamento attuativo, anche in applicazione dell’articolo 58 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). In particolare provvede a definire i criteri e le procedure per:

a) l’adozione del Piano di bonifica;

b) l’approvazione delle linee guida per la predisposizione, la valutazione, la verifica e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza permanente, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad approvazione preventiva del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);

c) l’aggiornamento periodico della lista dei siti inquinati inserita nel programma a breve termine del Piano di bonifica;

d) l’istituzione e la gestione dell’anagrafe dei siti da bonificare;

e) la definizione del programma di finanziamento per l’esecuzione di indagini, di analisi e di progettazione, nonché per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate, da realizzarsi da parte di enti pubblici in sostituzione dei soggetti obbligati;

f) le modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di bonifica;

g) il recupero economico delle spese sostenute in via sostitutiva dagli enti pubblici per gli interventi di cui al presente articolo.

Capo II.

FUNZIONI

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito della propria competenza la Regione provvede:

a) all’istituzione dell’anagrafe dei siti da bonificare ed al suo aggiornamento, su proposta delle province e secondo le modalità stabilite dall’articolo 5;

b) all’approvazione del Piano di bonifica ed al suo aggiornamento secondo le modalità previste dall’articolo 7;

c) all’approvazione annuale del programma di finanziamento;

d) alla proposta dei siti da individuarsi dal Ministero dell’ambiente per la bonifica a carattere nazionale;

e) a stipulare con il Ministero dell’ambiente, per i siti di competenza nazionale, l’intesa prevista dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997;

f) a promuovere la realizzazione di studi, di indagini, di ricerche, di documentazioni, di progettazioni, di organizzazione di dati anche finalizzati all’attività di pianificazione;

g) a formulare linee guida e indirizzi agli enti locali per l’attuazione dell’articolo 17 del d.lgs. 22/1997;

h) alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 17, comma 4 del d.lgs. 22/1997;

i) a promuovere, per quanto di competenza, le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per il recupero dei finanziamenti d’intesa con gli enti locali interessati;

l) alla formulazione dei piani di disciplina degli interventi di inquinamento diffuso;

m) al censimento previsto dall’articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 22/1997.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed l), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, sono esercitate dal Consiglio; quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed m) sono esercitate dalla Giunta.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Nell’ambito delle loro competenze le province provvedono a:

a) adottare l’anagrafe provinciale dei siti da bonificare e ad aggiornarla sistematicamente;

b) verificare l’attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza ed il loro completamento comunicandone gli esiti alla Regione;

c) richiedere al comune che vengano apportate le modifiche ed integrazioni o le specifiche prescrizioni al progetto di bonifica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

d) approvare il progetto, sentito il parere dell’apposita conferenza dei servizi, ed autorizzare gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più comuni, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

e) esprimere il parere sui progetti di bonifica predisposti dai comuni che operano in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

f) realizzare, nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e all’articolo 14 del d.m. 471/1999; ove il sito interessi il territorio di più province, provvede la provincia nel cui territorio ha sede la fonte prevalente di inquinamento;

g) esercitare il potere sostitutivo di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

h) rivalersi degli oneri delle attività di verifica, di monitoraggio, in corso e successivamente all’intervento di bonifica e messa in sicurezza, e di certificazione secondo quanto indicato nell’articolo 12.

2. Le province sono sentite dalla Giunta regionale sull’adozione del programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica, e possono a loro volta concedere contributi o integrazioni ai finanziamenti che i comuni ricevono dallo Stato o dalla Regione.

Art. 4.

(Funzioni dei comuni)

1. Nell’ambito della loro competenza i comuni provvedono, sentito il parere dell’apposita conferenza dei servizi e recepite le eventuali osservazioni della provincia, ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi previsti, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 del d.lgs. 22/1997, nonché a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e relativo regolamento attuativo.

2. I comuni contribuiscono al funzionamento dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare con le modalità illustrate negli articoli 5 e 6.

Capo III.

ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE E PIANO DI BONIFICA

Art. 5.

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. L’anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l’elenco dei siti da bonificare;

b) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2. L’elenco dei siti da bonificare è predisposto ed aggiornato sulla base:

a) delle notifiche dei soggetti per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

c) degli accertamenti eseguiti dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite abbiano individuato siti inquinati.

3. L’anagrafe dei siti da bonificare individua:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la provincia intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

4. Le modalità di attivazione dell’anagrafe verranno definite entro tre mesi dall’approvazione della presente legge e del Piano di bonifica con una apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, e terranno conto dei seguenti criteri generali:

a) organizzazione su base regionale, gestita dall’ARPA, con suddivisioni a carattere provinciale;

b) modalità di aggiornamento dei dati a cura dell’ARPA;

c) utilizzo di una rete telematica, per la Regione e le province;

d) obbligo di segnalazione contemporanea alla Regione e all’ARPA, da parte delle strutture competenti, di tutti i dati riguardanti i siti inquinati.

Art. 6.

(Aree con impianti dismessi)

1. I comuni, i dipartimenti dell’ARPA, le aziende sanitarie locali, le camere di commercio, e gli enti pubblici e privati che gestiscono impianti ed infrastrutture comunicano alle province e all’Assessorato all’ambiente della Regione, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le aree con impianti dismessi, tra cui devono essere anche ricomprese le discariche dismesse antecedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione della Direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossico e nocivi), e le cave dismesse.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per la formazione dell’anagrafe delle aree con impianti dismessi, sono comunicati nei tempi e nei modi individuati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari delle industrie e delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui all’articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 22/1997, almeno quindici giorni prima della prevista dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, ne danno comunicazione al sindaco, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti, stoccaggio, alienazione o smaltimento sia delle sostanze sia dei rifiuti.

4. Il sindaco, avvalendosi dell’ARPA, prescrive l’effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché di conseguenti interventi, ove necessario, di messa in sicurezza o bonifica.

5. Per le aree industriali dismesse il sindaco può, su richiesta dell’ARPA, subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività oppure contaminazioni, nonché alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.

6. Il proprietario dell’area o chi ne ha la disponibilità provvede, anche in caso di non utilizzo o rioccupazione, sia alla messa in sicurezza sia alla bonifica degli impianti, delle attrezzature e dei materiali presenti nell’area, nonché a realizzare gli interventi idonei ad impedire l’accesso agli estranei, con l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi attuati.

Art. 7.

(Piano di bonifica)

1. Il Piano di bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la Regione, in coerenza con le normative nazionali, e nelle more dell’adozione dei criteri di priorità che verranno definiti dall’Agenzia nazionale di protezione ambientale ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del d.m. 471/1999, definisce:

a) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

b) l’ordine di priorità degli interventi;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, nelle diverse articolazioni: messa in sicurezza provvisoria, messa in sicurezza definitiva, bonifica, ripristino, risanamento e valorizzazione ambientale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

2. Il Piano di bonifica contiene:

a) il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate;

b) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica;

c) i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica;

d) i criteri per individuare le priorità di intervento;

e) i criteri per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione.

Art. 8.

(Procedure di approvazione ed aggiornamento del Piano bonifica)

1. Il Piano di bonifica, che integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti, viene approvato dal Consiglio regionale, anche separatamente e ha validità triennale.

2. La Giunta regionale nel corso del triennio può aggiornare, sulla base dell’anagrafe di cui all’articolo 5, il programma di bonifica a breve termine.

Art. 9.

(Modalità di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine)

1. Nel corso del triennio il programma a breve termine può essere aggiornato dalla Regione con apposita deliberazione di Giunta.

2. Nell’aggiornamento del programma si deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) rinvenimento di siti di nuova segnalazione, sulla base dei dati derivanti dall’anagrafe dei siti di cui agli articoli 5 e 6;

b) nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nel programma, tali da determinare un diverso indice di rischio o nuovi elementi di conoscenza per il calcolo dell’indice di rischio stesso;

c) completamento delle operazioni di bonifica sui siti in possesso di apposita certificazione provinciale, con conseguente cancellazione degli stessi dalla lista; la certificazione provinciale può anche essere riferita al completamento delle operazioni di bonifica di singole fasi successive ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.

3. Il programma darà atto degli interventi già realizzati e certificati dalla provincia.

Capo IV.

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI SITI INQUINATI

Art. 10.

(Occupazione temporanea dei terreni per i controlli e per il risanamento
dei carichi ambientali inquinanti)

1. In applicazione dell’articolo 17, comma 7 del d.lgs. 22/1997 per l’accesso alle aree con sospetto inquinamento, alle aree con superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione ed ai terreni compresi entro il raggio di influenza di dette aree, al fine di procedere all’installazione di centrali di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi, i soggetti e gli organi pubblici di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 4 e 9 del d.lgs. 22/1997, rivolgono domanda motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l’accesso ai fondi o l’occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari.

2. I proprietari, i possessori ed i titolari di diritti reali o relativi di godimento delle aree e dei terreni di cui al comma 1, che subiscono limitazioni sostanziali al loro diritto di proprietà o di utilizzo delle aree o dei terreni occupati a causa di installazioni permanenti, hanno diritto all’indennizzo da parte del soggetto obbligato al risanamento. L’entità dell’indennizzo è commisurata al mancato utilizzo delle aree e dei terreni occupati e calcolata secondo i criteri previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), modificati dall’articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 19.

Art. 11.

(Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati)

1. Chiunque ha dato causa alle misure di controllo previste nell’articolo 10 è chiamato a sostenere i relativi costi.

2. Nei costi sono comprese le spese per l’individuazione, la validazione, l’attivazione e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, certificazione, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi di bonifica.

3. Sono obbligati al risarcimento dei costi e delle spese, in via prioritaria, i soggetti che hanno causato l’inquinamento.

4. Se tali soggetti non sono individuabili, oppure se dagli stessi, pur individuati, non sia possibile conseguire alcun risarcimento o se questo è solo parziale, sono chiamati a sostenere le spese ed i costi, in tutto o in parte, gli altri soggetti obbligati al risanamento.

Art. 12.

(Soggetti obbligati, esecuzione d’ufficio e azioni di rivalsa)

1. L’esecuzione d’ufficio di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, sono affidati alla provincia o al comune ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) e dell’articolo 4, comma 1.

2. Nel caso che il comune non provveda, si procede in via sostitutiva come previsto all’articolo 13.

Art. 13.

(Sostituzione del comune inadempiente)

1. La provincia, nel caso di inerzia del comune nell’attuazione d’ufficio degli interventi di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, invita il comune inadempiente a provvedere, assegnando un congruo termine.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della provincia, verificata la necessità di provvedere in via sostitutiva, nomina un commissario provinciale. Il commissario, nell’esercizio del potere sostitutivo, si avvale degli uffici provinciali e del comune sostituito e può chiedere alla giunta provinciale di essere affiancato da una unità di crisi.

3. I costi che la provincia sostiene per l’espletamento dei poteri sostitutivi sono posti a carico del comune inadempiente, fermi restando gli oneri in capo ai soggetti obbligati.

4. La provincia può operare mediante anticipazioni delle spese a favore del commissario per consentire l’immediata operatività.

Art. 14.

(Quantificazione del danno ambientale)

1. La Giunta regionale partecipa, in accordo con gli altri enti locali territorialmente competenti, quando esistente, alla quantificazione del danno ambientale, di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Art. 15.

(Crediti agevolati)

1. La Giunta regionale, su proposta della provincia, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica da parte dei soggetti obbligati, con le forme consentite, può assumere iniziative per concordare crediti agevolati con i maggiori istituti di credito e con l’Associazione banche italiane (ABI).

Art. 16.

(Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, visto il Piano di bonifica e su proposta delle province, approva entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi, da realizzarsi da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati.

2. Per consentire la definizione del programma di cui al comma 1, le province fanno pervenire i progetti, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Le somme recuperate attraverso le azioni di rivalsa, di cui all’articolo 12, comma 1, vengono introitate dalla Regione in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a).

Art. 17.

(Compiti dell’ARPA)

1. Nell’ambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), l’ARPA provvede a compiere le attività di indagine, anche strumentali, necessarie all’accertamento del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee o della sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, nonché alla definizione della sorgente dell’inquinamento, della natura dello stesso e all’individuazione delle cause, anche mediante accesso diretto ai siti, fermo restando quanto previsto dall’articolo10.

2. Al fine di impostare metodologie di intervento, nonché per valutare le priorità degli stessi interventi in funzione del rischio, l’ARPA può prevedere collaborazioni con il Politecnico e con l’Università degli Studi di Torino.

Art. 18.

(Concessione del finanziamento)

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma annuale di finanziamento di cui all’articolo 16, sulla base dei progetti adottati e a seguito del parere da parte della provincia, definisce le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi di bonifica o di singole fasi successive, funzionali ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.

2. Le spese per la realizzazione dei progetti sono comprensive dei costi relativi alle indagini e agli studi preliminari, se non già preventivamente espletati.

Art. 19.

(Revoca del finanziamento)

1. Se entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non sono state avviate le procedure dell’esecuzione dell’intervento, la Giunta regionale può avviare le procedure di revoca del finanziamento al fine del riutilizzo delle somme per altri interventi prioritari.

Art. 20.

(Progetti di variante)

1. Qualora, durante l’esecuzione dell’intervento, si renda necessario procedere ad una variante del progetto approvato, la stessa variante sarà preventivamente autorizzata, dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 in base alle rispettive competenze.

2. Se l’intervento è pubblico, al fine di consentire il completamento dell’intervento avviato, gli eventuali maggiori oneri derivanti dal progetto di variante, rientrano, prioritariamente, nel programma annuale di finanziamento dell’anno successivo a quello di presentazione della variante.

Art. 21.

(Criteri di qualità ambientali)

1. La Giunta regionale, in base alle conoscenze maturate in campo scientifico epidemiologico e agli studi promossi sulle problematiche degli interventi di bonifica, nel corso della loro realizzazione ed in fase di collaudo, può chiedere una revisione dei criteri di qualità ambientale definiti nel progetto iniziale, senza che ciò comporti un radicale aumento di costo dell’intervento.

Art. 22.

(Collaudo)

1. Nel caso di intervento pubblico il comune nomina i collaudatori in corso d’opera e gli oneri di collaudo sono ricompresi nelle spese tecniche.

2. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo, sulla base dei risultati favorevoli, rilasciano il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, che viene trasmesso alla provincia.

3. I soggetti privati devono presentare al comune e alla provincia territorialmente competente un certificato di regolare esecuzione o collaudo per i lavori eseguiti.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 23.

(Finanziamenti)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) nel titolo I - parte corrente, “Spese per l’acquisto di beni per l’anagrafe dei siti inquinati”, con dotazione per memoria per l’anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;

b) nel titolo II - spese di investimento, “Contributi in conto capitale a comuni e province per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate inseriti nel programma annuale di finanziamento”, con dotazione di lire 12 miliardi per l’anno 2000 e lire 10 miliardi per gli anni 2001 e 2002, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 26934 iscritto nel bilancio 2000 e nel bilancio pluriennale 2000-2002;

c) nel titolo II - spese di investimento, “Spese per l’acquisto di beni per l’anagrafe dei siti inquinati”, con dotazione per memoria per l’anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;

2. Nell’esercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo iscritto in conto capitale per il finanziamento dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995, viene incrementato, per l’assolvimento delle attività alla stessa demandate nella fase di avvio della presente legge, di lire un miliardo, provvedendo alla relativa copertura con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 26934.

3. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente e in conto capitale iscritti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995, saranno determinati anche tenendo conto delle competenze attribuite all’ARPAin forza della presente legge.

Art. 24.

(Introiti derivanti da azioni di rivalsa e da escussione di garanzie finanziarie)

1. Ai sensi dell’articolo 17, nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2000, sono confermati i seguenti capitoli attualmente iscritti con la seguente modifica alla loro denominazione:

a) nell’entrata, il capitolo 2447 è ridenominato “Introiti derivanti da azioni di rivalsa a seguito dell’esecuzione degli interventi di bonifica eseguiti in danno e da escussione di garanzie finanziarie” con dotazione per memoria per l’anno 2000;

b) nella spesa, il capitolo 26985 è ridenominato “Fondo per gli interventi di bonifica eseguiti da comuni e province, finanziato dagli introiti derivanti dalle azioni di rivalsa e dalla escussione di garanzie finanziarie” con dotazione per memoria per l’anno 2000.

Art. 25.

(Disposizioni concernenti gli obblighi tributari)

1. I rifiuti provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 17 del d.lgs. 22/1997, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria, sono soggetti al pagamento del tributo speciale, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella misura prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle province).

2. I rifiuti, gli scarti ed i sovvalli derivanti dalle operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti di cui al comma 1, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura prevista dall’articolo 3, comma 6 della l.r. 39/1996.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Disposizioni transitorie)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del d.lgs. 22/1997, da ultimo modificato dalla l. 426/1998, in fase di prima applicazione il Piano di bonifica viene approvato contestualmente alla presente legge, di cui costituisce parte integrante. Esso decorre dall’entrata in vigore della legge stessa e la sua scadenza coincide con quella del Piano regionale di gestione dei rifiuti, in deroga a quanto previsto all’articolo 8, comma 1.

2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del d.m. 471/1999, ai soggetti che hanno avviato procedura di certificazione ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, (EMAS), o che la avvieranno entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, hanno facoltà di procedere all’effettuazione dell’intervento al termine della certificazione, in ogni caso, non oltre sei mesi dal termine previsto dalla programmazione regionale per tale intervento.

3. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Ministero dell’agricoltura che definiscono i valori di concentrazione limite accettabili in terreni agricoli, per tali aree valgono i limiti imposti dal  Consiglio  regionale con deliberazione n. 1005-4351, dell’8 marzo 1995 (Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati).

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 ed in fase di prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentite le Province, sulla base del Piano e tenuto conto degli eventuali finanziamenti statali e comunitari, predispone un piano di finanziamento che tenga conto dell’esigenza di procedere al maggior numero di interventi anche attraverso lotti funzionali di avvio o di completamento.

Art. 27.

(Abrogazione di norme)

1. E abrogata la legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)



Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.

Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.
FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

Capo II.
FUNZIONI ED ATTIVITÀ

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

Art. 3.

(Funzioni delle province)

Art. 4.

(Funzioni dei comuni)

Art. 5.

(Compiti dell’ARPA)

Capo III.
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Art. 6.

(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria)

Art. 7.

(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)

Art. 8.

(Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria)

Art. 9

(Inventario delle emissioni)

Art. 10.

(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)

Capo IV.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

(Disposizione finanziaria)

Art. 12.

(Disposizione finale).

Capo I.

FINALITA E OGGETTO

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell’aria, per il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell’ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.

2. La finalità è perseguita attraverso l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.

3. In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l’approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria, per la tenuta dell’inventario delle emissioni e per l’esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

Capo II.

FUNZIONI E ATTIVITÀ

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito delle proprie competenze la Regione:

a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l’espletamento delle funzioni loro affidate;

b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quanto previsto all’articolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria, quale parte del piano regionale per l’ambiente, che dovrà essere approvato dalla Regione per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo;

c) definisce, previa consultazione con le province, secondo quanto previsto all’articolo 8, il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria ed elabora i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni;

d) emana direttive per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;

e) individua, previa consultazione con le province e i comuni interessati, le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le procedure per la gestione ed il superamento di detti episodi acuti di cui all’articolo 10;

f) elabora i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario emissioni di cui all’articolo 9;

g) approva il disciplinare per il bollino blu previsto nello stralcio di piano approvato ai sensi dell’articolo 12.

2. Per l’attuazione della presente legge e per gli adempimenti derivanti dallo sviluppo della normativa comunitaria e nazionale la Giunta regionale istituisce apposite borse di studio per gli approfondimenti e le ricerche in materia.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Nell’ambito delle proprie competenze le province:

a) garantiscono il controllo della qualità dell’aria;

b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano;

c) quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborano con i comuni interessati i piani d’intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti d’inquinamento di cui all’articolo 10;

d) garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

e) provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’inventario delle emissioni di cui all’articolo 9;

f) provvedono al rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;

g) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu di cui allo stralcio approvato ai sensi dell’articolo 12;

h) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

i) formulano proposte alla Giunta regionale per l’individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell’aria.

Art. 4.

(Funzioni dei comuni)

1. Nell’ambito delle proprie competenze i comuni:

a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all’articolo 3;

b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell’aria di cui all’articolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 6;

d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell’aria;

e) formulano proposte alla Giunta provinciale per l’individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell’aria.

Art. 5.

(Compiti dell’ARPA)

1. Nell’ambito dei controlli esercitati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, essa provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell’assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.p.r. 203/1988 nonché della presente legge e degli atti susseguenti.

Capo III.

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Art. 6.

(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria)

1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell’ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente.

2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.

3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d’intesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento approvati dal Consiglio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

Art. 7.

(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)

1. In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell’aria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.

2. La valutazione dello stato della qualità dell’aria viene realizzata attraverso l’utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dell’inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici.

3. Ai fini dell’elaborazione del piano e in armonia con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:

a) sotto il profilo territoriale:

1) gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le conurbazioni;

2) area metropolitana torinese, intendendosi per tale l’area individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;

3) aree protette, come definite dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);

4) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.

b) sotto il profilo degli inquinanti:

1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono effetti sull’ozono;

2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dell’aria individuati dalle normative.

c) sotto il profilo delle sorgenti:

1) impianti produttivi, attività agricole e terziarie;

2) insediamenti civili;

3) traffico;

4) sorgenti naturali.

4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 saranno tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell’individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell’inventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualità dell’aria.

Art. 8.

(Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria)

1. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

2. A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (~SINA~) e con gli enti competenti in materia.

3. La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dell’aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d’utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.

4. Il sistema è realizzato e si sviluppa nell’ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.

5. L’ARPA, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 60/1995, gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l’informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell’aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.

6. Presso i dipartimenti provinciali dell’ARPA, anche ai fini di garantire da parte delle province lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, devono essere attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.

7. I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la raccolta, l’analisi, la validazione e l’elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell’alimentazione della banca dati misure; la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell’aria alla provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme.

Art. 9.

(Inventario delle emissioni)

1. L’inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell’aria e al SIRA.

2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell’inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province chiamate, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 203/1988, alla tenuta dell’inventario provinciale.

3. La Giunta regionale, nelle more dell’emanazione da parte dello Stato dei criteri previsti dall’articolo 3, comma 4, lettera e) del d.p.r. 203/1988, utilizza i criteri discendenti dalle indicazioni della Comunità europea, attraverso l’Agenzia europea per l’ambiente, nonché quelli già emanati per la pianificazione territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1991.

4. L’ARPA, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 60/1995, garantisce il supporto alla Regione e alle province per l’aggiornamento e l’implementazione dell’inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale e assicura ai comuni l’elaborazione e la conoscenza dei dati necessari all’applicazione dell’articolo 3 del d.m. 163/1999.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)

1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 2, con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le province ed i comuni interessati, sono aggiornate, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria) e dell’articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria) nonché della ulteriore normativa nazionale in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.

2. La Giunta regionale, previa consultazione con le province, aggiorna obiettivi e criteri per la gestione degli episodi acuti, in relazione all’evoluzione della normativa in materia.

3. Le province con i comuni interessati elaborano i piani d’intervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d’inquinamento.

4. Le province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro competenza ed informano i sindaci dei comuni interessati affinché siano adottate le misure di emergenza previste nei piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.

Capo IV.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

(Disposizione finanziaria)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’iscrizione nello stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:

a) nella parte corrente, capitolo denominato “Spese per l’acquisto di beni e servizi per la redazione e l’aggiornamento del piano regionale di tutela dell’ambiente e per l’aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria”, con dotazione di lire 700 milioni per l’anno 2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione;

b) nella parte corrente, capitolo denominato “Istituzione di borse di studio per l’approfondimento di problematiche connesse all’aggiornamento e all’attuazione del Piano”, con dotazione di lire 70 milioni per l’anno 2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione;

c) nell’esercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo iscritto ai sensi dell’articolo 17, lettera d), della l.r. 60/1995, e relativo ai trasferimenti in conto capitale all’ARPA, è incrementato attraverso la riduzione di pari ammontare del capitolo 27170, della somma di lire 1 miliardo 800 milioni per l’acquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualità dell’aria, mentre nei successivi esercizi finanziari sarà determinato tenendo conto anche degli investimenti relativi alle emergenti esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo.

Art. 12.

(Disposizione finale)

1. Contestualmente alla presente legge è approvato l’allegato A: “Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”, contenente

a) valutazione preliminare della qualità dell’aria;

b) criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell’aria;

c) stralci di piano relativi:

1) ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti;

2) agli indirizzi per la gestione degli episodi acuti d’inquinamento atmosferico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000  (ndr)



Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Art. 2.

Principi e modalità

Art. 3.

Ruolo della Regione

Art. 4.

Sussidiarietà

Art. 5.

Livelli ottimali

Art. 6.

Deroghe

Art. 7.

Individuazione ambiti ottimali

Art. 8.

Incentivi per l’esercizio associato

Art. 9.

Raccordo e cooperazione con gli Enti locali

Art. 10.

Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale

Art. 11.

Osservatorio sulla riforma amministrativa

Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12.

Oggetto

Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Art. 13.

Funzioni della Regione

Art. 14.

Funzioni degli Enti locali

Art. 15.

Modifiche a leggi regionali

Art. 16.

Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Capo III.
INDUSTRIA

Art. 17.

Funzioni della Regione

Art. 18.

Funzioni degli Enti locali

Art. 19.

Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive

Art. 20.

Istituzione del Fondo unico regionale

Art. 21.

Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese

Art. 22.

Istituzione dell’Osservatorio regionale settori produttivi industriali

Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO

Art. 23.

Disposizioni comuni

Art. 24.

Procedimento autorizzativo per l’insediamento di attività produttive e Sportello unico

Capo V.
COOPERAZIONE

Art. 25.

Oggetto

Art. 26.

Funzioni della Regione

Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE

Art. 27.

Oggetto

Art. 28.

Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi

Art. 29.

Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria

Art. 30.

Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)

Art. 31.

Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere

Art. 32.

Conferenza di Servizi presso le Province

Art. 33.

Conferenza di Servizi presso la Regione

Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 34.

Oggetto

Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

Funzioni della Regione

Art. 36.

Funzioni delle Province

Art. 37.

Funzioni dei Comuni

Art. 38.

Compiti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale

Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39.

Funzioni della Regione e degli Enti locali

Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 40.

Funzioni della Regione

Art. 41.

Funzioni delle Province

Art. 42.

Funzioni dei Comuni

Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 43.

Funzioni della Regione

Art. 44.

Funzioni delle Province

Art. 45.

Funzioni dei Comuni

Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO

Art. 46.

Funzioni della Regione

Art. 47.

Funzioni delle Province

Art. 48.

Funzioni dei Comuni

Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49.

Funzioni della Regione

Art. 50.

Funzioni delle Province

Art. 51.

Funzioni dei Comuni

Capo VIII.
ENERGIA

Art. 52.

Funzioni della Regione

Art. 53.

Funzioni delle Province

Art. 54.

Funzioni dei Comuni

Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE

Art. 55.

Funzioni della Regione

Art. 56.

Funzioni delle Province

Art. 57.

Funzioni dei Comuni

Art. 58.

Funzioni delle autorità d’ambito e dei gestori del servizio idrico integrato

Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 59.

Funzioni della Regione

Art. 60.

Funzioni delle Province

Art. 61.

Funzioni dei Comuni

Art. 62.

Funzioni delle Comunità montane

Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI

Art. 63.

Funzioni della Regione

Art. 64.

Funzioni delle Province

Art. 65.

Funzioni dei Comuni

Capo XII.
LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

Art. 66.

Funzioni della Regione

Art. 67.

Funzioni delle Province

Art. 68.

Funzioni dei Comuni

Art. 69.

Funzioni delle Comunità montane

Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE

Art. 70.

Funzioni della Regione

Art. 71.

Funzioni delle Province

Art. 72.

Funzioni dei Comuni

Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 73.

Funzioni della Regione

Art. 74.

Funzioni delle Province

Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 75.

Finalità

Art. 76.

Funzioni della Regione

Art. 77.

Funzioni delle Province

Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 78.

Funzioni della Regione

Art. 79.

Funzioni degli Enti locali

Art. 80.

Competizioni su strade regionali

Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 81.

Disposizioni finanziarie

Art. 82.

Norma finale

Art. 83.

Norma transitoria

Art. 84.

Urgenza

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all’ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;

c) formazione professionale;

d) polizia amministrativa.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 sono oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.

Art. 2.

(Principi e modalità)

1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). L’effettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dell’individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. La Regione garantisce l’assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dell’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3.

(Ruolo della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa l’adozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, l’emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;

e) l’indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con l’Unione europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;

g) l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;

h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.

2. La Regione garantisce l’esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.

3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4.

(Sussidiarietà)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990 e dell’articolo 4 della l.r. 34/1998.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.

Art. 5.

(Livelli ottimali)

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dell’articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento della popolazione.

Art. 6.

(Deroghe)

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all’articolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

a) l’adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;

b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.

Art. 7.

(Individuazione ambiti ottimali)

1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui all’articolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legislazione di settore.

2. Le Province coordinano l’attività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai Comuni interessati l’assistenza tecnico-amministrativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990 nonchè il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

3. La Giunta regionale indirizza l’attività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

4. La Regione per le finalità di cui all’articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

Art. 8.

(Incentivi per l’esercizio associato)

1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.

2. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.

3. Fino all’approvazione della disciplina regionale attuativa dell’articolo 26 bis della l. 142/1990 e dell’articolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)

1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, la Regione favorisce l’unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.

2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dall’articolo 9 della l.r. 34/1998.

Art. 10.

(Obbligo di informazione.
Sistema informativo regionale)

1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all’interconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).

4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, l’utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 11.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito della segreteria interistituzionale, di cui all’articolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, l’Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Titolo II.

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Capo I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12.

(Oggetto)

1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.

Capo II.

ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Art. 13.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per l’accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;

b) attività connesse all’Osservatorio regionale dell’artigianato, così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato);

c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle Commissioni provinciali per l’artigianato nonché l’istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato;

d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;

e) funzioni e competenze previste dall’articolo 41, comma 2 del d.lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le Province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dell’artigianato artistico tradizionale.

3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell’UE o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali interessati.

Art. 14.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative:

a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell’artigianato;

b) la concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;

d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dell’articolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico ed all’individuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997.

Art. 15.

(Modifiche a leggi regionali)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:

“2 bis. All’Osservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.”.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) un rappresentante designato dalle Province;

f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è inserito il seguente:

“3 bis. All’Osservatorio partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.”.

Art. 16.

(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l’analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;

b) l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;

c) l’informazione alle imprese in ordine all’accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l’accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero dell’Industria una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

Capo III.

INDUSTRIA

Art. 17.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l’individuazione dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;

b) i criteri per l’individuazione dei sistemi produttivi locali;

c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all’industria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie d’intervento e d’investimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per l’accesso a tali benefici, l’individuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nell’esercizio della delega;

d) la proposta all’amministrazione statale competente di criteri differenziati per l’attuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

e) la cooperazione con i Ministeri competenti nell’attività di valutazione e controllo sull’efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;

g) la determinazione dei criteri per l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:

a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati all’industria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;

b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);

c) l’istituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per l’innovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nell’ambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell’UE o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli Enti locali interessati.

3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli Enti strumentali ovvero procede all’appalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell’attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.

2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.

Art. 19.

(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. Nell’esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all’organo regionale competente all’adozione dell’atto.

3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e funzioni di cui agli articoli 17 e 23.

4. La Regione procede all’individuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 20.

(Istituzione del Fondo unico regionale)

1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.

Art. 21.

(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni
di concessione ed erogazione di benefici alle imprese)

1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina l’amministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto l’esercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell’anno di riferimento, con le risorse disponibili nell’ambito del Fondo unico regionale di cui all’articolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.

3. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria, la gestione, l’erogazione delle risorse del Fondo unico regionale nell’ambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere all’appalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, all’incentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.

Art. 22.

(Istituzione dell’Osservatorio regionale settori  produttivi industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l’Osservatorio regionale Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sull’andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell’industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall’intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli Unici comunali, così come previsto dall’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell’amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull’industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l’informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L’Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all’apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. L’Osservatorio si avvale dell’apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell’Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l’Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell’Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.

Capo IV.

DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO

Art. 23.

(Disposizioni comuni)

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:

a) interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;

b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;

c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell’offerta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l’informazione, anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali;

d) promozione e sostegno all’innovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;

e) interventi finalizzati ad agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all’agevolazione dell’accesso al credito;

g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.

2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.

Art. 24.

(Procedimento autorizzativo per l’insediamento di attività produttive e Sportello unico)

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;

b) l’ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;

c) d’intesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;

d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

4. Per il reperimento, l’immissione in rete e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d’intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l’individuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Capo V.

COOPERAZIONE

Art. 25.

(Oggetto)

1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall’articolo 19 del d. lgs. 112/1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.

Art. 26.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) i contributi e le agevolazioni per l’incentivazione della cooperazione;

c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l’occupazione del comparto della cooperazione;

e) le agevolazioni per favorire l’accesso al credito delle cooperative;

f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in coofinanziamento con l’Unione europea ed altri soggetti;

b) l’Osservatorio della cooperazione;

c) gli interventi per l’adeguamento degli standards qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;

d) gli interventi di garanzia per l’ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;

e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonchè per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell’esercizio dell’attività delle imprese cooperative;

f) gli interventi finalizzati alla crescita dell’attività di impresa in forma cooperativa.

Capo VI.

MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE

Art. 27.

(Oggetto)

1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia “miniere e risorse geotermiche” ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.

2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.

Art. 28.

(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all’articolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 29.

(Funzioni delle Province e della Regione
in materia di polizia mineraria)

1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il caso previsto dall’articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall’articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.

Art. 30.

(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”)

1. L’articolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell’attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione.”.

2. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della l.r. 69/1978 sono abrogati.

3. L’articolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: “l’Amministrazione regionale concorre” sono sostituite dalle seguenti: “le Province concorrono”.

Art. 31.

(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)

1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l’istruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dall’articolo 33.

5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell’Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all’articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.

Art. 32.

(Conferenza di Servizi presso le Province)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 31 presso le Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza di Servizi è così formata:

a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Regione;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) *;

b) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dall’articolo 13 della l.r. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Art. 33.

(Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 31, presso l’Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza dei Servizi è così formata:

a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Provincia interessata;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) il Presidente dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta interessata o suo delegato;

b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d.lgs. 40/1999 *;

c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.

4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Titolo III.

AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE

Capo I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 34.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”,“energia” “risorse idriche e difesa del suolo”, “opere pubbliche” e “protezione civile”.

2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 3.

Capo II.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell’articolo 3:

a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l’indicazione delle priorità dell’azione regionale;

b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

c) l’approccio integrato e l’unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l’esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;

d) la promozione dell’informazione, dell’educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) l’individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione;

c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.

3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l’individuazione dei progetti dimostrativi.

Art. 36.

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15 della l. 142/1990, e all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all’organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Art. 37.

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell’ambito del proprio territorio.

Art. 38.

(Compiti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l’assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

2. L’ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1995.

Capo III.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39.

(Funzioni della Regione e degli Enti locali)

1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Capo IV.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 40.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione l’individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l’esercizio della vigilanza e del controllo.

2. A tal fine e per gli effetti dell’articolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima dell’adozione del provvedimento per l’effettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, definisce le funzioni dell’ARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:

a) le modalità attuative per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

b) il raccordo, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni, dell’ARPA con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;

c) l’integrazione, l’accelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.

3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l’individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 41.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l’esercizio della vigilanza.

Art. 42.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

b) il raccordo e l’utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 72;

c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Capo V.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 43.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’individuazione di aree regionali ovvero, d’intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;

b) l’individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;

c) l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dell’aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

d) l’espressione del parere di cui all’articolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell’ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 44.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

c) rilevamento della qualità dell’aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b). E’ assorbita in tali funzioni l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall’articolo 29 del d.lgs. 112/1998;

d) tenuta e aggiornamento dell’inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

e) rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 45.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a);

b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell’aria.

Capo VI.

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

Art. 46.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l’acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;

b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

c) l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

e) l’acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

f) l’individuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 47.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’ARPA:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l’ARPA.

Art. 48.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall’articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell’ARPA.

Capo VII.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province;

c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.

Art. 50.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall’articolo 27 della l.r. 59/1995;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;

d) rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa all’eliminazione degli olii usati;

e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;

f) attuazione e gestione dell’anagrafe provinciale dei siti contaminati;

g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all’articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

Art. 51.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a);

b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995;

c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.

Capo VIII.

ENERGIA

Art. 52.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;

b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;

c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;

d) emanazione di linee guida per la diffusione e l’attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;

e) promozione delle fonti rinnovabili, dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico;

f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all’articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;

g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;

b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall’articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali);

d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;

e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.

Art. 54.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell’ambito del piano regolatore, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della l. 10/1991;

b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all’articolo 66, comma 2, lettera a).

2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere l’istituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per l’energia e raccordate con l’ARPA, secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.

Capo IX.

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 55.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell’Osservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;

g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;

h) individuazione, su proposta dell’autorità d’ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all’uso idropotabile, l’adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d’intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

Art. 56.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);

c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);

e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;

f) rilevamento e controllo sull’applicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi d’azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

h) gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, lettere f) e g);

i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa d’intesa con le Province interessate.

3. Ai sensi dell’articolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 57.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 48/1993;

b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle relative utilizzazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);

c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

Art. 58.

(Funzioni delle autorità d’ambito e dei gestori del servizio idrico integrato)

1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell’autorità d’ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.

2. Sono altresì trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dell’autorità d’ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984.

3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità d’ambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;

d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.

Capo X.

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 59.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’individuazione e la classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali e l’aggiornamento dei relativi elenchi;

b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d’acqua e all’uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l’introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;

c) l’individuazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dell’attribuzione delle competenze di cui al d.lgs. 112/1998;

d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:

1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;

2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

f) l’approvazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento così come indicato dall’articolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre Regioni interessate per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del d. lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all’asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.

Art. 60.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformità ai piani di bacino.

2. Ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, i Piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d’acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui all’art. 59 comma 1, lettera c) nonchè compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Art. 61.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d’acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei: l’esercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r. d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937, l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l’autorità idraulica competente sui corsi d’acqua superficiali di interesse regionale.

3. Qualora i corsi d’acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in forma associata.

Art. 62.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo, in conformità ai piani di bacino.

2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d’acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei l’esercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937 ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994;

d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l’autorità idraulica competente sui corsi d’acqua superficiali di interesse regionale.

Capo XI.

PREVENZIONE E PREVISIONE DEI RISCHI NATURALI

Art. 63.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dell’Ufficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l’attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;

f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all’articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.

Art. 64.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;

b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Art. 65.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione d’uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;

b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Capo XII.

LAVORI E OPERE PUBBLICHE

Art. 66.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dell’attuazione degli interventi programmati e della spesa;

b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;

c) svolgimento delle funzioni di “unità specializzate” anche a supporto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e successive modificazioni;

d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;

e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;

f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c);

g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;

h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;

i) la valutazione tecnico - amministrativa su:

1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;

2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all’articolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58, comma 2;

l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;

m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza;

b) le funzioni conferite dall’articolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.

3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d’appalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa).

4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui all’articolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell’amministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.

5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 67.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) la progettazione, l’approvazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;

b) le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell’ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, lettera a);

c) l’accertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.

Art. 68.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;

b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee per la distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione;

c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);

d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;

e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.

Art. 69.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;

b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse all’espropriazione per pubblica utilità e all’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nell’ambito territoriale delle comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, lettera a).

Capo XIII.

PROTEZIONE CIVILE

Art. 70.

(Funzioni della Regione )

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare l’identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e l’individuazione degli interventi mitigatori;

c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;

d) coordinamento dell’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile;

f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;

h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;

j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;

k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.

Art. 71.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) l’adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;

b) l’attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;

c) l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

d) l’attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;

f) gli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato e l’attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

Art. 72.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;

b) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) l’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;

d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l’emergenza;

e) la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

f) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.

Capo XIV.

PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 73.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione adotta la Carta della natura di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 74.

(Funzioni delle Province)

1. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell’ambiente naturale;

b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

Titolo IV.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 75.

(Finalità)

1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.

Art. 76.

(Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dall’articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell’offerta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.

Art. 77.

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all’articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all’effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L’attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all’attribuzione di alcune competenze gestionali;

b) l’istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall’Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d’intesa con le Province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.

3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.

4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all’assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell’attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.

Titolo V.

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 78.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.

2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all’attività operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Art. 79.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.

2. La Regione promuove l’esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 80.

(Competizioni su strade regionali)

1. E’ attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.

Art. 81.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per l’anno 2000 i seguenti capitoli di spesa:

a) “Spese per la gestione degli incentivi alle imprese” il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 100 milioni;

b) “Osservatorio Settori produttivi industriali” il cui stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, “per memoria”;

c) “Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di sostegno all’attivazione degli sportelli unici per le attività produttive” il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 70 milioni;

2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del bilancio 2000.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 82.

(Norma finale)

1. L’efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1.

2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui all’articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della l. 265/1999, e all’individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, la presente legge è soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r. 34/1998.

Art. 83.

(Norma transitoria)

1. Fino all’entrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal d.lgs. 123/1998 e dal d.lgs. 112/1998.

Art. 84.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 maggio 2000 (Ndr)



Legge regionale 25 luglio 2000, n. 45.

Prima integrazione alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 “Bilancio di previsione per l’anno 2000 e pluriennale 2000-2002”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Bilancio di previsione 2000 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette)

1. Ad integrazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2000 dei seguenti enti (Allegato A):

a) Istituto Ricerche economico-sociali del Piemonte

b) Ente regionale per il diritto allo studio universitario

c) Agenzia Regionale per i servizi sanitari

d) Agenzia Piemonte Lavoro

e) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle valli di Lanzo

f) Parco fluviale del Po e dell’Orba

g) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore

h) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa

i) Parco naturale Alta Valsesia

j) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

k) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

l) Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione

m) Parco naturale del Monte Fenera

n) Parco naturale dei Laghi di Avigliana

o) Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese

p) Ente di gestione del Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero

q) Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea

r) Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese

s) Riserva naturale speciale del Parco Burcina “F. Piacenza”

t) Parco naturale delle Alpi Marittime

u) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali astigiani

v) Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè

w) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino

x) Parco naturale Orsiera Rocciavrè e Riserva naturale di Chianocco

y) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del cuneese

z) Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese

aa) Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola

bb) Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia

cc) Ente Parco Lame del Sesia

dd) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

ee) Parco naturale della Val Troncea

ff) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese

gg) Parco naturale di Stupinigi.

Art. 2.

(Museo Regionale di Scienze Naturali)

1. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), il Piano di attività per l’anno 2000 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 luglio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 luglio 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 40 del 4 ottobre 2000 (Ndr)



Legge regionale 7 agosto 2000, n. 46.

Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia S.p.A..

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’ e contenuti)

1. Allo scopo di conseguire un piu’ equilibrato assetto della compagine sociale attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle comunita’ e degli interessi economici locali, la Regione riduce progressivamente la consistenza della propria quota partecipativa in Texilia S.p.A.

2. A tal fine la Giunta regionale e’ autorizzata, compatibilmente con quanto previsto al comma 4, a non esercitare il diritto di opzione sulle nuove azioni di spettanza regionale che saranno emesse dalla Societa’, cosi’ consentendo ad altri soci di sottoscrivere le azioni inoptate.

3. La Giunta regionale e’ altresi’ autorizzata a compiere ogni atto utile a garantire che i soci pubblici e privati che intendono, con le modalita’ di cui al comma 2, accrescere la propria partecipazione, risultino portatori ed effettivi interpreti di plausibili progetti di rilancio della Societa’.

4. La quota di capitale sociale detenuta dalla Regione deve, in ogni caso, continuare ad essere di consistenza tale da rendere imprescindibile l’assenso regionale ai fini di eventuali modifiche dell’oggetto sociale.

5. L’oggetto sociale di Texilia S.p.A. deve prioritariamente contemplare l’attivita’ di formazione professionale.

Art. 2.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 30 agosto 1984, n. 47 (Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.), cosi’ come modificata dalla legge regionale 3 marzo 1988, n. 11 (Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. - Modifiche alla l.r. 47/1984), e’ abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 agosto 2000 (ndr)



Legge regionale 7 agosto 2000, n. 47.

Modifiche urgenti all’articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 “Norme di contabilità regionale”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 46 della legge regionale
29 dicembre 1981, n. 55)

1. Il secondo comma dell’articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 è sostituito dal seguente:

“2. I bilanci e gli assestamenti ai bilanci di previsione di cui al primo comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione”.

2. Dopo il secondo comma dell’articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è aggiunto il seguente:

“2 bis. In applicazione della presente legge s’intendono per Enti dipendenti dalla Regione quelli individuati dall’allegato A della presente legge”.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Allegato A
(Art. 1)

ELENCO ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Enti vari     Direzione competente per materia

Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES)     8

Ente per il diritto allo studio universitario (EdiSU)     31

Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)     22

Agenzia regionale per i servizi sanitari     28

Agenzia Piemonte Lavoro     15

Enti Parco     Direzione competente per materia

Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo     21

Riserva naturale speciale del Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa     21

Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina “Felice Piacenza”     21

Parco fluviale del Po e dell’Orba     21

Parco naturale della Val Troncea     21

Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione     21

Ente Parco Lame del Sesia     21

Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore     21

Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell’Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco     21

Parco naturale del Monte Fenera     21

Parco naturale dei Laghi di Avigliana     21

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand     21

Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola     21

Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese     21

Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani     21

Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese     21

Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino     21

Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese     21

Ente di gestione del Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero     21

Parco naturale delle Alpi marittime     21

Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea     21

Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi     21

Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo     21

Parco naturale Alta Valsesia     21

Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo     21

Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese     21

Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè     21

Parco naturale di Stupinigi     21

Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia     21

Specifica delle Direzioni competenti

8    Programmazione e statistica
15    Formazione professionale - Lavoro
21    Turismo, Sport e Parchi
22    Tutela e risanamento ambientale -
    Programmazione gestione rifiuti
28    Programmazione sanitaria
31    Beni culturali.

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 agosto 2000 (ndr)



Legge regionale 29 agosto 2000, n. 48.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l’ammontare dell’importo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi è fissato in lire 30 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e in lire 15 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

2. Resta invariato l’ammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.

Art. 2.

(Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province) è aggiunto il seguente:

“6 bis. Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell’ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli e le modalità di verifica.”.

Art. 3.

(Iscrizione a ruolo delle sanzioni)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 39/1996, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, le sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.”.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/1996, è sostituito dal seguente:

“1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l’omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 472/1997.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 settembre 2000 (ndr)



Legge regionale 29 agosto 2000, n. 49.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione Piemonte, per l’esercizio finanziario 1999, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge (Allegato A).

Art. 2.

(Entrate di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 1999, per la competenza propria dell’esercizio stesso, risultano stabilite dal Conto finanziario in lire 22.333.621.551.792 delle quali sono state riscosse lire 19.245.104.258.001 e restano da riscuotere lire 3.088.517.293.791.

Art. 3.

(Spese di competenza)

1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario l999 per la competenza propria dell’esercizio stesso, ammontano a lire 22.553.731.176.909. I pagamenti effettuati ammontano a lire 19.873.685.494.571 e ne restano da pagare lire 2.680.045.682.338.

Art. 4.

(Residui attivi dell’esercizio finanziario 1999
e precedenti)

1. I residui attivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 1999 ammontavano a lire 5.459.813.246.372 sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 1999 in lire 5.339.879.632.177 per un minor importo di lire 119.933.614.195. Le somme riscosse sono state lire 2.991.226.330.887 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a lire 2.348.653.301.290.

Art. 5.

(Residui passivi degli esercizi finanziari 1997 - 1998)

1. I residui passivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 1999 ammontavano a lire 4.230.533.225.998, sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 1999 in lire 3.461.828.084.059 per un minor importo di lire 768.705.141.939. Le somme pagate sono state lire 2.363.743.635.512 e quelle rimaste da pagare ammontano a lire 1.098.084.448.547.

Art. 6.

(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell’esercizio finanziario 1999 (art.2)     L.     3.088.517.293.791

rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti
(art. 4)     L.     2.348.653.301.290
         —————————————-
TOTALE     L.     5.437.170.595.081.

Art. 7.

(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1999 (art. 3)     L.     2.680.045.682.338

rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)     L.     1.098.084.448.547
         —————————————
TOTALE     L.     3.778.130.130.885.

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 è determinato in lire 1.443.729.929 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale ed approvato dalla Giunta regionale nonchè dal seguente prospetto:

fondo di cassa chiusura dell’esercizio finanziario 1998     L.     1.443.729.929
riscossioni effettuate nell’esercizio finanziario 1999     L.     22.236.330.588.888
pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario 1999     L.     22.237.429.130.083
         —————————————
FONDO DI CASSA ESERCIZIO 1999     L.     345.188.734.

Art. 9.

(Situazione finanziaria)

1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 è accertato un avanzo finanziario di lire 1.659.385.652.930 come risulta dal seguente prospetto:

fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999     L.     345.188.734
ammontare dei residui attivi     L.     5.437.170.595.081
ammontare dei residui passivi     L.     3.778.130.130.885
         —————————————-
Avanzo finanziario     L.     1.659.385.652.930.

Art. 10.

(Bilanci delle società e dei consorzi
ai quali partecipa la Regione)

1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 78 e 79 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.55 (Norme di contabilità regionale), si allega l’elenco delle società a partecipazione regionale e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato i loro bilanci alla Regione (allegato B).

Art. 11.

(Attività finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 1999 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in lire 6.452.910.064.787.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 1999 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in lire 5.685.581.216.287.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Allegato A - Rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 1999 (Art. 1)

Allegato B - Elenco delle Società e dei Consorzi a partecipazione regionale (Art. 10)

AEROPORTO DI CUNEO LEVALDIGI S.p.A.

CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.p.A.

CONSEPI già CONSUSA S.p.A.

CENTRO SUPERCALCOLO PIEMONTE S.c.r.l.

E.C. BIC PIEMONTE S.p.A.

EXPO 2000 S.p.A.

FINPIEMONTE S.p.A.

I.P.L.A. S.p.A.

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.A.

M.I.A.C. - MERCATO INGROSSO AGRO-ALIMENTARE CUNEO S.C.p.A.

P.A.P.A.C. S.r.l.

PROMARK S.p.A.

RETE TELEMATICA PIEMONTESE S.p.A.

SOCIETA’ AEROPORTO CERRIONE - S.A.CE. S.p.A.

S.A.G.A.T. S.p.A.

S.I.TO. S.p.A.

SO.CO.TRAS S.p.A.

TEXILIA S.p.A.

TENUTA CANNONA S.r.l.

SOCIETA’ DELLE TERME DI ACQUI S.p.A.



Avviso di rettifica

Al fine di consentirne una adeguata comprensione, si provvede alla rettifica dell’articolo 8 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 49 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999”, pubblicata sul presente Bollettino Ufficiale, che viene pertanto così ripubblicato:

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 è determinato in lire 345.188.734 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere Regionale ed approvato dalla Giunta Regionale nonchè dal seguente prospetto:

fondo di cassa chiusura dell’esercizio finanziario 1998     L.     1.443.729.929
riscossioni effettuate nell’esercizio finanziario 1999     L.     22.236.330.588.888
pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario 1999     L.     22.237.429.130.083
         ——————————
FONDO DI CASSA ESERCIZIO 1999     L.     345.188.734

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 settembre 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge regionale sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 45 dell’8 novembre 2000 (ndr)



Legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, 10 novembre 1972, n. 12 “Funzionamento dei Gruppi consiliari”, 8 giugno 1981, n. 20 “Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari”, 22 febbraio 1993, n. 7 “Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42”, 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, dopo le parole “al Presidente della Giunta delle elezioni” sono aggiunte le parole “al Presidente della Commissione per il Regolamento interno”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 10/1972, come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole “ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni” sono aggiunte le parole “al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno”.

Art. 2.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni. (Status dei consiglieri e gruppi consiliari)” le parole “ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super” sono sostituite con le parole “ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d’esercizio riferito a un’autovettura a benzina di segmento di tipo “d”, definito semestralmente con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall’A.C.I..”.

2. Nel secondo periodo dello stesso comma le parole “I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino” sono sostituite con le parole “I Consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione di carattere istituzionale”.

3. Nel comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall’articolo 3 della l.r 14/1994, le parole “quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super” sono sostituite dalle parole “quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d’esercizio definito ai sensi del comma precedente”.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, (Funzionamento dei Gruppi consiliari) aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari) e l’articolo 2 bis, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 28 (Integrazione al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari) sono abrogati.

2. L’articolo 3 della l.r. 12/1972, sostituito dall’articolo 3 della l.r. 2/1991 e integrato dall’articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari) è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:

a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:

- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere

- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri

- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri

- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri

b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.

2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E’ pertanto abrogato l’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).

3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge.”.

Art. 4.

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 2/1992, nonché la tabella A allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell’articolo 6 della l.r. 69/1995, sono abrogati.

2. Il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 20/1981, così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n.33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e dall’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 (Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 e 1 dicembre 1998, n. 39) è sostituito dal seguente:

“4. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall’Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all’ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all’ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d’intesa eventualmente stipulati in merito all’applicazione degli stessi. Per quanto attiene l’applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L’importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L’importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell’anno precedente e il gennaio dell’anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all’ex VII qualifica funzionale. E’ pertanto abrogato l’articolo 2 della l.r. 65/1994.”.

3. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionali, di Vice Presidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.

Art. 5.

1. La composizione dell’Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, come definita dall’articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione Piemonte), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42), e dall’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), è integrata di una unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.

2. La composizione dell’Ufficio di comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come definita dall’articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte) e dall’articolo 14 della l.r. 51/1997, è integrata di un’unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stimati per l’anno finanziario 2000, in complessive lire 1.680.000.000, si fa fronte come segue:

- per la spesa di lire 420.000.000, riferita agli articoli 1 e 2, con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale;

- per la spesa di lire 1.170.000.000, riferita agli articoli 3 e 4, con lo stanziamento del capitolo 10030 del bilancio regionale;

- per la spesa di lire 90.000.000, riferita all’articolo 5, con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 7.

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e 10210, tutti riferiti all’attività del Consiglio regionale, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell’articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 settembre 2000 (ndr)



Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Indice

Art. 1.

Oggetto e finalità

Art. 2.

Destinatari e modalità di finanziamento

Art. 3.

Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento

Art. 4.

Azioni di assistenza tecnica

Art. 5.

Organo amministrativo del Fondo

Art. 6.

Ruolo dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Art. 7.

Norme finanziarie per l’istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività

Art. 8.

Dichiarazione d’urgenza.

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge istituisce, ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina gli organi amministrativi.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Art. 2.

(Destinatari e modalità di finanziamento)

1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo sono destinate ai datori di lavoro privati, ancorchè non soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla l. 68/1999, alle cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), agli enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, agli enti pubblici economici nonché altri soggetti pubblici privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.

3. I finanziamenti sono erogati dalle province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3, comma 3. I progetti sono finanziati, fino al massimo dell’80 per cento dell’importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, i servizi competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti integrati di inserimento lavorativo.

5. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili, neppure ai fini della determinazione delle quote di partecipazione richieste ai proponenti, le spese per personale dipendente o in collaborazione, nonché le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. Ai predetti fini, non si considera inoltre alcuna spesa per personale interno sostenuta nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie e dei centri e dei servizi pubblici per l’impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

(Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento)

1. Il programma regionale per l’occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

2. Il piano annuale per l’occupazione dei disabili fa parte integrante del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di cui all’articolo 4 della l.r. 41/1998.

3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del Fondo, stabilendo, fra l’altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell’ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

d) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;

e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza tecnica di cui all’articolo 4.

Art. 4.

(Azioni di assistenza tecnica)

1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei progetti di inserimento lavorativo per i disabili.

2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l’inserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.

Art. 5.

(Organo amministrativo del Fondo)

1. E’ istituito, a supporto tecnico delle attività della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 3, il “Comitato per la gestione del Fondo per l’occupazione dei disabili”, di seguito denominato “Comitato” quale organo amministrativo del Fondo di cui all’articolo 1 composto da:

a) il responsabile della struttura regionale in materia di Formazione Professionale e Lavoro con funzioni di Presidente;

b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione delle province piemontesi (UPP);

e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall’UPP;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

2. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il Comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni fino al suo rinnovo.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Con regolamento interno il Comitato disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

Art. 6.

(Ruolo dell’Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L’Agenzia Piemonte Lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia di collocamento al lavoro dei disabili, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 41/1998.

2. L’Agenzia predispone la relazione annuale che la Regione deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per consentire alla Regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi, per l’efficace svolgimento degli interventi.

Art. 7.

(Norme finanziarie per l’istituzione del Fondo
e per il finanziamento delle relative attività)

1. E’ istituito, nell’entrata del bilancio regionale per l’anno 2000, un capitolo denominato “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, con lo stanziamento ‘per memoria’, nel quale far confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999 nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per l’anno 2000, due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente ‘per memoria’ il primo denominato “Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999” e il secondo capitolo denominato “Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l’occupazione dei disabili”. La dotazione finanziaria è annualmente definita con la legge di approvazione del bilancio di previsione o con le leggi di variazione.

Art. 8.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 settembre 2000 (ndr)



Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.

Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

FINALITA’ E OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalita’ e principi

Art. 2.

Definizioni

Capo II.

FUNZIONI E ATTIVITA’

Art. 3.

Funzioni della Regione

Art. 4.

Funzioni delle province

Art. 5.

Funzioni dei comuni

Art. 6.

Classificazione acustica del territorio

Art. 7.

Procedura di approvazione della classificazione acustica

Art. 8.

Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico

Art. 9.

Deroghe

Art. 10.

Impatto acustico

Art. 11.

Clima acustico

Art. 12.

Organizzazione dei servizi di controllo

Art. 13.

Piani comunali di risanamento acustico

Art. 14.

Piani di risanamento acustico delle imprese

Art. 15.

Piano regionale di bonifica acustica

Art. 16.

Tecnici competenti in acustica ambientale

Art. 17.

Sanzioni

Capo III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

Art. 19.

Disposizioni transitorie

Art. 20.

Abrogazione di norme.

Capo I.

FINALITA’ E OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

(Finalita’ e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonche’ alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attivita’ antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

2. La presente legge riordina le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in attuazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del d.lgs. n. 112/1998).

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all’articolo 2 della l. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonche’ le seguenti:

a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali e’ coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalita’ di sviluppo del territorio;

b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attivita’ o manifestazioni;

c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

d) per tecnico competente in acustica ambientale si intende la figura professionale cui e’ stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.

Capo II.

FUNZIONI E ATTIVITA’

Art. 3.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito delle proprie competenze la Regione provvede a:

a) impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le province e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;

b) adottare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, il Piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di cui all’articolo 15;

c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell’inquinamento acustico ai fini del coordinamento delle informazioni e dei dati e del loro inserimento nel Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e nazionale (SINA);

d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l’attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;

e) promuovere attivita’ di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, di categoria e di volontariato;

f) approvare, nell’ambito della propria competenza territoriale e di concerto con le province e i comuni interessati, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono esercitate dal Consiglio, quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) sono esercitate dalla Giunta.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni relative a:

a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all’articolo 6;

b) modalita’ di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 9;

c) criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 10;

d) criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all’articolo 11.

Art. 4.

(Funzioni delle province)

1. Nell’ambito delle proprie competenze le province provvedono a:

a) garantire, avvalendosi dell’ARPA ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell’inquinamento acustico e promuovere l’esecuzione di campagne di misura;

b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di piu’ comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di piu’ comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonche’ di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;

c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;

d) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;

e) approvare, d’intesa con i comuni interessati e nell’ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;

f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui all’articolo 14, comma 3;

g) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell’inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano di cui all’articolo 15.

Art. 5.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all’articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione e’ comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.

4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.

5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:

a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attivita’ che impiegano sorgenti sonore;

c) lo svolgimento di attivita’, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalita’ di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell’articolo 9.

6. Nell’ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attivita’ rumorose di cui all’articolo 14.

Art. 6.

(Classificazione acustica del territorio)

1. La classificazione acustica e’ effettuata in modo da:

a) ricomprendere l’intero territorio comunale;

b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione;

c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto;

d) considerare la vocazione intrinseca e l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio;

e) attenersi alle linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a);

f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995.

2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all’articolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attivita’ ubicate nelle zone in cui e’ consentito un piu’ elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone piu’ tutelate.

3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuita’ morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, e’ vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone gia’ urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il comune adotta apposito piano di risanamento.

Art. 7.

(Procedura di approvazione della classificazione acustica)

1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l’elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all’albo pretorio per almeno trenta giorni, con l’indicazione dell’ufficio comunale in cui la proposta e’ disponibile all’esame da parte del pubblico. L’avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

2. Entro centoventi giorni dall’avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.

4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.

5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all’ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell’avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 8.

(Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico)

1. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facolta’ di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

a) l’interesse paesaggistico-ambientale e turistico e’ riconosciuto all’interno degli strumenti comunali urbanistici o di pianificazione, oppure da atti regionali o provinciali in materia;

b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della l. 447/1995, di norma la riduzione dei limiti non si applica alle aree la cui destinazione d’uso e’ prevalentemente o esclusivamente industriale;

c) la riduzione dei limiti puo’ essere esercitata anche per periodi prestabiliti nel corso dell’anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;

d) i limiti piu’ restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualita’ individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;

e) sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dall’articolo 6, commi 2 e 3.

Art. 9.

(Deroghe)

1. I cantieri, nonche’ le attivita’ all’aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all’articolo 5, comma 5, lettera c).

2. L’autorizzazione e’ rilasciata dal comune con l’indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

3. Per le attivita’ all’aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonche’ per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui all’articolo 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati all’articolo 2, comma 1, della l. 447/1995, fissando orari e modalita’ di esecuzione di tali attivita’. La deroga non e’ comunque applicabile a impianti installati permanentemente.

Art. 10.

(Impatto acustico)

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), e’ obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell’articolo 8, commi 1, 2 e 4 della l. 447/1995.

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attivita’ soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformita’ della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonche’ del criterio di cui all’articolo 6, comma 2.

3. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d’attivita’, od altro atto equivalente, la documentazione e’ prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Art. 11.

(Clima acustico)

1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), e’ obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all’articolo 8, comma 3, della l. 447/1995. E’ altresi’ obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimita’ di impianti o infrastrutture adibiti ad attivita’ produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. La documentazione del comma 1 e’ presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio dell’attivita’.

3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell’emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonche’ della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.

Art. 12.

(Organizzazione dei servizi di controllo)

1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall’articolo 14, della l. 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 60/1995.

2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosita’.

3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall’ARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 13.

(Piani comunali di risanamento acustico)

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone gia’ urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all’articolo 6, comma 3, cosi’ come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.

2. I piani, redatti in conformita’ all’articolo 7 della l. 447/1995, sotto la responsabilita’ di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall’inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall’adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l’adozione del piano e’ effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.

4. Il piano di risanamento acustico è altresi’ adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualita’.

5. Contestualmente all’approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia.

Art. 14.

(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonche’ di impianti o attivita’ rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilita’ delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attivita’ produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall’obbligo i siti d’impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l’avvio degli ulteriori interventi di adeguamento puo’ essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.

2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l’entita’ dei rumori generati in relazione alle attivita’ svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l’individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalita’ e le priorita’ del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l’adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonche’ la stima degli oneri finanziari occorrenti e l’incidenza della spesa sull’impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento e’ redatta sotto la responsabilita’ di tecnico competente in acustica ambientale e il piano e’ presentato dal legale rappresentante dell’impresa.

3. La provincia o il comune valutano la congruita’ dei tempi indicati per l’esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all’entita’ dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessita’ dell’intervento e all’incidenza della spesa sull’impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.

4. La provincia o il comune, avvalendosi dell’ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalita’ e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell’attivita’, e alla provincia nel caso di attivita’ produttive sia di beni sia di servizi, l’inizio dei lavori.

6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreche’ siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonche’ le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.

7. Al termine degli interventi di risanamento e’ trasmessa, alla stessa autorita’ cui e’ stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

8. Alle societa’ e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995; nelle more dell’emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticita’ e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.

Art. 15.

(Piano regionale di bonifica acustica)

1. La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualita’, i criteri di priorita’ degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.

2. Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con l’indicazione degli obiettivi, delle priorita’ di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.

3. Sulla base delle priorita’ stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dall’inquinamento acustico.

4. La realizzazione degli interventi e’ periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma e’ aggiornato dalla Giunta regionale dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 16.

(Tecnici competenti in acustica ambientale)

1. Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome e’ equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.

2. L’elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, e’ diffuso nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

3. L’ARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di tecnici in acustica ambientale operanti presso le strutture pubbliche territoriali; coloro che hanno superato l’esame finale ed effettuato un tirocinio non inferiore a sei mesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente gia’ i requisiti per svolgere tale attivita’ nell’ambito della struttura, possono svolgere, unicamente nell’ambito dei compiti d’istituto della struttura stessa, le attivita’ di cui all’articolo 2, comma 6, della l. 447/1995.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6 e 7 della l. 447/1995, le attivita’ effettuate alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali sono equiparate a quelle svolte dall’interessato in collaborazione con altro tecnico competente gia’ riconosciuto e considerate utili al fine di completare il periodo di affiancamento previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attivita’ del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ‘Legge quadro sull’inquinamento acustico’).

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della l. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. L’irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all’attivita’ di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l. 447/1995, e’ acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalita’ indicate all’articolo 1, comma 1, e con particolare riguardo all’esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonche’, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attivita’ di controllo espletate dall’ARPA.

Capo III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio, provvede a concedere a comuni e province contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza.

2. Ai fini dell’attuazione della presente legge vengono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) nel titolo I - spese correnti, “Contributi a comuni e province per spese riferite agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento acustico” con dotazione di lire 100 milioni per l’anno 2000 e con dotazione da determinarsi con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;

b) nel titolo II - spese di investimento, “Contributi a comuni e province per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento acustico”, con dotazione di lire 500 milioni per l’anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi.

3. Nell’esercizio finanziario 2000, gli stanziamenti dei capitoli iscritti per il finanziamento dell’ARPA ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995 saranno incrementati di lire 400 milioni in parte corrente per l’assolvimento delle attivita’ alla stessa demandate nella fase di prima attuazione della presente legge e di lire 500 milioni in conto capitale per l’acquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dell’inquinamento acustico. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei suddetti capitoli saranno determinati anche tenendo conto dei compiti attribuiti all’ARPA in forza della presente legge.

4. I contributi regionali destinati ai comuni sono assegnati solo in presenza di classificazione acustica.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno ancora predisposto la relazione sullo stato acustico di cui all’articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, vi provvedono entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni che, all’entrata in vigore della presente legge, hanno gia’ adottato una classificazione acustica, sono tenuti ad adeguarla ai criteri di cui all’articolo 6, attenendosi alla procedura indicata all’articolo 7, ferma restando la validita’ della classificazione adottata fino al suo adeguamento.

Art. 20.

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 e’ abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 ottobre 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 settembre 2000 (ndr)



Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 53.

Integrazione alla deliberazione legislativa “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione di disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri previsti per l’anno 2000 dal comma 2, dell’articolo 18 della deliberazione legislativa avente per oggetto “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, approvata dal Consiglio regionale il 12 settembre 2000, si provvede come segue: quanto a lire 100 milioni, di cui alla lettera a), mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 e quanto a lire 500 milioni, di cui alla lettera b), mediante riduzione del capitolo 27170.

2. Agli oneri previsti per l’anno 2000 dal comma 3, dell’articolo 18 della citata deliberazione legislativa si provvede mediante integrazione dello stanziamento del capitolo n. 15735 per lire 400 milioni, del capitolo n. 27070 per lire 500 milioni, e mediante riduzione del capitolo n. 15910 per lire 400 milioni e del capitolo 27170 per lire 500 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 ottobre 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 settembre 2000 (ndr)



Legge regionale 10 novembre 2000, n. 54.

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 23, della legge regionale 14 dicembre 1998, sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 novembre 2000 (ndr)



AVVISO DI RETTIFICA
Legge regionale 10 novembre 2000, n. 54.

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

Al fine di consentirne una adeguata comprensione, si provvede alla rettifica dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2000, n. 54 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 46 - parte I - del 15 novembre 2000, a pagina 36) che viene pertanto così ripubblicato:

“1. I commi 4 e 5 dell’articolo 23, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, sono abrogati.”

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 novembre 2000 (ndr)



Legge regionale 27 novembre 2000, n. 55.

Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni anno 2000)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 sono introdotte, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Lavoro straordinario dei dipendenti regionali
in occasione degli eventi alluvionali
del 13 - 16 ottobre 2000)

1. Il lavoro straordinario effettuato dal personale regionale per fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali del 13 - 16 ottobre 2000 viene retribuito anche in eccedenza ai limiti contrattuali vigenti.

2. Alla relativa spesa, prevista in lire 150.000.000, si fa fronte sul capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000, la cui denominazione viene modificata come di seguito indicato: “Spese per il personale a seguito degli interventi nelle zone colpite dall’alluvione del novembre 1994 e dall’alluvione del mese di ottobre 2000”.

Art. 3.

(Variazioni per gli anni 2001 e 2002)

1. Nel bilancio pluriennale per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della l.r. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell’allegato B.

Art. 4.

(Scheda Fondo Investimenti Piemonte -
Parchi tecnologici piemontesi)

1. Per l’anno 2001 è approvata la scheda Fondo Investimenti Piemonte (FIP), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), allegata alla presente legge.

Art. 5.

(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. L’elenco 2 relativo ai pagamenti mediante aperture di credito, di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), è integrato con i capitoli 10896 - 24410 - 11290 - 11590 - 11600 - 11615 - 11620 - 11630 - 11720 - 11745 - 11800 - 11805 - 11865 - 11867 - 20370 - 20390 - 20400 - 20402 - 20403 - 20425 - 20440 - 20450 - 20460 - 20462 - 20463.

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. L’elenco 1 relativo alle spese obbligatorie e d’ordine, di cui all’articolo 8 della l.r. 33/2000, è integrato con i capitoli 20677 - 10360.

Art. 7.

(Fondi globali)

1. Gli elenchi allegati alla l.r. 33/2000, relativi ai capitoli 15910, 27170, 26160, 27165 e 27167 sono sostituiti dagli elenchi contenuti nell’allegato C.

Art. 8.

(Devoluzione in materia di sanità)

1. Le somme assegnate alla Regione sul capitolo 13730 denominato “Erogazione di fondi per l’acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi predisposti dal Ministero o dai veterinari provinciali. - FSR” sono devolute per la somma di lire 1.150.000.000 al capitolo 13731 denominato “Interventi per il miglioramento dell’Osservatorio epidemiologico regionale per le malattie degli animali e per la registrazione del bestiame (D.P.R. 317/1996 e Reg. CEE n. 820/1997)”.

Art. 9.

(Piano finanziario indicativo
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)

1. E’ approvato il seguente piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, con le seguenti previsioni di erogazione delle spese:



















2. Per gli esercizi finanziari 2000-2002 i relativi stanziamenti di competenza di fondi regionali sono autorizzati negli articoli seguenti.

3. Per gli esercizi successivi dal 2003 al 2006 si provvederà alla copertura finanziaria con le rispettive leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 10.

(Autorizzazioni di spesa di fondi  regionali per gli anni 2000-2002)

1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale sul capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti nella misura complessiva di lire 10.000 milioni (5,17 Meuro) per l’anno 2000, di lire 55.000 milioni (28,41 Meuro) per l’anno 2001 e di lire 55.000 milioni (28,41 Meuro) per l’anno 2002, con le seguenti finalità:

a) a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:

- esercizio 2000: lire 10.000 milioni (Meuro: 5,17)

- esercizio 2001: lire 18.500 milioni (Meuro: 9,56)

- esercizio 2002: lire 24.000 milioni (Meuro: 12,40)

Tali spese verranno versate all’AGEA e successivamente all’Organismo Pagatore regionale istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e previsti al capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:

- esercizio 2001: lire 36.500 milioni (Meuro: 18,85)

- esercizio 2002: lire 31.000 milioni (Meuro: 16,01).

2. Sul bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 è istituito il seguente capitolo denominato: “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), i), j), n), p) q), r), s) t) e u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (Articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)”.

Tali somme verranno versate all’Organismo pagatore regionale istituito ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs 165/1999; fino alla costituzione dell’Organismo pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 11.

(Devoluzione di quote assegnate ai sensi della l. 423/1998, della l. 153/1975 e della l. 352/1976)

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 (Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico) al punto b) della deliberazione CIPE 19 febbraio 1999 per complessive lire 13.764.909.000, per lire 2.963.837.670 ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura) e per lire 313.786.950 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), sono devolute per il finanziamento di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999 previsti nel capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Piemonte.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 è istituito il capitolo denominato: “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e di altri beneficiari previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi (quote devolute) - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento 1257/1999)” e con uno stanziamento di lire 17.042.533.020.

Art. 12.

(Devoluzione di economie di fondi statali a destinazione vincolata a favore
delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi nn. 153/1975, 352/1976, 1 agosto 1981, n. 423 (Interventi per l’agricoltura), 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 concernente norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura), iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali 22 febbraio 1977, n. 15 (Norme per l’attuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell’agricoltura) e 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

DEVOLUZIONE DA:

capitolo 13765  Lire 1.572.868.532

capitolo 21153  Lire 9.736.287.415

capitolo 21160  Lire 598.286.338

capitolo 23350  Lire 1.783.617.670

capitolo 23363  Lire 39.895.356

capitolo 26370  Lire 588.321.838

DEVOLUTI A:

a) Per lire 1.161.762.000 al capitolo che sarà istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio 2000 con denominazione “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari previsti alla misura c), formazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quota devoluta - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)”;

b) Per lire 13.157.515.149 al capitolo che sarà istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio 2000 con denominazione “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quote devolute - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)”.

2. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi della legge n. 752/1986, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali n. 63/1978, 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli), 5 gennaio 1995, n. 5 (Intervento straordinario sugli oneri per le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185) e 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

DEVOLUZIONE DA:

capitolo 13016 Lire  511.002.700

capitolo 13095 Lire 1.724.644.500

capitolo 13520 Lire 2.175.000.000

capitolo 21075 Lire 2.500.000.000

capitolo 21076 Lire 1.500.000.000

capitolo 21380 Lire  313.783.056

capitolo 22020 Lire  717.591.477

capitolo 22090 Lire  85.884.630

DEVOLUTI A:

Capitolo 13250 Lire 1.724.644.500

Capitolo 13340 Lire 1.259.261.863

Capitolo 13352 Lire  140.000.000

Capitolo 13460 Lire 2.035.000.000

Capitolo 21105 Lire 3.000.000.000

Capitolo 21350 Lire  196.000.000

Capitolo 22000 Lire 1.173.000.000.

Art. 13.

(Autorizzazione al riutilizzo di economie di fondi statali a destinazione vincolata
per l’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000  e alla parziale devoluzione delle stesse)

1. Le somme assegnate alla Regione in base alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina dei fondi di solidarietà nazionale), iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 e non utilizzate per esaurimento delle domande a seguito dei danni dell’evento alluvionale del 4-7 novembre 1994, possono essere utilizzate per far fronte ai danni provocati dall’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000, ai sensi della l. 185/1992 e con le modalità previste dalle leggi nn. 22/1995, 35/1995 e 438/1995.

2. E’ autorizzata la devoluzione di lire 8.000.000.000 di economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 sul capitolo 22236, e di lire 7.000.000.000 di economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 sul capitolo 22963 verso il capitolo 22253 dello stato di previsione della spesa per complessive lire 15.000.000.000.

3. La denominazione dei capitoli 21918, 22236, 22253, 22266 e 22963 dello stato di previsione della spesa è integrata, prima del riferimento legislativo, con le seguenti parole “e dell’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000”.

Art. 14.

(Anticipazione di fondi regionali per interventi di primo ripristino per i danni
in agricoltura derivanti dall’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell’articolo 2 della l. 185/1992 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, cui si applicano le disposizioni delle l. 185/1992 con le modalità previste dalle leggi nn. 22/1995, 35/1995 e 438/1995, sono stanziate a titolo di anticipazione regionale sulle future assegnazioni statali lire 2.429.000.000 sull’esercizio 2000.

2. Alla spesa si fa fronte con la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dell’esercizio 2000 dei seguenti capitoli e per i seguenti importi: lire 1.780.000.000 sul capitolo 21630, lire 449.000.000 sul capitolo 22050 e lire 200.000.000 sul capitolo 23530.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è istituito un capitolo denominato: “Anticipazione a carico del bilancio regionale di assegnazioni statali per interventi di emergenza e di primo ripristino in agricoltura a seguito dell’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000 (articolo 55 della l.r. 63/1978 e l. 185/1992)”.

Art. 15.

(Sostegno alla conservazione e protezione del “Lupo italiano”)

1. Il capitolo 15720, relativo alle spese per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del Lupo italiano), il cui stanziamento per l’anno finanziario 2000 è stabilito in lire 50.000.000 dall’articolo 28 della l.r. 33/2000, è incrementato di lire 100.000.000.

Art. 16.

(Piano di attività 2000 del Museo regionale
di Scienze Naturali)

1. A seguito delle modificazioni intervenute è riadottato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), il Piano di attività per l’anno 2000 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato alla presente legge.

Art. 17.

(Parere dell’Unione Europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dall’articolo 4 con scheda Fondo Investimenti Piemonte (FIP) - Parchi tecnologici piemontesi, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato, è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione Europea.

Art. 18.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 novembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 novembre 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 48 del 1° dicembre 2000 (Ndr)



Legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5, è inserito il seguente:

“8 bis. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 8, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nell’abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all’aliquota massima prevista dal comma 1”.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 novembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 novembre 2000 (ndr)



Legge regionale 27 novembre 2000, n. 57.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l’anno 2001.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 1999)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 applicato al bilancio di previsione per l’anno 2000, nell’ammontare di lire 1.659.385.652.930 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all’allegato B.

Art. 3.

(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 è mantenuto il capitolo n. 15965 “Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati” con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa riportati nell’allegato A della presente legge.

2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell’articolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

3. Le eventuali risorse necessarie al finanziamento di economie su fondi statali, così come segnalate nell’allegato B della presente legge, in eccedenza rispetto allo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, sono rinviate al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001.

4. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 3, i capitoli 2700 delle entrate e 15965 delle spese vengono incrementati delle risorse necessarie. Agli oneri per i mutui eventualmente necessari si fa fronte con le risorse già iscritte nei relativi capitoli.

Art. 4.

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 novembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 50 del  13 dicembre 2000 (ndr)



Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario) è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e’ nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:

a) sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente studentesca;

b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) otto rappresentanti delle Università, di cui quattro eletti dalla componente studentesca;

b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della l.r. 39/1995.

3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell’Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell’organismo che li ha eletti.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per più di un mandato.

6. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l’ordinaria amministrazione.

7. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell’organismo od ente di cui erano espressione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 16/1992, come sostituito dall’articolo 1, si applicano solo per il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente:

“5. Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, e’ ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.”.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 dicembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 dicembre 2000 (ndr)



Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 59.

Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sospensione dell’obbligo del programma
pluriennale di attuazione)

1. L’obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 2002 e comunque sino all’entrata in vigore della legge regionale attuativa dell’articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale).

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 22 dicembre 1998, n. 44 (Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione), è abrogata.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 dicembre 2000 (ndr)



Legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), comprese nell’allegata tabella A.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 16 della tariffa allegata al d.lgs. 230/1991 e della l.r. 60/1997 sono ridotti del 20 per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 2000

Enzo Ghigo

Allegato A.
(art. 1, comma 1)

Tabella A

n. 4 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di:

a) stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.

Autorizzazione all’esercizio di gabinetti medici ed al possesso di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia.

n. 6 - a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi dove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche.

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

n. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

n. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

n. 35 - Concessione della costruzione e dell’esercizio di vie funicolari aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

n. 36 - Licenza d’impianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali o di qualsiasi altra industria.

n. 37 - Licenza d’esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso in cui la funicolare interessi corsi d’acqua, strade, ferrovie, ed altre opere pubbliche.

n. 39 - Concessione per l’impianto e l’esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaia, di interesse regionale.

n. 41 - Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

n. 46 - Permesso rilasciato per trasporto, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2000 (ndr)



Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61.

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo  11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela
delle acque dall’inquinamento)

1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l’esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Sino alla data di cui al comma 1, l’autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del d.lgs. 152/1999, modificato dall’articolo 21, comma 1 del d.lgs. 258/2000, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.

3. Spetta alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 40 del d.lgs. 152/1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all’articolo 40, comma 4 del d.lgs. 152/1999, nonchè l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 54, comma 10 del d.lgs. 152/1999.

4. Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall’articolo 54 del d.lgs. 152/1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 55 del d.lgs. 152/1999, sostituito dall’articolo 21, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all’alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell’attività urbanistico-edilizia).

6. Ai sensi della legge regionale  13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all’esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.
(Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela
quantitativa e qualitativa delle acque)

1. In  attuazione dell’articolo 20, comma 7 della l. 59/1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all’Allegato A, in conformità ai criteri ed ai principi di cui all’articolo 20, comma  5 della l. 59/1997, nonchè  della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.

2. Per effetto dell’articolo 23, comma 9 ter del d.lgs. 152/1999, modificato dall’articolo 7, comma 1 del d.lgs. 258/2000, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’Allegato A, punto 1, non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti.

Art. 3.
(Regolamenti di attuazione della legislazione in materia
di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)

1. Ai fini della prima attuazione del d.lgs. 152/1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell’Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.

Art. 4.
(Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi
e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole)

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/1999, sostituito dall’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta:

a) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all’attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività zootecnica esercitata dall’azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all’anno;

b) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all’anno.

2. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all’Allegato 2, tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell’atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.

3. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) è ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a) del d.lgs. 152/1999, sostituito dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 258/2000, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi, nonchè secondo prescrizioni stabilite nell’atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/1990, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.

Art. 5.
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata  urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino addì, 29 dicembre 2000

Enzo Ghigo

Allegato A
(Art. 2)

PROCEDIMENTI OGGETTO DI DELEGIFICAZIONE

1. Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o sotterranea (principali riferimenti normativi: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1994, n. 36, d.lgs. 152/1999, legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, legge regionale 29 novembre 1996, n. 88).

2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999, l.r. 13/1990).

3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonchè di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all’Allegato B (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999).

4. Comunicazioni per l’effettuazione dell’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonchè di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999, l.r. 13/1990).

5. Procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (principali riferimenti normativi: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e d.lgs. 152/1999).

Allegato B
(Art. 3)

MATERIE OGGETTO DI DISCIPLINA
REGOLAMENTARE

1. Disciplina delle aree di salvaguardia  delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 21 del d.lgs. 152/1999).

2. Deflusso minimo vitale (articolo 22 del d.lgs. 152/1999).

3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati e restituiti, nonchè degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (articolo 22 del d.lgs. 152/1999).

4. Risparmio idrico e riutilizzo dell’acqua (articoli 25 e 26 del d.lgs. 152/1999).

5. Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (articolo 31 del d.lgs. 152/1999) da emanare entro il 31 gennaio 2001.

Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonchè di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (articolo 39 del d.lgs. 152/1999).

Progetti  e modalità di gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (articolo 47 del d.lgs. 152/1999).

6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (articolo 41 del d.lgs. 152/1999).

7. Integrazione del codice di buona pratica agricola (articolo 19 del d.lgs. 152/1999) ed elaborazione di codici di buona pratica agricola con valenza regionale riguardanti l’irrigazione, l’uso di concimi contenenti fosforo e l’utilizzo di fitofarmaci.

Programmi d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (articolo 19 del d.lgs. 152/1999).

Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonchè di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 38 del d.lgs. 152/1999).

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2001 (ndr)




REGOLAMENTI REGIONALI


Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75-29564 del 1 marzo 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I titolari o legali rappresentanti degli apparati per teleradiocomunicazioni, funzionanti nelle gamme di frequenza da 10 KHz a 300 GHz devono, ai fini sanitari per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 della L.R. 6/1989, presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune in cui è o verrà installato l’impianto.

2. Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell’apparato per teleradiocomunicazioni attestante la potenza media fornita al sistema irradiante presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

b) parere sanitario rilasciato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.

Art. 2.

1. Per l’ottenimento del parere sanitario di cui all’articolo 1, i titolari o legali rappresentanti degli apparati devono inviare formale domanda all’ARPA.

2. Tale domanda, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, deve contenere la dichiarazione della potenza media fornita al sistema irradiante e l’elenco degli allegati di cui deve essere corredata la domanda stessa:

a) scheda riportata nell’Allegato A al presente regolamento debitamente compilata e aggiornata;

b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° e a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90° per il diagramma verticale. In tali diagrammi deve essere riportata l’attenuazione in dB del campo. Se forniti su supporto informatico i diagrammi dovranno essere in formato ASCII. Tali diagrammi o la lettera di trasmissione degli stessi dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell’apparato per teleradiocomunicazioni o da un suo tecnico incaricato;

c) estratto di mappa catastale in scala 1:1500 della zona circostante il punto di installazione con indicate le curve di livello altimetriche, il nord geografico, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione.

3. Tutti i suddetti documenti devono essere consegnati firmati dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.

Art. 3.

1. L’ARPA invierà il parere sanitario al Sindaco del Comune sede dell’installazione dell’emittente. Il parere sanitario deve contenere la denominazione dell’emittente, le caratteristiche dell’impianto e la fascia di rispetto di cui all’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6.

Art. 4.

1. Il parere sanitario di cui all’articolo 1 verrà rilasciato sulla base di valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici assumendo i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

2. Ad esclusione degli impianti il cui funzionamento è finalizzato a collegamenti di tipo ottico (punto-punto), i valori indicati in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non si riscontrano per apparati la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore o uguale a 5W oltre una distanza di 10 metri nella direzione di massimo irraggiamento e oltre una distanza di 1 metro nelle direzioni laterali e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di massimo irraggiamento) di emissione per cui non necessitano del parere di cui sopra e dell’autorizzazione regionale. Tuttavia in caso di installazione o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne le caratteristiche al Comune e all’ARPA, con le modalità indicate all’articolo 2.

Art. 5.

1. Il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione sarà verificato periodicamente dall’ARPA.

2. I risultati delle verifiche effettuate dall’ARPA devono essere comunicati all’Autorità sanitaria locale, alla Provincia e alla Regione.

3. Nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di cui all’articolo 4, l’ARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono a tale superamento, secondo le modalità di cui all’Allegato C del d.m. 381/1998.

4. L’Autorità sanitaria locale deve diffidare le emittenti interessate a modificare entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti consentiti.

5. Scaduto il termine della diffida, in presenza del permanere del superamento del limite, il Sindaco dovrà procedere alla disattivazione dell’impianto dandone immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e agli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni.

6. Nel caso in cui si riscontri l’esistenza di impianti già attivati, ma non sottoposti ad autorizzazione o della cui installazione non è stata data alcuna comunicazione al Comune o all’ARPA, il Sindaco dovrà altresì procedere alla disattivazione dell’impianto dandone immediata comunicazione alla Provincia ed alla Regione.

Art. 6.

1. A seguito della avvenuta riduzione a conformità, il gestore dell’impianto o, nel caso di più gestori, i consorzi da questi liberamente costituiti, può procedere all’adozione di piani di risanamento, che interessano il sito di attuale localizzazione, comprendenti misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri siti. Tali piani dovranno contenere anche la specificazione dei tempi di realizzazione degli interventi.

2. I piani di risanamento devono acquisire il preventivo parere da parte degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni e dell’ARPA e devono essere successivamente trasmessi alle Amministrazioni comunali interessate dalle azioni di risanamento e/o da eventuale rilocalizzazione che li approvano, sentita la Provincia territorialmente competente.

3. Ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza sono indette dalle Amministrazioni comunali titolari del potere di autorizzazione degli impianti, secondo le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze dei servizi con le Amministrazioni che a vario titolo devono esprimere una propria determinazione e/o parere. Le conferenze devono essere attivate entro 30 giorni dalla data di ricevimento del piano.

4. Le Amministrazioni comunali, con il supporto tecnico dell’ARPA e degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni, sono deputate al controllo della conforme realizzazione del piano approvato e in qualsiasi momento possono sospenderne l’esecuzione al verificarsi di condizioni di difformità rispetto a quanto è contenuto nel piano.

5. I piani di risanamento possono essere dichiarati dalle Amministrazioni comunali di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

Art. 7.

1. La fascia di rispetto di cui all’articolo 2, punto 2, della l.r. 6/1989 è rappresentata dalla porzione di spazio contenuta in un parallelepipedo regolare con base rettangolare.

2. Per ogni impianto il parallelepipedo di cui sopra viene definito in modo da avere l’altezza corrispondente al segmento di retta contenuta nella direzione ( o di una delle direzioni) di massimo irradiamento. Tale segmento è delimitato dai due punti in cui il valore di campo elettrico si riporta ai limiti di cui all’articolo 4. La base del parallelepipedo dovrà essere di dimensioni tali da impedire che punti con valore di campo maggiore o uguale ai limiti di cui all’articolo 4 si trovino all’esterno del parallelepipedo.

3. La fascia di rispetto riportata sia nel parere sanitario rilasciato dall’ARPA che nell’autorizzazione regionale viene indicata con i seguenti parametri:

a) altezza del parallelepipedo;

b) distanza dal centro elettrico del sistema irradiante e base del parallelepipedo nella direzione di massimo irraggiamento;

c) dimensioni della base con l’indicazione della relativa orientazione rispetto al terreno.

Art. 8.

1. Il Sindaco del Comune ove è o verrà installato l’impianto, ricevuto il parere sanitario da parte dell’ARPA, provvederà ad inoltrare agli uffici regionali competenti copia conforme all’originale della domanda del titolare o del legale rappresentante dell’apparato per teleradiocomunicazione, del parere sanitario, della dichiarazione di potenza e dell’autorizzazione edilizia per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 della l.r. 6/1989, verificando che nella predetta documentazione sia indicata in modo univoco l’esatta localizzazione dell’impianto.

2. Relativamente agli impianti con potenza media fornita al sistema irradiante inferiore o uguale a 5W, i gestori degli impianti dovranno presentare al Sindaco la denuncia di inizio attività e la documentazione di cui all’articolo 2.

Art. 9.

1. I pareri sanitari rilasciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 381/1998 mantengono la loro validità fermo restando il mantenimento delle caratteristiche tecniche e di funzionamento dell’impianto.

2. Relativamente ai pareri sanitari rilasciati prima dell’entrata in vigore del d.m. 381/1998, i titolari o legali rappresentanti degli apparati, entro 90 giorni devono richiedere un nuovo parere all’ARPA e inviare alla medesima una dichiarazione attestante che permangono i parametri tecnici e di potenza dell’impianto a cui il parere sanitario si riferisce.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 aprile 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)

Allegato










Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1522 del 4 aprile 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56-29545 del 1 marzo 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 4 del regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, è inserito il seguente:

“Per gli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, per i quali risultano espletati gli appalti per l’affidamento dei lavori, ovvero il riappalto dei lavori necessari al completamento dell’opera, a decorrere dal 1° febbraio 1997, con progetti conformi ai disposti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, sono riconosciute, su parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica consultiva, le seguenti aliquote percentuali:

a1) alla A.T.C. competente per territorio, per il funzionamento delle Commissioni preposte all’assegnazione degli alloggi, per l’espletamento delle funzioni di Tesoreria dei fondi assegnati ai Comuni, nonché per il funzionamento della Commissione tecnica consultiva:

- per importi di lavori fino a 3.000 milioni il 3%;

- per importi di lavori superiori a 3.000 milioni il 2,2%;

b1) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione, gestione dell’appalto, direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche, le aliquote massime ammissibili sono le seguenti:

- nuove costruzioni: il 17% per importi di lavori inferiori a 1.000 milioni, il 15,5% per importi di lavori compresi fra 1.000 e 2.000 milioni, il 13% per importi superiori;

- recupero e manutenzione straordinaria: il 19% per importi di lavori inferiori a 300 milioni, il 16,5% per importi compresi fra 300 e 1.000 milioni, il 15,5% per importi superiori;

c1) alla A.T.C. competente per territorio, per l’espletamento delle funzioni di Tesoreria dei finanziamenti assegnati ai Comuni per gli investimenti non residenziali nell’ambito dei Programmi di recupero urbano (PRU), lo 0,3 % dell’importo dei lavori”.

Art. 2.

1. Il primo capoverso del decimo comma dell’articolo 12 del regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, è sostituito dal seguente:

“Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante, di cui all’articolo 4, relative agli interventi già localizzati ovvero al riappalto dei lavori necessari al completamento dell’opera sono calcolate una sola volta con riferimento all’importo risultante dal Q.T.E. n. 1 di progetto e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui all’articolo 4 avvengono con la seguente cadenza:”.

Al secondo capoverso del decimo comma dell’articolo 12 del regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, le parole: “alla lettera a) 1° comma del precedente articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “per l’A.T.C. provinciale dall’articolo 4;”

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 aprile 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;

Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-29547 del 1 marzo 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Circolazione delle unità di navigazione)

1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina.

2. Alle unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).

3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).

4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della Provincia e dell’Ente Regione;

b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

6. Alle unità da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa) in deroga a quanto disposto dal comma 3.

Art. 2.
(Norme di comportamento in navigazione)

1. Tutte le unità che governano hanno l’obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. A tutte le unità di navigazione è consentito l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

3. E’ vietato:

a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonché l’approdo ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 13;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti sciatori nautici;

d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione, in quelle mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;

e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi ed aree appositamente concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 13.

5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine.

Art. 3.
(Servizio di trasporto pubblico di linea)

1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l’uscita dal porto.

2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

Art. 4.
(Sci nautico e altri sport al traino)

1. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - hotel Lido Palace).

3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci oppure oltre metri 150 dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità.

4. Chiunque intenda posizionare sulle acque piemontesi del lago Maggiore: corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, deve preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci.

5. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialità “discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard” osservano le seguenti norme:

a) all’interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). All’interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità “velocità” è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva;

c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l’attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.

6. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, della legge 20 gennaio1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sulle acque sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

Art. 5.
(Moto d’acqua e mezzi similari)

1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari motorizzati possono avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando previsto per legge;

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;

g) è vietato il deposito delle moto d’acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali;

h) è vietata la navigazione nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all’articolo 1, comma 1, purché l’unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

3. All’interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità.

4. All’interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

5. Le aree di cui al comma 3, non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne.

6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l’uso agonistico.

7. E’ facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l’uso delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari nell’ambito del proprio territorio comunale.

Art. 6.
(Tavole a vela “windsurf”)

1. L’uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un’ora dopo l’alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

3. L’impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

b) all’interno dei porti e nelle loro vicinanze;

c) entro metri 150 dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

Art. 7.
(Natanti a remi e a pedali:  canoe, jole, sandolini, pattini)

1. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute.

2. L’impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, all’interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 8.
(Balneazione)

1. E’ vietata la balneazione:

a) all’interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.

Art. 9.
(Attività subacquea)

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

b) qualora venga utilizzata un’unità di appoggio questa deve inalberare l’apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di metri 50 dall’unità di appoggio;

c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;

e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano in caso di soccorso, nell’esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

Art. 10.
(Locazione e noleggio)

1. Chi esercita la locazione senza conducente, di unità a motore e non, è obbligato a:

a) prendere nota dell’identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;

b) accertare il possesso della patente nautica se l’unità lo prevede;

c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;

d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti.

2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago.

Art. 11.
(Norme di comportamento degli utenti)

1. E’ vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l’unità di navigazione ai predetti dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci.

3. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. Nei porti e presso i pontili pubblici è obbligatorio ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.

5. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 12.
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)

1. E’ vietato:

a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

b) calare reti da pesca all’interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;

c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d’imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.

Art. 13.
(Manifestazioni nautiche e sportive)

1. E’ vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d’acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d’acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3.

3. E’ obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dal Settore regionale Navigazione interna e Merci all’atto dell’autorizzazione prevista dal comma 1.

Art. 14.
(Norme)

1. E’ vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E’ altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. E’ obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

Capo II
PUBBLICITA’

Art. 15.
(Informazione)

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. Tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati a tenere a bordo dell’unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 .

Capo III
VIGILANZA

Art. 16.
(Vigilanza)

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), sono compiuti:

a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;

b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Capo IV
SANZIONI

Art. 17.
(Sanzioni)

1. La non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.

Capo V
NORME DI RINVIO

Art. 18.
(Norme di rinvio)

1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all’interno di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi di legge.

2. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 aprile 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;

Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59-29548 del 1 marzo 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.
(Circolazione delle unità di navigazione)

1. E’ vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 31 marzo e nella fascia oraria 21.00 - 7.00 nel restante periodo dell’anno.

2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste a cura del Settore regionale Navigazione Interna e Merci), la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Le unità a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina.

3. Alle ulteriori unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 1, ad una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;

4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 1, la velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 20 Km/h (11 nodi circa).

5. E’ fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

6. E’ vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio d’acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (TO), nonché entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste a cura del Settore regionale Navigazione Interna e Merci.

7. E’ vietata la navigazione con qualsiasi unità di navigazione nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica.

8. E’ vietato l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di mezzi similari.

9. E’ vietata la raccolta della flora acquatica.

10. E’ vietata la navigazione alle unità mono o bimotore aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonché di lunghezza superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.

11. E’ vietata la navigazione alle unità da competizione.

12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:

a) alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della Provincia, e della Regione Piemonte;

b) alle unità operative appositamente autorizzate dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

d) alle unità, autorizzate dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

13. Alle unità con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, è ammesso il superamento della velocità massima di 20 Km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.

Art. 3.
(Norme di comportamento in navigazione)

1. Tutte le unità di navigazione che governano hanno l’obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. A tutte le unità di navigazione è consentito l’attraversamento delle rotte delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

3. E’ vietato:

a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonché l’approdo ai pontili delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dell’articolo 13;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti sciatori nautici;

d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unità non a motore.

Art. 4.
(Sci nautico e altri sport al traino)

1. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, oppure oltre i 100 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite dì dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia.

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità.

3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialità “discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard”, osservano le seguenti norme:

a) all’interno di apposite aree debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di cui alla lettera i), del comma 2 del presente articolo. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unità mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialità di che trattasi;

b) all’interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva;

c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonché devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l’attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota.

5. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

Art. 5.
(Moto d’acqua e mezzi similari)

1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 Km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere munite di patente nautica quando previsto per legge;

d) durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte delle unità in servizio pubblico di trasporto di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai 100 metri;

g) è vietato il deposito delle moto d’acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.

2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera, di cui all’articolo 2, comma 2, purché l’unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La velocità non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).

3. E’ facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l’uso delle moto d’acqua e d’altri mezzi similari nell’ambito del proprio territorio comunale.

Art. 6.
(Tavole a vela)

1. L’uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un’ora dopo l’alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine debbono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori debbono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

3. L’impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

b) all’interno dei porti e nelle loro vicinanze;

c) entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

Art. 7.
(Natanti a remi e a pedali,
canoe, jole, sandolini, pattini)

1. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolíni, pattini, ecc..) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute.

2. L’impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, all’interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 8.
(Balneazione)

1. E’ vietata la balneazione:

a) all’interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche, devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.

Art. 9.
(Attività subacquea)

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

b) qualora venga utilizzata un’unità di appoggio questa deve inalberare l’apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di 50 metri dall’unità di appoggio;

c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

d) è vietato praticare immersioni nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;

e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica;

f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, corridoi di navigazione, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano nei confronti dei soggetti appartenenti alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza ed alle Forze dell’Ordine, nell’esercizio dei compiti d’istituto.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) non si applicano nell’esercizio di attività professionali, debitamente autorizzate, dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

Art. 10.
(Locazione e noleggio)

1. E’ fatto obbligo a chi concede unità a motore e non in locazione senza conducente:

a) prendere nota dell’identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;

b) accertare il possesso della parente nautica se l’unità lo prevede;

c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;

d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti.

2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago.

Art. 11.
(Norme di comportamento degli utenti)

1. E’ vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l’unità di navigazione ai succitati dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento, deve immediatamente avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci.

3. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. E’ fatto obbligo nei porti e presso i pontili pubblici di ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché è fatto divieto di utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.

5. Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 12.
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)

1. E’ vietato:

a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

b) calare reti da pesca all’interno dei porti;

c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d’imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.

Art. 13.
(Manifestazioni nautiche e sportive)

1. E’ vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d’acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d’acqua lacuale, possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. E’ fatto obbligo di rispettare le disposizioni impartite dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti, all’atto dell’autorizzazione prevista dal comma 1.

Art. 14.
(Norme speciali)

1. E’ assolutamente vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E’ altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, rifiuti di qualsiasi genere, detriti o quant’altro.

2. E’ fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, ciò al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o quant’altro.

3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburante o quant’altro.

Capo II
PUBBLICITA’

Art. 15.
(Informazione)

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i Comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle unità in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. E’ fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell’unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10.

Capo III
VIGILANZA

Art. 16.
(Vigilanza)

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), sono compiuti:

a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;

b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.

Capo IV
SANZIONI

Art. 17.
(Sanzioni)

1. La non osservanza di una delle disposizioni del regolamento comporta, ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.

Capo V
NORME DI RINVIO

Art. 18.
(Norme di rinvio)

1. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre eventuali ulteriori particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione al fine di tutelare la pubblica incolumità.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione interna.

Art. 19.
(Abrogazione norme)

1. E’ abrogato il regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del lago di Viverone, promulgato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 giugno 1992, n. 2685.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 aprile 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Modifica al Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;

Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1992 del 4 maggio 1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60-29549 del 1 marzo 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 2, dell’articolo 19 (Disposizioni generali) del regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo, è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, non si applicano alle unità alimentate da motore elettrico ed alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l’obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.”.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 aprile 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2000, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 381 del 4 luglio 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Requisiti di iscrizione)

1. Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni musicali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali).

2. Le Associazioni di cui al comma 1 devono altresì potere comprovare una precedente attività almeno triennale, svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con l’esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale e folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l’esclusione delle Associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in genere.

Art. 2.
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte dalle Associazioni musicali interessate entro il termine del 15 marzo e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2000.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata della copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione musicale richiedente, nonché della documentazione di cui all’articolo 1 comma 2, e di una dichiarazione, rilasciata in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), utile all’adempimento di cui all’articolo 4.

Art. 3.
(Validità dell’iscrizione)

1. Le domande accolte comportano un’iscrizione decennale all’Albo.

2. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte possono confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l’adesione all’Albo. La conferma dell’iscrizione dovrà essere presentata nei termini di cui all’articolo 2.

Art. 4.
(Pubblicazione dell’Albo regionale)

1. L’elenco completo aggiornato delle Associazioni iscritte all’Albo sarà pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte prima della approvazione del programma annuale di assegnazione del contributo regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 luglio 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 luglio 2000 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2000, n. 7/R.

Regolamento regionale di cassa economale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93-679 del 31 luglio 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

CAPO I.

NORME GENERALI

Art. 1 .

Finalità del Regolamento e del Servizio Cassa Economale.

Art. 2 .

Cassa economale centrale.

Art. 3 .

Casse economali periferiche.

Art. 4 .

Affidamento della cassa economale centrale.

Art. 5 .

Affidamento delle casse economali periferiche.

Art. 6 .

Responsabilità.

Art. 7 .

Determinazione dell’ammontare dei fondi economali.

Art. 8 .

Deposito dei fondi economali.

Art. 9.

Scritture contabili.

Art. 10 .

Vigilanza sulle casse economali.

CAPO II.

COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

Art. 11 .

Compiti.

Art. 12 .

Spese d’ufficio e di funzionamento.

Art. 13 .

Spese di rappresentanza.

Art. 14 .

Anticipazioni di cassa.

Art. 15 .

Anticipazioni per spese di missione.

Art. 16 .

Spese per la formazione.

Art. 17 .

Anticipazioni al personale autorizzato alla guida di automezzi regionali per acquisto di carburante e pedaggi autostradali.

Art. 18 .

Anticipazioni sullo stipendio.

Art. 19 .

Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione.

Art. 20 .

Anticipazioni disposte dalla Giunta regionale.

CAPO III.

COMPITI DELLE CASSE
ECONOMALI PERIFERICHE

Art. 21 .

Compiti.

Art. 22 .

Spese d’ufficio.

CAPO IV.

MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 23 .

Forme di pagamento e di incasso.

Art. 24 .

Rendiconto dei pagamenti effettuati con le casse economali.

Art. 25 .

Versamento degli interessi bancari ed estinzione dei fondi economali.

Art. 26 .

Norme di rinvio.

Art. 27 .

Abrogazione di disposizioni precedenti e norma transitoria

CAPO I.

NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente regolamento ha per fine di stabilire i compiti e la disciplina del Servizio della cassa economale, in attuazione dell’articolo 69 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

2. Il Servizio di cassa economale ha quale compito di provvedere al pagamento delle spese secondo i limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo possibile esperire le procedure di rito, lo stesso deve avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento dei Settori e Servizi della Regione Piemonte.

Art. 2.
(Cassa economale centrale)

1. Presso il Settore Affari Amministrativi, così come previsto dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, opera una Cassa economale centrale.

Art. 3.
(Casse economali periferiche)

1. Presso le Sezioni di Quadrante del Comitato regionale di controllo di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 e presso la sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale, operano Casse economali periferiche.

Art. 4.
(Affidamento della Cassa economale centrale)

1. La gestione della cassa economale centrale è affidata al responsabile del Settore cassa economale.

2. Il responsabile della Direzione bilanci e Finanze, con propria determinazione, individua uno o più addetti ai quali potrà essere delegato il potere di firma per atti specifici, quando ciò risulti necessario per ragioni organizzative dell’attività del Settore cassa economale.

Art. 5.
(Affidamento delle Casse economali periferiche)

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 7, individua i funzionari regionali e, per il caso di assenza ovvero impedimento di questi, i loro sostituti, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, titolari delle medesime funzioni, cui affidare la gestione delle casse economali periferiche, così come previste dall’articolo 3.

Art. 6.
(Responsabilità)

1. Gli affidatari delle casse economali sono personalmente responsabili delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

2. Gli affidatari sono tenuti a verificare la conformità dell’ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7.
(Determinazione dell’ammontare dei fondi economali)

1. L’ammontare dei fondi economali è determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, predisposta a cura del Settore Ragioneria.

Art. 8.
(Deposito dei fondi economali)

1. I fondi delle casse economali debbono essere depositati in appositi conti correnti bancari, intestati a “Fondo Economale - Regione Piemonte”, con l’indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

Art. 9.
(Scritture contabili)

1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse.

2. Il responsabile della cassa economale centrale dovrà altresì tenere un partitario dei “sospesi di cassa”, nel quale registrare le anticipazioni effettuate.

3. A seguito di affidamento convenzionale del Servizio di Tesoreria regionale, la tenuta del giornale di cassa potrà essere affidata al medesimo Tesoriere.

Art. 10.
(Vigilanza sulle casse economali)

1. Alla vigilanza sulle Casse economali provvede il Settore Ragioneria della Regione Piemonte, tramite ispezioni e verifiche di cassa.

2. Le ispezioni saranno effettuate almeno semestralmente ed ogni qualvolta venga disposta dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore competente ovvero ad ogni sostituzione del funzionario responsabile della cassa. A conclusione dell’ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

CAPO II.

COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

Art. 11.
(Compiti)

1. Con la cassa economale centrale si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di:

a) spese d’ufficio e di funzionamento;

b) spese di rappresentanza;

c) anticipazioni di cassa;

d) anticipazioni disposte dalla Giunta regionale;

e) spese per la formazione.

Art. 12.
(Spese d’ufficio e di funzionamento)

1. In via esemplificativa ma non esaustiva, le spese d’ufficio e di funzionamento di cui all’articolo 11, comma 1. lettera a),sono:

a) le spese per acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l’ordinaria fornitura;

b) le spese relative a forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;

c) le spese relative al noleggio di automezzi, all’acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, alla manutenzione, alla riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, all’assicurazione obbligatoria degli automezzi regionali, nonché ai tributi ed alle altre spese relative al possesso, alla gestione ed all’alienazione degli stessi;

d) le spese relative a riparazioni, manutenzioni e trasporto di beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all’espletamento del lavoro d’ufficio, lavori di piccola manutenzione e riparazione dei locali e degli impianti;

e) spese per acquisto di libri, abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;

f) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie;

g) spese postali, telegrafiche, telex, telefoniche, canoni radiofonici e televisivi, gas, acqua, energia elettrica, svincoli per trasporti ed oneri relativi;

h) spese per acquisti indifferibili di suppellettili ed attrezzature per ufficio;

i) spese per l’acquisto di valori bollati, registrazione di contratti, iscrizioni di carattere obbligatorio o di rappresentanza, pubblicazioni di bandi di concorso ed avvisi di gara di appalto a mezzo di stampa;

l) spese connesse o conseguenti al rilascio di concessioni ovvero di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di sistemazione di immobili, oneri tributari in genere relativi al demanio ed al patrimonio regionali, agli accertamenti sanitari per il personale regionale;

m) spese per acquisto di buoni benzina a seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale;

n) spese derivanti dall’uso, da parte di dipendenti ovvero Amministratori, dell’automezzo proprio nei casi in cui non è previsto il trattamento di missione ovvero la località di destinazione non è servita da mezzi pubblici: in tale evenienza la liquidazione avverrà con riferimento alla misura dell’indennità chilometrica in vigore al momento della missione;

o) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione ed al fine di evitare eventuali interessi di mora ovvero sovratasse; successivamente il responsabile del Settore interessato dovrà presentare specifico rendiconto che sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale.

p) spese di funzionamento collegate allo svolgimento, in forma collegiale, dell’attività istituzionale dell’Ente;

q) qualunque altra spesa comunque connessa, derivante ovvero conseguente a quelle previste dalle lettere che precedono.

2. Per quanto attiene alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), f) ed h), il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni, al netto degli oneri fiscali, con riferimento ad ognuna delle categorie di spese sopraspecificate.

3. Per le spese ricomprese entro le categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), si potrà farvi fronte senza limiti di importo.

4. Per le spese di cui al comma 1, lettera p), il limite viene fissato in lire 2 milioni 500 mila annue.

5. E’, altresì, ammessa l’utilizzazione, nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l’esecuzione di spese, anche all’estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

Art. 13.
(Spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), sono quelle che attengono all’esercizio della funzione istituzionale della Giunta regionale e dei suoi membri e comunque con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all’apparato amministrativo regionale. Esse sono ordinate dal Presidente della Giunta regionale ovvero da ognuno dei suoi componenti per mezzo di appositi buoni d’ordinazione, emessi dal Settore competente.

2. Esse debbono essere finalizzate all’intento di suscitare, nei confronti della Regione Piemonte, della sua attività e dei suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti qualificati regionali, nazionali, ovvero internazionali.

3. Le suddette spese, ai fini della loro liquidazione, devono essere, a cura dell’amministratore regionale interessato, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché del numero e qualifica delle persone per le quali essa è stata sostenuta; esse debbono essere documentate con la presentazione di idonea fattura ovvero di atto equivalente, controfirmata dall’amministratore medesimo e vistata dal responsabile del Settore interessato e competente.

4. Per le somme di cui al presente articolo, il limite di spesa viene fissato in lire 5 milioni, I.V.A. esclusa, con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza.

5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:

a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente della Giunta regionale ovvero suoi componenti, con personalità o autorità estranee alla Regione;

b) addobbi di impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali, ovvero internazionali;

c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità.

d) cerimonie varie a cui partecipino personalità estranee alla Regione (ad esempio: stampa degli inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);

e) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, coppe, etc.) a personalità estranee alla Regione, in visita alla regione oppure in caso di visita a personalità in Italia od all’estero dei rappresentanti o delegati regionali.

6. I giustificativi di cui al comma 3 sono da intendersi riservati e rientranti tra i casi di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutela della vita privata e della riservatezza dei diversi soggetti giuridici.

Art. 14.
(Anticipazioni di cassa)

1. Le anticipazioni, di cui all’articolo 11, comma 3, sono quelle relative a:

a) spese di missioni;

b) spese per l’acquisto di carburante e pedaggi autostradali;

c) spese relative ad errori materiali o di calcolo nella liquidazione dello stipendio ai dipendenti regionali;

d) spese per notifiche ed attività di difesa della Regione;

e) spese per la formazione.

Art. 15.
(Anticipazioni per spese di missione)

1. Con la cassa economale centrale si possono anticipare agli aventi diritto all’indennità di missione a carico della Regione Piemonte, amministratori e dipendenti di ruolo:

a) l’importo del biglietto di viaggio;

b) i due terzi della indennità giornaliera di missione;

c) l’importo presunto per il pernottamento;

d) l’importo presunto per spese di rappresentanza;

e) l’importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio di taxi ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico.

Lo stesso trattamento compete ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato a condizione che l’autorità che ha disposto la missione dichiari di assumersi la responsabilità patrimoniale nel caso di mancato recupero delle somme anticipate per la missione.

2. Le anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) ed e) sono comunicate ai responsabili dei servizi regionali competenti a liquidare le indennità di missione, i quali operano il recupero di tali somme e provvedono al rimborso alla cassa economale centrale.

3. Le presenti anticipazioni vengono registrate nel partitario “sospesi di cassa” di cui all’articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all’articolo 24.

4. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione di cui al comma 1, lettera d) viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa.

5. Nel caso in cui la missione si svolga al di fuori del territorio nazionale, la cassa economale potrà procedere, per i medesimi titoli ed importi, ad anticipare le presenti somme in valuta estera, mediante specifica disposizione alla Tesoreria. Il soggetto che usufruisce delle anticipazioni in valuta estera dovrà consegnare, alla Tesoreria, l’eventuale avanzo di valuta entro i tre giorni successivi al rientro nel territorio nazionale ovvero, se festivi, il primo giorno feriale successivo. La Tesoreria dovrà provvedere, entro il giorno successivo al ricevimento, a convertire la valuta in lire italiane. Alla cassa economale dovrà essere consegnata la documentazione a giustificazione delle spese effettuate ed una dichiarazione, resa da parte del soggetto usufruente l’anticipazione, circa il giorno di rientro sul territorio dello Stato.

6. Nel rispetto dei termini di cui al comma 5 sia il soggetto in missione sia la cassa economale sono manlevati da ogni responsabilità ovvero richiesta di indennizzo da parte di chicchessia conseguente ad eventuali perdite dovute alle diverse ragioni di cambio. Nel caso in cui quest’ultima, al momento della cessione, sia più favorevole per la Regione, il maggior guadagno dovrà esserle totalmente corrisposto.

7. La Tesoreria è tenuta a presentare, al Servizio casse economale, entro il 30 di ogni mese, un dettagliato rendiconto delle operazioni effettuate in valuta estera.

8. è, altresì, ammessa l’utilizzazione, nell’ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari regionali per l’esecuzione di spese, anche all’estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. L’utilizzo della carta di credito è ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio sostenute dal personale inviato in missione in Italia ovvero all’estero.

Art. 16.
(Spese per la formazione)

1. Le spese relative alla formazione del personale dipendente ovvero degli Amministratori che partecipano a corsi, convegni, seminari, congressi, nel territorio nazionale ovvero all’estero sono:

a) l’importo per spese di viaggio;

b) l’importo delle somme destinate all’iscrizione ai corsi, convegni, seminari, congressi e l’acquisto di documentazione in occasione dellapartecipazione a dette manifestazioni, fissando che si potrà procedere alle anticipazioni della presente lettera soltanto dopo che sia stata adottata formale deliberazione da parte della Giunta regionale con la quale sia stata autorizzata la partecipazione alla manifestazione segnalata e sia stato deciso di avvalersi della disposizione della presente lettera;

c) l’importo presunto per spese di vitto e di pernottamento.

Art. 17.
(Anticipazioni al personale autorizzato alla guida di automezzi regionali per
acquisto di carburante e pedaggi autostradali)

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata al personale di ruolo autorizzato alla guida di automezzi regionali una somma determinata con deliberazione della Giunta regionale, per sostenere le spese di pedaggi autostradali, acquisto di carburante, parcheggio e manutenzioni urgenti ed indifferibili.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono registrate nel partitario “sospesi di cassa” di cui al precedente articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all’articolo 24.

3. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione della somma di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore Ragioneria, previa adozione di specifica deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale comandato presso la Regione ovvero assunto provvisoriamente ed autorizzato alla guida degli automezzi regionali non usufruisce delle anticipazioni previste al comma 1, ma viene rimborsato delle spese sostenute e delle stesse ne viene effettuato il rendiconto ai sensi dell’articolo 24.

Art. 18.
(Anticipazioni sullo stipendio)

1. Con la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali in ruolo, previa attestazione di errore materiale o di calcolo nella liquidazione dello stipendio da parte del responsabile del Settore Personale, una somma pari all’importo corrisposto in meno per effetto dell’errore riscontrato.

2. Il responsabile del Servizio Gestione del Personale, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l’errore, opera il recupero della somma anticipata a la restituisce alla cassa economale centrale.

3. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono registrate nel partitario “sospesi di cassa” di cui all’articolo 9 e non sono comprese nel rendiconto di cui all’articolo 24.

4. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione prevista dal presente articolo viene estinta con la restituzione della somma anticipata.

5. Con la cassa economale centrale può, inoltre, essere anticipata una somma pari all’importo da corrispondere nel caso di dipendenti regionali neoassunti ovvero a tempo determinato per i quali, per motivi procedurali, non è stato possibile procedere alla liquidazione secondo le modalità ed i tempi soliti. Analoghe anticipazioni possono essere disposte per competenze accessorie maturate e non liquidate per difficoltà procedurali. Le somme così corrisposte seguono il regime di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 19.
(Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione)

1. Con la cassa economale centrale possono essere anticipate, al Settore competente, le somme occorrenti allo svolgimento dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all’espletamento delle procedure esecutive e di notifica a mezzo di messi comunali ovvero di ufficiali giudiziari, con obbligo di rendicontazione da parte del dirigente responsabile e presentazione della stessa alla cassa economale entro il 30 di ogni mese.

2. Il sospeso di cassa derivante dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa al Settore Ragioneria, ai sensi dell’articolo 24.

Art. 20.
(Anticipazioni disposte dalla Giunta regionale)

1. Al di fuori dei termini, modalità ed importi di cui agli articoli che precedono, la Giunta regionale può, con proprio motivato atto deliberativo, autorizzare la cassa economale centrale, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, a procedere alla anticipazione di somme soltanto per titoli connessi e conseguenti a quelli previsti dagli articoli che precedono.

CAPO III.

COMPITI DELLE CASSE ECONOMALI PERIFERICHE

Art. 21.
(Compiti)

1. Con le casse economali periferiche si può fare fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d’ufficio.

Art. 22.
(Spese d’ufficio)

1. Le spese d’ufficio, di cui al precedente articolo, sono:

a) le spese relative all’acquisto di pubblicazioni, alla manutenzione ordinaria degli automezzi, alla riparazione e manutenzione dei mobili e delle attrezzature, alla riparazione e manutenzione dei locali e relativi impianti che non superano l’ammontare di lire 1 milione 500 mila;

b) le spese relative a telefoni, acqua, gas, illuminazione, postali e telegrafiche senza limite di importo.

CAPO IV

MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 23.
(Forme di pagamento e di incasso)

1. Il pagamento delle spese sostenibili con le casse economali viene effettuato:

a) mediante ordine di pagamento al Tesoriere, vistato dal responsabile della cassa economale ovvero dai funzionari delegati alla firma;

b) con assegni bancari;

c) con versamento postale;

d) con vaglia postale ordinario o telegrafico;

e) con carta di credito nei casi in cui è ammessa.

2. Nel caso di pagamento mediante le forme di cui al comma 2, lettera e), dovrà previamente essere assunto specifico atto deliberativo della Giunta regionale con il quale si individuino i soggetti titolari della disponibilità della carta di credito, le modalità, le forme ed i termini dell’utilizzo; nel medesimo provvedimento dovrà essere indicato il tipo di carta di credito ed il conto corrente bancario su cui appoggiarla.

3. Il responsabile della cassa economale ed i funzionari che vi operano non possono ricevere restituzioni, a qualsiasi titolo, in denaro contante, bensì soltanto tramite specifico ed apposito bonifico bancario intestato alla “Regione Piemonte - Cassa economale centrale”.

Art. 24.
(Rendiconto dei pagamenti effettuati con le casse economali)

1. Il responsabile del Servizio cassa economale centrale, almeno mensilmente, ed i Responsabili delle casse economali periferiche, almeno trimestralmente, devono presentare al Settore Ragioneria i rendiconti, allegandovi la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

2. Tali rendiconti, distinti per ogni capitolo di bilancio, devono riportare l’oggetto della spesa, l’importo e la data del relativo pagamento.

3. I rendiconti vengono approvati, al fine del reintegro dei fondi e del discarico contabile, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Qualora nei rendiconti risultino irregolarità, il responsabile del Settore Ragioneria restituisce, al responsabile della cassa economale interessata, la documentazione al fine della sua conseguente regolarizzazione.

5. Qualora la regolarizzazione dei rendiconti non venga effettuata i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 25.
(Versamento degli interessi bancari ed estinzione dei fondi economali)

1. I responsabili delle casse economali devono riversare alla Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessi bancari maturati sui propri conti al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. La Giunta regionale, con la propria deliberazione di cui all’articolo 7 provvede all’assegnazione dei fondi destinati alle diverse casse economali. Entro dieci giorni dall’assegnazione e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno, le casse dovranno restituire il fondo dell’anno precedente.

Art. 26.
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni della legge e del regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, nonché quelle sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

Art. 27.
(Abrogazione)

1. E’ abrogato il regolamento regionale 18 ottobre 1996, n. 3.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 settembre 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 settembre 2000 (ndr)



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10  ottobre 2000, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle scuole nautiche”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l’articolo 28 del d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431;

Vista la d.g.r. n. 31-813 dell’11 settembre 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

emana

il seguente regolamento:

DISCIPLINA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Art. 1.

(Scuole nautiche)

1. Sono denominati scuole nautiche i centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 2.

(Autorizzazione e vigilanza all’esercizio della attività di scuola nautica)

1. L’esercizio dell’attività delle scuole nautiche è soggetto ad autorizzazione della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431 ed a vigilanza secondo quanto disposto dall’articolo 17, qualora l’attività ricada nel suo territorio.

2. L’autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del Direttore dell’ufficio provinciale della Motorizzazione civile e previo accertamento dell’esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.

3. L’autorizzazione può essere richiesta per l’attivazione di:

a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;

b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa.

Art. 3.

(Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica)

1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) avere compiuto la maggiore età ;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ;

d) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;

f) essere in possesso di diploma d’istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) capacità finanziaria di cui all’articolo 8;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l’attività di scuola nautica;

c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con le caratteristiche di cui all’articolo 12, da utilizzare per le prove pratiche;

d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all’articolo 9 risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

e) arredamento e materiale didattico idoneo per l’insegnamento teorico di cui agli articoli 10 e 11;

f) personale idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 28, comma 6 del d.p.r. 431/1997.

3. Qualora l’autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

4. La persona giuridica richiedente l’autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e).

5. Eventuali sospensioni dell’attività possono essere autorizzate dall’Amministrazione regionale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365 giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto periodo l’attività non venga ripresa regolarmente, l’autorizzazione verrà revocata d’ufficio.

6. Nel caso di impedimento del titolare dell’autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell’esercizio dell’attività di scuola nautica, previo nullaosta della Regione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di 365 giorni prorogabili di ulteriori 180.

7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l’avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest’ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell’impresa individuale l’attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di 180 giorni dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere all’Amministrazione regionale il trasferimento del complesso aziendale.

9. Se l’autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l’ingresso, il recesso e l’esclusione di uno o più soci, da documentare con l’esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Regione che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Nell’ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o di modifica di ragione sociale, viene rilasciata un’autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente articolo e contestuale revoca dell’autorizzazione precedente.

11. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell’intestazione dell’autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. In caso di rinuncia all’autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Regione con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.

13. Qualora l’eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un’autorizzazione del precedente titolare.

14. Oltre che per i casi precedentemente disciplinati, l’autorizzazione cessa altresì:

a) per morte del titolare in mancanza di eredi;

b) per revoca disposta dalla Regione nei casi previsti dall’articolo 18;

c) per espressa rinuncia.

Art. 4.

(Modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica)

1. La domanda di autorizzazione per l’esercizio di scuola nautica è presentata all’Amministrazione regionale.

2. La domanda, in carta legale, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) requisiti di cui all’articolo 3;

b) tipo di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;

c) denominazione della scuola;

d) sede.

2. Nella domanda dovranno inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;

b) dei soci se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice;

c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa o consorzio, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

3. La Regione Piemonte provvede entro 90 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, ad emettere provvedimento di autorizzazione o diniego motivato, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

4. Delle autorizzazioni rilasciate viene tenuto apposito registro.

Art. 5.

(Scuole di istruzione per la nautica)

1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso le CCIAA che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica alla Regione. L’autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 6.

(Autoscuole e consorzi di autoscuole)

1. Le autoscuole, ovvero i consorzi di autoscuole già autorizzati, qualora svolgano anche l’attività di scuola nautica per la quale devono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 2, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 7.

(Consorzi)

1. E’ data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, per costituire centri di istruzione per la nautica.

2. L’autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le scuole nautiche. In caso di consorzio di autoscuole già autorizzato si applica quanto disposto dall’articolo 6.

3. I consorzi comunicano alla Regione:

a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;

b) il responsabile del consorzio;

c) le generalità degli istruttori;

d) l’ubicazione della sede del consorzio.

4. Il consorzio è dotato di:

a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle scuole nautiche aderenti;

b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 10, 11, 12.

5. Il responsabile del centro d’istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle scuole nautiche.

6. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.

7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

Art. 8.

(Capacità finanziaria)

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’attività di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a lire 100 milioni liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L’attestazione, riferita ad un importo di lire 50 milioni, deve essere formulata secondo lo schema previsto nell’allegato A del presente regolamento.

3. Nel caso di autorizzazione per l’estensione dell’attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest’ultima di attività collaterale, si prescinde dall’accertamento della capacità finanziaria essendo già stata verificata per il rilascio dell’autorizzazione all’autoscuola.

Art. 9.

(Locali delle scuole nautiche)

1. I locali della scuola nautica, al fine del rilascio dell’autorizzazione, devono comprendere:

a) un’aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l’aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati.

2. L’altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola.

3. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la planimetria dei locali in scala 1/100 quotata e corredata dei relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista.

4. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d’uso, alla sicurezza.

5. Nel caso di autorizzazione per l’estensione dell’attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest’ultima di attività collaterale, si prescinde dall’accertamento dell’idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell’autorizzazione all’autoscuola, purché la nuova attività non interferisca con l’attività principale.

6. Il trasferimento della sede, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante il rilascio di specifico nullaosta, con presa d’atto e aggiornamento dell’autorizzazione.

Art 10.

(Materiale per le lezioni teoriche)

1. Il materiale didattico per l’insegnamento teorico è costituito da:

a) cartelloni raffiguranti: rosa dei venti, nomenclatura dell’imbarcazione a motore e a vela, segnali notturni e diurni di navigazione, norme per prevenire gli abbordi in mare, manovre dell’imbarcazione a vela, proiezione di Mercatore (ovvero carte nautiche a varie scale, in diverse proiezioni e di diversi servizi idrografici), prore e rotte, correzioni e conversioni, deriva e scarroccio, segnali da sub;

b) fanali di via e dispositivi acustici;

c) motore fuoribordo con elica;

d) tavole delle precedenze nelle varie casistiche;

e) strumentazione meteorologica: barometro, igrometro e termometro;

f) cartelloni relativi alla struttura dello scafo;

g) materiale da carteggio: carte nautiche contrassegnate emesse dall’Istituto Idrografico della Marina, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, portolano, carta speciale n. 1111 dell’Ist. I.M.M. ed ogni altra pubblicazione nautica necessaria alla formazione del diportista;

h) bussola di rotta, di rilevamento e grafometro;

i) strumento di radionavigazione;

j) cartelloni relativi all’emisfero celeste, sestante e tavole per la risoluzione delle rette di altezza;

k) manuale per scuola nautica da diporto aggiornato e comunque attrezzature e ausili didattici idonei all’insegnamento teorico - pratico del programma d’esame di cui al d.p.r. 431/1997.

2. Il succitato materiale, ove possibile, potrà essere sostituito da idonee raffigurazioni.

3. Eventuali modifiche a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono demandate ad atto del dirigente regionale competente.

Art. 11.

(Arredamento didattico)

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l’aula di insegnamento deve contenere arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d’arredamento. L’arredamento dell’aula d’insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra od un tavolo per insegnante;

b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo;

d) almeno quattro tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole.

Art. 12.

(Unità da diporto)

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l’abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

2. Tutti i natanti devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, sia per le esercitazioni di navigazione che per l’effettuazione degli esami.

Art. 13.

(Attività di insegnamento presso le scuole nautiche)

1. Possono svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite corrispondente al tipo di autorizzazione richiesta.

2. Il passaggio di personale da una scuola nautica ad un’altra, ovvero la cessazione del rapporto, deve essere autorizzato dalla Regione .

Art. 14.

(Organico delle scuole nautiche)

1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore possono cumulare le suddette funzioni se abilitati.

Art. 15.

(Documenti per l’esercizio dell’attività di scuola nautica)

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l’esercizio dell’attività di scuola nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dall’amministrazione regionale al momento del rilascio degli stessi :

a) registro d’iscrizione da cui risultino: data d’iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito; il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dalla Regione;

b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro d’iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda nominativa per l’ammissione all’esame teorico di ogni singolo allievo e giudizio dell’insegnante sull’ammissibilità alla prova d’esame da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore alle lezioni teoriche ;

d) scheda nominativa per l’ammissione all’esame pratico di ogni singolo allievo e giudizio dell’istruttore sull’ammissibilità alla prova d’esame.

Art. 16.

(Disciplina dell’attività)

1. All’interno dei locali presso cui ha sede la scuola nautica deve essere esposta al pubblico una tabella, che deve indicare in modo chiaro e per esteso:

a) il nome e la sede della scuola corredati dagli estremi dell’autorizzazione ;

b) nome e cognome degli insegnanti;

c) la firma del titolare della scuola;

d) l’orario delle lezioni teoriche;

e) i periodi di chiusura della scuola.

Art. 17.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta dal personale della Regione all’uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento.

2. I controlli tendono ad accertare:

a) la regolarità dell’esercizio dell’attività della scuola nautica;

b) la regolarità della tenuta dei registri;

c) la permanenza delle condizioni in base alle quali l’esercizio dell’attività di scuola nautica è stata autorizzata.

Art. 18.

(Norme transitorie )

1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la CCIAA che alla data di entrata in vigore del d.p.r. 431/1997 gestivano le scuole di istruzione per la nautica, la Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 del d.p.r. 431/1997 , previo accertamento dell’esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teorico-pratiche.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 10 ottobre 2000

Enzo Ghigo

Allegato

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 18 ottobre 2000 (ndr)