Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61.
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla
normativa di tutela
delle acque dallinquinamento)
1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano lesercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
2. Sino alla data di cui al comma 1, lautorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì allirrogazione delle sanzioni amministrative previste dallarticolo 54 del d.lgs. 152/1999, modificato dallarticolo 21, comma 1 del d.lgs. 258/2000, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.
3. Spetta alla Regione lesercizio delle funzioni amministrative di cui allarticolo 40 del d.lgs. 152/1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui allarticolo 40, comma 4 del d.lgs. 152/1999, nonchè lirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allarticolo 54, comma 10 del d.lgs. 152/1999.
4. Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dallapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dallarticolo 54 del d.lgs. 152/1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici.
5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allarticolo 55 del d.lgs. 152/1999, sostituito dallarticolo 21, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate allalimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dellattività urbanistico-edilizia).
6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale) lAgenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario allesercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.
Art. 2.
(Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi
in materia di tutela
quantitativa e qualitativa delle acque)
1. In attuazione dellarticolo 20, comma 7 della l. 59/1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui allAllegato A, in conformità ai criteri ed ai principi di cui allarticolo 20, comma 5 della l. 59/1997, nonchè della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
2. Per effetto dellarticolo 23, comma 9 ter del d.lgs. 152/1999, modificato dallarticolo 7, comma 1 del d.lgs. 258/2000, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allAllegato A, punto 1, non trovano applicazione nellordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti.
Art. 3.
(Regolamenti di attuazione della legislazione in materia
di tutela
quantitativa e qualitativa delle acque)
1. Ai fini della prima attuazione del d.lgs. 152/1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nellAllegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
Art. 4.
(Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi
e da piccoli
caseifici annessi ad aziende agricole)
1. Ai sensi dellarticolo 28, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/1999, sostituito dallarticolo 9, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta:
a) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati allattività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dallattività zootecnica esercitata dallazienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri allanno;
b) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri allanno.
2. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui allAllegato 2, tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nellatto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.
3. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) è ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui allarticolo 21, comma 5, lettera a) del d.lgs. 152/1999, sostituito dallarticolo 5, comma 1 del d.lgs. 258/2000, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi, nonchè secondo prescrizioni stabilite nellatto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/1990, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.
Art. 5.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino addì, 29 dicembre 2000
Enzo Ghigo
Allegato A
(Art. 2)
PROCEDIMENTI OGGETTO DI DELEGIFICAZIONE
1. Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o sotterranea (principali riferimenti normativi: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1994, n. 36, d.lgs. 152/1999, legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, legge regionale 29 novembre 1996, n. 88).
2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999, l.r. 13/1990).
3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonchè di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui allAllegato B (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999).
4. Comunicazioni per leffettuazione dellutilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonchè di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (principali riferimenti normativi: d.lgs. 152/1999, l.r. 13/1990).
5. Procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (principali riferimenti normativi: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e d.lgs. 152/1999).
Allegato B
(Art. 3)
MATERIE OGGETTO DI DISCIPLINA
REGOLAMENTARE
1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 21 del d.lgs. 152/1999).
2. Deflusso minimo vitale (articolo 22 del d.lgs. 152/1999).
3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi dacqua pubblica derivati e restituiti, nonchè degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (articolo 22 del d.lgs. 152/1999).
4. Risparmio idrico e riutilizzo dellacqua (articoli 25 e 26 del d.lgs. 152/1999).
5. Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (articolo 31 del d.lgs. 152/1999) da emanare entro il 31 gennaio 2001.
Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonchè di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (articolo 39 del d.lgs. 152/1999).
Progetti e modalità di gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (articolo 47 del d.lgs. 152/1999).
6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (articolo 41 del d.lgs. 152/1999).
7. Integrazione del codice di buona pratica agricola (articolo 19 del d.lgs. 152/1999) ed elaborazione di codici di buona pratica agricola con valenza regionale riguardanti lirrigazione, luso di concimi contenenti fosforo e lutilizzo di fitofarmaci.
Programmi dazione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (articolo 19 del d.lgs. 152/1999).
Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonchè di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 38 del d.lgs. 152/1999).
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2001 (ndr)