Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.
Disposizioni per la tutela dellambiente in materia di inquinamento acustico.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Capo I.
FINALITA E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1.
Finalita e principi
Art. 2.
Definizioni
Capo II.
FUNZIONI E ATTIVITA
Art. 3.
Funzioni della Regione
Art. 4.
Funzioni delle province
Art. 5.
Funzioni dei comuni
Art. 6.
Classificazione acustica del territorio
Art. 7.
Procedura di approvazione della classificazione acustica
Art. 8.
Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico
Art. 9.
Deroghe
Art. 10.
Impatto acustico
Art. 11.
Clima acustico
Art. 12.
Organizzazione dei servizi di controllo
Art. 13.
Piani comunali di risanamento acustico
Art. 14.
Piani di risanamento acustico delle imprese
Art. 15.
Piano regionale di bonifica acustica
Art. 16.
Tecnici competenti in acustica ambientale
Art. 17.
Sanzioni
Capo III.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
Disposizioni finanziarie
Art. 19.
Disposizioni transitorie
Art. 20.
Abrogazione di norme.
Capo I.
FINALITA E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1.
(Finalita e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dellambiente esterno e abitativo, nonche alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti allinquinamento acustico derivante da attivita antropiche, in attuazione dellarticolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.
2. La presente legge riordina le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in attuazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del d.lgs. n. 112/1998).
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dellarticolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate allarticolo 2 della l. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonche le seguenti:
a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali e coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dellambiente esterno e abitativo dallinquinamento acustico con la destinazione duso e le modalita di sviluppo del territorio;
b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute allinserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attivita o manifestazioni;
c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dallinsieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
d) per tecnico competente in acustica ambientale si intende la figura professionale cui e stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dallarticolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.
Capo II.
FUNZIONI E ATTIVITA
Art. 3.
(Funzioni della Regione)
1. Nellambito delle proprie competenze la Regione provvede a:
a) impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le province e lAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare lutilizzo delle risorse e semplificare le procedure;
b) adottare, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della l. 447/1995, il Piano triennale di intervento per la bonifica dallinquinamento acustico, di cui allarticolo 15;
c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dellinquinamento acustico ai fini del coordinamento delle informazioni e dei dati e del loro inserimento nel Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e nazionale (SINA);
d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per lattuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;
e) promuovere attivita di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, di categoria e di volontariato;
f) approvare, nellambito della propria competenza territoriale e di concerto con le province e i comuni interessati, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono esercitate dal Consiglio, quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) sono esercitate dalla Giunta.
3. Entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni relative a:
a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui allarticolo 6;
b) modalita di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attivita di cui allarticolo 9;
c) criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui allarticolo 10;
d) criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui allarticolo 11.
Art. 4.
(Funzioni delle province)
1. Nellambito delle proprie competenze le province provvedono a:
a) garantire, avvalendosi dellARPA ai sensi dellarticolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dellinquinamento acustico e promuovere lesecuzione di campagne di misura;
b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di piu comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di piu comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonche di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;
c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;
d) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento allobbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;
e) approvare, dintesa con i comuni interessati e nellambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;
f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui allarticolo 14, comma 3;
g) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dellinquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano di cui allarticolo 15.
Art. 5.
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui allarticolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dellarticolo 3, comma 1.
2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui allarticolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui allarticolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione e comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.
4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e leventuale revisione della classificazione acustica.
5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
a) il controllo, il contenimento e labbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e labbattimento dellinquinamento acustico prodotto dalle attivita che impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attivita, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalita di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dellarticolo 9.
6. Nellambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attivita rumorose di cui allarticolo 14.
Art. 6.
(Classificazione acustica del territorio)
1. La classificazione acustica e effettuata in modo da:
a) ricomprendere lintero territorio comunale;
b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione duso, al fine di evitare uneccessiva frammentazione;
c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure allaperto;
d) considerare la vocazione intrinseca e levoluzione storica dello sviluppo del territorio;
e) attenersi alle linee guida regionali di cui allarticolo 3, comma 3, lettera a);
f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui allarticolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995.
2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui allarticolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attivita ubicate nelle zone in cui e consentito un piu elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone piu tutelate.
3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuita morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, e vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone gia urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni duso, il comune adotta apposito piano di risanamento.
Art. 7.
(Procedura di approvazione della classificazione acustica)
1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi lelaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione allalbo pretorio per almeno trenta giorni, con lindicazione dellufficio comunale in cui la proposta e disponibile allesame da parte del pubblico. Lavvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.
2. Entro centoventi giorni dallavvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dallarticolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.
5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e allARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dellavvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
Art. 8.
(Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico)
1. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facolta di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) linteresse paesaggistico-ambientale e turistico e riconosciuto allinterno degli strumenti comunali urbanistici o di pianificazione, oppure da atti regionali o provinciali in materia;
b) fermo restando quanto previsto dallarticolo 6, comma 3, della l. 447/1995, di norma la riduzione dei limiti non si applica alle aree la cui destinazione duso e prevalentemente o esclusivamente industriale;
c) la riduzione dei limiti puo essere esercitata anche per periodi prestabiliti nel corso dellanno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
d) i limiti piu restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualita individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;
e) sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dallarticolo 6, commi 2 e 3.
Art. 9.
(Deroghe)
1. I cantieri, nonche le attivita allaperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano limpiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui allarticolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui allarticolo 5, comma 5, lettera c).
2. Lautorizzazione e rilasciata dal comune con lindicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
3. Per le attivita allaperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonche per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui allarticolo 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati allarticolo 2, comma 1, della l. 447/1995, fissando orari e modalita di esecuzione di tali attivita. La deroga non e comunque applicabile a impianti installati permanentemente.
Art. 10.
(Impatto acustico)
1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui allarticolo 3, comma 3, lettera c), e obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nellarticolo 8, commi 1, 2 e 4 della l. 447/1995.
2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attivita soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformita della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonche del criterio di cui allarticolo 6, comma 2.
3. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio dattivita, od altro atto equivalente, la documentazione e prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
Art. 11.
(Clima acustico)
1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui allarticolo 3, comma 3, lettera d), e obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui allarticolo 8, comma 3, della l. 447/1995. E altresi obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimita di impianti o infrastrutture adibiti ad attivita produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. La documentazione del comma 1 e presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita allutilizzazione dellimmobile per lesercizio dellattivita.
3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dellemanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonche della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.
Art. 12.
(Organizzazione dei servizi di controllo)
1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dallarticolo 14, della l. 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dellARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 60/1995.
2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosita.
3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dallARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 13.
(Piani comunali di risanamento acustico)
1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone gia urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni duso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui allarticolo 6, comma 3, cosi come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.
2. I piani, redatti in conformita allarticolo 7 della l. 447/1995, sotto la responsabilita di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dallinquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.
3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dalladozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, ladozione del piano e effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.
4. Il piano di risanamento acustico è altresi adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualita.
5. Contestualmente allapprovazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia.
Art. 14.
(Piani di risanamento acustico delle imprese)
1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonche di impianti o attivita rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dellavviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilita delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attivita produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dallobbligo i siti dimpresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente ladesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dellarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, lavvio degli ulteriori interventi di adeguamento puo essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.
2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e lentita dei rumori generati in relazione alle attivita svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, lindividuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalita e le priorita del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per ladeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonche la stima degli oneri finanziari occorrenti e lincidenza della spesa sullimpresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento e redatta sotto la responsabilita di tecnico competente in acustica ambientale e il piano e presentato dal legale rappresentante dellimpresa.
3. La provincia o il comune valutano la congruita dei tempi indicati per lesecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione allentita dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessita dellintervento e allincidenza della spesa sullimpresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
4. La provincia o il comune, avvalendosi dellARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalita e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dellattivita, e alla provincia nel caso di attivita produttive sia di beni sia di servizi, linizio dei lavori.
6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreche siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonche le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.
7. Al termine degli interventi di risanamento e trasmessa, alla stessa autorita cui e stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
8. Alle societa e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dellarticolo 10, comma 5, della l. 447/1995; nelle more dellemanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticita e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.
Art. 15.
(Piano regionale di bonifica acustica)
1. La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dallinquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualita, i criteri di priorita degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.
2. Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con lindicazione degli obiettivi, delle priorita di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.
3. Sulla base delle priorita stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dallinquinamento acustico.
4. La realizzazione degli interventi e periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma e aggiornato dalla Giunta regionale dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 16.
(Tecnici competenti in acustica ambientale)
1. Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui allarticolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome e equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.
2. Lelenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, e diffuso nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
3. LARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di tecnici in acustica ambientale operanti presso le strutture pubbliche territoriali; coloro che hanno superato lesame finale ed effettuato un tirocinio non inferiore a sei mesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente gia i requisiti per svolgere tale attivita nellambito della struttura, possono svolgere, unicamente nellambito dei compiti distituto della struttura stessa, le attivita di cui allarticolo 2, comma 6, della l. 447/1995.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dallarticolo 2, commi 6 e 7 della l. 447/1995, le attivita effettuate alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali sono equiparate a quelle svolte dallinteressato in collaborazione con altro tecnico competente gia riconosciuto e considerate utili al fine di completare il periodo di affiancamento previsto dallarticolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per lesercizio dellattivita del tecnico competente in acustica, ai sensi dellart. 3, comma 1, lettera b), e dellart. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sullinquinamento acustico).
Art. 17.
(Sanzioni)
1. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 10 della l. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Lirrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione allattivita di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
3. I proventi derivanti dallapplicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dellarticolo 10, comma 4, della l. 447/1995, e acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalita indicate allarticolo 1, comma 1, e con particolare riguardo allesecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonche, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attivita di controllo espletate dallARPA.
Capo III.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nellambito delle proprie disponibilita di bilancio, provvede a concedere a comuni e province contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza.
2. Ai fini dellattuazione della presente legge vengono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) nel titolo I - spese correnti, Contributi a comuni e province per spese riferite agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento acustico con dotazione di lire 100 milioni per lanno 2000 e con dotazione da determinarsi con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;
b) nel titolo II - spese di investimento, Contributi a comuni e province per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento acustico, con dotazione di lire 500 milioni per lanno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi.
3. Nellesercizio finanziario 2000, gli stanziamenti dei capitoli iscritti per il finanziamento dellARPA ai sensi dellarticolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995 saranno incrementati di lire 400 milioni in parte corrente per lassolvimento delle attivita alla stessa demandate nella fase di prima attuazione della presente legge e di lire 500 milioni in conto capitale per lacquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dellinquinamento acustico. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei suddetti capitoli saranno determinati anche tenendo conto dei compiti attribuiti allARPA in forza della presente legge.
4. I contributi regionali destinati ai comuni sono assegnati solo in presenza di classificazione acustica.
Art. 19.
(Disposizioni transitorie)
1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno ancora predisposto la relazione sullo stato acustico di cui allarticolo 7, comma 5, della l. 447/1995, vi provvedono entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
2. I comuni che, allentrata in vigore della presente legge, hanno gia adottato una classificazione acustica, sono tenuti ad adeguarla ai criteri di cui allarticolo 6, attenendosi alla procedura indicata allarticolo 7, ferma restando la validita della classificazione adottata fino al suo adeguamento.
Art. 20.
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 e abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 ottobre 2000
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 settembre 2000 (ndr)