Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.
Disposizioni per la tutela dellambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Capo I.
FINALITÀ E OGGETTO
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
Capo II.
FUNZIONI ED ATTIVITÀ
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
Art. 3.
(Funzioni delle province)
Art. 4.
(Funzioni dei comuni)
Art. 5.
(Compiti dellARPA)
Capo III.
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLARIA
Art. 6.
(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria)
Art. 7.
(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)
Art. 8.
(Sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria)
Art. 9
(Inventario delle emissioni)
Art. 10.
(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)
Capo IV.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Disposizione finanziaria)
Art. 12.
(Disposizione finale).
Capo I.
FINALITA E OGGETTO
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dellaria, per il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dellambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.
2. La finalità è perseguita attraverso lesercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.
3. In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le procedure per lapprovazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dellaria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria, per la tenuta dellinventario delle emissioni e per lesercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.
Capo II.
FUNZIONI E ATTIVITÀ
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. Nellambito delle proprie competenze la Regione:
a) impartisce le direttive generali agli enti locali per lespletamento delle funzioni loro affidate;
b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quanto previsto allarticolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dellaria, quale parte del piano regionale per lambiente, che dovrà essere approvato dalla Regione per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dellaria, dellacqua e del suolo;
c) definisce, previa consultazione con le province, secondo quanto previsto allarticolo 8, il sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria ed elabora i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni;
d) emana direttive per la prevenzione e la riduzione dellinquinamento atmosferico;
e) individua, previa consultazione con le province e i comuni interessati, le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le procedure per la gestione ed il superamento di detti episodi acuti di cui allarticolo 10;
f) elabora i criteri per la tenuta e laggiornamento dellinventario emissioni di cui allarticolo 9;
g) approva il disciplinare per il bollino blu previsto nello stralcio di piano approvato ai sensi dellarticolo 12.
2. Per lattuazione della presente legge e per gli adempimenti derivanti dallo sviluppo della normativa comunitaria e nazionale la Giunta regionale istituisce apposite borse di studio per gli approfondimenti e le ricerche in materia.
Art. 3.
(Funzioni delle province)
1. Nellambito delle proprie competenze le province:
a) garantiscono il controllo della qualità dellaria;
b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano;
c) quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborano con i comuni interessati i piani dintervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti dinquinamento di cui allarticolo 10;
d) garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dellaria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dellart. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
e) provvedono alla tenuta e allaggiornamento dellinventario delle emissioni di cui allarticolo 9;
f) provvedono al rilascio dellabilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa listituzione dei relativi corsi di formazione;
g) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu di cui allo stralcio approvato ai sensi dellarticolo 12;
h) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nellattuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
i) formulano proposte alla Giunta regionale per lindividuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dellaria.
Art. 4.
(Funzioni dei comuni)
1. Nellambito delle proprie competenze i comuni:
a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui allarticolo 3;
b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per lindividuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dellaria di cui allarticolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui allarticolo 6;
d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dellaria;
e) formulano proposte alla Giunta provinciale per lindividuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dellaria.
Art. 5.
(Compiti dellARPA)
1. Nellambito dei controlli esercitati dallAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, essa provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dellassunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.p.r. 203/1988 nonché della presente legge e degli atti susseguenti.
Capo III.
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLARIA
Art. 6.
(Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria)
1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nellambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute delluomo e dellambiente.
2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.
3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale dintesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento approvati dal Consiglio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.
Art. 7.
(Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)
1. In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dellaria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.
2. La valutazione dello stato della qualità dellaria viene realizzata attraverso lutilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dellinventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici.
3. Ai fini dellelaborazione del piano e in armonia con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:
a) sotto il profilo territoriale:
1) gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le conurbazioni;
2) area metropolitana torinese, intendendosi per tale larea individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;
3) aree protette, come definite dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);
4) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.
b) sotto il profilo degli inquinanti:
1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono effetti sullozono;
2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dellaria individuati dalle normative.
c) sotto il profilo delle sorgenti:
1) impianti produttivi, attività agricole e terziarie;
2) insediamenti civili;
3) traffico;
4) sorgenti naturali.
4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 saranno tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dellindividuazione delle zone interessate, anche sulla base dellinventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualità dellaria.
Art. 8.
(Sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria)
1. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dellaria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2. A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (~SINA~) e con gli enti competenti in materia.
3. La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dellaria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dellaria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe dutenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.
4. Il sistema è realizzato e si sviluppa nellambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
5. LARPA, ai sensi dellarticolo 3 della l.r. 60/1995, gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dellaria, in maniera coordinata, al fine di fornire linformazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dellaria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.
6. Presso i dipartimenti provinciali dellARPA, anche ai fini di garantire da parte delle province lo svolgimento delle funzioni di cui allarticolo 3, devono essere attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.
7. I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la raccolta, lanalisi, la validazione e lelaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dellalimentazione della banca dati misure; la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dellaria alla provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme.
Art. 9.
(Inventario delle emissioni)
1. Linventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dellaria e al SIRA.
2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dellinventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province chiamate, ai sensi dellarticolo 5 del d.p.r. 203/1988, alla tenuta dellinventario provinciale.
3. La Giunta regionale, nelle more dellemanazione da parte dello Stato dei criteri previsti dallarticolo 3, comma 4, lettera e) del d.p.r. 203/1988, utilizza i criteri discendenti dalle indicazioni della Comunità europea, attraverso lAgenzia europea per lambiente, nonché quelli già emanati per la pianificazione territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dellambiente 20 maggio 1991.
4. LARPA, ai sensi dellarticolo 3 della l.r. 60/1995, garantisce il supporto alla Regione e alle province per laggiornamento e limplementazione dellinventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale e assicura ai comuni lelaborazione e la conoscenza dei dati necessari allapplicazione dellarticolo 3 del d.m. 163/1999.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e laggiornamento dellinventario provinciale delle emissioni entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)
1. In attuazione di quanto previsto allarticolo 2, con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le province ed i comuni interessati, sono aggiornate, ai sensi dellarticolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per lelaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dellaria) e dellarticolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dellaria) nonché della ulteriore normativa nazionale in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.
2. La Giunta regionale, previa consultazione con le province, aggiorna obiettivi e criteri per la gestione degli episodi acuti, in relazione allevoluzione della normativa in materia.
3. Le province con i comuni interessati elaborano i piani dintervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti dinquinamento.
4. Le province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro competenza ed informano i sindaci dei comuni interessati affinché siano adottate le misure di emergenza previste nei piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.
Capo IV.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Disposizione finanziaria)
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si provvede mediante liscrizione nello stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:
a) nella parte corrente, capitolo denominato Spese per lacquisto di beni e servizi per la redazione e laggiornamento del piano regionale di tutela dellambiente e per laggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dellaria, con dotazione di lire 700 milioni per lanno 2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione;
b) nella parte corrente, capitolo denominato Istituzione di borse di studio per lapprofondimento di problematiche connesse allaggiornamento e allattuazione del Piano, con dotazione di lire 70 milioni per lanno 2000, alla cui copertura si provvede con riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 15910, e con dotazione per gli esercizi successivi da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione;
c) nellesercizio finanziario 2000, lo stanziamento del capitolo iscritto ai sensi dellarticolo 17, lettera d), della l.r. 60/1995, e relativo ai trasferimenti in conto capitale allARPA, è incrementato attraverso la riduzione di pari ammontare del capitolo 27170, della somma di lire 1 miliardo 800 milioni per lacquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualità dellaria, mentre nei successivi esercizi finanziari sarà determinato tenendo conto anche degli investimenti relativi alle emergenti esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo.
Art. 12.
(Disposizione finale)
1. Contestualmente alla presente legge è approvato lallegato A: Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria, contenente
a) valutazione preliminare della qualità dellaria;
b) criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dellaria;
c) stralci di piano relativi:
1) ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti;
2) agli indirizzi per la gestione degli episodi acuti dinquinamento atmosferico.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)