Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.
Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte promuove la realizzazione e lammodernamento degli impianti a fune per laccessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.
2. Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre località montane stabilmente abitate da almeno cento persone o dotate di almeno trecento posti letto alberghieri od extralberghieri ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre lutilizzo dellauto per la mobilità nelle zone montane con altre località, ai fini del miglioramento della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.
3. La Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi necessari per lattivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacità di trasporto degli impianti di cui al comma 2 purché riconosciuti di pubblica utilità e compresi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.
Art. 2.
(Sostituzione della lettera b)
del comma 1 dellarticolo 51
della legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56
Tutela ed uso del suolo)
1. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 51 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per laccesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità.
Art. 3.
(Interventi per la realizzazione e lammodernamento degli impianti di arroccamento)
1. Per i fini di cui allarticolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento. Assegna inoltre contributi per le spese di gestione. Sono finanziati in via prioritaria gli interventi finalizzati alladeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti.
2. Entro novanta giorni dallapprovazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di attuazione.
Art. 4.
(Aiuti finanziari)
1. Al fine di favorire laccesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, è autorizzata la stipulazione con lIstituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A. - di una convenzione avente lobiettivo di creare un fondo di rotazione. Le modalità e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta convenzione.
2. La Regione può stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per lesercizio degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilità), come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, la cui entità è determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per lanno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi per lanno finanziario 2001.
2. Nello stato di previsione della spesa per lanno 2000 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:
a) Somme trasferite alla Finpiemonte S.p.A. per la costituzione del fondo di rotazione per favorire laccesso al credito per la realizzazione e lammodernamento degli impianti a fune, con la dotazione di lire 2 miliardi;
b) Contributi nelle spese di gestione degli impianti a fune, con la dotazione di lire 1 miliardo.
3. La dotazione dei capitoli suindicati per lanno 2001 è stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia e lire 1 miliardo per i contributi per le spese di gestione.
4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue:
a) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27170 con riferimento al provvedimento avente per titolo Pianificazione e gestione urbanistica; quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27167, con riferimento allaccantonamento per il patto sociale e per lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 15950;
b) per lanno 2001 mediante riduzione del capitolo 15910 per lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi.
5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci con riferimento al provvedimento avente per titolo Pianificazione e gestione urbanistica.
Art. 6.
(Norma transitoria)
1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dellUnione europea sulla legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)