Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20.

Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato “bed and breakfast”)

1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione (“bed and breakfast”) sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.

4. Il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:

a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;

b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.

5. I locali dell’unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all’abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.

6. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast”, esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d’uso residenziale già in atto nell’unità immobiliare.

7. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica).

8. L’attività di “bed and breakfast” non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale dell’elenco previsto dall’articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell’ATL competente per territorio.

9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.

10. L’esercente l’attività deve altresì comunicare all’ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo, nonchè l’articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.

11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l’esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all’ufficio indicato dal Questore, l’arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l’abitazione in cui viene svolta l’attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.

12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all’articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l’attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.

13. L’esercente l’attività deve garantire:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.

14. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast”, qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.

15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della l.r. 75/1996 e le ATL, l’incremento e la diffusione del “bed and breakfast”, sostenendo l’attuazione di progetti finalizzati a migliorare l’offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:

a) l’assistenza tecnica, la consulenza, l’informazione e la qualificazione degli operatori;

b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;

c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate.”.

Art. 2.

(Modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente:

“1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti l’attività di “bed and breakfast”, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2000 (ndr)