Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19.

Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica degli ambiti territoriali turisticamente
rilevanti di cui all’articolo 12 della legge regionale
22 ottobre 1996, n. 75)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell’articolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:

a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell’area metropolitana di Torino;

b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;

c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;

d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;

e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;

f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell’Ossola;

g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito n. 6;

h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;

i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito n. 8;

l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;

m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti.”

Art. 2.

(Modifica delle Agenzie di accoglienza
e promozione turistica locale)

1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell’articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell’8 marzo 2000 (ndr)