Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19.
Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui allarticolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica degli ambiti territoriali turisticamente
rilevanti di cui allarticolo
12 della legge regionale
22 ottobre 1996, n. 75)
1. Il comma 2 dellarticolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi dellarticolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:
a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dellarea metropolitana di Torino;
b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;
c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;
d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;
e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, dOrta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dellOssola;
g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nellAmbito n. 6;
h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;
i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nellAmbito n. 8;
l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;
m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti.
Art. 2.
(Modifica delle Agenzie di accoglienza
e promozione turistica locale)
1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui allarticolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nellarticolo 1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 marzo 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell8 marzo 2000 (ndr)