Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22.
Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori, ai sensi dellarticolo 122, quinto comma della Costituzione, con proprio decreto, trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
Art. 2.
1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i componenti della Giunta che siano Consiglieri.
Art. 3.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 10040 del bilancio 2000.
Art. 4.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 marzo 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)