Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Regolamento regionale recante: Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dellautorizzazione regionale allinstallazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75-29564 del 1 marzo 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I titolari o legali rappresentanti degli apparati per teleradiocomunicazioni, funzionanti nelle gamme di frequenza da 10 KHz a 300 GHz devono, ai fini sanitari per il rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 1 della L.R. 6/1989, presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune in cui è o verrà installato limpianto.
2. Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare o legale rappresentante dellapparato per teleradiocomunicazioni attestante la potenza media fornita al sistema irradiante presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
b) parere sanitario rilasciato dallAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), salvo quanto previsto allarticolo 4, comma 2.
Art. 2.
1. Per lottenimento del parere sanitario di cui allarticolo 1, i titolari o legali rappresentanti degli apparati devono inviare formale domanda allARPA.
2. Tale domanda, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, deve contenere la dichiarazione della potenza media fornita al sistema irradiante e lelenco degli allegati di cui deve essere corredata la domanda stessa:
a) scheda riportata nellAllegato A al presente regolamento debitamente compilata e aggiornata;
b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° e a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90° per il diagramma verticale. In tali diagrammi deve essere riportata lattenuazione in dB del campo. Se forniti su supporto informatico i diagrammi dovranno essere in formato ASCII. Tali diagrammi o la lettera di trasmissione degli stessi dovranno essere firmati dal legale rappresentante dellapparato per teleradiocomunicazioni o da un suo tecnico incaricato;
c) estratto di mappa catastale in scala 1:1500 della zona circostante il punto di installazione con indicate le curve di livello altimetriche, il nord geografico, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione.
3. Tutti i suddetti documenti devono essere consegnati firmati dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.
Art. 3.
1. LARPA invierà il parere sanitario al Sindaco del Comune sede dellinstallazione dellemittente. Il parere sanitario deve contenere la denominazione dellemittente, le caratteristiche dellimpianto e la fascia di rispetto di cui allarticolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6.
Art. 4.
1. Il parere sanitario di cui allarticolo 1 verrà rilasciato sulla base di valutazione dellesposizione a campi elettromagnetici assumendo i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.
2. Ad esclusione degli impianti il cui funzionamento è finalizzato a collegamenti di tipo ottico (punto-punto), i valori indicati in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non si riscontrano per apparati la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore o uguale a 5W oltre una distanza di 10 metri nella direzione di massimo irraggiamento e oltre una distanza di 1 metro nelle direzioni laterali e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di massimo irraggiamento) di emissione per cui non necessitano del parere di cui sopra e dellautorizzazione regionale. Tuttavia in caso di installazione o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne le caratteristiche al Comune e allARPA, con le modalità indicate allarticolo 2.
Art. 5.
1. Il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata lautorizzazione sarà verificato periodicamente dallARPA.
2. I risultati delle verifiche effettuate dallARPA devono essere comunicati allAutorità sanitaria locale, alla Provincia e alla Regione.
3. Nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di cui allarticolo 4, lARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono a tale superamento, secondo le modalità di cui allAllegato C del d.m. 381/1998.
4. LAutorità sanitaria locale deve diffidare le emittenti interessate a modificare entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti consentiti.
5. Scaduto il termine della diffida, in presenza del permanere del superamento del limite, il Sindaco dovrà procedere alla disattivazione dellimpianto dandone immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e agli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni.
6. Nel caso in cui si riscontri lesistenza di impianti già attivati, ma non sottoposti ad autorizzazione o della cui installazione non è stata data alcuna comunicazione al Comune o allARPA, il Sindaco dovrà altresì procedere alla disattivazione dellimpianto dandone immediata comunicazione alla Provincia ed alla Regione.
Art. 6.
1. A seguito della avvenuta riduzione a conformità, il gestore dellimpianto o, nel caso di più gestori, i consorzi da questi liberamente costituiti, può procedere alladozione di piani di risanamento, che interessano il sito di attuale localizzazione, comprendenti misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri siti. Tali piani dovranno contenere anche la specificazione dei tempi di realizzazione degli interventi.
2. I piani di risanamento devono acquisire il preventivo parere da parte degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni e dellARPA e devono essere successivamente trasmessi alle Amministrazioni comunali interessate dalle azioni di risanamento e/o da eventuale rilocalizzazione che li approvano, sentita la Provincia territorialmente competente.
3. Ai fini dellacquisizione dei pareri di competenza sono indette dalle Amministrazioni comunali titolari del potere di autorizzazione degli impianti, secondo le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze dei servizi con le Amministrazioni che a vario titolo devono esprimere una propria determinazione e/o parere. Le conferenze devono essere attivate entro 30 giorni dalla data di ricevimento del piano.
4. Le Amministrazioni comunali, con il supporto tecnico dellARPA e degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni, sono deputate al controllo della conforme realizzazione del piano approvato e in qualsiasi momento possono sospenderne lesecuzione al verificarsi di condizioni di difformità rispetto a quanto è contenuto nel piano.
5. I piani di risanamento possono essere dichiarati dalle Amministrazioni comunali di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
Art. 7.
1. La fascia di rispetto di cui allarticolo 2, punto 2, della l.r. 6/1989 è rappresentata dalla porzione di spazio contenuta in un parallelepipedo regolare con base rettangolare.
2. Per ogni impianto il parallelepipedo di cui sopra viene definito in modo da avere laltezza corrispondente al segmento di retta contenuta nella direzione ( o di una delle direzioni) di massimo irradiamento. Tale segmento è delimitato dai due punti in cui il valore di campo elettrico si riporta ai limiti di cui allarticolo 4. La base del parallelepipedo dovrà essere di dimensioni tali da impedire che punti con valore di campo maggiore o uguale ai limiti di cui allarticolo 4 si trovino allesterno del parallelepipedo.
3. La fascia di rispetto riportata sia nel parere sanitario rilasciato dallARPA che nellautorizzazione regionale viene indicata con i seguenti parametri:
a) altezza del parallelepipedo;
b) distanza dal centro elettrico del sistema irradiante e base del parallelepipedo nella direzione di massimo irraggiamento;
c) dimensioni della base con lindicazione della relativa orientazione rispetto al terreno.
Art. 8.
1. Il Sindaco del Comune ove è o verrà installato limpianto, ricevuto il parere sanitario da parte dellARPA, provvederà ad inoltrare agli uffici regionali competenti copia conforme alloriginale della domanda del titolare o del legale rappresentante dellapparato per teleradiocomunicazione, del parere sanitario, della dichiarazione di potenza e dellautorizzazione edilizia per il rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 1 della l.r. 6/1989, verificando che nella predetta documentazione sia indicata in modo univoco lesatta localizzazione dellimpianto.
2. Relativamente agli impianti con potenza media fornita al sistema irradiante inferiore o uguale a 5W, i gestori degli impianti dovranno presentare al Sindaco la denuncia di inizio attività e la documentazione di cui allarticolo 2.
Art. 9.
1. I pareri sanitari rilasciati successivamente allentrata in vigore del d.m. 381/1998 mantengono la loro validità fermo restando il mantenimento delle caratteristiche tecniche e di funzionamento dellimpianto.
2. Relativamente ai pareri sanitari rilasciati prima dellentrata in vigore del d.m. 381/1998, i titolari o legali rappresentanti degli apparati, entro 90 giorni devono richiedere un nuovo parere allARPA e inviare alla medesima una dichiarazione attestante che permangono i parametri tecnici e di potenza dellimpianto a cui il parere sanitario si riferisce.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)
Allegato