Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità
Art. 2.
Principi e modalità
Art. 3.
Ruolo della Regione
Art. 4.
Sussidiarietà
Art. 5.
Livelli ottimali
Art. 6.
Deroghe
Art. 7.
Individuazione ambiti ottimali
Art. 8.
Incentivi per lesercizio associato
Art. 9.
Raccordo e cooperazione con gli Enti locali
Art. 10.
Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale
Art. 11.
Osservatorio sulla riforma amministrativa
Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 12.
Oggetto
Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI
Art. 13.
Funzioni della Regione
Art. 14.
Funzioni degli Enti locali
Art. 15.
Modifiche a leggi regionali
Art. 16.
Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Capo III.
INDUSTRIA
Art. 17.
Funzioni della Regione
Art. 18.
Funzioni degli Enti locali
Art. 19.
Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive
Art. 20.
Istituzione del Fondo unico regionale
Art. 21.
Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese
Art. 22.
Istituzione dellOsservatorio regionale settori produttivi industriali
Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO
Art. 23.
Disposizioni comuni
Art. 24.
Procedimento autorizzativo per linsediamento di attività produttive e Sportello unico
Capo V.
COOPERAZIONE
Art. 25.
Oggetto
Art. 26.
Funzioni della Regione
Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE
Art. 27.
Oggetto
Art. 28.
Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi
Art. 29.
Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria
Art. 30.
Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)
Art. 31.
Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere
Art. 32.
Conferenza di Servizi presso le Province
Art. 33.
Conferenza di Servizi presso la Regione
Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 34.
Oggetto
Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 35.
Funzioni della Regione
Art. 36.
Funzioni delle Province
Art. 37.
Funzioni dei Comuni
Art. 38.
Compiti dellAgenzia regionale per la protezione ambientale
Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 39.
Funzioni della Regione e degli Enti locali
Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 40.
Funzioni della Regione
Art. 41.
Funzioni delle Province
Art. 42.
Funzioni dei Comuni
Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 43.
Funzioni della Regione
Art. 44.
Funzioni delle Province
Art. 45.
Funzioni dei Comuni
Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO
Art. 46.
Funzioni della Regione
Art. 47.
Funzioni delle Province
Art. 48.
Funzioni dei Comuni
Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 49.
Funzioni della Regione
Art. 50.
Funzioni delle Province
Art. 51.
Funzioni dei Comuni
Capo VIII.
ENERGIA
Art. 52.
Funzioni della Regione
Art. 53.
Funzioni delle Province
Art. 54.
Funzioni dei Comuni
Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE
Art. 55.
Funzioni della Regione
Art. 56.
Funzioni delle Province
Art. 57.
Funzioni dei Comuni
Art. 58.
Funzioni delle autorità dambito e dei gestori del servizio idrico integrato
Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
DEL RETICOLO IDROGRAFICO
Art. 59.
Funzioni della Regione
Art. 60.
Funzioni delle Province
Art. 61.
Funzioni dei Comuni
Art. 62.
Funzioni delle Comunità montane
Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI
Art. 63.
Funzioni della Regione
Art. 64.
Funzioni delle Province
Art. 65.
Funzioni dei Comuni
Capo XII.
LAVORI ED OPERE PUBBLICHE
Art. 66.
Funzioni della Regione
Art. 67.
Funzioni delle Province
Art. 68.
Funzioni dei Comuni
Art. 69.
Funzioni delle Comunità montane
Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE
Art. 70.
Funzioni della Regione
Art. 71.
Funzioni delle Province
Art. 72.
Funzioni dei Comuni
Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA
Art. 73.
Funzioni della Regione
Art. 74.
Funzioni delle Province
Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 75.
Finalità
Art. 76.
Funzioni della Regione
Art. 77.
Funzioni delle Province
Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 78.
Funzioni della Regione
Art. 79.
Funzioni degli Enti locali
Art. 80.
Competizioni su strade regionali
Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 81.
Disposizioni finanziarie
Art. 82.
Norma finale
Art. 83.
Norma transitoria
Art. 84.
Urgenza
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi allordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
c) formazione professionale;
d) polizia amministrativa.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 sono oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.
Art. 2.
(Principi e modalità)
1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Leffettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dellarticolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dellindividuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.
2. La Regione garantisce lassistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dellautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3.
(Ruolo della Regione)
1. Nelle materie di cui alla presente legge, nellambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dellarticolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
a) il concorso allelaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;
d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa ladozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, lemanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;
e) lindirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa lemanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con lUnione europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;
g) lattuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.
2. La Regione garantisce lesercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.
3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono lintervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui allarticolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 4.
(Sussidiarietà)
1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990 e dellarticolo 4 della l.r. 34/1998.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.
Art. 5.
(Livelli ottimali)
1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:
a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dellarticolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;
b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;
c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.
2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.
3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dallultimo censimento della popolazione.
Art. 6.
(Deroghe)
1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui allarticolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui allarticolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:
a) ladeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;
b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.
3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.
Art. 7.
(Individuazione ambiti ottimali)
1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui allarticolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dallentrata in vigore della legislazione di settore.
2. Le Province coordinano lattività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai Comuni interessati lassistenza tecnico-amministrativa di cui allarticolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990 nonchè il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Giunta regionale indirizza lattività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dellesercizio del potere sostitutivo di cui allarticolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
4. La Regione per le finalità di cui allarticolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dallarticolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.
Art. 8.
(Incentivi per lesercizio associato)
1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.
2. E istituito, ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.
3. Fino allapprovazione della disciplina regionale attuativa dellarticolo 26 bis della l. 142/1990 e dellarticolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.
Art. 9.
(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)
1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, la Regione favorisce lunitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.
2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dallarticolo 9 della l.r. 34/1998.
Art. 10.
(Obbligo di informazione.
Sistema informativo regionale)
1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale allinterconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).
4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, lutilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.
Art. 11.
(Osservatorio sulla riforma amministrativa)
1. E istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nellambito della segreteria interistituzionale, di cui allarticolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, lOsservatorio sulla riforma amministrativa.
2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 12.
(Oggetto)
1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.
Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI
Art. 13.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:
a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per laccesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;
b) attività connesse allOsservatorio regionale dellartigianato, così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato);
c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle Commissioni provinciali per lartigianato nonché listituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per lartigianato;
d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;
e) funzioni e competenze previste dallarticolo 41, comma 2 del d.lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le Province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dellartigianato artistico tradizionale.
3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dellUE o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali interessati.
Art. 14.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative:
a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dellartigianato;
b) la concessione per linstallazione e lesercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui allarticolo 105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dallarticolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;
d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dellarticolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, allindividuazione delle lavorazioni dellartigianato artistico e tipico ed allindividuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dellarticolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997.
Art. 15.
(Modifiche a leggi regionali)
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:
2 bis. AllOsservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali..
2. Dopo la lettera f) del comma 2 dellarticolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:
f bis) un rappresentante designato dalle Province;
f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane..
3. Dopo il comma 3 dellarticolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è inserito il seguente:
3 bis. AllOsservatorio partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali..
Art. 16.
(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dellarticolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:
a) lanalisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;
b) linternazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;
c) linformazione alle imprese in ordine allaccesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;
d) laccertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.
3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero dellIndustria una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dellarticolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.
Capo III.
INDUSTRIA
Art. 17.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) lindividuazione dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;
b) i criteri per lindividuazione dei sistemi produttivi locali;
c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere allindustria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie dintervento e dinvestimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per laccesso a tali benefici, lindividuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nellesercizio della delega;
d) la proposta allamministrazione statale competente di criteri differenziati per lattuazione, nellambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dellintervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
e) la cooperazione con i Ministeri competenti nellattività di valutazione e controllo sullefficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;
g) la determinazione dei criteri per lindividuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:
a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati allindustria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui allarticolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;
b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);
c) listituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per linnovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nellambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dellUE o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli Enti locali interessati.
3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli Enti strumentali ovvero procede allappalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 18.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui allarticolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dellattuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui allarticolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.
2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.
Art. 19.
(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)
1. Nellesercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nellambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta allorgano regionale competente alladozione dellatto.
3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e funzioni di cui agli articoli 17 e 23.
4. La Regione procede allindividuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
Art. 20.
(Istituzione del Fondo unico regionale)
1. Per la concessione di benefici alle imprese, nellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dellarticolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.
Art. 21.
(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni
di concessione
ed erogazione di benefici alle imprese)
1. Fino allentrata in vigore della legge regionale di cui allarticolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina lamministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto lesercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nellanno di riferimento, con le risorse disponibili nellambito del Fondo unico regionale di cui allarticolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.
3. Per lo svolgimento dellattività istruttoria, la gestione, lerogazione delle risorse del Fondo unico regionale nellambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere allappalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dellarticolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, allincentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.
Art. 22.
(Istituzione dellOsservatorio regionale settori produttivi industriali)
1. La Regione Piemonte promuove unattività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito lOsservatorio regionale Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sullandamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.
2. Lattività dellOsservatorio è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
b) conseguire unadeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dellindustria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dallintervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli Unici comunali, così come previsto dallarticolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dellamministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lOsservatorio cura la raccolta e laggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sullindustria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua linformazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. LOsservatorio può ricorrere, mediante convenzione, allapporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.
4. LOsservatorio si avvale dellapporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.
5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dellOsservatorio.
6. Per lo svolgimento della propria attività lOsservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.
7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dellOsservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.
Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO
Art. 23.
(Disposizioni comuni)
1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:
a) interventi di sostegno allinternazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con lIstituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese lorganizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;
b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;
c) attivazione, coordinamento e miglioramento dellofferta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa linformazione, anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali;
d) promozione e sostegno allinnovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;
e) interventi finalizzati ad agevolare laccesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati allagevolazione dellaccesso al credito;
g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.
2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative allattuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.
Art. 24.
(Procedimento autorizzativo per linsediamento di attività produttive e Sportello unico)
1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui allarticolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dellarticolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.
2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;
b) lammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;
c) dintesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;
d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.
4. Per il reperimento, limmissione in rete e laggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dellattività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli dintesa con i soggetti e le strutture che li detengono.
5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per lindividuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dellarticolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per lesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).
Capo V.
COOPERAZIONE
Art. 25.
(Oggetto)
1. Il presente capo disciplina lesercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dallarticolo 19 del d. lgs. 112/1998.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.
Art. 26.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per lincentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare loccupazione del comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni per favorire laccesso al credito delle cooperative;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:
a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in coofinanziamento con lUnione europea ed altri soggetti;
b) lOsservatorio della cooperazione;
c) gli interventi per ladeguamento degli standards qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;
d) gli interventi di garanzia per lottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;
e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonchè per la sicurezza dei luoghi di lavoro nellesercizio dellattività delle imprese cooperative;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dellattività di impresa in forma cooperativa.
Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE
Art. 27.
(Oggetto)
1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia miniere e risorse geotermiche ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.
2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.
Art. 28.
(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)
1. Sono di competenza della Regione:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui allarticolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
b) le funzioni di vigilanza sullapplicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 29.
(Funzioni delle Province e della Regione
in materia di polizia mineraria)
1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il caso previsto dallarticolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dallarticolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per ligiene del lavoro), al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dellart. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dellimpiego dellamianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.
Art. 30.
(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 Coltivazione di cave e torbiere)
1. Larticolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:
Art. 2.
1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dellattività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione..
2. I commi 3, 4 e 5 dellarticolo 5 della l.r. 69/1978 sono abrogati.
3. Larticolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.
4. Al comma 3 dellarticolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: lAmministrazione regionale concorre sono sostituite dalle seguenti: le Province concorrono.
Art. 31.
(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)
1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per listruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dellistanza.
2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui allarticolo 32.
3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dallarticolo 33.
5. Le Province predispongono i Piani di Settore dellAttività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui allarticolo 30, comma 1.
6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.
Art. 32.
(Conferenza di Servizi presso le Province)
1. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 31 presso le Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dellarticolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Conferenza di Servizi è così formata:
a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Regione;
c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) *;
b) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).
4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dallarticolo 13 della l.r. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.
Art. 33.
(Conferenza di Servizi presso la Regione)
1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui allarticolo 31, presso lAmministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dellarticolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Conferenza dei Servizi è così formata:
a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Provincia interessata;
c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
a) il Presidente dellEnte di Gestione dellArea Protetta interessata o suo delegato;
b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d.lgs. 40/1999 *;
c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.
4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.
Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 34.
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di protezione della natura e dellambiente, tutela dellambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti,energia risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche e protezione civile.
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dellarticolo 3.
Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 35.
(Funzioni della Regione)
1. Nellesercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dellarticolo 3:
a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso ladozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dellambiente naturale e delle biodiversità, nonché lindicazione delle priorità dellazione regionale;
b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;
c) lapproccio integrato e lunificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e lesercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;
d) la promozione dellinformazione, delleducazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) lindividuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nellatmosfera e nel suolo che comportano rischio per lambiente e la popolazione;
c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.
3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e lindividuazione dei progetti dimostrativi.
Art. 36.
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 15 della l. 142/1990, e allarticolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso ladozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dellapprovazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.
3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì allorganizzazione di un sistema informativo coordinato.
Art. 37.
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nellambito del proprio territorio.
Art. 38.
(Compiti dellAgenzia regionale per la protezione ambientale)
1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, lassistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).
2. LARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dellarticolo 11 della l.r. 60/1995.
Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 39.
(Funzioni della Regione e degli Enti locali)
1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 40.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione lindividuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dellarticolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per lesercizio della vigilanza e del controllo.
2. A tal fine e per gli effetti dellarticolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima delladozione del provvedimento per leffettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, definisce le funzioni dellARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dellarticolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:
a) le modalità attuative per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1;
b) il raccordo, ai fini dellesercizio unitario delle funzioni, dellARPA con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui allarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente lespletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;
c) lintegrazione, laccelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.
3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché lindividuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
Art. 41.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché lesercizio della vigilanza.
Art. 42.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dellarticolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
b) il raccordo e lutilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui allarticolo 72;
c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 43.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) lindividuazione di aree regionali ovvero, dintesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dellaria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione allattuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;
b) lindividuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;
c) lindirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dellaria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e laggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dellaria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
d) lespressione del parere di cui allarticolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dellarticolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nellambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 44.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nellattuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
c) rilevamento della qualità dellaria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui allarticolo 45, comma 1, lettera b). E assorbita in tali funzioni lautorizzazione di cui allarticolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dellarticolo 29 del d.lgs. 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dellIndustria, dellAmbiente e della Sanità previsti dallarticolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dallarticolo 29 del d.lgs. 112/1998;
d) tenuta e aggiornamento dellinventario delle fonti di emissione in atmosfera;
e) rilascio dellabilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa listituzione dei relativi corsi di formazione.
Art. 45.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui allarticolo 44, comma 1, lettera a);
b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dellaria.
Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO
Art. 46.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) ladozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per lacquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale dintervento per la bonifica dallinquinamento acustico;
b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
c) lapprovazione, nellambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
e) lacquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
f) lindividuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.
Art. 47.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e vigilanza, mediante lattività dellARPA:
1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;
2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) approvazione, nellambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;
c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo allobbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;
d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nellambito dei provvedimenti di cui allarticolo 36, comma 2;
e) monitoraggio e campagne di misura dellinquinamento acustico ed elettromagnetico tramite lARPA.
Art. 48.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa lapprovazione, nellambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dallarticolo 47, comma 1, lettera d).
2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dellARPA.
Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 49.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province;
c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.
Art. 50.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni allesercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dallarticolo 27 della l.r. 59/1995;
c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni allesercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;
d) rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa alleliminazione degli olii usati;
e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nellattuazione degli obblighi di cui allarticolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;
f) attuazione e gestione dellanagrafe provinciale dei siti contaminati;
g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui allarticolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;
h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.
Art. 51.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) lattuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui allarticolo 50, comma 1, lettera a);
b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 59/1995;
c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.
Capo VIII.
ENERGIA
Art. 52.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;
b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;
c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;
d) emanazione di linee guida per la diffusione e lattuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;
e) promozione delle fonti rinnovabili, delluso razionale dellenergia e del risparmio energetico;
f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui allarticolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per lattuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto allarticolo 54, comma 1, lettera c).
Art. 53.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e uso razionale dellenergia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;
b) rilascio di provvedimenti autorizzativi allinstallazione e allesercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dallarticolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per lattuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per linstallazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali);
d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;
e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.
Art. 54.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nellambito del piano regolatore, ai sensi dellarticolo 5, comma 5 della l. 10/1991;
b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto allarticolo 66, comma 2, lettera a).
2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire luso razionale dellenergia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere listituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per lenergia e raccordate con lARPA, secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.
Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE
Art. 55.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;
b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
e) attività dellOsservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per lorganizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;
g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui allarticolo 29, comma 3 e allarticolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dallarticolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;
h) individuazione, su proposta dellautorità dambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate alluso idropotabile, ladozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano dintervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.
Art. 56.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;
b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);
c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;
f) rilevamento e controllo sullapplicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi dazione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
h) gestione del demanio idrico relativo allutilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 55, comma 1, lettere f) e g);
i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dallAmministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa dintesa con le Province interessate.
3. Ai sensi dellarticolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dallestrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Art. 57.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 48/1993;
b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle relative utilizzazioni ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici.
Art. 58.
(Funzioni delle autorità dambito e dei gestori del servizio idrico integrato)
1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dellautorità dambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.
2. Sono altresì trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dellautorità dambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nellambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dellautorità dambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984.
3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità dambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:
a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;
b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);
c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici;
d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.
Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO
Art. 59.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) lindividuazione e la classificazione dei corsi dacqua superficiali e dei laghi naturali e laggiornamento dei relativi elenchi;
b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi dacqua e alluso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, lintroito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;
c) lindividuazione dei corsi dacqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dellattribuzione delle competenze di cui al d.lgs. 112/1998;
d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:
1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;
2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, alluso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate allarticolo 91, comma 1 del d.lgs. 112/1998.
f) lapprovazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento così come indicato dallarticolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre Regioni interessate per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 89 del d. lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative allasta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.
Art. 60.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformità ai piani di bacino.
2. Ai sensi dellarticolo 57 del d.lgs. 112/1998, i Piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dellarticolo 92 del d.lgs. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi dacqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui allart. 59 comma 1, lettera c) nonchè compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.
Art. 61.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi dacqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui allarticolo 59, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei: lesercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r. d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937, limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, alluso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con lautorità idraulica competente sui corsi dacqua superficiali di interesse regionale.
3. Qualora i corsi dacqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in forma associata.
Art. 62.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane, ai sensi dellarticolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo, in conformità ai piani di bacino.
2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi dacqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui allarticolo 59, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei lesercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937 ivi comprese limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, alluso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994;
d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con lautorità idraulica competente sui corsi dacqua superficiali di interesse regionale.
Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE DEI RISCHI NATURALI
Art. 63.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;
b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;
c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dellUfficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;
d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso lattività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;
e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;
f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:
1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui allarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dellambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;
2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
3) interventi di cui allarticolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui allarticolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);
b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.
Art. 64.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;
b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.
Art. 65.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione duso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;
b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.
Capo XII.
LAVORI E OPERE PUBBLICHE
Art. 66.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione dellosservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e laggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dellattuazione degli interventi programmati e della spesa;
b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;
c) svolgimento delle funzioni di unità specializzate anche a supporto dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui allarticolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e successive modificazioni;
d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;
e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;
f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 67, comma 1, lettera c);
g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;
h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;
i) la valutazione tecnico - amministrativa su:
1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;
2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui allarticolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dallarticolo 58, comma 2;
l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;
m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea durgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione durgenza ed indifferibilità dei lavori, lespropriazione per pubblica utilità nonché loccupazione temporanea durgenza;
b) le funzioni conferite dallarticolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.
3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dellarticolo 2, comma 2 e dellarticolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure dappalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dellarticolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dellattività amministrativa).
4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui allarticolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dellamministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.
5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 67.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) la progettazione, lapprovazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;
b) le funzioni relative alla dichiarazione durgenza ed indifferibilità dei lavori, lespropriazione per pubblica utilità nonché loccupazione temporanea durgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nellambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dallarticolo 66, comma 2, lettera a);
c) laccertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.
Art. 68.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;
b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e allesercizio di linee per la distribuzione dellenergia elettrica a bassa tensione;
c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);
d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;
e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, lespropriazione per pubblica utilità nonché loccupazione temporanea durgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.
Art. 69.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;
b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse allespropriazione per pubblica utilità e alloccupazione temporanea durgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nellambito territoriale delle comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 66, comma 2, lettera a).
Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE
Art. 70.
(Funzioni della Regione )
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e dintervento dellazione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare lidentificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e lindividuazione degli interventi mitigatori;
c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;
d) coordinamento dellattuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dintesa con lAgenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi dintesa con lAgenzia nazionale di protezione civile;
f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito allarticolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;
g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;
i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;
j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;
k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.
Art. 71.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) ladozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;
b) lattuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;
c) lattuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) lattuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
f) gli interventi per lorganizzazione e limpiego del volontariato e lattuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.
Art. 72.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) lattuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
b) ladozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare lemergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) ladozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
d) lattivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare lemergenza;
e) la vigilanza sullattuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
f) limpiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.
2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.
Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA
Art. 73.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione adotta la Carta della natura di cui allarticolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Art. 74.
(Funzioni delle Province)
1. Nellambito delle competenze di cui allarticolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dellambiente naturale;
b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale).
Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 75.
(Finalità)
1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui allarticolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.
Art. 76.
(Funzioni della Regione)
1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dallarticolo 77.
2. Gli atti di programmazione dellofferta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.
3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.
Art. 77.
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:
a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui allarticolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative alleffettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. Lattribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, allattribuzione di alcune competenze gestionali;
b) listituzione delle commissioni esaminatrici di cui allarticolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto allarticolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dallAssessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;
c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, dintesa con le Province;
d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dellarticolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.
2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.
3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento allistruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.
4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine allassegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dellarticolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dellattribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.
Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 78.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno allattività operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale.
Art. 79.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.
2. La Regione promuove lesercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.
Art. 80.
(Competizioni su strade regionali)
1. E attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per lespletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). Lautorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione allautorità di pubblica sicurezza.
Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.
Art. 81.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lesercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per lanno 2000 i seguenti capitoli di spesa:
a) Spese per la gestione degli incentivi alle imprese il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 100 milioni;
b) Osservatorio Settori produttivi industriali il cui stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, per memoria;
c) Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di sostegno allattivazione degli sportelli unici per le attività produttive il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 70 milioni;
2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del bilancio 2000.
3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 82.
(Norma finale)
1. Lefficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui allarticolo 2, comma 1.
2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui allarticolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dallarticolo 6 della l. 265/1999, e allindividuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui allarticolo 7, la presente legge è soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r. 34/1998.
Art. 83.
(Norma transitoria)
1. Fino allentrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal d.lgs. 123/1998 e dal d.lgs. 112/1998.
Art. 84.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 maggio 2000 (Ndr)