Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 41.
Modificazioni allarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento del personale assegnato così come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il comma 8 dellarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39, (Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento del personale assegnato) così come modificata dallarticolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, è aggiunto il seguente:
8 bis. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale. In armonia con i principi di cui agli articoli 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellarticolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 1 gennaio 2000 al personale sopraccitato, è corrisposta per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, unindennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario. Lindennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale. La percentuale dellaumento rispetto allammontare dellindennità stabilita per lanno precedente può essere determinata esclusivamente in ragione dellincremento di costo della prestazione oraria relativa al lavoro straordinario..
Art. 2.
1. Alla spesa derivante dallapplicazione dellarticolo 1 della presente legge, quantificata in lire 560.400.000, si fa fronte mediante incremento, se necessario, del capitolo 10118 del bilancio di previsione per lanno 2000.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)