Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28.
Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge individua le sanzioni relative alle violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Regionale.
Art. 2.
(Sanzioni relative alle norme vincolistiche)
1. Le violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dallarticolo 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo), modificato dallarticolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
2. Le violazioni relative al divieto di esercitare lattività venatoria, comportano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila, così come previsto, dallarticolo 9, secondo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:
a) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
b) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
c) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
4. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, così come previsto dallarticolo 9, terzo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:
a) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività della Riserva;
b) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
Art. 3.
(Sanzioni relative agli interventi sulla vegetazione)
1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle previsioni relative agli interventi sulla vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni.
Art. 4.
(Sanzioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture)
1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni e dalle previsioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo gli stessi interventi di totale abusività.
Art. 5.
(Sanzioni relative agli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico)
1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni di Piano relative al patrimonio artistico ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88.
Art. 6.
(Sanzioni relative alle norme regolamentari)
1. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:
a) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
b) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic nic e da altre attività connesse con la fruizione della Riserva;
c) uscire dai percorsi pedonali;
d) usare apparecchi radio e televisivi nonché giradischi, mangianastri e simili; é sempre consentito luso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dallEnte;
e) introdurre animali domestici.
2. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:
a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;
b) danneggiare arredi ed attrezzature;
c) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;
d) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
e) accendere fuochi.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a), b), c) e d), riguardano lintero territorio della Riserva naturale; i divieti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e) al comma 2, lettera e) sono limitati allarea del Sacro Monte.
4. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera b) comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la facoltà dellEnte di gestione della Riserva di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
5. Qualora la violazione di cui al comma 2, lettera d) comporti grave intralcio alla circolazione o problemi di sicurezza, potrà essere effettuata la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido.
6. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del veicolo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido per le violazioni relative ai divieti di accedere, sostare o fermarsi con mezzi motorizzati allinterno dellarea del piazzale di ingresso al Sacro Monte delimitato da apposita segnaletica verticale e orizzontale di divieto conforme alle norme contenute nel codice della strada. È consentito laccesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dallEnte di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, per operazioni di carico e scarico merci. È sempre consentito laccesso, la sosta e la fermata, esclusivamente negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica, ai mezzi muniti di contrassegno di portatori di handicap.
7. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative al divieto di:
a) sostare o fermarsi con veicoli a motore nellarea adibita a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma, fatta esclusione per i mezzi autorizzati dallEnte di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
b) sostare o fermarsi oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento.
8. Le violazioni relative al divieto di mantenere accesi, oltre il tempo necessario, i motori dei veicoli che sostano nelle aree adibite a parcheggio, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.
9. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido, per le violazioni relative al divieto di accedere con qualsiasi mezzo meccanico allinterno delle mura perimetrali del complesso architettonico. È consentito laccesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dallEnte di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo per operazioni di carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro.
10. Le violazioni relative al divieto di accesso a particolari e determinate zone durante i lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.
Art. 7.
(Sanzioni relative alle norme finali)
1. Le violazioni relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nellarea della Riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre allobbligo della demolizione.
2. Le violazioni relative al divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di deturpamento ambientale, comporta lapplicazione delle sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.
Art. 8.
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo
NOTE
Note allarticolo 1
Il Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19 marzo 1991, n. 133-4219, modificata dalla D.C.R. del 28 febbraio 2000, n. 621-3607
Note allarticolo 2
Il divieto del comma 1 corrisponde al divieto di cui allarticolo 1, primo comma, lettera a), della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219
Il divieto del comma 2 corrisponde al divieto di cui allarticolo 1, primo comma, lettera b)
I divieti del comma 3 corrispondono ai divieti di cui allarticolo 1, primo comma, lettere c), d), e), e g)
I divieti del comma 4 corrispondono ai divieti di cui allarticolo 1, primo comma, lettere f) ed h)
Note allarticolo 3
Le previsioni citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione di cui allarticolo 2 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219
Note allarticolo 4
Le indicazione e le previsioni citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione e alle previsioni di cui allarticolo 3 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219
Note allarticolo 5
Le indicazione citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione di cui allarticolo 4 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219
Note allarticolo 6
I divieti del comma 1 corrispondono ai divieti di cui allarticolo 5, primo comma, lettere b), e), e secondo comma, lettere a), b) e c), della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219, come modificata dalla D.C.R. del 28 febbraio 2000, n. 621-3607
I divieti del comma 2 corrispondono ai divieti di cui allarticolo 5, primo comma, lettere a), c), d), f), e secondo comma, lettera d).
Il divieto del comma 5 corrisponde al divieto di cui allarticolo 5, primo comma, lettera f)
I divieti del comma 6 corrispondono ai divieti di cui allarticolo 5, primo comma, lettera g)
I divieti del comma 7 corrispondono ai divieti di cui allarticolo 5, primo comma, lettera h)
Il divieto del comma 8 corrisponde al divieto di cui allarticolo 5, primo comma, lettera i)
Il divieto del comma 9 corrisponde al divieto di cui allarticolo 5, secondo comma, lettera e)
Il divieto del comma 10 corrisponde al divieto di cui allarticolo 5, terzo comma
Note allarticolo 7
Il divieto del comma 1 corrisponde al divieto di cui allarticolo 7 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219
Il divieto del comma 2 corrisponde al divieto di cui allarticolo 8
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 29.