Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12.
Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dellarticolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui allarticolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte degli organi dellamministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi..
2. Il secondo comma dellarticolo 18 della l.r. 18/1984, è sostituito dal seguente:
Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità dambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione..
Art. 2.
1. Larticolo 25 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:
1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nellambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui allarticolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dellarticolo 18, sesto comma.
2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:
a) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso dopera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per lesonero da penalità contrattuali;
b) su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui allarticolo 3.
3. I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 febbraio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2000 (ndr)