Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 4/R.
Regolamento regionale recante: Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59-29548 del 1 marzo 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dellecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2.
(Circolazione delle unità di navigazione)
1. E vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 31 marzo e nella fascia oraria 21.00 - 7.00 nel restante periodo dellanno.
2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste a cura del Settore regionale Navigazione Interna e Merci), la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Le unità a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità consona allesercizio della pesca alla traina.
3. Alle ulteriori unità a motore è consentito lattraversamento della fascia di cui al comma 1, ad una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;
4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 1, la velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 20 Km/h (11 nodi circa).
5. E fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.
6. E vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio dacqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (TO), nonché entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe cilindriche gialle poste a cura del Settore regionale Navigazione Interna e Merci.
7. E vietata la navigazione con qualsiasi unità di navigazione nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica.
8. E vietato lammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di mezzi similari.
9. E vietata la raccolta della flora acquatica.
10. E vietata la navigazione alle unità mono o bimotore aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonché di lunghezza superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.
11. E vietata la navigazione alle unità da competizione.
12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:
a) alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dellOrdine, della Provincia, e della Regione Piemonte;
b) alle unità operative appositamente autorizzate dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti;
c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
d) alle unità, autorizzate dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
13. Alle unità con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, è ammesso il superamento della velocità massima di 20 Km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.
Art. 3.
(Norme di comportamento in navigazione)
1. Tutte le unità di navigazione che governano hanno lobbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto dacqua, corridoi di uscita, ecc.).
2. A tutte le unità di navigazione è consentito lattraversamento delle rotte delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.
3. E vietato:
a) ostacolare la rotta, lentrata e luscita dai porti nonché lapprodo ai pontili delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;
b) ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dellarticolo 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti sciatori nautici;
d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unità non a motore.
Art. 4.
(Sci nautico e altri sport al traino)
1. Lesercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. Nellesercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;
b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;
c) sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dellimbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, oppure oltre i 100 metri dalla costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di unadeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);
l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite dì dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia.
m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sullunità.
3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nellesercizio delle specialità discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard, osservano le seguenti norme:
a) allinterno di apposite aree debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di cui alla lettera i), del comma 2 del presente articolo. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unità mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee allimpiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialità di che trattasi;
b) allinterno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dellattività sportiva;
c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonché devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per lattività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota.
5. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
Art. 5.
(Moto dacqua e mezzi similari)
1. La navigazione delle moto dacqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti condizioni:
a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;
b) ad una velocità massima non superiore a 30 Km/h (16 nodi circa);
c) i conduttori delle unità devono essere munite di patente nautica quando previsto per legge;
d) durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
e) è vietata la navigazione lungo le rotte delle unità in servizio pubblico di trasporto di linea;
f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai 100 metri;
g) è vietato il deposito delle moto dacqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.
2. Le moto dacqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera, di cui allarticolo 2, comma 2, purché lunità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dallacqua. La velocità non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).
3. E facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, luso delle moto dacqua e daltri mezzi similari nellambito del proprio territorio comunale.
Art. 6.
(Tavole a vela)
1. Luso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da unora dopo lalba al tramonto.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine debbono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori debbono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.
3. Limpiego delle tavole a vela è vietato:
a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
b) allinterno dei porti e nelle loro vicinanze;
c) entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;
d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).
4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;
b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
Art. 7.
(Natanti a remi e a pedali,
canoe, jole, sandolini, pattini)
1. Lutilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolíni, pattini, ecc..) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute.
2. Limpiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, allinterno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).
Art. 8.
(Balneazione)
1. E vietata la balneazione:
a) allinterno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;
b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);
c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.
2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.
3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche, devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.
Art. 9.
(Attività subacquea)
1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
b) qualora venga utilizzata ununità di appoggio questa deve inalberare lapposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di 50 metri dallunità di appoggio;
c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
d) è vietato praticare immersioni nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;
e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica;
f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, corridoi di navigazione, ecc.).
2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano nei confronti dei soggetti appartenenti alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza ed alle Forze dellOrdine, nellesercizio dei compiti distituto.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) non si applicano nellesercizio di attività professionali, debitamente autorizzate, dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
Art. 10.
(Locazione e noleggio)
1. E fatto obbligo a chi concede unità a motore e non in locazione senza conducente:
a) prendere nota dellidentità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;
b) accertare il possesso della parente nautica se lunità lo prevede;
c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;
d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti.
2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago.
Art. 11.
(Norme di comportamento degli utenti)
1. E vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare lunità di navigazione ai succitati dispositivi.
2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento, deve immediatamente avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci.
3. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare lesecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.
4. E fatto obbligo nei porti e presso i pontili pubblici di ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché è fatto divieto di utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.
5. Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.
Art. 12.
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)
1. E vietato:
a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
b) calare reti da pesca allinterno dei porti;
c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali dimbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.
Art. 13.
(Manifestazioni nautiche e sportive)
1. E vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio dacqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti.
2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio dacqua lacuale, possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui allarticolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. E fatto obbligo di rispettare le disposizioni impartite dai Comuni rivieraschi territorialmente competenti, allatto dellautorizzazione prevista dal comma 1.
Art. 14.
(Norme speciali)
1. E assolutamente vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, rifiuti di qualsiasi genere, detriti o quantaltro.
2. E fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, ciò al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o quantaltro.
3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburante o quantaltro.
Capo II
PUBBLICITA
Art. 15.
(Informazione)
1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i Comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle unità in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.
2. E fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dellunità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10.
Capo III
VIGILANZA
Art. 16.
(Vigilanza)
1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), sono compiuti:
a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.
Capo IV
SANZIONI
Art. 17.
(Sanzioni)
1. La non osservanza di una delle disposizioni del regolamento comporta, ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.
Capo V
NORME DI RINVIO
Art. 18.
(Norme di rinvio)
1. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre eventuali ulteriori particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione al fine di tutelare la pubblica incolumità.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione interna.
Art. 19.
(Abrogazione norme)
1. E abrogato il regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del lago di Viverone, promulgato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 giugno 1992, n. 2685.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 14 aprile 2000
Enzo Ghigo
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)