Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;

Visti i DD.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-29547 del 1 marzo 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Circolazione delle unità di navigazione)

1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina.

2. Alle unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).

3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocità diurna e notturna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocità notturna massima consentita è di 14 km/h (7 nodi circa).

4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della Provincia e dell’Ente Regione;

b) alle unità con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

d) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

6. Alle unità da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa) in deroga a quanto disposto dal comma 3.

Art. 2.
(Norme di comportamento in navigazione)

1. Tutte le unità che governano hanno l’obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio pubblico di linea nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. A tutte le unità di navigazione è consentito l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

3. E’ vietato:

a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonché l’approdo ai pontili delle unità in servizio pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 13;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unità trainanti sciatori nautici;

d) accedere con qualsiasi unità nelle zone riservate alla balneazione, in quelle mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente individuate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci;

e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi ed aree appositamente concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 13.

5. I divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine.

Art. 3.
(Servizio di trasporto pubblico di linea)

1. Le unità di linea in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l’uscita dal porto.

2. Le unità di linea devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.

3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

Art. 4.
(Sci nautico e altri sport al traino)

1. L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - hotel Lido Palace).

3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione interna e Merci oppure oltre metri 150 dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità.

4. Chiunque intenda posizionare sulle acque piemontesi del lago Maggiore: corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, deve preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Settore regionale Navigazione interna e Merci.

5. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialità “discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard” osservano le seguenti norme:

a) all’interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa). All’interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità “velocità” è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva;

c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l’attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.

6. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, della legge 20 gennaio1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sulle acque sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

Art. 5.
(Moto d’acqua e mezzi similari)

1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari motorizzati possono avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno metri 150 sia dalla costa sia dalle isole;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando previsto per legge;

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;

g) è vietato il deposito delle moto d’acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali;

h) è vietata la navigazione nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (Lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all’articolo 1, comma 1, purché l’unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

3. All’interno di apposite aree concesse dal Settore regionale Navigazione interna e Merci alla FIM, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, è ammesso il superamento della velocità massima di 30 km/h (16 nodi circa). In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità.

4. All’interno delle aree di cui al comma 3, possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

5. Le aree di cui al comma 3, non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne.

6. Le unità devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FIM ed essere in possesso di documento che ne certifichi l’uso agonistico.

7. E’ facoltà delle Amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l’uso delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari nell’ambito del proprio territorio comunale.

Art. 6.
(Tavole a vela “windsurf”)

1. L’uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un’ora dopo l’alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

3. L’impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

b) all’interno dei porti e nelle loro vicinanze;

c) entro metri 150 dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

Art. 7.
(Natanti a remi e a pedali:  canoe, jole, sandolini, pattini)

1. L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità tecnica di stare sedute.

2. L’impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, all’interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 8.
(Balneazione)

1. E’ vietata la balneazione:

a) all’interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 150 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

3. Le strutture ricettive turistiche rivierasche devono essere dotate di personale idoneo a prestare soccorso ai bagnanti.

Art. 9.
(Attività subacquea)

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

b) qualora venga utilizzata un’unità di appoggio questa deve inalberare l’apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di metri 50 dall’unità di appoggio;

c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;

e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano in caso di soccorso, nell’esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

Art. 10.
(Locazione e noleggio)

1. Chi esercita la locazione senza conducente, di unità a motore e non, è obbligato a:

a) prendere nota dell’identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;

b) accertare il possesso della patente nautica se l’unità lo prevede;

c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;

d) essere in possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti.

2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti sul lago.

Art. 11.
(Norme di comportamento degli utenti)

1. E’ vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l’unità di navigazione ai predetti dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire il Settore regionale Navigazione interna e Merci.

3. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calatafaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

4. Nei porti e presso i pontili pubblici è obbligatorio ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.

5. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 12.
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)

1. E’ vietato:

a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

b) calare reti da pesca all’interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;

c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d’imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.

Art. 13.
(Manifestazioni nautiche e sportive)

1. E’ vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d’acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d’acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3.

3. E’ obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dal Settore regionale Navigazione interna e Merci all’atto dell’autorizzazione prevista dal comma 1.

Art. 14.
(Norme)

1. E’ vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E’ altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. E’ obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

Capo II
PUBBLICITA’

Art. 15.
(Informazione)

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. Tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati a tenere a bordo dell’unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 .

Capo III
VIGILANZA

Art. 16.
(Vigilanza)

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), sono compiuti:

a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;

b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Capo IV
SANZIONI

Art. 17.
(Sanzioni)

1. La non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi della l.r. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.

Capo V
NORME DI RINVIO

Art. 18.
(Norme di rinvio)

1. Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione regionale disciplinante la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all’interno di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi di legge.

2. La Regione Piemonte, attraverso specifici atti amministrativi del Dirigente responsabile del Settore regionale Navigazione interna e Merci, si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione, al fine di tutelare la pubblica incolumità.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compresa la legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 aprile 2000

Enzo Ghigo

Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2000 (ndr)