Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11.
Interventi regionali in materia di usura.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dellusura)
1. La Regione Piemonte, al fine di consentire uno sviluppo delleconomia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dellusura agevolando laccesso al credito agli imprenditori ed ai soggetti che esercitano una attività sottoposta ai vincoli degli usurai, costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dellusura.
2. Il Fondo di cui al comma 1, integra le anticipazioni sullimporto erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dellimporto erogabile.
3. Lintegrazione di cui al comma 2 e concessa a titolo danticipazione regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato ed è corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dellanticipazione del mutuo adottata dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Lerogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di concessione e con le modalità ivi previste.
4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo: a tal fine, il soggetto destinatario dellintegrazione deve rilasciare idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione della anticipazione ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti dallarticolo 14, comma 9, della l. 108/1996.
Art. 2.
(Integrazione interventi Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dellusura)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dellarticolo 1 la Regione integra altresì con proprie somme i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante lapposito Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dellusura di cui allarticolo 15 della l. 108/1996.
Art. 3.
(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)
1. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dallentrata in vigore della presente legge, sentito lOsservatorio regionale sul fenomeno dellusura.
2. La domanda deve comunque contenere limpegno allutilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dallarticolo 15, comma 2 lett. a), della l. 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro 24 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.
3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i soggetti aventi diritto in proporzione allentità originaria del fondo.
4. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede allanticipazione del 50 per cento dellimporto concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.
5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo.
Art. 4.
(Rendicontazione)
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Regione circa leffettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, ed il Fondo integrativo di cui allarticolo 1.
Art. 5.
(Norma transitoria)
1. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Contributi)
1. La Regione può altresì erogare a favore delle Fondazioni e delle Associazioni legalmente riconosciute per la prevenzione del fenomeno dellusura e iscritte nellelenco istituito presso il Ministero del Tesoro, contributi per iniziative a favore delle vittime dellusura, sentito lOsservatorio regionale sul fenomeno dellusura.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si provvede con opportuno stanziamento delle leggi di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 febbraio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2000 (ndr)