Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25.

Impegno finanziario per la realizzazione dell’ospedale di Alba - Bra.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ autorizzato l’intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 1988’), dei fondi propri della Azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba - Bra.

2. L’intervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.

Art. 2.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 50 miliardi per l’anno 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: “Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario” e con la dotazione di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 50 miliardi per l’anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)