Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25.
Impegno finanziario per la realizzazione dellospedale di Alba - Bra.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E autorizzato lintervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dallarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 1988), dei fondi propri della Azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba - Bra.
2. Lintervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.
Art. 2.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per lanno 2001 e lire 50 miliardi per lanno 2002.
2. Nello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario e con la dotazione di lire 10 miliardi per lanno 2001 e lire 50 miliardi per lanno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)