Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il comma 8 dellarticolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dallarticolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5, è inserito il seguente:
8 bis. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 8, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nellabitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga allaliquota massima prevista dal comma 1.
Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 novembre 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 novembre 2000 (ndr)