Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 6 marzo 2000, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Attività decentrata sul territorio)

1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi”.

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Rappresentanza processuale)

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. L’eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato”.

Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 15 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:

“Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell’8 marzo 2000 (ndr)