Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38.
Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dellattività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone lesercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nellambito delle comunità locali.
Art. 2.
(Albo regionale)
1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:
a) complessi bandistici e società filarmoniche;
b) gruppi vocali e società corali;
c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.
Art. 3.
(Programma pluriennale di intervento)
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 4.
(Contributi)
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui allarticolo 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti allalbo regionale di cui allarticolo 2:
a) per lacquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento dellattività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5.
(Adempimenti degli enti operanti nel settore)
1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui allarticolo 2 devono presentare allassessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) lesatta denominazione dellente, la sede ed il legale rappresentante;
b) i programmi di attività dellanno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nellarticolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
Art. 6.
(Adempimenti della Regione)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui allarticolo 5.
2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sullattuazione dei piani e dei programmi.
Art. 7.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui allarticolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalita.
2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dellanno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dellattività di cui si tratta.
Art. 8.
(Finanziamento degli interventi)
1. Per lattuazione della presente legge e autorizzata per lanno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.
2. Agli oneri derivanti dallapplicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione Contributi per il sostegno delle attività musicali popolari con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910.
4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)