Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40.
Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati, modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui allarticolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)