Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 24 marzo 2000, n. 26.

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e dell’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 “Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte” e modifica dell’articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le trattenute di cui all’articolo 2 e le misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché l’ammontare dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sull’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 27/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)