Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 24 marzo 2000, n. 26.
Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e dellarticolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 Norme sulla previdenza e lindennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte e modifica dellarticolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le trattenute di cui allarticolo 2 e le misure dellassegno vitalizio di cui allarticolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché lammontare dellindennità di fine mandato di cui allarticolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e lindennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sullindennità di carica spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Il comma 4 dellarticolo 10 della l.r. 27/1995 è sostituito dal seguente:
4. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare allassegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata allufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
Art. 3.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2000 (ndr)