Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84, è così sostituito:

“Art. 1. (Indennità di carica)

1. L’indennità di carica spettante ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è determinata nella misura del 65 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento). L’indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

2. L’indennità di carica spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è determinata nella misura del 100 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

b) al Vice Presidente della Giunta regionale è determinata nella misura del 95 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è determinata nella misura dell’85 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è determinata nella misura dell’80 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

e) ai Componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta delle elezioni ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all’articolo 19 dello Statuto regionale è determinata nella misura del 75 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;

f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali è determinata nella misura del 70 per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1.

3. L’indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell’ufficio o dell’incarico e fino alla cessazione dell’ufficio o dell’incarico, comunque motivata.

5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. La corresponsione dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

1 ter. In tal caso, le misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 6 della l.r. 27/1995 sono determinate, anche ai fini della determinazione dell’assegno indiretto, in relazione all’età di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:

Età di pensionamento    Coefficiente di determinazione

Anni 55     0,7604  Anni    
Anni 56     0,8016  Anni     
Anni 57     0,8460  Anni    
Anni 58     0,8936  Anni     
Anni 59     0,9448. Anni .”.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 marzo 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 marzo 2000 (ndr)