Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.
Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 Norme per lallevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale)
1. Sono vietati su tutto il territorio regionale lallevamento a scopi venatori e limmissione in campo aperto del cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per lallevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi).
2. E vietata inoltre limportazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.
3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dellitinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.
Art. 2.
(Piani di contenimento)
1. Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto allarticolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed allarticolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6, le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dallIstituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nellintero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
2. Ad integrazione dellarticolo 29 della l.r. 70/1996 e dellarticolo 4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi lanno.
3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto darmi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. La Giunta regionale entro due mesi dallentrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) le aree dove luso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.
Art. 3.
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, per lanno 2000 le Province possono definire il periodo per lattuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria.
2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1. Per ciascun anno finanziario successivo a quello dellentrata in vigore della presente legge, nella predisposizione del bilancio annuale, vengono iscritti, inoltre, stanziamenti sul capitolo di spesa denominato Indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica in misura da definirsi in sede di predisposizione di bilancio di anno in anno.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali.
Art. 5.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2000 (ndr)