Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 27 novembre 2000, n. 57.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l’anno 2001.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 1999)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999 applicato al bilancio di previsione per l’anno 2000, nell’ammontare di lire 1.659.385.652.930 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all’allegato B.

Art. 3.

(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 è mantenuto il capitolo n. 15965 “Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati” con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa riportati nell’allegato A della presente legge.

2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell’articolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

3. Le eventuali risorse necessarie al finanziamento di economie su fondi statali, così come segnalate nell’allegato B della presente legge, in eccedenza rispetto allo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, sono rinviate al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001.

4. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 3, i capitoli 2700 delle entrate e 15965 delle spese vengono incrementati delle risorse necessarie. Agli oneri per i mutui eventualmente necessari si fa fronte con le risorse già iscritte nei relativi capitoli.

Art. 4.

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 novembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 50 del  13 dicembre 2000 (ndr)