Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

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Legge regionale 27 novembre 2000, n. 55.

Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni anno 2000)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 sono introdotte, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Lavoro straordinario dei dipendenti regionali
in occasione degli eventi alluvionali
del 13 - 16 ottobre 2000)

1. Il lavoro straordinario effettuato dal personale regionale per fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali del 13 - 16 ottobre 2000 viene retribuito anche in eccedenza ai limiti contrattuali vigenti.

2. Alla relativa spesa, prevista in lire 150.000.000, si fa fronte sul capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000, la cui denominazione viene modificata come di seguito indicato: “Spese per il personale a seguito degli interventi nelle zone colpite dall’alluvione del novembre 1994 e dall’alluvione del mese di ottobre 2000”.

Art. 3.

(Variazioni per gli anni 2001 e 2002)

1. Nel bilancio pluriennale per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della l.r. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni, le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nell’allegato B.

Art. 4.

(Scheda Fondo Investimenti Piemonte -
Parchi tecnologici piemontesi)

1. Per l’anno 2001 è approvata la scheda Fondo Investimenti Piemonte (FIP), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), allegata alla presente legge.

Art. 5.

(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. L’elenco 2 relativo ai pagamenti mediante aperture di credito, di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), è integrato con i capitoli 10896 - 24410 - 11290 - 11590 - 11600 - 11615 - 11620 - 11630 - 11720 - 11745 - 11800 - 11805 - 11865 - 11867 - 20370 - 20390 - 20400 - 20402 - 20403 - 20425 - 20440 - 20450 - 20460 - 20462 - 20463.

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. L’elenco 1 relativo alle spese obbligatorie e d’ordine, di cui all’articolo 8 della l.r. 33/2000, è integrato con i capitoli 20677 - 10360.

Art. 7.

(Fondi globali)

1. Gli elenchi allegati alla l.r. 33/2000, relativi ai capitoli 15910, 27170, 26160, 27165 e 27167 sono sostituiti dagli elenchi contenuti nell’allegato C.

Art. 8.

(Devoluzione in materia di sanità)

1. Le somme assegnate alla Regione sul capitolo 13730 denominato “Erogazione di fondi per l’acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi predisposti dal Ministero o dai veterinari provinciali. - FSR” sono devolute per la somma di lire 1.150.000.000 al capitolo 13731 denominato “Interventi per il miglioramento dell’Osservatorio epidemiologico regionale per le malattie degli animali e per la registrazione del bestiame (D.P.R. 317/1996 e Reg. CEE n. 820/1997)”.

Art. 9.

(Piano finanziario indicativo
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)

1. E’ approvato il seguente piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, con le seguenti previsioni di erogazione delle spese:



















2. Per gli esercizi finanziari 2000-2002 i relativi stanziamenti di competenza di fondi regionali sono autorizzati negli articoli seguenti.

3. Per gli esercizi successivi dal 2003 al 2006 si provvederà alla copertura finanziaria con le rispettive leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 10.

(Autorizzazioni di spesa di fondi  regionali per gli anni 2000-2002)

1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale sul capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti nella misura complessiva di lire 10.000 milioni (5,17 Meuro) per l’anno 2000, di lire 55.000 milioni (28,41 Meuro) per l’anno 2001 e di lire 55.000 milioni (28,41 Meuro) per l’anno 2002, con le seguenti finalità:

a) a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:

- esercizio 2000: lire 10.000 milioni (Meuro: 5,17)

- esercizio 2001: lire 18.500 milioni (Meuro: 9,56)

- esercizio 2002: lire 24.000 milioni (Meuro: 12,40)

Tali spese verranno versate all’AGEA e successivamente all’Organismo Pagatore regionale istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e previsti al capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:

- esercizio 2001: lire 36.500 milioni (Meuro: 18,85)

- esercizio 2002: lire 31.000 milioni (Meuro: 16,01).

2. Sul bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 è istituito il seguente capitolo denominato: “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), i), j), n), p) q), r), s) t) e u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (Articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)”.

Tali somme verranno versate all’Organismo pagatore regionale istituito ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs 165/1999; fino alla costituzione dell’Organismo pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 11.

(Devoluzione di quote assegnate ai sensi della l. 423/1998, della l. 153/1975 e della l. 352/1976)

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 (Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico) al punto b) della deliberazione CIPE 19 febbraio 1999 per complessive lire 13.764.909.000, per lire 2.963.837.670 ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura) e per lire 313.786.950 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), sono devolute per il finanziamento di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999 previsti nel capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Piemonte.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 è istituito il capitolo denominato: “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e di altri beneficiari previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi (quote devolute) - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento 1257/1999)” e con uno stanziamento di lire 17.042.533.020.

Art. 12.

(Devoluzione di economie di fondi statali a destinazione vincolata a favore
delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi nn. 153/1975, 352/1976, 1 agosto 1981, n. 423 (Interventi per l’agricoltura), 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 concernente norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura), iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali 22 febbraio 1977, n. 15 (Norme per l’attuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell’agricoltura) e 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

DEVOLUZIONE DA:

capitolo 13765  Lire 1.572.868.532

capitolo 21153  Lire 9.736.287.415

capitolo 21160  Lire 598.286.338

capitolo 23350  Lire 1.783.617.670

capitolo 23363  Lire 39.895.356

capitolo 26370  Lire 588.321.838

DEVOLUTI A:

a) Per lire 1.161.762.000 al capitolo che sarà istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio 2000 con denominazione “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari previsti alla misura c), formazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quota devoluta - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)”;

b) Per lire 13.157.515.149 al capitolo che sarà istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio 2000 con denominazione “Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quote devolute - Somme versabili all’Organismo pagatore regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)”.

2. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi della legge n. 752/1986, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali n. 63/1978, 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli), 5 gennaio 1995, n. 5 (Intervento straordinario sugli oneri per le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185) e 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

DEVOLUZIONE DA:

capitolo 13016 Lire  511.002.700

capitolo 13095 Lire 1.724.644.500

capitolo 13520 Lire 2.175.000.000

capitolo 21075 Lire 2.500.000.000

capitolo 21076 Lire 1.500.000.000

capitolo 21380 Lire  313.783.056

capitolo 22020 Lire  717.591.477

capitolo 22090 Lire  85.884.630

DEVOLUTI A:

Capitolo 13250 Lire 1.724.644.500

Capitolo 13340 Lire 1.259.261.863

Capitolo 13352 Lire  140.000.000

Capitolo 13460 Lire 2.035.000.000

Capitolo 21105 Lire 3.000.000.000

Capitolo 21350 Lire  196.000.000

Capitolo 22000 Lire 1.173.000.000.

Art. 13.

(Autorizzazione al riutilizzo di economie di fondi statali a destinazione vincolata
per l’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000  e alla parziale devoluzione delle stesse)

1. Le somme assegnate alla Regione in base alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina dei fondi di solidarietà nazionale), iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 e non utilizzate per esaurimento delle domande a seguito dei danni dell’evento alluvionale del 4-7 novembre 1994, possono essere utilizzate per far fronte ai danni provocati dall’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000, ai sensi della l. 185/1992 e con le modalità previste dalle leggi nn. 22/1995, 35/1995 e 438/1995.

2. E’ autorizzata la devoluzione di lire 8.000.000.000 di economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 sul capitolo 22236, e di lire 7.000.000.000 di economie accertate con il conto consuntivo dell’esercizio 1999 sul capitolo 22963 verso il capitolo 22253 dello stato di previsione della spesa per complessive lire 15.000.000.000.

3. La denominazione dei capitoli 21918, 22236, 22253, 22266 e 22963 dello stato di previsione della spesa è integrata, prima del riferimento legislativo, con le seguenti parole “e dell’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000”.

Art. 14.

(Anticipazione di fondi regionali per interventi di primo ripristino per i danni
in agricoltura derivanti dall’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell’articolo 2 della l. 185/1992 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, cui si applicano le disposizioni delle l. 185/1992 con le modalità previste dalle leggi nn. 22/1995, 35/1995 e 438/1995, sono stanziate a titolo di anticipazione regionale sulle future assegnazioni statali lire 2.429.000.000 sull’esercizio 2000.

2. Alla spesa si fa fronte con la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dell’esercizio 2000 dei seguenti capitoli e per i seguenti importi: lire 1.780.000.000 sul capitolo 21630, lire 449.000.000 sul capitolo 22050 e lire 200.000.000 sul capitolo 23530.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è istituito un capitolo denominato: “Anticipazione a carico del bilancio regionale di assegnazioni statali per interventi di emergenza e di primo ripristino in agricoltura a seguito dell’evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000 (articolo 55 della l.r. 63/1978 e l. 185/1992)”.

Art. 15.

(Sostegno alla conservazione e protezione del “Lupo italiano”)

1. Il capitolo 15720, relativo alle spese per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del Lupo italiano), il cui stanziamento per l’anno finanziario 2000 è stabilito in lire 50.000.000 dall’articolo 28 della l.r. 33/2000, è incrementato di lire 100.000.000.

Art. 16.

(Piano di attività 2000 del Museo regionale
di Scienze Naturali)

1. A seguito delle modificazioni intervenute è riadottato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), il Piano di attività per l’anno 2000 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato alla presente legge.

Art. 17.

(Parere dell’Unione Europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dall’articolo 4 con scheda Fondo Investimenti Piemonte (FIP) - Parchi tecnologici piemontesi, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato, è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione Europea.

Art. 18.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 novembre 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 novembre 2000 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 48 del 1° dicembre 2000 (Ndr)