Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.
Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dellarticolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dellarticolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio della Regione per lanno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000, contenuti nel Disegno di legge n. 628 Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 approvato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 1999, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.
2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 2.
(Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti)
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dellarticolo 36 della l.r. 55/1981 e in applicazione dellarticolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio di previsione per lanno finanziario 2000, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dellarticolo 36 della l.r. 55/1981 lesercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per lesercizio 1999.
Art. 3.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2000 (ndr)