Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37.
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che lUnione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), lAssociazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), lAssociazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), lEnte Nazionale Sordomuti (ENS), lUnione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito lesercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo leducazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, lassistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per lintegrazione sociale e lelevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
Art. 2.
(Nomine)
1. Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con lentrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui allarticolo 1 la nomina di un rappresentante.
2. LUNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità per servizio, lANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità sul lavoro, lANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti linvalidità civile, lENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, lUIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 3.
(Convenzioni)
1. Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui allarticolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
Art. 4.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2000 (ndr)