Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 43 - 2652

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Campiglia Cervo (BI). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Campiglia Cervo, in provincia di Biella, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 25 in data 17.12.1997, n. 11 in data 3.2.1999 e n. 21 in data 30.6.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, nell’elaborato normativo, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 5.3.2001 che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

La documentazione costituente la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Campiglia Cervo, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 25 in data 17.12.1997 e n. 11 in data 3.2.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.PRG 1V - Relazione

- Elab.OS - Quaderno di sintesi delle osservazioni e delle controdeduzioni

- Elab.PRG GV - Inquadramento geologico

- Tav.PRG 3 - Usi e vincoli del suolo urbano e fasce marginali, S.U. vigente con individuazione delle aree oggetto di variante, in scala 1:2000

- Tav.PRG 3VP - Usi e vincoli del suolo urbano e fasce marginali, in scala 1:2000

- Tav.PRG 4 - Usi e vincoli del suolo extraurbano, in scala 1:10000

- Tav.PRG 5 - Vincoli idrogeologici, in scala 1:10000

- Elab.PRG 6V - Norme di attuazione modificate ed integrate a seguito della variante

- Elab.PRG GT - Relazione geologico-tecnica

- Elab.IG 1 - Relazione geologico-tecnica

- Tav. IG 2 - Carta dell’acclività, in scala 1:5000

- Tav. IG 3 - Carta geologica, in scala 1:5000

- Tav. IG 4 - Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:5000

- Tav. IG 5 - Carta delle valanghe, in scala 1:20000

- Tav. IG 6 - Carta idrogeologica con indicazione delle opere di difesa idraulica e dei danni alluvionali degli eventi ‘93 e ‘94, in scala 1:5000

- Tav. IG 7 - Carta di sintesi ed idoneità alla utilizzazione urbanistica, in scala 1:2000

- Elab.IG 8 - Aree di nuovo intervento

- Deliberazione consiliare n. 21 in data 30.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.PRG 6V - Norme di attuazione modificate ed integrate a seguito della variante

- Elab.PRG 7V - Controdeduzioni alle proposte regionali di modifica

- Tav. PRG 3 - Usi e vincoli del suolo urbano e fasce marginali, S.U. vigente con individuazione delle aree oggetto di variante, in scala 1:2000

- Tav. PRG 3VP - Usi e vincoli del suolo urbano e fasce marginali, in scala 1:2000

- Elab.IG 9 - Controdeduzioni di carattere geologico alle proposte regionali di modifica.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio” sul testo delle Norme di Attuazione

Capo V - Art. 2, 3º comma lett. a)

- aggiungere l’ulteriore prescrizione:

“In ragione di possibili fenomeni erosivi da parte del Torrente Cervo l’area a spazio pubblico per verde, parco, giochi e parcheggi (intervento n. 6), così come indicato sulla tav. P.R.G. 3 della Variante al P.R.G.C. adottata con D.C. n. 25 del 17.12.1997, potrà essere utilizzata per i fini previsti mantenendo una fascia inedificabile di almeno 15 ml. dall’orlo di terrazzo che si individua verso il corso d’acqua”.

Capo V - Art. 3, lett. c) penultimo capoverso

- introdurre dopo la parole “strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.),” la seguente elocuzione: “supportato da studi di dettaglio di carattere geomorfologico ed idraulico finalizzati a definire eventuali opere nell’ambito del lotto proposto o nell’immediato intorno per la riduzione della pericolosità,”.

Capo VII - Art. 4

- aggiungere la disposizione “Si richiamano le norme di cui all’art. 29 della L.R. 56/77".