Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 9 - 2532

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Cherasco (CN). Approvazione della Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cherasco (CN) adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 61 in data 20.10.1998 e n. 14 in data 29.6.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 27.2.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cherasco, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 61 in data 20.10.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa con elenco modifiche e tabelle regionali

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni

- Elab. - Norme di Attuazione

- Tav.5 - Piano Regolatore Generale in scala 1:10000

- Tav.6 - Sviluppo: Capoluogo in scala 1:2000

- Tav.7 - Sviluppo: Bricco-Roreto in scala 1:2000

- Tav.8 - Sviluppo: Casello autostrada- Cappellazzo in scala 1:2000

- Tav.9 - Sviluppo: Picchi-S.Antonino-S. Giovanni-Veglia-Ghidone-Gombe-Isorella in scala 1:2000

- Tav.10 - Sviluppo:Bernocchi-Meane S.Bartolomeo-S.Michele-S.Antonio in scala 1:2000

- Tav.11 - Sviluppo: Centro storico in scala 1:1000

- Tav.12 - Planimetria schematica di piano in scala 1:25000

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto-integrazione

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto (integrata a seguito delle osservazioni pervenute all’Amministrazione Comunale)

- Elab. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica

- Elab. - Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000

- Elab. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

- Elab. - Carta Geoidrologica in scala 1:10000

-deliberazione consiliare n. 14 in data 29.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione con tabelle capacità insediativa e scheda dati urbani

- Elab. - Norme di attuazione

- Tav.5 Piano Regolatore Generale in scala 1:10000

- Tav.6 - Sviluppo: Capoluogo in scala 1:2000

- Tav.7 - Sviluppo: Bricco-Roreto in scala 1:2000

- Tav.8 - Sviluppo: Casello autostrada- Cappellazzo in scala 1:2000

- Tav.9 - Sviluppo:Picchi-S.Antonino-S.Giovanni-Veglia-Ghidone-Gombe-Isorella in scala 1:2000

- Tav.10 - Sviluppo:Bernocchi-Meane-S.Bartolomeo-S.Michele-S.Antonio in scala 1:2000

- Tav.11 - Sviluppo: Centro storico in scala 1:1000

- Tav.12 - Planimetria schematica di piano in scala 1:25000

- Tav.16 - Tavola vincoli in scala 1:10000

- Tav. - Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000

- Tav. - Carta Geoidrologica in scala 1:10000

- Tav. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:10000.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche:

- l’area industriale di nuovo impianto DI8 (ex D1d di Variante) è da intendersi stralciata da tutte le tavole di variante e la relativa area di pertinenza ricondotta alla destinazione d’uso agricola con fascia di rispetto autostradale di mt. 60;

- la sigla “C 16" che compare su un settore di area di completamento residenziale di località Roreto è da intendersi stralciata;

- l’area produttiva D1 di località Picchi contraddistinta con il n. 33 è da intendersi ridotta alla superficie prevista dalla tavola n. 9 originaria di Variante e la restante parte reinserita nelle aree agricole di salvaguardia ambientale;

- le seguenti aree sono da intendersi evidenziate con asterisco (richiamante i disposti dell’art. 32.4 delle N.T.A.:

- area E1 di località Molino della Torre;

- area E1 interclusa nella fascia di parco urbano R2 in posizione prossima alle aree R2a/R5;

- aree E4 di località Meane ed E7 di località Ghidone;

- aree E8 situate nei tratti di versante soggetto a vincolo idrogeologico compreso tra l’area T4j ed i confini comunali di Bra;

- la legenda della tavola n. 6 è da intendersi integrata nelle indicazioni relative alle “Aree inedificabili (III classe)” richiamando, oltre ai settori di versante quadrettati, anche le aree evidenziate con tratteggio obliquo inclinato a destra in modo da rendere coerente la previsione con le effettive risultanze della “Carta di sintesi ____” prodotta dal geologo;

- la legenda della tavola n. 16 è da intendersi perfezionata nella legenda in modo da richiamare effettivamente tutte le simbologie prescritte nella parte cartografica per individuare le aree di “Classe III”;

- le indicazioni di area agricola “A” ricedenti entro ambiti inedificabili di classe III o nelle aree soggette a vincolo ex L. 431/85 sono da intendersi stralciate da tutte le tavole di progetto della variante;

- la definizione relativa alle aree soggette a vincolo paesistico riportata dalle tavole di progetto è da intendersi estesa a tutti i corpi idrici interessati da vincolo ai sensi della L. 431/85;

- la tavola n. 12 (1:25.000) è da intendersi adeguata ai contenuti di controdeduzione mediante la soppressione dell’indicazione di zona industriale e terziaria corrispondente all’ex area IP6 lungo Stura, ora stralciata.

Modifiche normative:

art. 1: il testo dell’articolo è da intendersi integrato:

- al punto 1): mediante l’inserimento in elenco del richiamo: “Tav. 16 - Tavola Vincoli 1:10.000"

- nelle note conclusive di pag. 2 mediante l’inserimento del n. 16 nell’elenco degli elaborati aventi valore prescrittivo e della seguente nota prima del testo in grassetto: “N.B. Nel caso in cui si configuri contrasto tra le perimetrazioni delle aree di classe II e III ex circolare P.G.R. n. 7/LAP 1996 operate dalle tavole di progetto in scala 1:2.000 e 1:10.000 e le definizioni operate dalla ”Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica", prevale quanto stabilito da questàultimo elaborato; per questo aspetto in fase attuativa di piano, si farà pertanto esclusivamente riferimento all’elaborato prodotto e sottoscritto dal geologo, anche se redatto su base cartografica in scala 1:10.000.".

art. 10.6 e art. 12.4: il testo dei due commi è da intendersi integrato mediante:

- l’inserimento della precisazione: “di una quantità non inferiore” dopo le parole: “vincolate per l’acquisto”;

- l’aggiunta, dopo le parole “attività produttive”, della seguente conclusione: “, fatte salve le maggiori quantità prescritte dalle norme specifiche delle singole aree di intervento. Le aree per servizi individuate in cartografia devono essere in ogni caso mantenute libere da costruzioni.”;

art. 19.8: al testo corrispondente alla lettera f2) che conclude la pagina 24 delle N.d.A. sono da intendersi inserite le seguenti parole: “quando previsto dalla tavola n. 11 e ammesso dai disposti del successivo articolo 30";

art. 30.6: al testo della lettera e) è da intendersi aggiunta la precisazione: “limitatamente ai fabbricati che non compaiono nell’elenco degli edifici e beni vincolati o da tutelare riportato dalla tav. n. 11.”;

art. 32: il punto 4 è da intendersi modificato come segue:

- nel capoverso, dopo le parole: “o nuove edificazioni”, sono inserite le parole: “per destinazioni d’uso strettamente residenziali”;

- al punto I) sono stralciate le parole: “sulla tav. 6 - Sviluppo Capoluogo per le quali è ammessa un’altezza massima di mt. 7.50 (due piani f.t.) e”;

- a conclusione dello stesso punto I) è inserito il seguente disposto:

“Per le nuove costruzioni residenziali ammissibili la predetta altezza massima di mt. 10.30 sarà consentita solo entro il perimetro del Capoluogo e delle frazioni Roreto e Bricco mentre nei nuclei minori e nelle restanti aree l’altezza non dovrà superare i mt. 7.50 ed i 2 piani f.t.; gli edifici dovranno essere realizzati ricorrendo a tipologie e colori compatibili con il contesto ambientale in cui ricadrà ogni singolo intervento.”;

art. 33.6: ogni riferimento all’area C16 è da intendersi stralciato;

art. 34: il testo dell’articolo è da intendersi modificato come segue:

- al punto 6 lettera e): dopo la parola: “sporti” è inserita la precisazione: “aperti”;

- al punto 10, dopo le parole “L.R. 56/77 e s.m.i.” è da intendersi confermata la precisazione (inserita con D.G.R. n. 15-23024 del 10 novembre 1997) che recita:

“fatto comunque salvo il reperimento degli standard nella misura minima prevista dall’art. 21 della L.R. 56/77.”;

- a conclusione del punto 11 è inserita la seguente prescrizione: “La realizzazione dell’area in oggetto è subordinata al regime di concessione convenzionata in cui si concorderanno tutte le indicazioni progettuali non fornite dal P.R.G.C. e si definirà l’ambito effettivamente assoggettato a vincolo di inedificabilità derivante dalla vicina presenza dell’area destinata all’impianto di depurazione (Delib. Com. Min. 4 febbraio 1977).”

- nel testo in parentesi che segue il titolo: “Aree industriali di nuovo impianto”, la sigla “DI8" è sostituita con ”DI7";

- il punto 16, relativo all’area DI8, è integralmente stralciato;

- al punto 14, il riferimento al: “comma 12" è rettificato in: ”comma 13";

art. 36.2: il testo della lettera f) è da intendersi integralmente stralciato;

art. 36.28: le parole: “con puntinatura irregolare”, sono da intendersi stralciate;

art. 38.15: le parole: “tutte le destinazione di cui al 1º comma”, sono da intendersi sostituite con: “le destinazioni in atto”;

art. 39, relativo alle aree IP:

- il testo del punto 5 è da intendersi integrato della parte mancante originariamente prevista e vigente; dopo questa è da intendersi inoltre inserito il seguente punto 5 bis:

“5 bis - Quanto previsto nei precedenti punti è da ritenersi in ogni caso subordinato alle prevalenti limitazioni d’uso e di intervento stabilite per gli ampi settori territoriali ricadenti nelle aree di classe III o nelle fasce di inedificabilità previste dal P.S.F.F. e s.m.”.

- il testo del penultimo disposto del punto 6 è da intendersi modificato dopo le parole: “campi sportivi coperti”, mediante l’inserimento della precisazione: “sopra citati”;

- il testo dell’ultimo disposto dello stesso punto 6 è da intendersi integrato mediante l’inserimento della seguente conclusione: “; analoghe schermature vegetali dovranno essere realizzate sui lati prospettanti l’autostrada.

art. 40 il testo del punto 9) è da intendersi riformulato come segue:

“9º) Nelle aree destinate a servizi privati di interesse generale individuati sulla tavola n. 11 sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia nel quadro di quanto stabilito dal 6º comma dell’art. 30.

Nel caso di documentate esigenze istitutive potranno anche essere previsti interventi di ampliamento volumetrico che, qualora risultino compatibili con le esigenze di tutela delle preesistenze e con i supporti infrastrutturali esistenti e previsti in zona, potranno fare riferimento ai parametri previsti per le aree di tipo T.

Ogni modifica destinata ad incidere sull’assetto planivolumetrico esistente è da intendersi subordinata a P.d.R. esteso all’intera area ed al parere vincolante della Commissione di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.

Per la zona dell’ospedale si richiamano le specifiche prescrizioni dell’art. 30 bis.".

art. 41: il testo dell’articolo è da intendersi integrato e modificato come segue:

- dopo il punto 4 sono inseriti i seguenti disposti:

“Per quanto riguarda gli arretramenti dai conduttori e dai pozzi idropotabili si richiama in ogni caso il rispetto delle vigenti normative di settore e questo anche nei casi in cui dette infrastrutture non risultino individuate cartograficamente dal P.R.G.C.

Le fasce di arretramento di mt. 10 dai metanodotti previste in cartografia sono indicative e da riverificare in fase attuativa di piano con l’ente gestore e questo in particolare per la zona di Bricco-Roreto in cui le condotte si sviluppano entro o in prossimità di aree di intervento; anche per questi e per gli impianti accessori occorrerà garantire il rispetto delle vigenti normative".

- a conclusione del punto 5 è aggiunto il seguente testo:

“Le definizioni cartografiche relative ai tracciati della viabilità in progetto sono indicativi e da riverificare in fase attuativa di piano in riferimento all’evolversi della progettazione approvata.”;

- il disposto conclusivo del punto 11 che recita: “Per gli edifici rurali ____ omissis ____ presenti Norme” è sostituito con il disposto: “Generalmente le fasce ____ omissis ____ inedificabili.” che al momento compare a conclusione del successivo punto 12;

- il testo del punto 12 è integralmente sostituito dal seguente disposto:

“Si richiamano in ogni caso i vincoli derivanti dalle delimitazioni operate dal P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. in data 24.7.1998 e s.m., per il quale il Comune dovrà procedere all’adeguamento del P.R.G.C.”.

- a conclusione dell’articolo 41 in oggetto è infine inserito il seguente testo:

“19 - Le prescrizioni operative proposte o semplicemente ”consigliate" dai vari elaborati di indagine geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto prodotti a corredo del P.R.G.C. e delle varianti sano da intendersi assunte come parte integrante delle prescrizioni normative di piano, inoltre, come richiesto dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione:

- nel caso di interventi nelle aree: E1 n. 36-49-56, R5, D2a n. 5, C8 n. 13 e di centro storico ricadenti lungo il ciglio delle scarpate o in corrispondenza di pendii, occorrerà procedere all’esecuzione di indagini geognostiche, alla sistemazione delle pendici anche con opere di sostegno ed alla corretta regimazione delle acque;

- per interventi nell’area D1c, ricadenti nella fascia C del P.S.F.F, si impone il divieto di realizzazione di volumi interrati e la sopraelevazione del piano di appoggio degli edifici, da collocare a quote di sicurezza in considerazione dei livelli idrometrici dal sopra menzionato piano; per il settore di area inserito dalla variante n. 5 tale sopraelevazione dovrà essere effettuata limitatamente alla superficie occupata dal fabbricato e non potrà essere estesa a tutto il territorio ricadente entro la fascia C".

art. 44: a conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente disposto:

“3 - Si richiamano in ogni caso i vigenti vincoli di arretramento derivanti: dal R.D. n. 523/1904, dell’art. 29 della L.R. 56/77 e dal citato P.S.F.F.”.