Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642
L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri
per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore
A relazione dellAssessore Racchelli
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio
in attuazione della legge 15/3/1997 n. 59, prevede la competenza regionale
allemanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica
con particolare riferimento :
1. alla programmazione ed allindividuazione delle aree da destinare allesercizio
del commercio su area pubblica in tutte le sue forme;
2. al rilascio delle autorizzazioni per lesercizio dellattività nonché
alle vicende giuridico amministrative variamente connesse allandamento
del comparto;
3. agli orari dellattività.
In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999
n. 28, recante disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, agli artt. 10 e 11, demanda le competenze di cui al precedente
punto 1 al Consiglio Regionale e quelle di cui ai punti 2 e 3 alla Giunta
Regionale.
In proposito il Consiglio regionale ha adottato in data 1 marzo 2000 apposita
deliberazione n. 626-3799 recante indirizzi regionali per la programmazione
del commercio su area pubblica , in attuazione dellart. 28 del D.lgs.
114/98 .
In ulteriore attuazione ed a completamento della riforma del comparto la
Giunta regionale deve adottare, secondo quanto disposto dal citato art.
11 della L.R. 28/99 e nel rispetto dei principi di cui alla stessa legge
regionale ed alla citata D.C.R. 626- 3799/2000, i criteri per la disciplina
delle vicende giuridico amministrative del comparto, con particolare riferimento:
1. allesercizio dellattività e ad ogni vicenda costitutiva, modificativa
o estintiva del titolo autorizzativo o concessorio di presupposto;
2. alle istituzioni, alle vicende modificative dei mercati e delle altre
forme di commercio su area pubblica variamente denominate nonché , in generale
, al funzionamento delle stesse;
3. agli orari di esercizio dellattività.
Ai sensi dello stesso art. 11 della L.R. 28/99 , la Giunta regionale procede
allapprovazione del documento di cui trattasi dopo aver sentito le rappresentanze
degli Enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli;
In proposito sono stati acquisiti:
1. il parere delle autonomie locali, attraverso la Conferenza Permanente
Regione- Autonomie locali, nella seduta del 7 marzo 2001;
2. il parere delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, nelle sedute di
consultazione dei giorni 18 e 24 ottobre 2000 e del giorno 6 novembre 2000.
Esiste la necessità di approvare in tempi brevi il documento di cui trattasi
in quanto dalladozione dello stesso dipendono, in particolare :
1. la possibilità per i Comuni di procedere allistituzione di nuove aree
da destinare allesercizio dellattività;
2. la possibilità di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per
lesercizio dellattività.
Le soluzioni individuate nel documento tengono conto, nel rispetto della
normativa di settore, delle principali problematiche manifestate dallutenza,
secondo valutazioni ritenute idonee a contemperarne le esigenze, qualora
di segno contrapposto, al fine di perseguire un equilibrato sviluppo ed
un adeguato funzionamento del comparto.
Rilevata inoltre lopportunità di adottare i modelli regionali relativi
alle autorizzazioni, sia a posto fisso che in forma itinerante che, redatti
sulla base dei modelli nazionali, dovranno essere utilizzati dai Comuni:
1. con riferimento alle nuove autorizzazioni, che saranno rilasciate ai
sensi del D.lgs. 114/98;
2. con riferimento alle autorizzazioni già esistenti allentrata in vigore
dei presenti criteri, o che saranno rilasciate, a seguito di nullaosta
regionale, ai sensi dellart. 1 c. 2 lett. b) della legge 28 marzo 1991
n. 112, soltanto dal momento della loro conversione.
Ritenuto infine, per i motivi durgenza sopra evidenziati, di prevedere
che i presenti criteri abbiano efficacia a partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione.
Sulla base di quanto premesso, in conformità ai contenuti ed ai principi
di cui alla legislazione statale e regionale nella materia del commercio,
con particolare riferimento alla legge regionale 12 novembre 1999 recante
disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" ed alla D.C.R. n. 626-3799 recante indirizzi
regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione
dellart. 28 del D.lgs. 114/98,
ai sensi, in particolare, dellart. 11 della citata legge regionale n.
28/99;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative
del commercio su area pubblica, secondo i contenuti indicati in premessa
e contenuti nellallegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
di adottare i modelli regionali per il rilascio e le vicende giuridico
amministrative delle autorizzazioni per lesercizio dellattività a posto
fisso ed in forma itinerante, da utilizzare secondo le modalità indicate
in premessa.
(omissis)