Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642

L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore

A relazione dell’Assessore Racchelli

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio in attuazione della legge 15/3/1997 n. 59, prevede la competenza regionale all’emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica con particolare riferimento :

1. alla programmazione ed all’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su area pubblica in tutte le sue forme;

2. al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività nonché alle vicende giuridico amministrative variamente connesse all’andamento del comparto;

3. agli orari dell’attività.

In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”, agli artt. 10 e 11, demanda le competenze di cui al precedente punto 1 al Consiglio Regionale e quelle di cui ai punti 2 e 3 alla Giunta Regionale.

In proposito il Consiglio regionale ha adottato in data 1 marzo 2000 apposita deliberazione n. 626-3799 recante “ indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica , in attuazione dell’art. 28 del D.lgs. 114/98 ”.

In ulteriore attuazione ed a completamento della riforma del comparto la Giunta regionale deve adottare, secondo quanto disposto dal citato art. 11 della L.R. 28/99 e nel rispetto dei principi di cui alla stessa legge regionale ed alla citata D.C.R. 626- 3799/2000, i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del comparto, con particolare riferimento:

1. all’esercizio dell’attività e ad ogni vicenda costitutiva, modificativa o estintiva del titolo autorizzativo o concessorio di presupposto;

2. alle istituzioni, alle vicende modificative dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica variamente denominate nonché , in generale , al funzionamento delle stesse;

3. agli orari di esercizio dell’attività.

Ai sensi dello stesso art. 11 della L.R. 28/99 , la Giunta regionale procede all’approvazione del documento di cui trattasi dopo aver sentito “le rappresentanze degli Enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli”;

In proposito sono stati acquisiti:

1. il parere delle autonomie locali, attraverso la Conferenza Permanente Regione- Autonomie locali, nella seduta del 7 marzo 2001;

2. il parere delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, nelle sedute di consultazione dei giorni 18 e 24 ottobre 2000 e del giorno 6 novembre 2000.

Esiste la necessità di approvare in tempi brevi il documento di cui trattasi in quanto dall’adozione dello stesso dipendono, in particolare :

1. la possibilità per i Comuni di procedere all’istituzione di nuove aree da destinare all’esercizio dell’attività;

2. la possibilità di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività.

Le soluzioni individuate nel documento tengono conto, nel rispetto della normativa di settore, delle principali problematiche manifestate dall’utenza, secondo valutazioni ritenute idonee a contemperarne le esigenze, qualora di segno contrapposto, al fine di perseguire un equilibrato sviluppo ed un adeguato funzionamento del comparto.

Rilevata inoltre l’opportunità di adottare i modelli regionali relativi alle autorizzazioni, sia a posto fisso che in forma itinerante che, redatti sulla base dei modelli nazionali, dovranno essere utilizzati dai Comuni:

1. con riferimento alle nuove autorizzazioni, che saranno rilasciate ai sensi del D.lgs. 114/98;

2. con riferimento alle autorizzazioni già esistenti all’entrata in vigore dei presenti criteri, o che saranno rilasciate, a seguito di nullaosta regionale, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 28 marzo 1991 n. 112, soltanto dal momento della loro conversione.

Ritenuto infine, per i motivi d’urgenza sopra evidenziati, di prevedere che i presenti criteri abbiano efficacia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Sulla base di quanto premesso, in conformità ai contenuti ed ai principi di cui alla legislazione statale e regionale nella materia del commercio, con particolare riferimento alla legge regionale 12 novembre 1999 recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" ed alla D.C.R. n. 626-3799 recante “indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’art. 28 del D.lgs. 114/98”,

ai sensi, in particolare, dell’art. 11 della citata legge regionale n. 28/99;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica, secondo i contenuti indicati in premessa e contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare i modelli regionali per il rilascio e le vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività a posto fisso ed in forma itinerante, da utilizzare secondo le modalità indicate in premessa.

(omissis)

Allegato A

Mod A

Mod B