Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2001, n. 27-2549

L. 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”. Modalità attuative. Definizione assetto équipes adozioni nazionali ed internazionali, approvazione percorso metodologico e schema di relazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1, lettera a) della legge 184/83 così come modificata dalla legge 476/98, la riorganizzazione graduale delle équipes per le adozioni costituite con direttiva n. 8/86, da effettuarsi entro un anno dall’approvazione della presente deliberazione, presso i 22 enti gestori delle funzioni socioassistenziali aventi sede presso i comuni sede di A.S.L o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali competenti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del carico di lavoro, attribuendo alle 22 équipes così definite i compiti previsti dalla legge 184/83 e dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo le modalità organizzative indicate in premessa e nell’allegato A della presente deliberazione;

- di approvare l’assegnazione una tantum agli enti gestori delle funzioni socioassistenziali che organizzeranno entro un anno dalla presente deliberazione le nuove 18 équipes per le adozioni, definiti enti capofila per l’attuazione della legge 476/98, la somma di £ 30.000.000 per ciascun ente, nonché complessivamente £ 120.000.000 al Comune di Torino per l’organizzazione delle 4 équipes di riferimento, per un totale di £ 660.000.000, che saranno accantonate con successivo provvedimento della Giunta per sostenere eventuali spese di avvio, di personale, di acquisto arredi per la sede della équipe, nonchè per contribuire alle attività di informazione, formazione e di informatizzazione;

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge 184/83 così come modificata dalla legge 476/98, l’allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente linee guida del percorso metodologico da attivare per le attività relative alle adozioni ed in particolare per le adozioni internazionali dal momento del deposito della “dichiarazione di disponibilità” della coppia al Tribunale per i Minorenni alla conclusione dell’istruttoria da parte delle équipes per le adozioni;

- di approvare l’allegato C, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente la definizione di uno schema, quale riferimento indicativo comune per la predisposizione della relazione da parte dell’équipe per le adozioni nazionali ed internazionali;

- di incaricare, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge 184/83 così come modificata dalla legge 476/98, la Direzione generale Politiche sociali a procedere affinchè il protocollo operativo contenente il percorso metodologico di cui all’allegato B sia sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso dell’adozione nazionale ed internazionale;

- di confermare quanto già stabilito con D.G.R n. 128- 12716 del 22 aprile 1987 e con D.G.R. n. 136-32382 del 15 febbraio 1994, e successive modifiche e integrazioni, circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i minorenni di Torino per valutare l’idoneità fisica della coppia aspirante all’adozione, e di quelli resi necessari dalle circostanze valutate dal Servizio di Medicina legale della A.S.L. di competenza, al fine di produrre il giudizio di idoneità fisica certificato dal Servizio di Medicina legale stesso,

- di impegnarsi ad organizzare, entro dicembre 2001, corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati ad operare in Piemonte dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi della legge 476/98 e di accantonare per questa attività £.100.000.000 sul capitolo 11888/2001 che vengono assegnate alla Direzione Politiche Sociali; (A/100654)

- di approvare l’assunzione in carico dell’onere delle spese organizzative dei corsi di informazione, di preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni che saranno organizzati a cura delle équipes per le adozioni con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti autorizzati secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico e secondo i criteri in premessa citati.

(omissis)

Allegato A

Indicazioni operative per la riorganizzazione delle equipes per le adozioni

Al fine di riorganizzare la rete dei servizi territoriali in materia di adozioni, in particolare per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 39-bis comma 1, lett. a) e c), e per consentire un’azione integrata fra i diversi soggetti coinvolti nell’applicazione della legge vengono gradualmente istituite sperimentalmente, entro un anno a partire dalla presente deliberazione, 22 équipes sovrazonali operanti sia per l’adozione internazionale che per l’adozione nazionale, secondo quanto indicato qui di seguito anche con riferimento alle sedi e ai rispettivi territori di competenza.

Fermo restando l’obiettivo di istituire 22 équipes sovrazonali, quale sede di raccordo organizzativo, informativo, formativo ed operativo di riferimento sulla materia, che rappresentano il punto di riferimento e il soggetto responsabile delle attività previste dalla presente deliberazione, gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali di riferimento nelle singole zone, in piena autonomia, potranno adottare, per lo svolgimento della medesima attività, le modalità organizzative più rispondenti alle necessità e alle caratteristiche del territorio di riferimento.

L’individuazione della sede prevista nel presente allegato è pertanto indicativa, fermo restando l’individuazione di 22 équipes sovrazonali; gli enti gestori delle attività socioassistenziali interessati per le singole zone di riferimento possono indicare congiuntamente una diversa sede sovrazonale e il relativo ente gestore capofila.

Le singole équipes adozioni, come già previsto dalla Direttiva regionale n. 8/1986, devono essere composte da:

- almeno due operatori socio-assistenziali titolari ed un supplente (assistenti sociali) individuati dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali competenti per territorio;

- almeno un operatore sanitario ed un supplente (psicologo o neuropsichiatra infantile) individuati dall’A.S.L. sul cui territorio ha sede l’équipe adozioni.

Il numero effettivo degli operatori delle équipes adozioni (comunque non inferiore a tre unità come sopra individuate) e dei supplenti, deve essere determinato congiuntamente da tutti gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dell’ambito territoriale individuato e dalle Aziende Sanitarie, tenendo conto della tabella compresa in questo allegato contenente l’ipotesi indicativa di minima di fabbisogno in ore quale contributo per la riformulazione delle équipes zonali, e del fatto che il personale referente delle stesse équipes deve essere messo a disposizione su questa attività fino ad un max del 50% dell’orario settimanale, considerato che a tali profili professionali sono demandate anche altre attività del progetto tutela materno infantile.

Il numero effettivo degli operatori delle équipes adozioni deve essere altresì determinato:

- dalle caratteristiche del territorio di riferimento e distanze dalla sedi centrali e dalle sedi delle Autorità giudiziarie di riferimento

- dalla popolazione di riferimento

- dal numero di domande presentate dalle coppie al Tribunale per i minorenni e all’équipe adozioni nell’anno

- dal numero di incontri informativi e di seminari di preparazione per le coppie e di formazione organizzati in attuazione della legge 476/98 e della riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti familiari.

Il nuovo assetto organizzativo risultante si intende operante sia per l’adozione internazionale che per l’adozione nazionale.

Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le direzioni delle Aziende sanitarie devono in ogni caso, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, nelle more di una valutazione degli enti locali interessati, titolari della funzione, per la ridefinizione delle équipes sovrazonali, che deve essere fatta entro un anno, designare o confermare gli operatori referenti delle équipes costituite sul territorio e, trasmettere all’Assessorato regionale alle Politiche sociali tali nominativi.

Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che insistono sul territorio di una stessa A.S.L. e che intendono definire la nuova organizzazione, dovranno entro un anno dall’approvazione della presente deliberazione designare gli operatori referenti, assicurando la loro effettiva messa a disposizione, tenendo conto della professionalità acquisita dagli operatori componenti le équipes adozioni costituite precedentemente secondo le indicazioni regionali della dir. N. 8/86.

L’ente gestore delle funzioni socioassistenziali referente del comune sede di A.S.L, o di altro ente gestore della zona appositamente designato, assume funzioni di ente capofila e assicura che sia sottoscritta una convenzione tra tutti gli enti titolari della funzione in cui vengono precisata le quote orarie del lavoro dell’équipe e le modalità organizzative, i rispettivi oneri, le verifiche periodiche dell’attività svolta dall’équipe.

L’ente capofila dell’équipe per le adozioni sovrazonale:

a) istituisce l’équipe adozioni sulla base delle indicazioni del presente atto;

b) trasmette all’Amministrazione regionale il relativo provvedimento;

c) comunica al Tribunale per i minorenni del Distretto di Corte d’appello i nominativi di riferimento degli operatori che costituiscono le équipes adozioni e la sede operativa dello stesso.

Contestualmente le AA.SS.LL. dovranno provvedere alla designazione del personale sanitario (psicologo o neuropsichiatra infantile), utilizzando per l’individuazione degli operatori referenti criteri che tengano conto della professionalità acquisita dagli operatori componenti (prioritariamente deve essere messo a disposizione personale sanitario e sociale che già opera nell’area tutela materna infantile) le équipes adozioni costituite precedentemente secondo le indicazioni regionali della dir. N. 8/86 e trasmettere all’Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, capofila preposto, e all’Amministrazione regionale, il relativo provvedimento.

L’azienda sanitaria locale, così come definito nella legge 476/98 e nello schema di decreto di approvazione dell’Accordo Stato Regioni sull’integrazione sociosanitaria, assicura la messa a disposizione del personale necessario per le attività di neuropsichiatria infantile e psicologiche secondo il carico di lavoro sostenendone i relativi oneri.

Si ricorda che, fermo restando la titolarità della procedura adozionale in carico ai servizi sociali come da dettato legislativo, deve essere condivisa dagli operatori sanitari la responsabilità delle azioni necessarie all’espletamento delle procedure stesse, devono essere assicurate l’unitarietà dell’intervento e l’elevata competenza specialistica rispetto ai compiti ed ai tempi assegnati dalla normativa in materia di adozione e devono essere superate la dispersione e la disomogeneità delle informazioni date alle coppie che si rivolgono ai servizi.

Si evidenzia inoltre la necessità di garantire la visibilità dell’équipe territoriale per le adozioni al fine di facilitare l’accesso al servizio da parte dei cittadini e di garantire una efficace comunicazione, una collaborazione e un coordinamento con la Regione, gli enti autorizzati, il Tribunale per i minorenni.

Qualora un Comune faccia riferimento ad un’équipe adozioni avente sede in un’A.S.L. diversa da quella di appartenenza, i costi del personale sanitario facente parte dell’équipe adozioni e derivanti dallo svolgimento di attività rivolte a persone residenti in tale Comune possono essere oggetto di compensazione tra le due Aziende Sanitarie Locali interessate previo accordo tra di esse.

La messa a disposizione degli operatori socio-assistenziali dell’équipe da parte di Enti gestori a favore di altri Enti gestori ricompresi nel territorio di riferimento possono essere oggetto di compensazione finanziaria previ accordi fra essi. In ogni caso gli enti locali singoli e associati si suddividono l’onere del personale socioassistenziale e l’onere finanziario organizzativo della sede.








Allegato

Proposta di protocollo per le attività inerenti l’adozione nazionale ed internazionale ed in particolare per l’attuazione dell’art. 39 bis comma 1 lett. c) Legge 184/83 con modifiche legge 476/98, per l’individuazione del percorso metodologico fra equipes adozioni territoriali ed enti autorizzati e per il collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Premessa

Il primo protocollo operativo, metodologico, sull’adozione è stato adottato dalla Regione Piemonte con direttiva degli Assessorati alla Sanità e all’Assistenza nel 1986.

Le modifiche apportate alla L. 4 maggio 1983, n. 184, con la L. 31 dicembre 1998, n. 476, che ratifica la Convocazione dell’Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, hanno sollecitato una sua verifica per una messa a punto.

Con la ratifica della Convenzione sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti e procedure per tutelare in modo più efficace diritti fondamentali dei minori stranieri e per orientare e sostenere le famiglie adottanti nella realizzazione del loro progetto.

Il protocollo è stato rielaborato, tenendo conto delle attività complessive dei servizi per le adozioni nazionali e dei nuovi compiti che la L. n. 184/1983, modificata dalla L. 476/98, affida ai servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali.

Esso prevede una metodologia di lavoro riferita:

a) all’attività di preparazione/informazione rivolta alle coppie che richiedono informazioni e a quelle che presentano dichiarazione di disponibilità per l’adozione nazionale ed internazionale, da parte dei Servizi Territoriali e degli Enti autorizzati;

b) alla valutazione di idoneità dei coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale (artt. 22 e 29 bis, c. 4);

c) alla consulenza e al sostegno per la fase d’inserimento dei minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell’andamento dell’affidamento pre-adottivo (artt. 22, ultimo c., 23 e 25).

Nei casi di adozione internazionale l’assistenza e la consulenza ai genitori adottivi ai fini  di una “corretta integrazione familiare e sociale” sono date “su richiesta degli interessati”.

La legge prevede, che i servizi socio-assistenziali e gli enti autorizzati “in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi (art. 34, comma 2)”.

Si rileva inoltre che, se l’adozione si perfeziona dopo l’arrivo del minore in Italia, “il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come affidamento pre-adottivo” e stabilisce la sua durata in un anno

Il protocollo si propone:

1) di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici e di servizio sociale) e di individuare, livelli qualitativi al di sotto dei quali non è possibile formulare valutazione fondate;

2) di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva per il Tribunale per i minorenni e, nel casi di adozione internazionale, anche per l’Ente autorizzato.

3) di specificare ruoli e competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti a cui la legge fa riferimento (équipes territoriali per le adozioni, enti autorizzati, Tribunali per i minorenni).

Gli interventi di competenza psicologica e di servizio sociale (o di altro eventuale profilo professionale che si ritiene di coinvolgere per l’attività di cui al punto b, quale ad esempio per la certificazione dell’idoneità fisica, per la Regione Piemonte, come descritto in delibera, i Servizi di Medicina legale) devono essere svolti seguendo metodologie professionali proprie di ciascun operatore nella fase dell’indagine conoscitiva e produrre relazioni valutative specifiche.

I diversi ambiti d’indagine, infine, devono convergere verso un momento di confronto che permetta di verificare le conoscenze acquisite e i giudizi maturati dai diversi operatori, al fine di pervenire ad una relazione di sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione comune.

Al tribunale per i minorenni sono trasmesse in un unico invio:

1. relazione dei servizi sociali

2. relazione psicologica

3. relazione di sintesi

Competenze delle equipes per le adozioni

A) Informazioni

Le équipes adozioni, nel contesto di tutta la loro attività, hanno anche la responsabilità dell’informazione e della preparazione delle coppie aspiranti all’adozione

Informazione generale

Le équipes per le adozioni:

1. Collaborano con gli Enti autorizzati e le altre associazioni che si occupano della promozione dei diritti dei minori e di adozioni rendendo disponibili le informazioni con riferimento sia alla legge 476/98 sia all’art. 1 comma 3 della nuova legge di riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti.

2. Diffondono e rendono disponibile ai cittadini e alle coppie interessate il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per l’attività di informazione.

4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative all’adozione nazionale ed internazionale.

Informazione specifica

Le équipes per le adozioni:

1. Collaborano con gli Enti autorizzati e le altre associazioni che si occupano di adozioni rendendo disponibili le informazioni con riferimento sia alla legge 476/98 sia alla nuova legge di riforma della disciplina delle adozioni e degli affidamenti.

2. Diffondono e rendono disponibile ai cittadini e alle coppie interessate il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Rendono disponibili personale, luoghi, strumenti e tempi per l’attività di preparazione-formazione secondo le modalità operative di seguito descritte.

4. Comunicano, rendono disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative all’adozione nazionale ed internazionale.

5. E’ mirata ad informare la coppia sull’adozione nazionale ed internazionale, sui requisiti necessari, sulle relative procedure, sui tempi necessari. Tiene sempre al centro il bisogno del bambino e la sua centralità in ogni fase dell’adozione.

6. E’ mirata ad informare la coppia sull’iter adottivo all’estero e sulle procedure da attivare con l’Ente autorizzato una volta in possesso dei decreto di idoneità.

7. E’ mirata ad informare la coppia sulle forme di solidarietà verso i minori in stato di abbandono in Italia e all’estero.

8. E’ mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja.

9. E’ centrata sull’informazione relativa allo specifico disagio di minori nelle varie fasi di età e nelle diverse situazioni, con descrizione dei bisogni e delle sofferenze dei bambini abbandonati, delusi, confusi, maltrattati psicologicamente, fisicamente e sessualmente, oppure con profondi vissuti di solitudine e di rabbia o con difficoltà a fidarsi e ad affidarsi ad un nuovo adulto.

10. E’ costantemente attenta a sensibilizzare gli aspiranti adottivi ai bisogni dei minori portatori di problematiche sanitarie e psichiche.

11. E’ mirata a far conoscere alla coppia i propri diritti.

I servizi socioassistenziali, con la collaborazione dei servizi sanitari, calendarizzano incontri di informazione per le coppie che richiedono informazioni sulle adozioni, sugli affidamenti familiari e per quelle aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale.

Gli incontri di informazione verranno organizzati dagli operatori delle équipe adozioni con la collaborazione, oltre che degli enti autorizzati, anche dei gruppi di associazioni di volontariato che operano nel settore della cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, degli affidamenti familiari, delle adozioni nazionali.

Tali corsi di informazione, previsti dall’art. 29 bis comma 4 lett. a) legge 476/98 e quelli previsti dall’art. 1 comma 3 della legge di riforma delle adozioni approvata dal Parlamento in data 2 marzo 2001, in via di pubblicazione, così come descritto in delibera, saranno organizzati indicativamente a cadenza mensile, a cura delle équipes per le adozioni con la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e gli enti autorizzati, in una sede individuata dall’ente gestore delle funzioni socioassistenziali del comune sede della A.S.L. di riferimento o altra zona facilmente accessibile e ritenuta idonea del territorio di competenza dell’équipe o, in caso di numero di partecipanti non elevato, in accordo con le équipes adozioni dell’ambito territoriale provinciale, presso altra sede idonea nell’ambito del territorio provinciale, secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico: le spese di organizzazione verranno rimborsate dall’amministrazione regionale, previa approvazione del programma annuale e presentazione della rendicontazione, secondo modalità operative che verranno successivamente definite con altro provvedimento.

I corsi di preparazione delle coppie e di formazione di cui all’art. 29 bis comma 4 lett. b) e quelli previsti dalla legge di riforma delle adozioni approvata dal Parlamento in data 2 marzo 2001, saranno organizzati in accordo con gli enti locali interessati, in collaborazione con gli enti autorizzati, nel numero complessivo di dieci seminari all’anno, a cadenza mensile, articolati su due giornate consecutive, a rotazione nel corso dell’anno, su quattro poli geografici (due ad Alessandria, due a Cuneo, due a Novara, due a Torino e due a Torino-provincia).

Le coppie aspiranti all’adozione, sia che abbiano già presentato la disponibilità al Tribunale sia in fase pre-disponibilità, hanno così la possibilità di frequentare un seminario di preparazione e formazione nella zona di riferimento, oppure di frequentare il corso anche in altra zona o se frequentare, nel caso di adozione internazionale, di frequentare direttamente i corsi organizzati dagli enti autorizzati.

In ogni caso sia per i corsi di preparazione alle coppie organizzati dalle équipes che per quelli organizzati dagli enti deve essere individuato un operatore responsabile del corso e devono essere predisposti degli attestati di frequenza.

Gli enti autorizzati ad operare in Piemonte sono disponibili a collaborare nell’organizzazione e nella realizzazione dei dieci incontri da effettuare nel corso dell’anno sui quattro poli geografici individuati sull’intero territorio regionale.

Le équipe territoriali dovranno trasmettere alla Regione il calendario degli incontri programmati in accordo con gli enti autorizzati e il preventivo delle spese.

B) Dichiarazione di disponibilità

La coppia presenta dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni di Torino; entro 15 giorni i coniugi consegneranno copia della stessa unicamente all’incarico al referente dell’équipe territoriale per le adozioni individuato con delibera istitutiva di cui all’allegato A. Il referente del servizio è responsabile della trasmissione della copia della domanda al Servizio di neuropsichiatria infantile territorialmente competente; il referente dell’équipe adozioni incaricato trasmette copia delle ricevute allegate alle domande alla Cancelleria Adozioni del Tribunale.

Dalle date delle ricevute si computano i 4 mesi previsti per legge per lo svolgimento delle indagini.

I quattro mesi di tempo assegnati ai servizi dall’art. 29 bis comma 5 della legge 184/83, così come modificata dalla legge 476/98, si devono ritenere applicabili anche per le domande di adozione nazionale come confermato dalla legge appena approvata.

Al momento del deposito della domanda la cancelleria adozioni comunica alla coppia la data della convocazione da parte di un Giudice onorato e di un Giudice Togato, nel primo mese successivo ai 4 mesi.

Le équipes per le adozioni:

1. Convocano la coppia per la predisposizione dell’indagine

2. Predispongono attività volte ad acquisire gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di una adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisiscono ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all’adozione.

3. Trasmettono al Tribunale una relazione completa dei dati raccolti, entro quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (vedi schema di relazione allegato C)

C) Dall’idoneità all’incontro con il minore e al trasferimento in Italia

Aggiornano il fascicolo riferito alla coppia, in collaborazione con l’ente autorizzato incaricato dalla coppia e raccolgono tutte le notizie relative al percorso di adozione internazionale in fase di svolgimento.

D) L’Adozione

1. Svolgono in collaborazione con l’Ente Autorizzato attività di sostegno del nucleo adottivo su richiesta degli adottanti fin dall’ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.

2. Riferiscono - in ogni caso - al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

E) L’Affido preadottivo

1. Raccolgono la documentazione sul minore; a tal fine è indispensabile che ogni minore in situazione di abbandono o di rischio, sia conosciuto attentamente e diagnosticato anche psicologicamente dai servizi del territorio di origine, e da questi seguito con ogni opportuno intervento fino al “passaggio” all’equipe adozioni

2. Attivano ed organizzano servizi per l’accompagnamento del nucleo familiare con: per l’adozione nazionale, conoscenza diretta del bambino, della sua storia, e delle sue caratteristiche specifiche; descrizione e discussione di quanto sopra con la coppia; attuazione di ogni misura utile per favorire l’incontro coppia-bambino; valutazione, congiuntamente con il Tribunale per i Minorenni e gli operatori che lo hanno conosciuto in passato, delle modalità, del numero e della frequenza degli incontri di conoscenza del bambino con la coppia; attuazione di ogni altra misura di sostegno al bambino e/o alla coppia, successivamente all’ingresso in famiglia, in particolare nei primi tempi; per l’adozione internazionale, disponibilità alla conoscenza immediata del bambino con i suoi nuovi genitori non appena essi lo richiedano, ed attuazione degli interventi necessari come sopra.

3. Dal momento dell’ingresso in Italia del minore e almeno per un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi, il minore.

4. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

F) Il Post Adozione

Il lavorare in modo integrato con gli enti autorizzati in questa fase si renderà necessario soprattutto in presenza di problematiche complesse; proprio in questi casi è maggiormente necessaria un’alleanza di lavoro che preveda coordinazione ed integrazione a più livelli. In termini di metodo, i servizi e l’Ente potrebbero impostare un progetto integrato, finalizzato ad “assistere” i genitori adottivi ed il minore. Sarebbe anche opportuna la stesura di una “Carta dei Servizi” relativa alle risorse presenti sul territorio riferite ad organizzazioni che possono, per la specificità dei problemi di cui si occupano, essere d’aiuto per le coppie (esempio: per quanto riguarda l’aspetto sanitario del minore: malattie tropicali ecc.).

Competenze degli enti autorizzati

A) Informazioni

1. Collaborano con i servizi socio-assistenziali.

2. Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Rendono disponibili personale, luoghi, tempi e strumenti per le attività di informazione.

4. Comunicano agli altri organismi le proprie attività relative all’adozione internazionale.

5. Informano gli aspiranti all’adozione sui costi, tempi procedure e Paesi con cui operano.

B) Dichiarazione di disponibilità

Collaborano ai percorsi di informazione e preparazione all’adozione internazionale predisposti ed organizzati dai servizi territoriali.

Predispongono percorsi autonomi di informazione e preparazione all’adozione internazionale.

C) Idoneità.

1. Ricevono dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione.

2. Aprono un fascicolo relativo alla coppia e raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.

D) Dall’Idoneità all’incontro con il minore

1. Informano gli aspiranti genitori sulle procedure che verranno avviate e sulle concrete prospettive di adozione.

2. Svolgono le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelli con cui essi intrattengono rapporti.

3. Trasmettono al Paese in questione la domanda di adozione, unicamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le Autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.

4. Raccolgono dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.

5. Trasferiscono tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero.

6. Ricevono il consenso scritto dagli aspiranti all’adozione all’incontro proposto dall’autorità straniera tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare e trasmettono l’atto di consenso all’autorità straniera con l’autentica delle firme degli aspiranti all’adozione.

7. Ricevono dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 della convenzione e concordano con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di procedere all’adozione ovvero, in caso contrario, prendono atto del mancato accordo e ne danno immediata informazione alla commissione Nazionale comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approvano la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi.

8. Informano immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e le équipes per le adozioni della decisione di affidamento dell’autorità straniera e richiedono alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,   l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore e dei minori in Italia.

9. Ricevono dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmettono immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione.

10. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti.

11. Svolgono in collaborazione con i servizi dell’Ente Locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

12. Certificano la data dell’inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

13. Certificano alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito.

14. Certificano alla coppia le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione agli effetti di quanto previsto dalla lettera L bis, art. 10 comma 1 D.P.R. 917/86.

E) Il primo incontro, il trasferimento in Italia, l’adozione

1. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché avvenga in compagnia degli adottanti.

2. Proseguono lo scambio di informazioni con i servizi territoriali.

3. Su richiesta degli adottanti, svolgono, in collaborazione con l’Ente Locale, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia e per almeno un anno.

4. Riferiscono in ogni caso al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

5. Certificano la durata delle necessarie assenze dal lavoro, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero.

F) L’Affido preadottivo

1. Comunicano alle équipes adozioni il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmettono la documentazione relativa al minore in loro possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro col minore, soggiorno col minore, ____).

2. Attivano e organizzano servizi per:

a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di origine;

b) l’accompagnamento della coppia.

3. Compilano, quando richieste, se non compilate dai servizi territoriali, le relazioni periodiche per il paese di origine.

4. Su richiesta degli interessati assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed il minore. In ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento.

G) Il Post adozione

Svolgono in collaborazione con l’Ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti. Si può prevedere la costituzione di gruppi composti da rappresentanti dei servizi e degli Enti, nonché da coppie di genitori adottivi, allo scopo di seguire la fase post adottiva, estesa anche all’adozione nazionale.

Competenze del Tribunale per i minorenni

A) Informazioni

1. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni.

2. Diffonde e rende disponibili alle équipes per le adozioni e agli Enti autorizzati materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Comunica, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività di iniziative relative all’adozione internazionale.

4. Trasmette alla Regione, con cadenza trimestrale, i dati relativi al numero di coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità all’adozione, suddivise per ambito territoriale di competenza di ciascuna équipe.

B) Dichiarazione di disponibilità

1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale.

(Vedi punto “B” Competenze delle équipes per le adozioni)

C) Idoneità.

1. Ricevuta la relazione delle équipes e la certificazione del Servizio di Medicina legale dispone se necessario gli opportuni provvedimenti e pronuncia, se si tratta di adozioni internazionali, entro due mesi successivi decreto motivato attestante la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare.

2. In caso di adozione nazionale viene confermata la procedura dell’abbinamento del minore a coppie individuate idonee in Camera di Consiglio, secondo la prassi di collaborazione con le équipes per le adozioni e l’Ufficio Adozioni del Tribunale per i minorenni stesso.

3. L’emissione di idoneità con decreto viene comunicata ai servizi territoriali competenti.

4. Il decreto di idoneità contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.

5. Il decreto è trasmesso immediatamente con copia della relazione dei servizi territoriali e della documentazione esistente agli atti alla Commissione Nazionale.

6. Se già indicato dagli aspiranti all’adozione, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia delle relazioni e della documentazione esistente agli atti agli Enti autorizzati compresi in uno specifico Albo Nazionale.

7. Qualora il decreto di idoneità previo ascolto degli interessati sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il Tribunale per i Minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione nazionale e all’Ente autorizzato.

D) L’adozione

Se l’adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia:

1. Verifica che nel provvedimento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni.

2. Accerta che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori.

Qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo in Italia del minore, riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come affidamento preadottivo.

E) L’affido preadottivo

1. Decorso il periodo di un anno, se ritiene la permanenza in famiglia conforme, pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile; in caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo ed adottare provvedimenti alternativi.

Competenze della Regione

In attuazione delle competenze attribuite dalla legge (art. 39 bis) alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano (promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili"), la Regione si impegna, oltre a quanto descritto in deliberazione, a trasmettere a ciascuna équipe territoriale il calendario degli incontri organizzato dalle équipes per le adozioni territoriali con la collaborazione degli enti autorizzati, con l’indicazione delle rispettive sedi allo scopo di offrire alle coppie la più ampia scelta di partecipazione nella fase di informazione/preparazione.

E’ opportuno che nella prima fase di avvio la Regione abbia una funzione di coordinamento e raccordo sul piano organizzativo fra i diversi soggetti coinvolti (Tribunale per i minorenni, Servizi, Enti).

Allegato (Fare riferimento al file PDF) C

Schema di relazione al Tribunale per i minorenni per la valutazione della coppia aspirante l’adozione

Equipe adozioni con sede presso __________

Composizione équipe ______________________

Analisi psico-sociale a fini di adozione relativa ai

Coniugi __________

Residenti a __________

Relazione sociale

Osservazione e descrizione:

Storia individuale:

curriculum scolastico, lavorativo

rapporti con la famiglia d’origine, (passati ed attuali)

eventi significativi

Storia della coppia

Come si sono conosciuti, come si descrivono personalmente l’uno rispetto all’altro

Eventi significativi della loro vita di coppia

Vita familiare:

lavoro (attività, solidità, soddisfazione) altri impegni (tipo, orari, esperienze)

orari e ritmi quotidiani

descrizione spazi abitativi (disposizione, disponibilità spazi ed accoglienza della casa)

Storia familiare ed adozione:

relazioni sociali (collocazione, interessi, attività)

relazioni famigliari con le rispettive famiglie (collocazione, positività delle relazioni, sostegno al progetto adottivo)

sterilità, ipofertilità e tentativi di procreazione assistita (descrizione da parte della coppia, tentativi fatti, proposti o in corso, aspettative)

esperienze con bambini (esperienze di accudimento, cura, e di eventuale volontariato)

Motivazioni alla scelta adottiva:

come si è arrivati all’adozione (eventi significativi che l’hanno determinata)

collocazione temporale della scelta adottiva (perché viene fatta adesso)

disponibilità (in dettaglio rispetto all’età, situazione e storia del minore, provenienza del bambino, disponibilità al rischio sanitario e psicologico)

livello di informazione sulla tematica inerente l’adozione nel suo complesso

progetti

attese

Valutazione sociale:

rapporto di coppia

inserimento sociale e qualità delle relazioni sociali

relazioni famigliari e sostegni

motivazione all’adozione

concretezza della disponibilità e della progettualità

atteggiamento verso la “diversità”, la famiglia d’origine, il passato del bambino

Relazione psicologica

Osservazione e descrizione

Individuale

Struttura della personalità, modalità cognitive e affettive; area delle relazioni interpersonali e sociali; aspirazioni e realizzazioni personali e lavorative; immagine del Sé corporeo, area della sessualità, vissuti sulla sterilità e PMA; modalità e dinamiche intrapsichiche e relazionali con la famiglia d’origine; rappresentazioni, aspettative e modelli della funzione genitoriale; interiorizzazione delle figure genitoriali e degli stili educativi; vissuti su eventi significativi o situazioni traumatiche nella propria vita; atteggiamenti e reazioni di fronte alla diversità.

Coppia

Dinamiche intrapsichiche e interpersonali; descrizione del rapporto e della comunicazione; modalità complementari o simmetriche, sintonia, affettiva, modalità di gestione dei problemi, delle differenze e della conflittualità; atteggiamenti di fronte alla dipendenza, alla competizione ed alla rivalità; qualità del rapporto con l’esterno; inserimento nel contesto sociale

Desiderio e motivazione

Livello del bisogno e caratteristiche del desiderio; consapevolezza e profondità della scelta;

capacità identificatorie ed accoglienza empatica dell’altro; capacità di mentalizzare i cambiamenti nell’assetto famigliare ed affettivo.

In presenza di figli: profilo psicologico di ciascuno; descrizione delle modalità relazionali tra genitori e figli; qualità del rapporto in atto; consapevolezza e partecipazione alla scelta adottiva; significato, rischi e risorse dell’adozione per i figli già presenti.

Adozione

Capacità empatiche e di ascolto delle problematiche del bambino in stato di abbandono; atteggiamento verso la sua storia e la famiglia d’origine; aspettative sul legame affettivo futuro rispetto della storia del bambino ed elaborazione simbolica della perdita delle radici biologiche e culturali; accoglienza, sostegno ed integrazione della diversità somatica in ambito famigliare e sociale; accettazione e riconoscimento di esperienze educativi transculturali; capacità di dialogo con il bambino sulla sua storia personale e sull’adozione.

Valutazione

Livello di maturità affettiva e relazionale personale e di coppia; capacità di tolleranza di fronte alla frustrazione e flessibilità al cambiamento; qualità educative genitoriali e spazio mentale per il bambino; modulazione tra aspetti ideali e reali del bambino adottato; livelli evolutivi, bisogni e rischi in presenza di altri minori nella famiglia; congruenza tra le aspettative espresse e le risorse presenti nella coppia, individuazione delle qualità genitoriali in funzione di specifiche situazioni dei minori in stato di sofferenza e abbandono.

Valutazione di sintesi (preferibilmente congiunta)

Maturità personale ed affettiva con specifico riguardo alla capacità di diventare genitori ed amare un bambino non procreato da loro, inizialmente estraneo, un bambino che abbia bisogno di stabilità e sicurezze, abbandonato e presumibilmente in una situazione di sofferenza, un bambino spesso portatore di difficoltà di relazione e di bisogni specifici

Maturità emotiva con specifico riguardo ad: assenza di patologie psichiche, desiderio genitoriale sano ed adeguato; capacità di affrontare frustrazioni con reazioni depressive adeguate, ma senza modalità ostili o patologiche; flessibilità personale e di coppia, assenza di rigidità, capacità e predisposizione all’ascolto empatico

Capacità di educare stabilendo rapporti con il figlio appropriati alla sua età, storia e caratteristiche, bisogni e rischi evolutivi specifici

Validità del rapporto di coppia, che deve qualificarsi non solo come capace di reggere la crisi di riadattamento derivante dall’arrivo del bambino, ma anche come coppia che abbia rielaborato l’eventuale difficoltà procreativa, o che tenga ben presente le esigenze ed i bisogni di loro eventuali altri figli, in modo da creare uno spazio mentale vero per il nuovo b. e non rischiare di utilizzarlo per soddisfare propri bisogni di stabilità, sicurezza o rafforzamento dell’identità

Eventuale indicazione delle caratteristiche genitoriali ipotizzabili e del bambino per il quale esse potrebbero risultare più favorevoli.

Conclusioni _____________

(nome e cognome) ______

(qualifica) _______________

Data _____