Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Agrate Conturbia (Novara)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITA’, L’AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1
LA COMUNITA’

1. L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi. propri. della società civile che la compone.

3. Nell’‘esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi. Del comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita.

4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L’AUTONOMIA

1. L’attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Art. 3
LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2, Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi1 alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5, La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 4
IL RUOLO

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative egli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da

un maggior numero di cittadini, rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5
LE FUNZIONI

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente

Hanno carattere primario, per la loro importanza. funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali . dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ed altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

1. L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza ed risultati conseguiti sono periodicamente verificati da] Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Agrate Conturbia, Via Roma n. 41, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CAPO III
LA POTESTA’ IREGOLAMENTARE

Art. 8
I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell’Organo Regionale di Controllo, sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

CAPO IV
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE

Art- 9
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nel piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all’organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 10
NORME GENERALI

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

2. La legge disciplina la composizione, l’elezione, durata in carica del Consiglio, le sue modalità convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
RUOLO E GOMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio Comunale e l’organo che esprime ed la rappresentanza della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12
FUNZIONI DI INDIRIZZO
POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, l’ordinamento degli uffici, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi interventi e progetti che costituiscono investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa finanziaria annuale e pluriennale definisce per programma, intervento e progetto, i risultati costituiscono gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l’amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi interessano la comunità nazionale.

Art. 13
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organI e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti de4i soggetti di cui al punto b) del precedente comma l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell’attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l’azione complessiva dell’amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. E istituito, con inizio dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base agli stessi eventuali proposte;

d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6) la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri Enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 14
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante tutto il mandato politico-amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15
GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. ), attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanati con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed allo loro surrogazione.

3. Il Consiglio Comunale per tutti gli atti di propria competenza assume gli eventuali impegni di spesa.

Art. 16
LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al fine di garantire pari opportunità è riservato a donne nei casi di cui al presente comma, almeno un terzo dei posti da ricoprire.

Art. 17
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro lO giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.

4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte della discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi odi carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o affini sino al quarto grado.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono a 2 sessioni ordinarie senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo invitandolo a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di giorni lO dalla notificazione della comunicazione di avvio. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili del lavoro, l’eccessiva distanza della sede municipale per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

7. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nell’elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta.

Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopracitati.

Art. 18
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dall legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale; il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 19
I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA
DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Il Regolamento può attribuire ad essa ulteriori competenze dallo stesso disciplinate.

3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 20
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d’indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni saranno composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari, venendo considerati, a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.

3. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, saranno presiedute da un Consigliere appartenente alle forze di opposizione.

Art.21
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti ai sensi della vigente normativa.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso l’adunanza, da tenersi in seduta straordinaria, deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La documentazione inerente le proposte deliberative deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta di 1° convocazione.

4. Il Consiglio Comunale è convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l’approvazione, maggioranze speciali di votanti.

6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali esse devono essere segrete.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art.22
COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, secondo le disposizioni di legge, che la presiede ed è composta da un numero minimo di due assessori ad un massimo di quattro assessori, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo sono disciplinati dalla legge.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivazione al Consiglio.

Art. 23
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti, che ai sensi della legge e del presente Statuto non sono riservati al Consiglio e non rientrino tra le competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili di servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge ai responsabili di servizi;

c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali;

d) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell’Ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell’Ente;

e) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale dell’Ente;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

g) approva i regolamenti sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

i) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici o privati nei casi non disciplinati dall’apposito regolamento o non previsti dettagliatamente nei documenti programmatici di bilancio.

4. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all’eventuale impegno di spesa.

Art. 24
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. E’ presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all’esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale nell’ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 25
DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. In caso di dimissioni] impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio. La Legge disciplina le modalità di nomina del Commissario.

Art.26
CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI
DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art.27
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.

3 Può essere invitato alle riunioni della Giunta, per essere consultato su particolari argomenti afferenti alle funzioni, il revisore dei conti.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 28
RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell’Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell’organizzazione del Comune le iniziative egli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l’Ente, presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri vigenti.

4. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno.

5. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l’interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

6. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l’unità d’indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.

8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei

regolamenti.

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

10. Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalla legge.

11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

12. Convoca i comizi per i referendum.

13. Nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale.

Art. 29
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ed esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base dei criteri individuati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 30
IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Art. 31
POTERI D’ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

CAPO V
LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 32
LE COMMISSIONI COMUNALI

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli Enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all’amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all’espletamento dell’incarico.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL’AMMINI STRAZIONE COMUNALE

Art. 33
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL’AMMINISTRAZIONE

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 34
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, dagli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell’ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, ovvero mettere a disposizione delle stesse strutture, in modo gratuito. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM

Art. 35
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuali attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di Albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessi di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segretaria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 36
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio Comunale -esclusi quelli di cui al successivo quarto comma -relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di “comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d’indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 37
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 38
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art.39
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell’art. 37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO IV
L’AZIONE POPOLARE

Art. 40
L’AZIONE SOSTITUTIVA

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune;

2. Il giudice ordina, in questo caso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione ed il ricorso salvo che il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

CAPO V
IL DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE
DEL CITTADINO

Art. 41
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame e di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’Albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 42
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE
ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al 2° comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s’intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall’art. 25, 5° e 6° comma, della legge 7 agosto 1990, n.241.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 43
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità dl servizio dei cittadini. Nell’attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d’indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale in base alle valutazioni acquisite dall’apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L’amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

4. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

5. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 44
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento comunale di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformino al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, i compiti di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento di organizzazione individua:

-forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

-i responsabili degli uffici e dei servizi che provvedono, nell’ambito delle competenze loro assegnate, a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45
RUOLO E FUNZIONI

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Svolge le funzioni previste dalla Legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

6. In particolare il Segretario:

a) sovrintende, ove non sia stato nominato il direttore, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività allo scopo di assicurarne la conformità agli indirizzi posti dall’organo di governo, promuovendo, se nel caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai responsabili di servizio, sia l’efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell’Ente;

b) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia dell’attività svolta dai Responsabili di servizio adottando anche poteri sostitutivi e riferendone al Sindaco;

c) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi all’istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai responsabili dei servizi competenti;

d) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoposizione al controllo ed esecutività delle deliberazioni;

e) esprime il parere di cui all’art. 49 del D.Lvo 267/00 nelle materie di sua competenza;

6. Quando non risulta stipulata una convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale sentita la Giunta.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 46
SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 47
GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione odi una azienda speciale.

2.Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi1 fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi1 per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazioni1 per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 48
LA CONCESSIONE A TERZI

1. In Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’Ente.

Art. 49
LE SOCIETA’ PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 50
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 51
CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è l’Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea, composta dai rappresentanti dagli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente odi un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L’assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’assemblea. La composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabiliti dallo Statuto.

4. I membri dell’assemblea cessano di tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco odi Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’amministrazione a quelli della Giunta.

9. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52
OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata dal Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell’amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 53
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilanci di previsione annuale, la realizzazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni dei programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con agli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 54
IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II
L’AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 55
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in moda da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 56
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabile.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Art.57
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovraintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente. Per i beni mobili tale disponibilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Le eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.

6. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 58
IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente" ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 59
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Al Consiglio Comunale, qualora si discutano materie di carattere economico o finanziario, il Sindaco invita il revisore a partecipare alla seduta.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 60
PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, la forma, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali, nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti;

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

CAPO VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 61
FINALITA’

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione.

CAPO VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE

Art. 62
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 63
LO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 64
LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della “Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene gli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art.65
LA PROVINCIA

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell’ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6, commi 3° e 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. ) .

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell’adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. 67
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme, adottate dal Comune secondo le precedenti legislazioni, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.