Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2001
Comune di Agrate Conturbia (Novara)
Statuto comunale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
CAPO I
LA COMUNITA, LAUTONOMIA, LO STATUTO
Art. 1
LA COMUNITA
1. Lordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità leffettiva partecipazione, libera e democratica, allattività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo lidentità originaria ed i caratteri distintivi. propri. della società civile che la compone.
3. Nellesercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi. Del comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere allelevazione della loro qualità di vita.
4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza lesercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.
Art. 2
LAUTONOMIA
1. Lattribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dellordinamento generale del Comune.
Art. 3
LO STATUTO
1. Il presente Statuto è latto fondamentale che garantisce e regola lesercizio dellautonomia normativa ed organizzativa del Comune, nellambito dei principi fissati dalla legge.
2, Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dellautonomia locale, determina lordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dellorganizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi1 alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nellambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
5, La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.
CAPO II
IL COMUNE
Art. 4
IL RUOLO
1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dallordinamento.
2. Coordina lattività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative egli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per lesercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da
un maggior numero di cittadini, rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
Art. 5
LE FUNZIONI
1. Il Comune, istituzione autonoma entro lunità della Repubblica, è lEnte che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente
Hanno carattere primario, per la loro importanza. funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali . dellassetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ed altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.
Art. 6
LATTIVITA AMMINISTRATIVA
1. Lattività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dellimparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dellorganizzazione e della sua dirigenza ed risultati conseguiti sono periodicamente verificati da] Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 7
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE
1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od allestero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e lerogazione forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in Agrate Conturbia, Via Roma n. 41, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
CAPO III
LA POTESTA IREGOLAMENTARE
Art. 8
I REGOLAMENTI COMUNALI
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo Statuto. Per realizzare lunitarietà e larmonia dellordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dellOrgano Regionale di Controllo, sono pubblicati per quindici giorni allAlbo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo allultimo di pubblicazione.
CAPO IV
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE
Art- 9
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nellazione di governo il metodo della programmazione ed indirizza lorganizzazione dellEnte secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi alluopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nel piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nellesercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od allorganizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.
TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI
CAPO I
ORDINAMENTO
Art. 10
NORME GENERALI
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. La legge disciplina la composizione, lelezione, durata in carica del Consiglio, le sue modalità convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11
RUOLO E GOMPETENZE GENERALI
1. Il Consiglio Comunale e lorgano che esprime ed la rappresentanza della comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che lazione complessiva dellEnte consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino allelezione del nuovo limitandosi, dopo lindizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Art. 12
FUNZIONI DI INDIRIZZO
POLITICO-AMMINISTRATIVO
1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dellEnte ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente lattività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono organizzativo comunale, quali i regolamenti per lesercizio delle funzioni e dei servizi, lordinamento degli uffici, del personale e dellorganizzazione amministrativa dellEnte, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi interventi e progetti che costituiscono investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dellEnte ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa finanziaria annuale e pluriennale definisce per programma, intervento e progetto, i risultati costituiscono gli obiettivi della gestione dellEnte e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare lattività degli altri organi elettivi e loperato dellorganizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per ladozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti lamministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi interessano la comunità nazionale.
Art. 13
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organI e dellorganizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine lesercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti de4i soggetti di cui al punto b) del precedente comma lattività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dellattività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che lazione complessiva dellamministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. E istituito, con inizio dallanno successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
5. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dellesercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base agli stessi eventuali proposte;
d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative allapprovazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
6) la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri Enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.
Art. 14
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante tutto il mandato politico-amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 15
GLI ATTI FONDAMENTALI
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per ladozione degli atti stabiliti dal secondo comma dellart. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. ), attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per lorganizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dellEnte.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanati con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed allo loro surrogazione.
3. Il Consiglio Comunale per tutti gli atti di propria competenza assume gli eventuali impegni di spesa.
Art. 16
LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI
1. Il Consiglio provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al fine di garantire pari opportunità è riservato a donne nei casi di cui al presente comma, almeno un terzo dei posti da ricoprire.
Art. 17
I CONSIGLIERI COMUNALI
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dellEnte. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro lO giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo lordine di presentazione al protocollo.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte della discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi odi carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o affini sino al quarto grado.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono a 2 sessioni ordinarie senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della L. 241/90, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo invitandolo a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di giorni lO dalla notificazione della comunicazione di avvio. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili del lavoro, leccessiva distanza della sede municipale per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
7. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nellelezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta.
Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopracitati.
Art. 18
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dall legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale; il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Art. 19
I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA
DEI CAPIGRUPPO
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.
3. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Il Regolamento può attribuire ad essa ulteriori competenze dallo stesso disciplinate.
3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare lesercizio delle funzioni loro attribuite.
Art. 20
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, dindagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni saranno composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
2. I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari, venendo considerati, a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.
3. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, saranno presiedute da un Consigliere appartenente alle forze di opposizione.
Art.21
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti ai sensi della vigente normativa.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso ladunanza, da tenersi in seduta straordinaria, deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La documentazione inerente le proposte deliberative deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta di 1° convocazione.
4. Il Consiglio Comunale è convocato durgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando lurgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno.
5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale sintende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per lapprovazione, maggioranze speciali di votanti.
6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali esse devono essere segrete.
8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art.22
COMPOSIZIONE
1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, secondo le disposizioni di legge, che la presiede ed è composta da un numero minimo di due assessori ad un massimo di quattro assessori, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allelezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivazione al Consiglio.
Art. 23
RUOLO E COMPETENZE GENERALI
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti, che ai sensi della legge e del presente Statuto non sono riservati al Consiglio e non rientrino tra le competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili di servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. La Giunta in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge ai responsabili di servizi;
c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali;
d) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dellEnte sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dellEnte;
e) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale dellEnte;
f) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) approva i regolamenti sullorganizzazione degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
i) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici o privati nei casi non disciplinati dallapposito regolamento o non previsti dettagliatamente nei documenti programmatici di bilancio.
4. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche alleventuale impegno di spesa.
Art. 24
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e lordine del giorno degli argomenti da trattare. E presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto allesercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed allesecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale nellambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
Art. 25
DECADENZA DELLA GIUNTA
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. In caso di dimissioni] impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio. La Legge disciplina le modalità di nomina del Commissario.
Art.26
CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI
DELLA GIUNTA
1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Art.27
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dellesame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.
3 Può essere invitato alle riunioni della Giunta, per essere consultato su particolari argomenti afferenti alle funzioni, il revisore dei conti.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 28
RUOLO E FUNZIONI
1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dellAmministrazione Comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dellorganizzazione del Comune le iniziative egli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune. Egli rappresenta lEnte, presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri vigenti.
4. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone lordine del giorno.
5. Quale Presidente del Consiglio Comunale è linterprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce lesercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
6. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime lunità dindirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando lattività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.
8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dellattuazione dello Statuto, dellosservanza dei
regolamenti.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
10. Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalla legge.
11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
12. Convoca i comizi per i referendum.
13. Nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale.
Art. 29
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ed esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base dei criteri individuati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
Art. 30
IL VICESINDACO
1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.
Art. 31
POTERI DORDINANZA
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico e con losservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.
CAPO V
LE COMMISSIONI COMUNALI
Art. 32
LE COMMISSIONI COMUNALI
1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli Enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente allamministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza allespletamento dellincarico.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLAMMINI STRAZIONE COMUNALE
Art. 33
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLAMMINISTRAZIONE
1. La partecipazione dei cittadini allamministrazione esprime il concorso diretto della comunità allesercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
Art. 34
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE
1. La partecipazione dei cittadini allamministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nellesercizio del diritto affermato dallart. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare unadeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, dagli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dellambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa, ovvero mettere a disposizione delle stesse strutture, in modo gratuito. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallEnte devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM
Art. 35
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuali attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di Albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante lindizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con linvio a ciascuno degli interessi di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza lespressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segretaria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
Art. 36
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il Referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio Comunale -esclusi quelli di cui al successivo quarto comma -relativi allamministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dellorientamento prevalente della comunità.
2. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.
3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dellanno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dellammissibilità e si svolgono con losservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. Lesito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti dindirizzo per lattuazione dellesito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
CAPO III
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 37
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento.
7. Il responsabile dellistruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contradditorio orale.
9. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 38
ISTANZE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art.39
PETIZIONI
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al 3° comma dellart. 37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto dal 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
CAPO IV
LAZIONE POPOLARE
Art. 40
LAZIONE SOSTITUTIVA
1. Lazione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune;
2. Il giudice ordina, in questo caso, lintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lazione ed il ricorso salvo che il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dallelettore.
CAPO V
IL DIRITTO DACCESSO E DINFORMAZIONE
DEL CITTADINO
Art. 41
PUBBLICITA DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini allinformazione sullo stato degli atti, delle procedure, sullordine di esame e di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative allattività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. Linformazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata allAlbo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
Art. 42
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE
ED
AI SERVIZI
1. Il diritto di accesso agli amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dellart. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta lesibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. Lesame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini allattività dellamministrazione, la Giunta assicura laccesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dellaccesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al 2° comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa sintende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dallart. 25, 5° e 6° comma, della legge 7 agosto 1990, n.241.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 43
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità dl servizio dei cittadini. Nellattuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano limparzialità ed il buon andamento dellamministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono limpiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. Lorganizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee dindirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale in base alle valutazioni acquisite dallapposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, allestensione dellarea e dellambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. Lamministrazione assicura laccrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti allevoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono allorganizzazione operativa dellEnte, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
4. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dallambito della loro autonomia decisionale nellesercizio delle funzioni attribuite. E individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nellesercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
5. Allattuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 44
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento comunale di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformino al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, i compiti di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento di organizzazione individua:
-forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
-i responsabili degli uffici e dei servizi che provvedono, nellambito delle competenze loro assegnate, a gestire lattività dellente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 45
RUOLO E FUNZIONI
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellUfficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Svolge le funzioni previste dalla Legge, dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.
6. In particolare il Segretario:
a) sovrintende, ove non sia stato nominato il direttore, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina lattività allo scopo di assicurarne la conformità agli indirizzi posti dallorgano di governo, promuovendo, se nel caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai responsabili di servizio, sia lefficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dellEnte;
b) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia dellattività svolta dai Responsabili di servizio adottando anche poteri sostitutivi e riferendone al Sindaco;
c) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi allistruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai responsabili dei servizi competenti;
d) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoposizione al controllo ed esecutività delle deliberazioni;
e) esprime il parere di cui allart. 49 del D.Lvo 267/00 nelle materie di sua competenza;
6. Quando non risulta stipulata una convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale sentita la Giunta.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 46
SERVIZI COMUNALI
1. Il Comune provvede allimpianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 47
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione odi una azienda speciale.
2.Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi1 fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi1 per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazioni1 per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
Art. 48
LA CONCESSIONE A TERZI
1. In Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire lespletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dallutenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per lEnte.
Art. 49
LE SOCIETA PER AZIONI
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante lattribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nellatto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio damministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dellart. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
TRA ENTI
CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI
Art. 50
CONVENZIONI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di unopera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
Art. 51
CONSORZI
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dallassemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
b) lo Statuto del consorzio.
2. Il consorzio è lEnte strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
a) lassemblea, composta dai rappresentanti dagli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente odi un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. Lassemblea elegge nel suo seno il Presidente;
b) il Consiglio damministrazione ed il suo Presidente sono eletti dallassemblea. La composizione del Consiglio damministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabiliti dallo Statuto.
4. I membri dellassemblea cessano di tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco odi Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio damministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. Lassemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dellassemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio damministrazione a quelli della Giunta.
9. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.
CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 52
OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi dintervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata dal Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sullopera, sugli interventi o sui programmi dintervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire laccordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva laccordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che laccordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa allaccordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dellamministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed allinteresse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per lattuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 53
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
1. La programmazione dellattività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilanci di previsione annuale, la realizzazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e lattuazione delle previsioni dei programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per lanno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi delluniversalità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con agli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Art. 54
IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI INVESTIMENTI
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende lelencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne lattuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dellesercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
CAPO II
LAUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 55
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE
1. Il Comune persegue, attraverso lesercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, lefficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nellattivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in moda da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
Art. 56
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi dinvestimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante lalienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma dinvestimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabile.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dellimporto dei programmi dinvestimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.
CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
Art.57
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
1. La Giunta comunale sovraintende allattività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, losservanza dellobbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dellEnte. Per i beni mobili tale disponibilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e laffidamento degli stessi in locazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Le eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dellEnte.
6. Lalienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 58
IL REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il revisore dei conti, in conformità a quanto dispone lart. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dallart. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per lesercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
5. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte" ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
Art. 59
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I risultati della gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Al Consiglio Comunale, qualora si discutano materie di carattere economico o finanziario, il Sindaco invita il revisore a partecipare alla seduta.
CAPO V
APPALTI E CONTRATTI
Art. 60
PROCEDURE NEGOZIALI
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con losservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, la forma, loggetto e le clausole ritenute essenziali, nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti;
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nellordinamento giuridico.
CAPO VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 61
FINALITA
1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dellattività di controllo interno della gestione.
CAPO VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE
Art. 62
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo linteresse dellEnte, la forma di riscossione nellambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dellEnte che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 63
LO STATO
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per lesercizio, nel proprio territorio, di funzioni dinteresse generale da parte dello Stato, nellambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
Art. 64
LA REGIONE
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nellattività programmatoria di sua competenza, si attiene gli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art.65
LA PROVINCIA
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nellambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 66
REVISIONE DELLO STATUTO
1. Le modificazioni e labrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dallart. 6, commi 3° e 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. ) .
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima delladunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. Ladozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: labrogazione totale dello Statuto assume efficacia con lapprovazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dello Statuto o dellultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che lha respinta.
Art. 67
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dellInterno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio.
4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta lentrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
6. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme, adottate dal Comune secondo le precedenti legislazioni, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.