Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 14

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Testo coordinato delle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 15 marzo 2001, n. 5 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

SOMMARIO

Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

Art. 2.

(Principi e modalità)

Art. 3.

(Ruolo della Regione

Art. 4

(Sussidiarietà)

Art. 5.

(Livelli ottimali)

Art. 6.

(Deroghe)

Art. 7.

(Individuazione ambiti ottimali)

Art. 8.

(Incentivi per l’esercizio associato)

Art. 9.

(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)

Art. 10.

(Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale)

Art. 11.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12.

(Oggetto)

Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Art. 13.

(Funzioni della Regione)

Art. 14.

(Funzioni degli Enti locali)

Art. 15.

(Modifiche a leggi regionali)

Art. 16.

(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

Capo III.
INDUSTRIA

Art. 17.

(Funzioni della Regione)

Art. 18.

(Funzioni degli Enti locali)

Art. 19.

(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

Art. 20.

(Istituzione del Fondo unico regionale)

Art. 21.

(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese)

Art. 22.

(Istituzione dell’Osservatorio regionale settori produttivi industriali)

Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO

Art. 23.

(Disposizioni comuni)

Art. 24.

(Procedimento autorizzativo per l’insediamento di attività produttive e Sportello unico)

Capo V.
COOPERAZIONE

Art. 25.

(Oggetto)

Art. 26.

(Funzioni della Regione)

Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE

Art. 27.

(Oggetto)

Art. 28.

(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)

Art. 29.

(Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria)

Art. 30.

(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”)

Art. 31.

(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)

Art. 32.

(Conferenza di Servizi presso le Province)

Art. 33.

(Conferenza di Servizi presso la Regione)

Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 34.

(Oggetto)

Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

(Funzioni della Regione)

Art. 36.

(Funzioni delle Province)

Art. 37.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 38.

(Compiti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale)

Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39.

(Funzioni della Regione e degli Enti locali)

Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 40.

(Funzioni della Regione)

Art. 41.

(Funzioni delle Province)

Art. 42.

(Funzioni dei Comuni)

Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 43.

(Funzioni della Regione)

Art. 44.

(Funzioni delle Province)

Art. 45.

(Funzioni dei Comuni)

Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO

Art. 46.

(Funzioni della Regione)

Art. 47.

(Funzioni delle Province)

Art. 48.

(Funzioni dei Comuni)

Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49.

(Funzioni della Regione)

Art. 50.

(Funzioni delle Province)

Art. 51.

(Funzioni dei Comuni)

Capo VIII.
ENERGIA

Art. 52.

(Funzioni della Regione)

Art. 53.

(Funzioni delle Province)

Art. 54.

(Funzioni dei Comuni)

Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE

Art. 55.

(Funzioni della Regione)

Art. 56.

(Funzioni delle Province)

Art. 57.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 58.

(Funzioni delle autorità d’ambito e dei gestori del servizio idrico integrato)

Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 59.

(Funzioni della Regione)

Art. 60.

(Funzioni delle Province)

Art. 61.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 62.

(Funzioni delle Comunità montane)

Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI

Art. 63.

(Funzioni della Regione)

Art. 64.

(Funzioni delle Province)

Art. 65.

(Funzioni dei Comuni)

Capo XII.
LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

Art. 66.

(Funzioni della Regione)

Art. 67.

(Funzioni delle Province)

Art. 68.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 69.

(Funzioni delle Comunità montane)

Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE

Art. 70.

(Funzioni della Regione)

Art. 71.

(Funzioni delle Province)

Art. 72.

(Funzioni dei Comuni)

Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 73.

(Funzioni della Regione)

Art. 74.

(Funzioni delle Province)

Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 75.

(Finalità)

Art. 76.

(Funzioni della Regione)

Art. 77.

(Funzioni delle Province)

Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 78.

(Funzioni della Regione)

Art. 79.

(Funzioni degli Enti locali)

Art. 80.

(Competizioni su strade regionali)

Titolo VI.
TURISMO, ACQUE MINERALI E TERMALI

Capo I.
Turismo

Art. 81.

(Oggetto)

Art. 82.

(Funzioni della Regione)

Art. 83.

(Funzioni degli enti locali)

Capo II.
ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 84.

(Oggetto)

Art. 85.

(Funzioni della Regione)

Art. 86.

(Funzioni delle Province)

Titolo VII.
URBANISTICA, EDILIZIA, AREE PROTETTE, TRASPORTI E VIABILITÀ

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 87.

(Oggetto)

Capo II.
URBANISTICA E TUTELA DEI BENI AMBIENTALI

Art. 88.

(Rinvio)

Capo III.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 89.

(Funzioni della Regione)

Art. 90.

(Funzioni delle Province)

Art. 91.

(Funzioni dei Comuni)

Capo IV.
AREE PROTETTE

Art. 92.

(Disposizioni generali)

Art. 93.

(Funzioni della Regione)

Art. 94.

(Funzioni delle Province)

Art. 95.

(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)

Capo V.
TRASPORTI E VIABILITÀ

Sezione I.
TRASPORTI

Art. 96.

(Funzioni della Regione)

Art. 97.

(Funzioni delle Province)

Art. 98.

(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)

Art. 99.

(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)

Art. 100.

(Vigilanza)

Sezione III
Viabilità

Art. 101.

(Funzioni della Regione)

Art. 102.

(Funzioni delle Province)

Art. 103.

(Potere sostitutivo)

Art. 104.

(Agenzia regionale delle strade - ARES Piemonte)

Titolo VIII.
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 105.

(Oggetto)

Capo II.
TUTELA DELLA SALUTE

Art. 106.

(Oggetto)

Art. 107.

(Funzioni della Regione)

Art. 108.

(Istituzione della Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale)

Art. 109.

(Funzioni dell’ASL)

Art. 110.

(Modificazione alla l.r. 30/1982)

Art. 111.

(Funzioni in materia di interventi di urgenza)

Art. 112.

(Funzioni in materia di pubblicità sanitaria)

Capo III.
SERVIZI SOCIALI

Art. 113.

(Oggetto)

Art. 114.

(Funzioni della Regione)

Art. 115.

(Funzioni delle Province)

Art. 116.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 117.

(Funzioni delle ASL)

Art. 118.

(Modificazioni ed abrogazioni alle ll.rr. 18/1994 e 62/1995)

Capo IV.
ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)

Art. 119.

(Oggetto)

Art. 120.

(Funzioni della Regione)

Art. 121.

(Funzioni delle Province)

Art. 122.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 123.

(Diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario)

Capo V.
BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

Art. 124.

(Funzioni della Regione)

Art. 125.

(Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari)

Art. 126.

(Funzioni delle Province)

Art. 127.

(Funzioni dei Comuni)

Art. 128.

(Funzioni delle Comunità montane)

Art. 129.

(Gestione dei musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi)

Art. 130.

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

Capo VI.
POLITICHE GIOVANILI

Art. 131.

(Principi generali)

Art. 132.

(Funzioni della Regione)

Art. 133.

(Funzioni delle Province)

Art. 134.

(Funzioni dei Comuni e degli Enti locali)

Art. 135.

(Rappresentanze giovanili)

Titolo IX.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 136

(Disposizioni finanziarie)

Art. 137.

(Norma finale)

Art. 138.

(Norma transitoria)

Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all’ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;

c) formazione professionale;

d) polizia amministrativa;

e) turismo e acque minerali e termali;

f) urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità;

g) servizi alla persona ed alla comunità.

Art. 2.

(Principi e modalità)

1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). L’effettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dell’individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. La Regione garantisce l’assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dell’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3.

(Ruolo della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa l’adozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, l’emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;

e) l’indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con l’Unione europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;

g) l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;

h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.

2. La Regione garantisce l’esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.

3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4.

(Sussidiarietà)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990 e dell’articolo 4 della l.r. 34/1998.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.

Art. 5.

(Livelli ottimali)

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dell’articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento della popolazione.

Art. 6.

(Deroghe)

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all’articolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

a) l’adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;

b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.

Art. 7.

(Individuazione ambiti ottimali)

1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui all’articolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legislazione di settore.

2. Le Province coordinano l’attività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai Comuni interessati l’assistenza tecnico-amministrativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990 nonchè il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

3. La Giunta regionale indirizza l’attività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

4. La Regione per le finalità di cui all’articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

Art. 8.

(Incentivi per l’esercizio associato)

1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.

2. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.

3. Fino all’approvazione della disciplina regionale attuativa dell’articolo 26 bis della l. 142/1990 e dell’articolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)

1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, la Regione favorisce l’unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.

2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dall’articolo 9 della l.r. 34/1998.

Art. 10.

(Obbligo di informazione.
Sistema informativo regionale)

1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all’interconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).

4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, l’utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 11.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito della segreteria interistituzionale, di cui all’articolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, l’Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12.

(Oggetto)

1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.

Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Art. 13.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per l’accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;

b) attività connesse all’Osservatorio regionale dell’artigianato, così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato);

c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle Commissioni provinciali per l’artigianato nonché l’istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato;

d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;

e) funzioni e competenze previste dall’articolo 41, comma 2 del d.lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le Province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dell’artigianato artistico tradizionale.

3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell’UE o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali interessati.

Art. 14.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative:

a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell’artigianato;

b) la concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;

d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dell’articolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico ed all’individuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997.

Art. 15.

(Modifiche a leggi regionali)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 21/97, è inserito il seguente:

“2 bis. All’Osservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.”

2. Dopo la lettere f) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. n. 21/97, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) un rappresentante designato dalle Province;

f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane."

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8, (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è inserito il seguente:

“3 bis. All’Osservatorio partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali”.

Art. 16.

(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l’analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;

b) l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;

c) l’informazione alle imprese in ordine all’accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l’accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero dell’Industria una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

Capo III.
INDUSTRIA

Art. 17.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l’individuazione dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;

b) i criteri per l’individuazione dei sistemi produttivi locali;

c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all’industria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie d’intervento e d’investimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per l’accesso a tali benefici, l’individuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nell’esercizio della delega;

d) la proposta all’amministrazione statale competente di criteri differenziati per l’attuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla legge 19 dicembre 92, n. 488;

e) la cooperazione con i Ministeri competenti nell’attività di valutazione e controllo sull’efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;

g) la determinazione dei criteri per l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:

a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati all’industria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;

b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);

c) l’istituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per l’innovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nell’ambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell’UE o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli Enti locali interessati.

3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli Enti strumentali ovvero procede all’appalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell’attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.

2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. La città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.

Art. 19.

(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. Nell’esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all’organo regionale competente all’adozione dell’atto.

3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e funzioni di cui agli articoli 17 e 23.

4. La Regione procede all’individuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 20.

(Istituzione del Fondo unico regionale)

1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.

Art. 21.

(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale
e delle funzioni di concessione ed erogazione
di benefici alle imprese)

1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina l’amministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto l’esercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell’anno di riferimento, con le risorse disponibili nell’ambito del Fondo unico regionale di cui all’articolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.

3. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria, la gestione, l’erogazione delle risorse del Fondo unico regionale nell’ambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere all’appalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, all’incentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.

Art. 22.

(Istituzione dell’Osservatorio regionale settori
produttivi industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l’Osservatorio regionale Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sull’andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell’industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall’intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli Unici comunali, così come previsto dall’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell’amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull’industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l’informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L’Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all’apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. L’Osservatorio si avvale dell’apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell’Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l’Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell’Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.

Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO

Art. 23.

(Disposizioni comuni)

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:

a) interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;

b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;

c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell’offerta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l’informazione, anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali;

d) promozione e sostegno all’innovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;

e) interventi finalizzati ad agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all’agevolazione dell’accesso al credito;

g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.

2.Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.

Art. 24.

(Procedimento autorizzativo per l’insediamento
di attività produttive e Sportello unico)

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;

b) l’ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;

c) d’intesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;

d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

4. Per il reperimento, l’immissione in rete e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d’intesa con i soggetti e le strutture che li detengono, ovvero costituisce appositi gruppi di lavoro o commissioni a cui possono partecipare esperti esterni

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l’individuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Capo V.
COOPERAZIONE

Art. 25.

(Oggetto)

1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall’articolo 19 del d. lgs. 112/1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.

Art. 26.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) i contributi e le agevolazioni per l’incentivazione della cooperazione;

c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l’occupazione del comparto della cooperazione;

e) le agevolazioni per favorire l’accesso al credito delle cooperative;

f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in coofinanziamento con l’Unione europea ed altri soggetti;

b) l’Osservatorio della cooperazione;

c) gli interventi per l’adeguamento degli standards qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;

d) gli interventi di garanzia per l’ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;

e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonchè per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell’esercizio dell’attività delle imprese cooperative;

f) gli interventi finalizzati alla crescita dell’attività di impresa in forma cooperativa.

Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE

Art. 27.

(Oggetto)

1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia “miniere e risorse geotermiche” ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.

2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.

Art. 28.

(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all’articolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 29.

(Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria)

1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il caso previsto dall’articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall’articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.

Art. 30.

(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22
novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”)

1. L’articolo 2 della l.r. 69/78 è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell’attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione."

2. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della l.r. 69/78 sono abrogati.

3. L’articolo 6 della l.r. 69/78 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: ‘L’amministrazione regionale concorre’ sono sostituite dalle seguenti : ‘Salvo i casi previsti dall’articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono’."

Art. 31.

(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)

1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l’istruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dall’articolo 33.

5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell’Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all’articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.

Art. 32.

(Conferenza di Servizi presso le Province)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 31 presso le Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza di Servizi è così formata:

a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Regione;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale);

b) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dall’articolo 13 della l.r. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Art. 33.

(Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 31, presso l’Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza dei Servizi è così formata:

a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Provincia interessata;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) il Presidente dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta interessata o suo delegato;

b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d. lgs. 490/1999 e della l. 431/1985;

c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.

4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
PROTEZIONE CIVILE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 34.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti","energia" “risorse idriche e difesa del suolo”, “opere pubbliche” e “protezione civile”.

2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 3.

Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell’articolo 3:

a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l’indicazione delle priorità dell’azione regionale;

b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

c) l’approccio integrato e l’unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l’esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;

d) la promozione dell’informazione, dell’educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) l’individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione;

c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.

3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l’individuazione dei progetti dimostrativi.

Art. 36.

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15 della l. 142/1990, e all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all’organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Art. 37.

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell’ambito del proprio territorio.

Art. 38.

(Compiti dell’Agenzia regionale
per la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l’assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

2. L’ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1995.

Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39.

(Funzioni della Regione e degli Enti locali)

1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 40.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione l’individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l’esercizio della vigilanza e del controllo.

2. A tal fine e per gli effetti dell’articolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima dell’adozione del provvedimento per l’effettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, definisce le funzioni dell’ARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:

a) le modalità attuative per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

b) il raccordo, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni, dell’ARPA con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;

c ) l’integrazione, l’accelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.

3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l’individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 41.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l’esercizio della vigilanza.

Art. 42.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

b) il raccordo e l’utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 72;

c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 43.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’individuazione di aree regionali ovvero, d’intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;

b) l’individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;

c) l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dell’aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

d) l’espressione del parere di cui all’articolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell’ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 44.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

c) rilevamento della qualità dell’aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b). E’ assorbita in tali funzioni l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall’articolo 29 del d.lgs. 112/1998;

d) tenuta e aggiornamento dell’inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

e) rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 45.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a);

b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell’aria.

Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO

Art. 46.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l’acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;

b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

c) l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

e) l’acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

f) l’individuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 47.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’ARPA:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l’ARPA.

Art. 48.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall’articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell’ARPA.

Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province;

c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.

Art. 50.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall’articolo 27 della l.r. 59/1995;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;

d) rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa all’eliminazione degli olii usati;

e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;

f) attuazione e gestione dell’anagrafe provinciale dei siti contaminati;

g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all’articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

Art. 51.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a);

b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995;

c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.

Capo VIII.
ENERGIA

Art. 52.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;

b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;

c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;

d) emanazione di linee guida per la diffusione e l’attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;

e) promozione delle fonti rinnovabili, dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico;

f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all’articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;

g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;

b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall’articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali);

d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;

e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.

Art. 54.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell’ambito del piano regolatore, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della l. 10/1991;

b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all’articolo 66, comma 2, lettera a).

2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere l’istituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per l’energia e raccordate con l’ARPA, secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.

Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE

Art. 55.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell’Osservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;

g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;

h) individuazione, su proposta dell’autorità d’ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all’uso idropotabile, l’adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d’intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

Art. 56.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);

c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);

e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;

f) rilevamento e controllo sull’applicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi d’azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

h) gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, lettere f) e g).

i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa d’intesa con le Province interessate.

3. Ai sensi dell’articolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 57.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 48/1993;

b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle relative utilizzazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);

c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

Art. 58.

(Funzioni delle autorità d’ambito e dei gestori
del servizio idrico integrato)

1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell’autorità d’ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.

2. Sono altresì trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dell’autorità d’ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984.

3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità d’ambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;

d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.

Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 59.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’individuazione e la classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali e l’aggiornamento dei relativi elenchi;

b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d’acqua e all’uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l’introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;

c) l’individuazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dell’attribuzione delle competenze di cui al d.lgs. 112/1998;

d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:

1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;

2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

f) l’approvazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento così come indicato dall’articolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre Regioni interessate per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del d. lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all’asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.

Art. 60.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformità ai piani di bacino.

2. Ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 112/98, i Piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 112/98 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d’acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui all’art. 59 comma 1, lettera c) nonchè compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Art. 61.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d’acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei: l’esercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937, l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l’autorità idraulica competente sui corsi d’acqua superficiali di interesse regionale.

3. Qualora i corsi d’acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in forma associata.

Art. 62.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo, in conformità ai piani di bacino.

2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d’acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei l’esercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi ;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al r.d.2669/1937 ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994;

d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l’autorità idraulica competente sui corsi d’acqua superficiali di interesse regionale.

Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI

Art. 63.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dell’Ufficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l’attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;

f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici;

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all’articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.

Art. 64.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;

b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Art. 65.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione d’uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;

b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Capo XII.
LAVORI E OPERE PUBBLICHE

Art. 66.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dell’attuazione degli interventi programmati e della spesa;

b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;

c) svolgimento delle funzioni di “unità specializzate” anche a supporto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e successive modificazioni;

d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;

e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;

f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c);

g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;

h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;

i) la valutazione tecnico - amministrativa su:

1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;

2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all’articolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58, comma 2;

l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;

m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza;

b) le funzioni conferite dall’articolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.

3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d’appalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa).

4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui all’articolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell’amministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.

5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 67.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) la progettazione, l’approvazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;

b) le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell’ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, lettera a);

c) l’accertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.

Art. 68.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;

b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee per la distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione;

c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);

d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;

e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.

Art. 69.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;

b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse all’espropriazione per pubblica utilità e all’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nell’ambito territoriale delle comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, lettera a).

Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE

Art. 70.

(Funzioni della Regione )

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare l’identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e l’individuazione degli interventi mitigatori;

c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;

d) coordinamento dell’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile;

f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;

h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;

j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;

k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.

Art. 71.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) l’adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;

b) l’attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;

c) l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

d) l’attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;

f) gli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato e l’attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

Art. 72.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;

b) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) l’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;

d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l’emergenza;

e) la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

f) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.

Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 73.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione adotta la Carta della natura di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 74.

(Funzioni delle Province)

1. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell’ambiente naturale;

b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

2. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative di cui all’articolo 70, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 75.

(Finalità)

1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.

Art. 76.

(Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dall’articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell’offerta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.

Art. 77.

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all’articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all’effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L’attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all’attribuzione di alcune competenze gestionali;

b) l’istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall’Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d’intesa con le Province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.

3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.

4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all’assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell’attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.

Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE
E LOCALE

Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 78.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.

2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all’attività operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Art. 79.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.

2. La Regione promuove l’esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 80.

(Competizioni su strade regionali)

1. E’ attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più provincie, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Titolo VI.
TURISMO, ACQUE MINERALI E TERMALI

Capo I.
TURISMO

Art. 81.

(Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia “Turismo”, le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.

2. La Regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore.

Art. 82.

(Funzioni della Regione)

1. Nelle more dell’efficacia del disposto di cui all’articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative :

a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;

b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine turistica istituzionale e dell’offerta turistica regionale;

c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell’offerta turistica regionale;

d) indirizzo e coordinamento dell’organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell’osservatorio del turismo regionale per l’elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l’analisi dei mercati, della domanda e dell’offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;

e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l’accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;

f) concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.

Art. 83.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Nelle more dell’efficacia dei disposti di cui all’articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:

a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell’ambito dell’osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;

d) nulla-osta all’istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e all’uso della relativa denominazione;

e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l’accertamento dell’idoneità professionale all’esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;

f) concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;

g) individuazione dei Comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.

3. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:

a) individuazione dei Comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;

b) riconoscimento scuole di sci;

c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;

d) accertamento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci;

e) accertamento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina.

4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative a:

a) valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività ricettiva;

d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.

5. Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative all’accertamento di idoneità all’esercizio di impresa turistica.

Capo II.
ACQUE MINERALI E TERMALI

Art.84.

(Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia “Acque minerali e termali”, le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.

Art. 85.

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) attività promozionale volta al complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale;

b) attività di osservatorio;

c) sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario e relativo monitoraggio.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate assicurando la partecipazione degli Enti locali.

Art. 86.

(Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);

b) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della l.r. 25/1994;

c) l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 della l.r. 25/1994;

d) le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali così come stabilito dall’articolo 29.

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 87.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di “Urbanistica”, “Edilizia”, “Aree protette”, “Trasporti” e “Viabilità”.

Capo II.
URBANISTICA E TUTELA DEI BENI AMBIENTALI

Art. 88.

(Rinvio)

1. La Regione, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti locali rimangono stabilite dalla l.r. 56/1977.

3. La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della l.r. 56/1977 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

Capo III.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 89.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale;

c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per l’edilizia residenziale, sentite le Province;

d) la definizione delle modalità e delle misure di incentivazione e di agevolazione;

e) la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

f) l’individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell’attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;

g) l’indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);

h) l’adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

i) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie;

j) la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo;

k) la verifica della congruità dei costi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie relativamente all’approvazione dei programmi attuati;

l) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

m) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica;

n) la fissazione delle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni;

o) l’individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformità ai criteri di cui all’articolo 59, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998;

p) la definizione, sentite le Province, dell’assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, nonché dell’attività di controllo sugli stessi;

q) l’indirizzo e la vigilanza sull’attuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonché il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.

Art. 90.

(Funzioni delle Province)

1. Le Province predispongono e gestiscono, d’intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all’individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono trasferite, altresì, alle Province le funzioni relative:

a) alla formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, anche attraverso l’acquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Art. 91.

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a:

a) rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell’elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all’articolo 90, comma 1;

b) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui all’articolo 89, comma 1, lettera g).

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

3. Sono, altresì, delegate ai Comuni le funzioni relative a:

a) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

b) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia;

c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi in ordine alla realizzazione di ogni singolo intervento.

4. I Comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. E’ fatta salva la facoltà, per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettere a) e b).

Capo IV.
AREE PROTETTE

Art. 92.

(Disposizioni generali)

1. La Regione, nell’ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell’Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l’istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.

Art. 93.

(Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;

b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;

d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette. ‘Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia’), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19;

e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui all’articolo 38 della l.r. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;

f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi all’espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.

2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall’articolo 2 della l.r. 12/1990 e dall’articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell’articolo 6 della l.r. 12/1990 e dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);

c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;

d) approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;

e) approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;

f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;

g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;

h) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;

i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;

l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dell’ammontare delle risorse da assegnare, nell’anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.

3. L’individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l’approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.

Art. 94.

(Funzioni delle Province)

1. E’ attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. In tale ambito le Province provvedono all’organizzazione del personale e all’indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all’approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d’area;

b) l’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del d.lgs. 490/1999;

d) l’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:

a) l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell’Area protetta;

b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell’autorizzazione;

c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) l’autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l’autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:

a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell’Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all’autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l’obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;

b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l’obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;

c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;

d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l’oggetto della violazione.

Art. 95.

(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)

1. E’ attribuita ai Comuni e alle Comunità montane la gestione delle Aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.

2. I Comuni e le Comunità montane provvedono all’organizzazione del personale e all’indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all’approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo locale.

Capo V.
TRASPORTI E VIABILITÀ

Sezione I.
TRASPORTI

Art. 96.

(Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonché all’approvazione dei relativi progetti di intervento;

b) all’individuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

c) al rilascio di concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;

d) alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;

e) alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;

f) alla regolamentazione dell’utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i Comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti d’uso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;

g) alla programmazione degli interporti e dell’intermodalità, con esclusione di quelli indicati all’articolo 104, comma 1, lettera g) del d.lgs. 112/1998;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;

l) alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;

m) alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;

n) agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;

o) all’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l’ammodernamento di impianti esistenti, nonché all’approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, all’assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per l’apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della Giunta regionale di trasferimento alle Comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 97.

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o più Comuni, una o più Province, Regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi più Province le funzioni sono svolte dalla Provincia ove si svolge il percorso prevalente;

b) alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilità;

c) alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;

d) al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

e) al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

f) al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

g) al rilascio dell’inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;

h) alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;

i) al rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;

l) all’applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.

2. Competono, altresì, alle Province le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico di navigazione non di linea, relative:

a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

b) alla predisposizione di apposite norme atte a consentire l’esercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di Comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori :

1) popolazione;

2) estensione territoriale e relative caratteristiche;

3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;

5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;

6) numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;

c) alla predisposizione dei regolamenti tipo sull’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, definiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

d) all’istituzione delle Commissioni consultive provinciali operanti in riferimento all’applicazione, da parte dei Comuni, dei regolamenti tipo sull’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

Art. 98.

(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale e di affidamento della gestione dei porti di interesse turistico regionale secondo le modalità di cui all’articolo 96, comma 1, lettera d);

b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai Comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla l. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici. A seguito dell’individuazione di cui all’articolo 96, comma 1, lettera b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 26/1995;

c) al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;

d) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonché delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;

e) all’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonché all’autorizzazione per l’attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l’immissione di nuovo materiale rotabile;

f) all’approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;

g) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;

h) alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai Piani urbani del traffico (~PUT~);

i) all’applicazione del r.d. 148/1931 per quanto di loro competenza;

l) alla manutenzione ed escavazione di porti turistici di interesse comunale.

2. Competono, altresì, ai Comuni le seguenti funzioni in materia di servizi di trasporto di navigazione relative:

a) all’adozione dei regolamenti comunali sull’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, predisposti in conformità al regolamento tipo redatto dalla Provincia competente territorialmente. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, prevista dall’articolo 4, comma 4, della l. 21/1992, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell’organo ed i suoi compiti istituzionali. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai Comuni entro novanta giorni dall’emanazione del regolamento tipo provinciale e previo parere della Commissione consultiva provinciale da formulare entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il Comune approva il regolamento prescindendo dal parere medesimo;

b) al rilascio della licenza e dell’autorizzazione per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire ai servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera a);

d) all’adozione di ogni altro atto connesso con l’esercizio delle funzioni sopra indicate.

3. Alle Comunità montane, oltre alle funzioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza sulla regolarità dell’esercizio di impianti a fune e tranviari;

b) l’approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.

Art. 99.

(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)

1. In attuazione delle norme di cui all’articolo 6 della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

2. Le CCIAA provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l’impianto, la tenuta e l’aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell’esame di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 21/1992.

3. L’iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza o autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

4. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, di taxi e di noleggio.

5. Con regolamento regionale sono emanate le disposizioni concernenti:

a) le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale;

b) la composizione, la nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l’esame dei requisiti per l’idoneità all’esercizio del servizio;

c) le modalità, gli argomenti e le materie di esame, di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità all’esercizio del servizio;

d) le norme relative all’iscrizione e revisione del ruolo;

e) le norme transitorie.

Art. 100.

(Vigilanza)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull’attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore.

Sezione II.
VIABILITÀ

Art. 101.

(Funzioni della Regione)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), individua le strade da trasferire al demanio delle singole Province e quelle da mantenere al demanio regionale.

2. La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale:

a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;

b) programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.

3. Relativamente alle tratte autostradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:

a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;

b) determinazione delle modalità operative per la predisposizione e l’approvazione dei piani finanziari delle Società concessionarie;

c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;

d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;

e) verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle Società concessionarie;

f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

Art. 102.

(Funzioni delle Province)

1. Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui all’articolo 101, comma 1.

2. Sono, altresì, trasferite alle Province le seguenti funzioni:

a) progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonchè manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;

b) manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalità previste dall’articolo 104;

c) i poteri ed i compiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche sul demanio regionale; tali poteri e compiti possono essere delegati alle società a capitale misto;

d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni);

e) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all’esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale.

Art. 103.

(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con costi a carico della Provincia inadempiente.

2. La Regione, in caso di accertata inadempienza, si riserva di presentare richiesta al Ministero dei lavori pubblici di sospensione e di trasferimento alla Regione delle risorse attribuite alle Province per la gestione del demanio stradale regionale.

Art. 104.

(Agenzia regionale delle Strade - ARES-PIEMONTE)

1. La Regione, con apposito provvedimento legislativo da approvare entro il 31 marzo 2001, costituisce l’Agenzia regionale delle Strade del Piemonte (ARES-PIEMONTE), per esercitare le funzioni di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale.

2. In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la Regione e le Province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 99, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:

a) le procedure e le modalità per l’approvazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;

b) le procedure e le modalità per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale.

Titolo VIII.
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 105.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di “sanità veterinaria” e “salute umana”, “servizi sociali”, “istruzione ed edilizia scolastica”, “beni, attività culturali e spettacolo”, “politiche giovanili”.

Capo II.
TUTELA DELLA SALUTE

Art. 106.

(Oggetto)

1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dall’articolo 113 del d.lgs. 112/1998.

Art. 107.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito dei conferimenti di cui al Capo I “Tutela della salute” del titolo IV del d.lgs. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore.

2. In particolare la Regione:

a) adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore;

b) organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza;

c) definisce l’ordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dell’offerta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate;

d) fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), all’interno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione;

e) emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASL e delle ASO, così come stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

f) adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 229/1999, relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle ASL e delle ASO con particolare riferimento all’efficienza e all’efficacia dei servizi sanitari;

g) fissa i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie, nonché i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dall’articolo 8 quater del d.lgs. 229/1999;

h) definisce i criteri mediante i quali i Comuni concorrono all’integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;

i) verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 3, del d.lgs. 112/1998, nonché esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell’applicazione della buona pratica di laboratorio;

l) svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato all’interno del Servizio sanitario regionale (SSR), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sull’applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

3. La Regione disciplina con legge di attuazione del d.lgs. 229/1999 l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 108.

(Istituzione della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

2. La Conferenza è costituita da:

a) il Sindaco del Comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’ASL coincida con quello del Comune;

b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;

c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte;

d) il Presidente dell’Unione Province Piemontesi (UPP);

e) il Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Delegazione Regionale Piemontese;

f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;

g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.

3. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità, su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell’Amministrazione provinciale interessata.

4. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all’articolo 3 bis, commi 6 e 7 del d.lgs. 502/1992 riguardano i direttori generali di ASO, la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l’Azienda.

5. La designazione del componente del collegio sindacale di ASO spettante all’organismo di rappresentanza dei Comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l’Azienda.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 6 della l.r. 34/1998.

Art. 109.

(Funzioni delle ASL)

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all’impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonchè la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all’uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all’ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.

2. Sono altresì subdelegate all’ASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all’articolo 32 del r.d. 147/1927.

3. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

4. Ferme restando le funzioni, già di competenza delle ASL, di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono trasferite alla ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Restano di competenza della Regione le funzioni relative all’esame delle domande di indennizzo di seconda istanza.

Art. 110.

(Modificazione alla l.r. 30/1982)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata.

Art. 111.

(Funzioni in materia di interventi di urgenza)

1. Spettano alla Regione ed ai Comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all’articolo 117 del d. lgs. 112/1998.

Art. 112.

(Funzioni in materia di pubblicità sanitaria)

1. L’autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche di recupero e di rieducazione funzionale è delegata al Comune sul territorio del quale insiste la struttura che, avvalendosi della ASL competente per territorio, provvede alla vigilanza e all’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei contravventori. Dell’avvenuto accertamento di violazioni e dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, il Sindaco dà comunicazione all’Assessore alla Sanità della Regione entro otto giorni.

Capo III.
SERVIZI SOCIALI

Art. 113.

(Oggetto)

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 114.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l’adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all’integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull’offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

e) l’istituzione del registro dei soggetti autorizzati all’erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l’acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;

i) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

j) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;

k) la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell’ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;

o) l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della l. 328/2000;

p) in via transitoria, fino all’entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativa dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della l. 328/2000, l’autorizzazione e la vigilanza relative alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL;

q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell’albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;

r) in via transitoria, fino all’emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB):

1) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB;

2) l’esercizio di tutte le funzioni concernenti le IPAB previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fatte salve quelle oggetto di delega di cui all’articolo 115;

3) l’approvazione di modifiche statutarie e istituzionali, comprese le estinzioni, delle ex IPAB privatizzate.

Art. 115.

(Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori dei servizi sociali, contenenti l’indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

b) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un’equilibrata distribuzione di servizi sul proprio territorio, mediante l’istituzione di apposite conferenze con gli enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del proprio territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

c) la raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull’offerta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi dei servizi sociali regionali e locali;

d) la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dell’informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

e) l’istituzione dell’ufficio provinciale di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse.

2. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) l’istituzione della sezione provinciale dell’albo delle cooperative sociali, l’iscrizione e la cancellazione dall’albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

b) l’istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

c) il rilascio delle autorizzazioni all’attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

d) l’autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale.

3. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) in via transitoria, fino all’emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle IPAB:

1) la vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle IPAB;

2) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;

b) le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull’amministrazione delle persone giuridiche private di cui all’articolo 12 del codice civile, operanti in materia di servizi sociali;

c) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”), sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d’intesa con le Province;

d) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d’intesa con le Province;

e) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d’intesa con le Province;

f) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi.

Art. 116.

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, mediante gestione diretta o delegata, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull’ordinamento dei servizi sociali:

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete , stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

c) sono titolari delle funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla vigilanza e all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, al comma 2;

d) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma i piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l’integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

e) promuovono forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell’ambito della vita comunitaria;

f) coordinano programmi, attività, progetti degli enti che operano nell’ambito di competenza tramite operatività tra i servizi che realizzano attività, volte all’integrazione sociale, ed intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

g) adottano la carta dei servizi di cui all’articolo 13 della l. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

2. In via transitoria, fino all’entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della l. 328/2000 , sono delegate alle ASL le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle ASL;

b) autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali, ad esclusione dei presidi ubicati nel Comune di Torino, per i quali le attività suddette vengono svolte dal Comune stesso.

Art. 117.

(Funzioni delle ASL)

1. E’ trasferita alle ASL l’assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi (TBC) non assistiti dall’INPS, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolitici).

Art. 118.

(Modificazioni ed abrogazioni alle ll. rr. 18/1994
e 62/1995)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) è aggiunta la seguente:

“d bis) un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata.

Capo IV.
ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 119.

(Oggetto)

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario.

Art. 120.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale in materia di:

a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all’integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;

b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell’edilizia scolastica;

c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell’articolo 138 del d.lgs. 112/1998.

Art. 121.

(Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l’istruzione secondaria superiore, di cui all’articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all’attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.

Art. 122.

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative all’edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l’istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell’articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

Art. 123.

(Diritto allo studio e programmazione
dello sviluppo universitario)

1. In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) programmare e sostenere finanziariamente, d’intesa con gli Atenei nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari e l’attivazione di nuove facoltà;

b) programmare e sostenere la realizzazione delle residenze universitarie per gli studenti fuori sede e per la mobilità internazionale nonché i servizi di supporto all’attività formativa degli studenti universitari;

c) definire i criteri ed erogare i benefici agli studenti capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;

d) erogare i benefici straordinari per gli studenti in particolari condizioni di disagio.

2. Le Province ed i Comuni concorrono all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) secondo il principio di sussidiarietà e nell’ambito della programmazione.

Capo V.
BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

Art. 124.

(Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

2) definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;

3) definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;

4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;

5) assumere l’iniziativa ai fini dell’esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del d. lgs. 490/1999;

6) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l’esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, sia con il sostegno agli Enti locali nell’esercizio delle medesime funzioni;

7) promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell’articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;

8) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 149, comma 4, lettera d) del d.lgs. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;

9) progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

10) promuovere l’istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l’erogazione di sevizi culturali;

11) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all’estero;

12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;

13) sostenere l’attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l’erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);

14) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;

15) individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;

16) sostenere l’editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura:

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) promuovere le attività espositive e le arti visive;

2) tutelare, valorizzare e promuovere l’originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte”);

3) promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l’ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;

4) promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l’albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l’istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.

2. Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:

a) le iniziative organizzate da enti, associazioni e istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;

b) le iniziative il cui svolgimento coinvolga più Province o comunque un territorio molto ampio.

3. La Regione si riserva altresì la promozione ovvero l’organizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.

4. La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie-locali di cui alla l.r. 34/1998.

5. Il Consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle Province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.

6. La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.

7. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dell’articolo 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 125.

(Funzioni della Regione in materia
di tutela dei beni librari)

1. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del Titolo I, Capo I e Titolo IV, Capo V del d.lgs. 112/1998 e dell’articolo 11 del d.lgs. 490/1999, compete alla Regione:

a) vigilare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dell’elenco indicativo di tali beni;

b) notificare l’importante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 490/1999 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) del d.lgs. 490/1999;

c) emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, l’integrità, la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui alle lettere a) e b), anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’articolo 9, lettera e) del d.p.r. 3/1972 e dell’articolo 39 del d.lgs. 490/1999;

d) vigilare sull’osservanza delle disposizioni del d.lgs. 490/1999 per quel che concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati;

e) proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l’esportazione ai sensi del Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 490/1999;

g) operare le ricognizioni delle raccolte private.

Art. 126.

(Funzioni delle Province)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l’intero territorio provinciale.

2. In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;

2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;

3) il coordinamento dell’attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;

4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

5) l’incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell’articolo 149 comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all’articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell’orientamento musicale e più in generale dell’educazione permanente.

3. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione è integrata nella programmazione generale della Provincia ed è volta all’equilibrato sviluppo del territorio.

Art. 127.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, i Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.

2. In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:

a) in materia di beni culturali:

1) l’istituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonché dei relativi sistemi;

2) il coordinamento ed il sostegno dell’attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;

3) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

4) l’incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell’articolo 149, comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell’originale patrimonio linguistico come indicato dall’articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell’orientamento musicale e più in generale dell’educazione permanente.

3. I Comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale o provinciale.

Art. 128.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Comunità montane esercitano le funzioni conferite ai Comuni , nell’ambito dei territori di propria competenza.

Art. 129.

(Gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi)

1. La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonché la stipulazione di convenzioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi.

2. Gli istituti possono assumere le forme previste agli articoli 112, 113 e 114 del d.lgs. 267/2000, oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione e società, prevedendo la partecipazione di Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio regionale stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 2.

Art. 130.

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

1. La Giunta regionale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), è autorizzata ad assumere tutti gli atti di sua competenza necessari per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 112/1998.

Capo VI.
POLITICHE GIOVANILI

Art. 131.

(Principi generali)

1. Nei diversi campi di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi di cui al presente articolo, la popolazione giovanile è definita secondo i criteri stabiliti dalla Unione Europea e recepiti dalla legislazione regionale.

2. La Regione, le Province ed i Comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del Programma regionale degli interventi e servizi per i giovani:

a) nella programmazione delle politiche giovanili, la Regione definisce gli indirizzi e le tipologie d’intervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;

b) nel coordinamento e nella promozione delle politiche giovanili, le Province ripartiscono ai Comuni le risorse ed i finanziamenti regionali, finalizzandone l’utilizzo al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;

c) nella realizzazione delle politiche giovanili, gli Enti locali sono titolari della gestione, in forma diretta o delegata degli interventi dei servizi in favore della popolazione giovanile e dispongono di autonomia organizzativa, funzionale e operativa nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 132.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentito il parere della Consulta regionale dei giovani.

2. La Regione ripartisce i fondi regionali alle Province sulla base di un’analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province.

3. La Regione definisce forme ed attribuzioni della Consulta regionale dei giovani, al fine di garantire la piena rappresentanza della popolazione giovanile.

4. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di Programma triennale degli interventi regionali per i giovani. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, assunto previamente il parere della Consulta regionale dei giovani.

5. Il Programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione regionale, individua inoltre i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale e definisce i criteri per i relativi finanziamenti.

6. La Regione assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale, sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali nel campo delle politiche giovanili.

7. La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta regionale dei giovani e valorizzandone l’apporto operativo e progettuale, istituisce l’Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

Art. 133.

(Funzioni delle Province)

1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) la presentazione di proposte per l’elaborazione del Programma triennale di cui all’articolo 132, comma 1;

b) la predisposizione annuale dei rispettivi piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;

c) la collaborazione con l’Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.

2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono svolte d’intesa con gli Enti locali.

3. Le Province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali gestiscono sul proprio territorio, d’intesa con gli Enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Art. 134.

(Funzioni dei Comuni e degli Enti locali)

1. Ai Comuni, anche in forma associata, e alle Comunità montane, è attribuita, in conformità all’articolo 132 comma 1 del d.lgs. 112/1998 la realizzazione di interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacità progettuale e gestionale.

2. A tal fine ogni anno i Comuni, anche in forma associata, e le Comunità montane presentano alla rispettiva Provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale.

Art. 135.

(Rappresentanze giovanili)

1. Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le Province, i Comuni, singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.

2. Le rappresentanze o i Forum di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nell’ambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti all’interno della Consulta regionale dei giovani.

Titolo IX.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.

Art. 136. *

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per l’anno 2000 i seguenti capitoli di spesa:

a) “Spese per la gestione degli incentivi alle imprese” il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 100 milioni;

b) “Osservatorio Settori produttivi industriali” il cui stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, “per memoria”;

c) “Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di sostegno all’attivazione degli sportelli unici per le attività produttive” il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 70 milioni;

2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del bilancio 2000.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 137.

(Norma finale)

1. L’efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1.

2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui all’articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della l. 265/1999, e all’individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, la presente legge è soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r. 34/1998.

Art. 138.

(Norma transitoria)

1. Fino all’entrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1998, n. 59) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal d.lgs. 123/1998 e dal d.lgs. 112/1998.


NOTE

Note all’art. 1.

- Il testo originario della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni) è pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1999, n. 299.

- Il testo dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente:

“Art. 4.

1. Nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all’articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione europea;

e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d’intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l’esercizio; prevedere che l’attuazione delle deleghe e l’attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolino l’esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1o gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell’articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell’occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all’avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall’emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

- Il testo originario del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

- Il testo originario del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1998, n. 92, S.O. ed è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

Note all’art. 2.

- Il testo originario della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali), è pubblicato sul B.U. del 25 novembre 1998, n. 47.

- Il testo dell’art. 16 della l.r. 34/98 è il seguente:

“Art. 16. (Adeguamento delle normative di settore e norme finali)

Con successivi provvedimenti si provvede all’adeguamento delle normative di settore, alla disciplina di riordino delle funzioni amministrative e del loro esercizio, con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa ed amministrativa.

2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui al titolo II, sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l’effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro 6 mesi dall’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 7 della l. 59/1997.

5. E’ in ogni caso assicurata la contestualita’ tra la decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite e l’attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento."

- La legge 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dal d. lgs. 267/00 (vedi nota all’art. 1).

Note all’art. 3.

- Il testo dell’art. 3 della l.r. 34/98 è il seguente:

“Art. 3. (Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione coopera con gli Enti locali per determinare l’applicazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e gestire le connesse funzioni amministrative."

- Per il testo del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Per il testo dalla l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

- Il testo del comma 203 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

“203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita’ di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche’ degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi’ definiti:

a) “Programmazione negoziata”, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalita’ di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita’ di competenza;

b) “Intesa istituzionale di programma”, come tale intendendosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati;

c) “Accordo di programma quadro”, come tale intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita’ e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita’ di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attivita’ ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche’ del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo di programma quadro e’ vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita’ posti in essere in attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita’, salve restando le esigenze di concorrenzialita’ e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia’ previsti dall’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) “Patto territoriale”, come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) “Contratto di programma”, come tale intendendosi il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) “Contratto di area”, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche’ eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche’ delle aree industrializzate realizzate a norma dell’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu’ rapida attivazione di investimenti di disponibilita’ di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell’ambito dei contratti d’area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall’articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Note all’art. 4.

- La l. 142/90 è stata abrogata dal d.lgs. 267/00.

- Il testo dell’art. 4 della l.r. 34/98 è il seguente:

“Art. 4. (Funzioni e compiti amministrativi degli Enti locali)

Le funzioni e i compiti amministrativi non riservati alla Regione ai sensi dell’articolo 3, sono di regola esercitati da Comuni, singoli o associati, Comunita’ montane, Province e dagli altri Enti locali.

2. Le leggi regionali individuano le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti ai soggetti indicati al comma 1 e le relative modalita’ di esercizio nel rispetto dei principi di autonomia dell’ente, di economicita’, di efficienza, di efficacia e per la promozione dello sviluppo integrato e sostenibile.

3. Il Comune esercita la generalita’ delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sul territorio.

4. Le Comunita’ montane e le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti ad interessi sovracomunali.

5. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 3 non gestibili direttamente dai Comuni nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle Autonomie locali, possono essere esercitati dalle Comunita’ montane o dalle Province sulla base dell’apposita normativa regionale di settore adottata con le modalità di cui all’articolo 4 della l. 59/1997."

Note all’art. 5.

- L’art. 16 della l. 142/90 è stato abrogato dal d. lgs. 267/00 (vedi nota all’art. 1).

Note all’art. 6.

- Per il testo del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 4.

- Per il testo dalla l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

Note all’art. 7.

- Il testo del comma 2 dell’art. 5 della l.r. 34/98 è il seguente:

“2. I Comuni interessati, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, soggetti, forme e metodologie per attuare l’esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.”

- La lettera l) del comma 1 dell’art. 14 e l’art. 11 della l. 142/90, come modificato dall’art. 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono stati abrogati dal d. lgs. 267/00.

- Il testo del comma 2 dell’art. 3 del d. lgs. 112/98 è il seguente.

“2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane in base ai principi di cui all’art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell’emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, le regioni esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l’esercizio associato delle funzioni.”

Note all’art. 8.

- Il testo del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“2. La generalita’ dei compiti e delle funzioni amministrative e’ attribuita ai comuni, alle province e alle comunita’ montane, in base ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell’emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita’ dei comuni. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi’ appositi strumenti di incentivazione per favorire l’esercizio associato delle funzioni.”

- L’art. 26 bis della l. 142/90 ed il comma 7 dell’art. 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono stati abrogati dal d. lgs. 267/00.

Note all’art. 9.

- Per il testo dalla l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

- Il testo dell’art. 9 della l.r. 34/98, è il seguente:

“Art. 9. (Sistema informativo)

1. La Regione, nell’ambito ed in coerenza con il Sistema informativo regionale e con il Sistema di telecomunicazioni adottato, definisce e promuove lo sviluppo delle componenti a supporto delle funzioni amministrative conferite agli Enti locali, in un’ottica di integrazione delle informazioni, dei dati e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni medesime."

Note all’art. 10.

- Per il testo dell’art. 9 della l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 9.

Note all’art. 11.

- Il testo del comma 3 dell’art. 6 della l.r. 34/98, è il seguente:

“3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.”

Note all’art 13.

- La legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), è stata pubblicata sul B.U. del 14 maggio 1997, n. 19 ed è stata da ultimo modificata dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (cfr. Testo coordinato).

- Il testo del comma 2 dell’art. 41 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“ 2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonchè il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento , sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d’intesa con i comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell’articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonchè l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l’erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario,

g) l’organizzazione, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l’estero, di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

Note all’art. 14.

- Il testo della lettera f) del comma 2 dell’art. 105 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“f) al conferimento di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade e dei raccordi autostradali;”

- Il testo del comma 5 dell’art. 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è il seguente:

“5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorita’ il personale gia’ addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.”

- Il testo del comma 6 dell’art. 31 della l.r. 21/97, è il seguente:

“6. La Regione puo’ concedere inoltre agli allievi che partecipano ai cicli di addestramento di cui al comma 4 borse di studio con i criteri e le modalita’ da stabilirsi con il Piano degli interventi di cui all’articolo 29, comma 2.”

- Il testo del comma 3 dell’art. 26 della l.r. 21/97, è il seguente:

“3. L’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico tutelate e’ approvata dalla Giunta regionale, anche per settori di attivita’ affini o complementari. La Giunta regionale si avvale della Commissione regionale per l’artigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione, anche in riferimento al contenuto di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 e successive modificazioni.”

Note all’art. 15.

- Il testo del comma 2 dell’art. 36 della l.r. 21/97, è il seguente:

“2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all’acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato attraverso l’istituzione di un Osservatorio regionale dell’artigianato, operante all’interno dell’assessorato competente per la materia.”

- Il testo della lettera f) del comma 2 dell’art. 37 della l.r. 21/97, è il seguente:

“f) un esperto delle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative”.

- Il testo del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8, è il seguente:

“3. La Regione Piemonte inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

a) alla programmazione regionale nel Settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore; “

Note all’art. 16.

- Il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 37 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita’ delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione e’ redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all’articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato."

Note all’art. 17.

- Il testo originario della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte), è pubblicato sul B.U. del 14 maggio 1997, n. 19.

- Per il testo d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Il testo originario della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modificazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel mezzogiorno), è pubblicato sulla G.U. del 21 dicembre 1992, n. 299.

- Il testo del comma 6 dell’art. 19 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.”

Note all’art. 18.

- Il testo dei commi 6 e 12 dell’art. 19 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.”

“12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.”

Note all’art. 19.

- Per il testo della l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

Note all’art. 20.

- Per il testo del comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 18.

Note all’art. 21.

- Per il testo dei commi 6 e 12 dell’art. 19 del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 18.

- Il testo del comma 8 dell’art. 19 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonchè quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.”

- Il testo del comma 2 dell’art. 50 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie , umane, strumentali e organizzative da trasferire.”

Note all’art. 22.

- Per il testo dalla l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

- Il testo del comma 2 dell’art. 23 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attivita’ produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attivita’ delle unita’ organizzative di cui all’articolo 24, nonche’ nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.”

Note all’art. 24.

- Per il il testo del d.lgs. 112/98 (Capo IV) si veda la nota all’art. 1.

- Il testo degli artt. 24 e 25 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“Art. 24. (Principi organizzativi per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi)

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.

2. Presso la struttura e’ istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche’ tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita’ promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti locali coinvolti puo’ prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto."

“Art. 25. (Procedimento)

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attivita’ produttive e’ unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facolta’ per l’interessato di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilita’, della conformita’ del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facolta’ per l’interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l’impianto in conformita’ alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche’ abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell’obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsita’ di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilita’ del ricorso da parte del comune, nella qualita’ di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta’ di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilita’ del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche’ delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente ne’ economicamente in modo diretto o indiretto all’impresa, con la presenza dei tecnici dell’unita’ organizzativa, entro i termini stabiliti; l’autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita’ previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione."

- Il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 23 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attivita’ produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attivita’ delle unita’ organizzative di cui all’articolo 24, nonche’ nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attivita’ produttive."

- Il testo del comma 6 dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 è il seguente:

“6. Ferma restandola necessità della acquisizione nelle materie per cui non è consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione. Nell’ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell’opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.”

Note all’art. 25.

- Il testo dell’art. 19 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell’industria, come definita nell’articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l’attuazione di interventi dell’Unione europea salvo quanto disposto dall’articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell’articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonche’ quelli per singoli settori industriali, per l’incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell’internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l’accertamento di speciali qualita’ delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attivita’ produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita’ di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita’ previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione puo’ proporre l’adozione di criteri differenziati per l’attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell’articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita’ di rilievo nazionale previste, nonche’ quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita’ si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo’ essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia’ avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell’articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita’ di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti."

Note all’art. 28.

- Il testo dell’art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , è il seguente:

“Art. 2.

Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi (3/a), rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiasi, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre prezione, graniti, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori a gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria."

Note all’art. 29.

- Il testo originario del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) è pubblicato sulla G.U. del 11 aprile 1959, n. 87 S.O ed è stato da ultimo modificato dal d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

- Il testo originario del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), è pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 1955, n. 158 S.O. ed è stato da ultimo modificato dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

- Il testo originario del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative dei quelle emanate con d.p.r. 547/55), è pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 1956, n. 105 S.O. ed è stato da ultimo modificato dal d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

- Il testo originario del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), è pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 1956, n. 105 S.O. ed è stato da ultimo modificato dal d. lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

- Il testo originario del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell’art. 7 della l. 212/90), è pubblicato sulla G.U. del 27 agosto 1991, n. 200 S.O. ed è stato da ultimo modificato dal d. l. 23 ottobre 1996, n. 542.

- Il testo originario della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) è pubblicato sulla G.U. del 13 aprile 1992, n. 87 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla l. 24 aprile 1998, n. 128.

- Il testo originario del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranei) è pubblicato sulla G.U. del 14 dicembre 1996, n. 293 S.O.

Nota all’art. 30.

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, è il seguente:

“Art. 2.

1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell’attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione."

- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 della l.r. 69/78 è il seguente:

L’Amministrazione delegata si avvale, per l’istruttoria, dell’ufficio del competente Assessorato Regionale, facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

L’istruttoria si conclude con il parere della Commissione prevista dal successivo articolo 6 che deve essere emesso entro 60 giorni.

Nel caso che la cava ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico la Commissione tecnico-consultiva esamina le risultanze istruttorie del provvedimento autorizzativo di cui alla legge regionale 57/1979 e successive modificazioni.

- Il testo dell’art. 6 della l.r. 69/78 è il seguente:

“Art. 6. (Commissione tecnicoconsultiva)

E’ istituita una Commissione tecnico-consultiva composta:

a) dall’assessore competente o suo delegato con funzione di presidente;

b) da un rappresentante dell’assessorato regionale all’Ecologia;

c) da un rappresentante dell’assessorato regionale alla Pianificazione del territorio e Parchi naturali;

d) da un rappresentante dell’assessorato regionale all’Urbanistica;

e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;

f) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori di cui uno dell’ANCE;

g) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori agricoli della regione;

h) da sei esperti: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali, uno in pianificazione territoriale, uno in ecologia e tutela dell’ambiente, uno in materia giuridica designati dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attivita’ scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto all’ufficio regionale delle cave e torbiere. La Commissione e’ nominata con decreto del Presidente della Giunta

Regionale, dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge e, inoltre, quando l’Amministrazione Regionale o quella dei Comuni interessati ne facciano richiesta.

Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell’Amministrazione Regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33."

- Il testo del comma 3 dell’art. 19 della l.r. 69/78 è il seguente:

“L’Amministrazione regionale concorre alla vigilanza attuata dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarita’ riscontrate nell’attivita’ di coltivazione in regime di autorizzazione.”

Note all’art. 31.

- Il testo originario della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) è pubblicato sul supplemento al B.U. del 10 dicembre 1999, n. 49.

Note all’art. 32.

- Il testo del comma 1 dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il seguente:

“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.”

- Il testo originario del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della l. 352/97), è pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1999, n. 302 S.O.

- Il testo originario della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo a scopi idrogeologici), è pubblicato sul B.U. del 23 agosto 1989, n. 34.

- Il testo dell’art. 13 della l.r. 40/98 è il seguente:

“Art. 13. (Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure)

1. L’autorità competente pubblica la notizia dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, invia gli elaborati di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), ai rispettivi soggetti interessati e, ai sensi dell’articolo 14, commi 1, 2 e 4 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da ultimo modificato dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche.

2. Alla conferenza di servizi partecipano i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all’articolo 9, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 12, comma 3.

4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nei termini di cui al comma 3, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

5. Nel caso di mancata partecipazione di una amministrazione regolarmente convocata alla conferenza o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui all’articolo 14, commi 3, 3 bis e 4, della l. 241/1990.

6. L’autorità competente invita almeno una volta il proponente a partecipare alle riunioni previste per la conferenza di servizi.

7. In caso di progetti che comportino derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di consentire il coordinamento della procedura stessa con quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l’autorità competente, nel caso della presentazione di progetti concorrenti di cui all’articolo 7 del regio decreto suddetto, per poter effettuare il loro esame congiunto nella stessa fase valutativa, richiede ai proponenti ammessi alla concorrenza la presentazione degli elaborati prescritti dalla presente legge per la specifica tipologia del progetto, assegnando agli stessi un termine per la presentazione. Tale richiesta sospende i termini della procedura di VIA che riprendono con l’avvenuta presentazione degli elaborati richiesti."

Note all’art. 33.

- Per il testo del comma 1 dell’art. 14 della l. 241/90 si veda la nota all’art. 32.

- Il testo originario della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicato sul B.U. del 3 agosto 1994, n. 31 ed è stato da ultimo modificato dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.

- Per il testo del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 32.

- Per il testo della l.r. 45/89 si veda la nota all’art. 32.

Note all’art. 36.

- L’art. 15 della l. 142/90 è stato abrogato dal d. lgs. 267/00.

- Il testo dell’art. 57 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“Art. 57. (Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore)

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche’ la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo."

Note all’art. 38.

- Il testo originario della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) è pubblicato sul suppl. al B.U. del 19 aprile 1995, n. 16.

- Il testo dell’art. 11 della l.r. 60/95, è il seguente:

“Art. 11. (Consulenza e collaborazioni)

1. L’ARPA stipula convenzioni quadro con l’Universita’ ed il Politecnico di Torino tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessita’ delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l’effettuazione delle stesse lo richiedono.

2. Secondo le modalita’ previste dallo Statuto: l’ARPA stabilisce rapporti di collaborazione con altri Enti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche; il Direttore generale puo’ avvalersi di specialisti di cui sia notoria la specifica competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di problemi che richiedono particolari competenze.

3. Per l’espletamento delle attivita’ rientranti nei fini istituzionali l’ARPA puo’ bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati; tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, ne’ con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato."

Note all’art. 39.

- Il testo della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), è pubblicato sul supplemento al B.U. del 17 dicembre 1998, n. 50, ed è stato da ultimo modificato dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54.

Note all’art. 40.

- Il testo originario del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è stato pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 1999, n. 228 S.O.

- Il testo dell’art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è il seguente:

“Art. 18 (Competenze della Regione)

1. La regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:

a)individua le autorita’ competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalita’ per l’adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;

b) definisce le modalita’ per il coordinamento dei soggetti che procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria, nonche’, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 25, le modalita’ per l’esercizio della vigilanza e del controllo;

c) definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

- Il testo del comma 3 dell’art. 72 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell’Agenzia regionale protezione ambiente di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche’ per le procedure di dichiarazione.”

- Il testo dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 è il seguente:

“Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi)

Presso l’ufficio dell’ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell’interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all’art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all’art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regionale, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall’ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell’ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l’ispettorato regionale o interregionale.

Per l’esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione:

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente:

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell’ispettorato regionale designato dall’ispettore."

Note all’art. 42.

- Il testo del comma 11 dell’art. 1 della legge 18 maggio 1997, n. 137 è il seguente:

“11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attivita’ industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, ”

Note agli artt. 43 e 44.

- Il testo della lettera f) del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

“f) l’indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni;”

- Il testo dell’art. 5 del d.p.r. 203/88 è il seguente:

“Art. 5.

1. E’ di competenza delle province la redazione e tenuta dell’inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della regione."

- Il testo dell’art. 17 del d.p.r. 203/88 è il seguente:

“1. L’art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell’artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell’ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l’approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell’ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall’art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell’art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall’art. 13, commi 1, 2 e 4."

- Il testo dell’art. 29 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche’ l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;

b) le determinazioni inerenti l’importazione, l’esportazione e lo stoccaggio di energia;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia;

d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia prodotta, distribuita e consumata;

e) la vigilanza sull’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);

f) l’impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

g) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche’ le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l’esercizio delle attivita’ elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche’ le competenze di cui all’articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita’;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche’ gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonche’ la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;

m) l’imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l’attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi’ le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la regione interessata. In mancanza dell’intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l’articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell’Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata."

Note all’art. 48.

- Il testo originario della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) è pubblicato sulla G.U. del 30 ottobre 1995, n. 254 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla l. 9 dicembre 1998, n. 426.

Note all’art. 49.

- Il testo originario del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio) è pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 1997, n. 38 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

- Il testo originario della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) è pubblicato sul supplemento al B.U. del 19 aprile 1995, n. 16 ed è stato modificato dalla legge regionale del 26 maggio 1997, n. 26.

- Il testo originario del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli oli usati), è pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 1992, n. 38 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla l. 9 dicembre 1998, n. 426.

Note all’art. 50.

- Il testo dell’art. 27 della l.r. 59/95, è il seguente:

“Art. 27. (Approvazione dei progetti ed autorizzazione all’esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, sottoposti alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale” e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni in materia di pronunce di compatibilita’ ambientale, sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. 361/1987 convertito dalla l. 441/1987; la Giunta regionale provvede alla relativa istruttoria mediante consultazione dei soggetti proponenti e apposite conferenze formate come segue:

a) i responsabili delle strutture competenti in materia di rifiuti e delle altre strutture regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con provvedimento della Giunta regionale;

b) il Sindaco del comune sede dell’impianto e i Sindaci dei comuni territorialmente confinanti, o loro delegati;

c) il Presidente della provincia competente per territorio, ovvero un Assessore da lui delegato;

d) un rappresentante della Unita’ sanitaria locale (USL) competente per territorio e un componente dell’ARPA quando sono attuate le competenze previste con l’istituzione della stessa;

e) quattro esperti, di cui un chimico, un geologo, un ingegnere esperto in impianti e tecnologie di smaltimento di rifiuti, un biologo o naturalista o agronomo forestale esperto nella gestione dei rifiuti componenti del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 36.

2. La conferenza ha sede presso l’Assessorato regionale all’ambiente ed e’ presieduta dall’Assessore regionale all’ambiente o da suo delegato.

3. La conferenza si avvale di una propria segreteria.

4. Le autorizzazioni all’esercizio dei nuovi impianti ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del d.p.r. 915/1982 sono rilasciate dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale puo’ stabilire criteri, disposizioni e prescrizioni per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio. “

- Il testo degli artt. 27, 28 e 29 del d. lgs. 22/97, è il seguente:

“Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e’ altresi’ allegata la comunicazione del progetto all’autorita’ competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’ ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e’ invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita’ del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita’ ambientale;

d) d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la regione puo’ avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu’ conformi all’autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo’ essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto."

“Art. 28 (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)

1. L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e’ autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita’ del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita’ dell’impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l’idoneita’ del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita’ fissate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ concessa per un periodo di cinque anni ed e’ rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui all’articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima e’ sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione, l’autorizzazione stessa e’ revocata.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera m), che e’ soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 ed al divieto di miscelazione di cui all’articolo 9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m), comma 1, dell’articolo 6, sono elevati ad un anno.

6. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo’ essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 16 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la societa’ straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita’ sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita’, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche’ l’ulteriore documentazione richiesta. La regione puo’ adottare prescrizioni integrative oppure puo’ vietare l’attivita’ con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica."

“Art. 29 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla meta’ per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attivita’ di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialita’ non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero’ essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 e’ di un anno, salvo proroga che puo’ essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo’ comunque superare i due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato puo’ presentare istanza al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso e’ prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato, della sanita’ e della ricerca scientifica."

- Per il testo della l.r. 59/95 si veda la nota all’art. 49.

- Il testo dell’art. 5 del d. lgs. 95/92, è il seguente:

“Art. 5. (Autorizzazioni)

1. L’autorità regionale competente e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dall’inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 4 e dalle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell’ambiente e della salute dall’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all’esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguire a spese del richiedente.

2. Ove l’autorità regionale accerti l’idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere pliclorodifenili e policlorotrifeniti e loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l’impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente.

3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione di oli usati disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali .

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all’art. 11, può essere rilasciata dal Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato , e della sanità ove, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente.

- Il testo del comma 3 dell’art. 37 della l.r. 59/95, è il seguente:

“3. La Regione nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle aziende municipalizzate, delle comunita’ montane, dei consorzi di bacino, nell’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 29 invita i soggetti competenti a provvedere; successivamente, in caso di inadempienza, provvede alla messa in mora; decorsi trenta giorni provvede direttamente o richiede alla provincia di provvedere in via sostitutiva.”

- Il testo del comma 5 dell’art. 17 del d. lgs. 22/97, è il seguente:

“5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione puo’ richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.”

Note all’art. 51.

- Per il testo della l.r. 59/95 si veda la nota all’art. 49.

- Per il testo del d.lgs. 22/97 si veda la nota all’art. 49.

- Il testo dell’art 29 della l.r. 59/95, è il seguente:

“Art. 29. (Deleghe ai comuni)

1. Le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialita’ inferiore a 30 mila metri cubi, per rifiuti inerti, sono da intendersi come reinterri di cui all’articolo 56, primo comma, lettera h) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche e integrazioni, e non sono da considerare impianti ai sensi del d.p.r. 915/1982, in quanto a basso impatto ambientale. 2. Le discariche di cui al comma 1 non sono sottoposte all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 3 bis, del d.l. 361/1987 convertito dalla l. 441/1987, bensi’ all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera d) del d.p.r. 915/1982.

3. Sono delegati ai comuni, l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera d) del d.p.r. 915/1982 e i relativi provvedimenti di rinnovo per le discariche di cui al comma 1. I comuni rilasciano l’autorizzazione, previa comunicazione alla provincia competente per territorio.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalita’, le procedure, gli obblighi e i termini per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche in riferimento alle procedure di autorizzazione ai sensi dell’articolo 56 della l.r. 56/1977."

Note all’art. 52.

- Il testo dell’art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è il seguente:

“Art. 12. (Progetti dimostrativi)

1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazone di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonchè iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell’acqua.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su delibera CIPE."

Note all’art. 53.

- Il testo dell’art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è il seguente:

“Art. 16. (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori)

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti,, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l’ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonchè delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste."

- Il testo originario del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) è pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 1994, n.151.

Note all’art. 54.

- Il testo del comma 5 dell’art. 5 della l. 10/91, è il seguente:

“5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.”

Note all’art. 55.

- Il testo originario della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche) è pubblicato sul suppl. al B.U. del 29 gennaio 1997, n. 4.

- Il testo del comma 3 dell’art. 29 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi’ le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la regione interessata. In mancanza dell’intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.”

- Il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 89 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Sino all’approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu’ regioni sono rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e’ rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d’intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio’ travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici."

Note all’art. 56.

- Il testo originario della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), è pubblicato sul B.U. del 24 novembre 1993, n. 47.

Note all’art. 57.

- Il testo originario della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è pubblicato sul B.U. del 24 dicembre 1977, n. 53 ed è stato da ultimo modificato dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (cfr. Testo coordinato).

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, è il seguente:

“Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee)

1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche e integrazioni, puo’ utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impieghi connessi ad attivita’ produttive.

2. Per finalita’ conoscitive e di controllo, il Sindaco trasmette all’autorita’ competente copia dell’autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell’utilizzazione stessa, sulla base dei modelli di cui all’articolo 3, comma 3.

3. L’uso potabile puo’ essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all’acquedotto esistente ed e’ comunque subordinato al nulla osta dell’autorita’ sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell’acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso e’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque emunte.

4. L’uso delle acque di falda in pressione puo’ essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

5. L’estrazione e l’utilizzazione delle acque rinvenute puo’ essere consentita per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all’anno.

6. Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)."

Note all’art. 58.

- Per il testo della l.r. 13/97 si veda la nota all’art. 55.

- Il testo originario della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 è pubblicato sul B.U. del 28 marzo 1984, n. 13 ed è stato da ultimo modificato dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (cfr. Testo coordinato).

- Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è il seguente:

“Art. 11. (Monitoraggio delle acque di fognatura)

1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell’ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono istallate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale."

Note all’art. 59.

- Per il testo del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Il testo originario del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 1904 ed è stato da ultimo modificato dalla l. 13 luglio 1911, n. 774.

- Il testo originario del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica) è pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1938, n. 63.

- Il testo originario della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientali delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) è pubblicato sulla G.U. del 19 gennaio 1994, n.14 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla l. 17 agosto 1999, n. 290.

- Il testo del comma 1 dell’art. 91 del d. lgs. 112/98 è il seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e’ soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita’, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.”

- Il testo dell’art. 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è il seguente:

“Art. 40 (Dighe)

1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche’ delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, alfine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita’ di cui al Titolo II.

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita’ di invaso e la salvaguardia sia della qualita’ dell’acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione e’ finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita’ di manutenzione da eseguire sull’impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attivita’ di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

3. Il progetto di gestione individua altresi’ eventuali modalita’ di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate tal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (a), volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e’ predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il progetto di gestione e’ approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; e’ trasmesso al Registro italiano dighe per l’inserimento come parte integrante del foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, (b) e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l’approvazione del progetto il gestore e’ autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita’ ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (c), le amministrazioni determinano specifiche modalita’ ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dal l’emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all’approvazione o alla operativita’ del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363 (d), volte a controllare la funzionalita’ degli organi di scarico, sono svolte in conformita’ ai fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione.

9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, ne’ il rispetto degli obiettivi di qualita’ ambientale e degli obiettivi di qualita’ per specifica destinazione."

- Il testo dell’art. 89 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“Art. 89. (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche’ alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita’ idriche qualora tra piu’ utenti debba farsi luogo delle disponibilita’ idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di piu’ regioni la nomina dovra’ avvenire di intesa tra queste ultime;

2. Sino all’approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu’ regioni sono rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e’ rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d’intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio’ travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l’unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu’ regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita’, anche organizzative, di gestione."

Note all’art. 60.

- Il testo dell’art. 57 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“Art. 57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche’ la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo."

- Il testo dell’art. 92 del d. lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 92. (Riordino di strutture)

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, sono ricompresi in particolare:

a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;

b) il Magistrato per il Po e l’ufficio del genio civile per il Po di Parma;

c) l’ufficio per il Tevere e l’Agro romano;

d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonche’ all’adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformita’ ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

3. Con uno o piu’ decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia."

- Per il testo del r.d. 523/94 si veda la nota all’art. 59.

Note all’art. 61.

- Per il testo dei rr. dd. 523/1904 e 2669/1937 nonchè della l. 37/94 si veda la nota all’art. 59.

Note all’art. 62.

- L’art. 29 della l. 142/90 è stato abrogato dal d. lgs. 267/00.

- Per il testo dei rr. dd. 523/1904 e 2669/1937 nonchè della l. 37/94 si veda la nota all’art. 59.

Note all’art. 63.

- Il testo originario della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche) è pubblicato sulla G.U. del 21 marzo 1974, n. 76.

- Il testo della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla l. 64/74) è pubblicato sul B.U. del 20 marzo 1985, n. 12.

- Per il testo della l.r. 45/89 si veda la nota all’art. 32.

- Il testo originario del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della l. 349/86, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicato sulla G.U. 31 agosto 1988, n. 204 ed è stato da ultimo modificato dal d.p.r. 11 febbraio 1998.

- Il testo dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

“Art. 81. (Competenze dello Stato)

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernente:

a) l’identificazione, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 3 della leggen. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonchè alla difesa del suolo;

b) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l’emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Se l’intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri competenti per materia:

I progetti di investimento di cui all’art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosot 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari."

Note all’art. 64.

- Per il testo della l.r. 45/89 si veda la nota all’art. 32.

Note all’art. 65.

- Per il testo della l.r. 45/89 si veda la nota all’art. 32.

Note all’art. 66.

- Per il testo del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Il testo del comma 5 dell’art. 4 della l. 109/94, è il seguente:

“5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.”

- Il testo dell’art. 18 della l.r. 18/84, è il seguente:

“Art. 18. (Pareri e approvazione progetti)

I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui al precedente articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico previsto dall’articolo 285 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, ne’ ad approvazione da parte degli organi dell’Amministrazione Regionale e vengono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Sono sottoposti al parere del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o delle competenti sezioni del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, i progetti delle opere igienico-sanitarie che per legge devono essere approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nonche’ i progetti delle opere degli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere del Servizio della forestazione ed economia montana competente per territorio.

I piani ed i programmi di cui agli articoli 5 e 6 individuano i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull’ambiente naturale, la cui approvazione da parte degli organi competenti e’ subordinata al parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.

Non occorre parere sui progetti stralciati da progetti esecutivi generali sui quali si e’ gia’ espresso favorevolmente il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, purche’ l’Ente interessato con apposita deliberazione garantisca il rispetto dei requisiti tecnici dell’opera.

I soggetti di cui al precedente articolo 3 hanno facolta’ di richiedere che il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche si pronunci sui progetti di opere di loro pertinenza.

Il parere viene reso nei termini di cui al successivo art. 25 e non ha carattere vincolante.

Il decreto di approvazione dei progetti di opere da realizzarsi in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27."

- Il testo del comma 2 dell’art. 94 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

c) la valutazione tecnico-amministrativa e l’attivita’ consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;

d) l’edilizia di culto;

e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalita’ previste dall’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

- Il testo dell’art. 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, è il seguente:

“Art. 14.

1. Per l’espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi concorsi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 possono avvalersi di un’apposita unità specializzata istituita dal Presidente della Giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonchè l’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All’unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest’ultimo caso, il Presidente della Giunta regionale procede d’intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle comunità montane, delle aziende speciali dei comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all’ente od organo interessato notizie e informazioni sull’espletamento della gara d’appalto, e sull’esecuzione del contratto di appalto.

3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell’espletamento della gara d’appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell’ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d’intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori , con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all’esecuzione dell’appalto stesso.

3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

3 quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l’indagine, il collegio degli ispettori può proporre all’amministrazione o all’ente interessato la sospensione della gara d’appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l’autorità giudiziaria nel caso in cui dall’indagine emergano indizi di reato o estremi per l’applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell’indagine, l’amministrazione o l’ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d’autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto, d’appalto. In tal caso, al fine di garantire che l’esecuzione dell’opera pubblica , della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell’unità specializzata di cui al comma 1."

- Il testo del comma 3 dell’art. 1 della l. 59/97, è il seguente:

“3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale all’estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione."

Note all’art. 68.

- Il testo originario della legge 5 novembre 1971, n. 1086, (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica) è pubblicato sulla G.U. del 21 dicembre 1971, n. 321.

Note all’art. 70.

- Il testo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è il seguente:

“b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;”

- Il testo della lett. f) del comma 1 dell’art. 107 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“f) alle funzione operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;"

Note all’art. 71.

- Il testo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della l. 225/92, è il seguente:

“b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;”

Note all’art. 72.

- La l. 142/90 è stata abroga dal d.lgs. 267/00.

Note all’art. 73.

- Il testo del comma 3 dell’ art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente:

“3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quella della Carte della montagna di cui all’articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell’ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell’ambiente: Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1991, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.”

Note all’art. 74.

- Gli artt. 14 e 15 della l. 142/90 sono stati abrogati dal d. lgs. 267/00.

- Il testo originario della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è pubblicato sul B.U. del 10 novembre 1982, n. 45 ed è stato da ultimo modificato dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16.

- Il testo della lett. b) del comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;”

Note all’art. 75.

- Il testo dell’art. 140 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“Art. 140. (Oggetto)

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di “formazione professionale”, ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469."

Note all’art. 76.

- Il testo originario della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63, (Disciplina delle attivita’ di formazione e orientamento professionale) è pubblicato sul suppl. al B.U. del 19 aprile 1995, n. 16.

- Il testo originario della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) è pubblicato sul suppl. al B.U. del 17 dicembre 1998, n. 50.

- Il testo dell’art. 9 della l.r. 63/95, è il seguente:

“Art. 9. (Competenze delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:

a) individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a cio’ finalizzate, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;

c) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali e i piani Provinciali di politica del lavoro di cui all’articolo 6.

2. Le Province riconoscono i corsi di cui all’articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d’esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.

3. Alle Province e’ delegato o subdelegato l’esercizio della funzione prevista dall’articolo 41, comma 3 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", nonche’ il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.”

Note all’art. 77.

- Per il testo della l.r. 63/95 si veda la nota all’art. 76.

- Il testo dell’art. 18 della l.r. 63/95, è il seguente:

“Art. 18. (Direttive annuali)

1. Le direttive annuali determinano le modalita’ attuative del programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione e l’orientamento professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest’ultimo, d’ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite conferenze di servizio ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990.

2. La Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle attivita’ riferite all’anno formativo, di norma, dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo, ed entro il 30 giugno le direttive relative alle attivita’ riferite all’anno solare. Esse contengono:

a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;

b) le modalita’ di raccordo con gli interventi di politica del lavoro di cui all’articolo 6;

c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;

d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;

e) i criteri di priorita’ per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex ante;

f) le modalita’ di determinazione della congruita’ dei costi a preventivo dei progetti;

g) le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;

h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti;

i) i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all’articolo 14. “

- Il testo dell’art. 24 della l.r. 63/95, è il seguente:

“Art. 24. (Prove finali, attestati di qualifica, Commissioni esaminatrici)

1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneita’; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformita’ alla disciplina di cui all’articolo 20, comma 4.

2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composte da:

a) il Presidente designato dall’Assessore Regionale competente;

b) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

d) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.

3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell’attestato di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con i relativi effetti e lo stesso e’ comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L’attestato e’ firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.

4. Le Commissioni esaminatrici per l’attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo sono, all’atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.

5. Per i corsi riconosciuti le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle Province; le Commissioni stesse possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall’Assessore competente. I relativi attestati sono rilasciati dalle Province, su moduli regionali."

- Il testo della lett. b) del comma 1 dell’art. 144 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l’istituzione, la vigilanza, l’indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.”

- Per il testo della l.r. 41/98 si veda la nota all’art. 76.

- Per il testo della l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

- Il testo del comma 3 dell’art. 15 della l.r 63/95, è il seguente:

“3. Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge opera presso i Centri di formazione professionale, e’ assicurata la facolta’ di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle societa’ consortili di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle societa’ consortili citate. Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze della Regione viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed e’ assegnato funzionalmente alle societa’ citate, fatti salvi i diritti alla mobilita’ interna e al trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico riconosciuti alla generalita’ dei dipendenti dell’Ente Regione. Il personale medesimo puo’ altresi’ essere trasferito alle Province, in applicazione dell’articolo 10, comma 3. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle societa’ consortili, continua a rimanere in servizio presso la Regione fino alla data del trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale.”

Note all’art. 78.

- Il testo del comma 2 dell’art. 158 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l’esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.”

- Il testo del comma 2 dell’art. 162 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“2. Il servizio di polizia regionale e locale e’ disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.”

Note all’art. 80.

- Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

“Art. 9. (Competizioni sportive su strada)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con vicoli a trazione animale (11/b). Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente.

4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo per percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato dal un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4 devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno 60 giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

6. L’autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato, nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantonovemilaseicento, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire unmilioneduecentododicimila a lire quattromilioniottocentoquarantottomila, se si tratta di una competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento, se si tratta di competizione sportiva atletica , ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire decentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore ."

Note all’art. 86.

- Il testo originario della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 è pubblicato sul B.U. del 20 luglio 1994, n. 29 ed è stato da ultimo modificato dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3.

- Il testo degli artt. 34 e 35 della l.r. 25/94 è il seguente:

“Art. 34. (Vigilanza)

1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull’utilizzazione delle acque minerali e termali e’ attuata dall’Assessorato regionale competente per materia e dalle Amministrazioni locali competenti per territorio.

Art. 35. (Dati statistici)

1. I concessionari debbono fornire all’Assessorato regionale competente per materia i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto e mettere a disposizione dei funzionari regionali addetti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

2. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere alla pubblica autorita’ la necessaria assistenza.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, articolo 11."

- Il testo dell’art. 37 della l.r. 25/94 è il seguente:

“Art. 37. (Sanzioni)

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il relativo permesso e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 20.000.000.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o del permesso di ricerca e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, oltre all’avvio della pronuncia di decadenza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, oltre alle sanzioni previste, comportano l’obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformita’ alle disposizioni formulate dalla Giunta regionale.

5. Al ricercatore che utilizzi l’acqua minerale o termale rinvenuta e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 20.000.000.

6. In caso di omessa o tardiva installazione o di inattivazione per un periodo superiore a trenta giorni da quello stabilito dall’Amministrazione regionale o di manomissione anche parziale degli strumenti misuratori di cui all’articolo 14 e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 15.000.000.

7. Per l’inosservanza degli adempimenti previsti all’articolo 35 e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

8. In caso di omessa o tardiva comunicazione in ordine ai dati di cui all’articolo 10 e’ comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 .

9. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo I."

Note all’art. 88.

- Per il testo della l.r. 56/77, si veda la nota all’art. 57.

- Il testo originario della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 è pubblicato sul B.U. del 12 aprile 1989, n. 15 ed è stato modificato da ultimo dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 48.

Note all’art. 89.

- Il testo della lett. e) del comma 1 dell’art. 59 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“e) alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.”

Note all’art. 90.

- Il testo originario del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimento per la cooperazione) è pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 1948, n. 17 ed è stato da ultimo modificato dalla l. 7 agosto 1997, n. 266.

- Il testo originario della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) è pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 1992, n. 31 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla l. 22 giugno 2000, n. 193.

Note all’art. 92.

- Il testo degli artt. 9 e 32 della Costituzione, è il seguente:

“Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

- Il testo originario della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 1991, n. 292 S.O. ed è stato da ultimo modificato dalla l. 9 dicembre 1998, n. 426.

Note all’art. 93.

- Il testo dell’art. 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è il seguente:

“Art. 21. (Comitato tecnicoscientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette)

1. La Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti di gestione si avvalgono del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, avente funzioni consultive.

2. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette in particolare esprime pareri in merito:

a) al Piano regionale delle aree protette di cui all’articolo 2;

b) alle proposte di legge, ai disegni di legge ed ai provvedimenti amministrativi relativi all’istituzione di aree protette di cui all’articolo 6;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale, naturalistica e forestale relativi alle aree protette;

d) alle proposte ed ai disegni di legge contenenti norme che siano riferite ad aree protette istituite o inserite nel Piano regionale delle aree protette.

3. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette e’ nominato dal Consiglio RegionaleErrore. Il segnalibro non è definito.su proposta delle Facolta’ di seguito riportate, proposte che possono indicare anche esperti non docenti universitari. Il Comitato e’ cosi’ composto:

2 veterinari proposti dalla Facolta’ di Medicina Veterinaria dell’Universita’ di Torino;

2 zoologi, n. 2 botanici e n. 2 geologi proposti dalla Facolta’ di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Universita’ di Torino;

2 forestali e n. 2 agronomi proposti dalla Facolta’ di Scienze Agrarie e Forestali dell’Universita’ di Torino;

2 architetti proposti dalla Facolta’ di Architettura del Politecnico di Torino;

1 storico, n. 1 geografo e n. 1 archeologo proposti dalla Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Universita’ di Torino;

5 esperti nelle materie e nelle specializzazioni sopra richiamate scelti direttamente dal Consiglio Regionale, di cui due espressi dalla minoranza.

4. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

5. Funge da Segretario del Comitato un funzionario del Settore Parchi naturali della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, su richiesta dell’Assessore regionale ai Parchi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

7. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono valide con la partecipazione di almeno la meta’ piu’ uno dei membri in carica: in seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno 7 membri.

8. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Esso svolge la sua attivita’ finche’ non siano insediati i nuovi componenti.

9. Il Comitato tecnico-scientifico in carica all’entrata in vigore della presente legge continua a svolgere la sua attivita’ in base alle previsioni di cui al presente articolo fino all’insediamento del nuovo Comitato.

10. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennita’ di rimborso spese previsti dalle vigenti leggi regionali in materia."

- Il testo dell’art. 38 della l.r. 12/90, è il seguente:

“Art. 38. (Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette)

1. Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio naturale tutelato e di un corretto utilizzo della conoscenza medesima a fini didattici e della diffusione della cultura e dell’informazione naturalistica, la Regione promuove la costituzione di un Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette.

2. Il Centro di documentazione e ricerca e’ finalizzato:

a) alla promozione, al coordinamento ed all’indirizzo scientifico della ricerca condotta nell’ambito delle aree protette;

b) alla formazione e gestione di una Banca dati naturalistico-ambientale della Regione Piemonte;

c) alla predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

d) alla promozione di mostre, a tema naturalistico e ambientale, di carattere permanente e/o temporaneo;

e) alla promozione di forme di utilizzo didattico e culturale delle aree protette."

- Il testo dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è il seguente:

“Art. 32. (Opere costruite su aree sottoposte ai vincolo)

Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazione riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole.

Il rilascio della concessione della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione.

Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino.

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quanto comma dell’articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo II;

c) in contrasto con le norme del D.M: 1° aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscono minaccia alla sicurezza del traffico.

Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.

Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall’ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato.

Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all’art. 21 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

- Per il testo del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Il testo dell’art. 2 della l.r. 12/90, è il seguente:

“Art. 2. (Piano regionale delle aree protette)

1. La Giunta Regionale predispone un Piano regionale delle aree protette, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 5, per il conseguimento delle finalita’ indicate nell’articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del Piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei Piani territoriali.

2. Il Piano regionale delle aree protette e’ redatto in armonia con le indicazioni della Comunita’ Economica Europea, con l’obiettivo di sottoporre a tutela una adeguata superficie del territorio regionale in relazione alle condizioni ambientali e naturali dello stesso.

3. Il Piano e’ predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunita’ Montane nonche’ dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle altre categorie economiche e produttive interessate, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.

4. Il Piano deve contenere l’individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione proposta per ogni singola zona.

5. Il Piano e’ approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione, previa consultazione dei soggetti indicati al comma 3, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Piano puo’ essere oggetto di integrazione, revisione e reimpostazione in base alle indicazioni pervenute dai soggetti di cui al comma 3 e con l’osservanza della procedura di cui al presente articolo, tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni richiamati ai commi 1 e 2."

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, è il seguente:

“Art. 1. (Piano regionale delle aree protette)

1. Il Piano regionale delle aree protette e’ predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

2. Le indicazioni delle Province, della Citta’ Metropolitana, delle Comunita’ Montane e dei Comuni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono acquisite attraverso conferenze finalizzate, altresi’, alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull’analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione.

3. Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso.

4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Citta’ Metropolitana.

5. In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell’articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree incluse nel Piano regionale di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e le relative sanzioni previste dall’articolo 4 della legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394."

- Il testo dell’art. 6 della l.r. 12/90, è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita’ ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi: a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest’ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e’ disciplinato all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica."

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47, è il seguente:

“Art. 3. (Individuazione e istituzione)

1. I biotopi di cui all’articolo 2 sono inclusi nel Piano regionale delle aree protette, previsto dall’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle aree protette della Regione Piemonte.

2. Il Piano regionale delle aree protette e’ integrato con l’Elenco dei biotopi; per ogni biotopo, individuato nell’Elenco, e’ predisposta una cartografia in scala adeguata all’individuazione dei confini ed e’ redatta una scheda in cui sono indicate le caratteristiche naturalistico-ambientali, i caratteri di vulnerabilita’, i rischi di alterazione, le motivazioni e gli obiettivi della tutela. L’inserimento nell’Elenco costituisce istituzione del biotopo."

Note all’art. 94.

- Il testo dell’art. 151 del d. lgs. 490/99, è il seguente:

“Articolo 151 (Alterazione dello stato dei luoghi (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli ne’ introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e’ oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo’ in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e’ data facolta’ agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, e’ presentata alla competente soprintendenza e ne e’ data comunicazione alla Regione."

- Il testo del comma 7 dell’art. 16 della l.r. 20/89, è il seguente:

“7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo e’ fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale: a tal fine il Sindaco e’ tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l’oggetto di violazione.”

Note all’art. 96.

- Il testo originario della legge 17 maggio 1983, n. 217 è pubblicato sulla G.U. del 25 maggio 1983, n. 141 ed è stato da ultimo modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

- Il testo della lettera g) del comma 1 dell’art. 104 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;”

Note all’art. 97.

- Il testo originario del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 è pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 1931, n. 56 ed è stato da ultimo modificato dalla l. 28 marzo 1968, n. 376.

- Il testo originario della legge 15 gennaio 1992, n. 21 pubblicato sulla G.U. del 23 gennaio 1992, n. 18.

Note all’art. 98.

- Per il testo della l. 217/83 si veda la nota all’art. 96.

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 26 è il seguente:

“Art. 2. (Determinazione delle tasse dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali)

1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi, soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse ed i canoni nelle misure e con le modalita’ stabilite nel presente articolo.

2. Occupazione di zona portuale per ormeggio di unita’ da diporto:

a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a lire 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 11, lettere b), c) e d) che corrispondono una tassa fissa di lire 70 mila annue;

b) canone: lire 15.000 annue per metro quadrato.

3. Occupazione di zona portuale attraverso pontili fissi:

a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato;

b) canone:

1) per superfici fino a 4 metri quadrati: lire 384.000 per pontile;

2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di lire 384.000, lire 87.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.

4. Occupazione di zona portuale attraverso zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato;

b) canone:

1) per superfici fino a 4 metri quadrati: lire 330.000 caduno;

2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di lire 330.000, lire 76.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.

5. Posa boe di ormeggio, in zona portuale:

a) tassa: lire 50.000 annue per boa;

b) canone:

1) fino a n. 2 boe: lire 233.000 per boa;

2) oltre n. 2 boe: oltre al canone annuo di lire 233.000 per boa, lire 92.000 per boa.

6. Posa boe di segnalazione, in zona portuale, indipendentemente dal numero di boe posizionate:

a) tassa: lire 50.000 annue;

b) canone: lire 233.000 annue.

7. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed impianti in genere in zona portuale:

a) tassa: lire 1.000 annue per metro;

b) canone: lire 5.000 annue per metro.

8. I corrispettivi di cui al comma 2 sono determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell’unita’ da diporto. Il modulo dell’unita’ da diporto espresso in metri quadrati, si ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell’unita’ considerata.

9. La Giunta regionale adegua annualmente, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire superiori, l’importo delle tasse e dei canoni e fissa la tariffa oraria degli ormeggi temporanei di cui all’articolo 3, comma 3.

10. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell’atto di concessione e’ fissato in un importo pari all’ammontare del canone annuo.

11. Al fine di salvaguardare le attivita’ pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

a) per unita’ da diporto a vela, a remi o a motore elettrico: riduzione del 30 per cento;

b) pescatori professionisti la cui attivita’ quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

c) sodalizi o associazioni che esercitano attivita’ sociali nautiche senza fini di lucro e la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del 50 per cento;

d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del 50 per cento;

e) concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio: riduzione del 60 per cento;

f) Enti pubblici territoriali, concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell’Ordine: riduzione dell’80 per cento.

12. Le riduzioni di cui al comma 11 non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di piu’ fattori di riduzione, si applica la riduzione piu’ favorevole.

- Per il testo del r.d. 148/31 si veda la nota all’art. 97.

- Il testo del comma 4 dell’art. 4 della l. 21/92 è il seguente:

“Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.”

Note all’art. 99.

- Il testo dell’art. 6 della l. 21/92 è il seguente:

“Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. E’ requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’articolo80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111 e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.

5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente:

6. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l’esercizio dei servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Note all’art. 101.

- Il testo originario del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 è pubblicato sulla G.U.del 9 dicembre 1999, n. 288.

Note all’art. 102.

- Il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

“Art. 14. (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)

1. Gli enti proprietari della strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di ci al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonchè alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2 bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purchè realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

- Il testo originario della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 è pubblicato sul B.U del 27 novembre 1996, n. 48.

Note all’art. 103.

- Il testo degli artt. 14 e 15 della l.r. 34/98 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l’esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

“Art. 15. (Revoca)

1. Nel caso di persistente inadempienza o violazione di leggi o di non adeguamento alle direttive ed indirizzi della Regione da parte degli Enti locali, la delega o subdelega può essere revocata con legge regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali."

Note all’art. 104.

- Il testo del comma 2 dell’art. 99 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 puo’ essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all’Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.”

Note all’art. 106.

- Il testo dell’art. 113 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 113. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonche’ al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Attengono alla sanita’ veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche’ la salubrita’ dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell’articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l’igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche’ gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici. “

Note all’art. 107.

- Per il testo del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è il seguente:

“Art. 5 (Modificazioni all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Patrimonio e contabilita’)

“1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e’ costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtu’ di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche’ da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attivita’ o a seguito di atti di liberalita’.

2. Le unita’ sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilita’ del patrimonio secondo il regime della proprieta’ privata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 830, secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita’ sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e’ esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

4. Gli atti di donazione a favore delle unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita’ rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

5. Qualora non vi abbiano gia’ provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;

b) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche’ del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo;

c) la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalita’ di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d) d) la tenuta di una contabilita’ analitica per centri di costo e responsabilita’ che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l’obbligo delle unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita’;

f) f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche’ omogeneita’ ai valori inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e’ predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita’, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Le unita’ sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1’gennaio 1995 e la contabilita’ finanziaria e’ soppressa.".

- Il testo originario del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è pubblicato sulla G.U. del 16 luglio 1999, n. 165, S.O n. 132.

- Il testo dell’art. 8 quater del d.lgs. 229/99 è il seguente:

“Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale)

1. L’accreditamento istituzionale e’ rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita’ rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attivita’ svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita’ rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche’ gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui all’articolo 9. La regione provvede al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonche’ a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all’articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualita’ di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l’accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita’ delle strutture accreditate, cosi’ come definiti dall’articolo 8-quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, sentiti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanita’, e, limitatamente all’accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l’esercizio delle attivita’ sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche’ la verifica periodica di tali attivita’;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalita’ della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita’ di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure ed i termini per l’accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita’ di un riesame dell’istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonche’ la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L’atto di indirizzo e coordinamento e’ emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

5. a) garantire l’eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell’accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita’ previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita’, qualita’ e funzionalita’ in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessita’ assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualita’, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l’accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita’ delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell’articolo 8-octies;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell’attivita’ svolta e alla formulazione di proposte rispetto all’accessibilita’ dei servizi offerti, nonche’ l’adozione e l’utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini. inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

i) disciplinare l’esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all’assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l’accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessita’ organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all’attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all’attivita’ svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l’adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l’adeguamento organizzativo delle strutture gia’ autorizzate;

o) indicare i requisiti per l’accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell’ambito del programma di formazione continua di cui all’articolo 16-ter;

p) individuare l’organizzazione dipartimentale minima e le unita’ operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessita’ dell’organizzazione interna;

q) prevedere l’estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita’ e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformita’ ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l’accreditamento, nonche’ il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l’accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia’ operanti.

7. Nel caso di richiesta di’ accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attivita’ in strutture preesistenti, l’accreditamento puo’ essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita’ svolto e della qualita’ dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacita’ produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita’ sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita’ comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell’articolo 13, si procede, con le modalita’ di cui all’articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell’accreditamento della capacita’ produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative."

- Il testo del comma 3 dell’art. 115 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita’ di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell’articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall’autorita’ competente, nonche’ quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita’, devono restare di competenza degli organi centrali.”

Note all’art. 108.

- Il testo del comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è il seguente:

“2 bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento dell’organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l’àmbito territoriale dell’Azienda unità sanitaria locale concida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’àmbito territoriale dell’unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.”

- Il testo dei commi 6 e 7 dell’art. 3 bis del d.lgs. 502/92 è il seguente:

“6. Trascorsi 18 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’art. 2, comma 2 bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui 2, comma 2 bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità ed urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2 bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2 bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda."

- Il testo dell’art. 6 della l.r. 34/98 è il seguente:

“Art. 6. (Conferenza Permanente RegioneAutonomie Locali)

1. E’ istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Comunità montane, Province ed altri Enti locali.

2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sui disegni di legge, sugli atti amministrativi a carattere generale relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, nonché in merito a quelli che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative;

c) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta a cura della segreteria di cui al comma 3, entro 5 giorni dalla loro formulazione.

5. I pareri sugli atti legislativi e deliberativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso."

Note all’art. 109.

- Il testo originario del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è stato pubblicato sulla G.U. del 1 marzo 1927, n. 49, ed è stato da ultimo modificato dal d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854.

- Il testo dell’art. 32 del r.d. 147/27 è il seguente:

“Art. 32. (Commissione esaminatrice)

Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall’art. 26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:

a) il vice-prefetto o un consigliere di prefettura, che la presiede, in rappresentanza del prefetto;

b) il medico provinciale;

c) il questore o il vice-questore;

d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igenica;

e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco.

Un funzionario dell’ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario."

- Il testo originario del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 1934, n. 186, S.O. ed è stato da ultimo modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.

- Il testo del comma 2 dell’art. 130 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.”

- Il testo originario della legge 25 febbraio 1992, n. 210 è pubblicato sulla G.U. del 6 marzo 1992, n. 55 ed è stato da ultimo modificato dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 548.

- Il testo dell’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 è il seguente:

“Art. 3. (Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori)

1. A decorrere dall’anno 1999, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, è autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 4, della citata legge n. 548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato in misura pari a lire 8.500.000.000 annue a decorrere dall’anno 1999."

Note all’art. 110.

- Il testo della lettera e) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1992, n. 30 è il seguente:

“e) l’omologazione dei regolamenti comunali in materia di igiene e sanita’;”

Note all’art. 111.

- Il testo dell’art. 117 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 117. (Interventi d’urgenza)

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita’ locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di piu’ ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu’ comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1."

Note all’art. 112.

- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 175 è pubblicato sulla G.U. del 29 febbraio 1992, n. 50 ed è stato da ultimo modificato dalla l. 26. Febbraio 1999, n. 42.

Note all’art. 113.

- Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 è pubblicato sulla G.U. del 13 novembre 2000, n. 265 S.O. n. 186.

Note all’art. 114.

- Il testo del comma 8 dell’art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è il seguente:

“8. Le regioni possono prevedere che la potesta’ concessiva dei trattamenti di invalidita’ civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, puo’ essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti all’eventuale estensione della potesta’ concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonche’ la destinazione all’INPS, per il periodo dell’esercizio della potesta’ concessiva da parte dell’Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.”

- Il testo del comma 2 dell’art. 130 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.”

- Il testo del comma 2 dell’art. 6 della l. 328/00 è il seguente:

“2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi."

- Il testo dell’art. 19 della l. 328/00 è il seguente:

“Art. 19. (Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21;

d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano."

- Il testo della lettera c) del comma 1 dell’art. 9 della l. 328/00 è il seguente:

“ c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni; ”

- Il testo originario della legge 17 luglio 1890, n. 6972 è pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1890, n. 171 ed è stato da ultimo modificato dal d.p.r. 19 agosto 1954, n. 968.

Note all’art. 115.

- Il testo degli att. 12, 23 e 25 del codice civile è il seguente:

“Art. 12 (Persone giuridiche private)

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repbblica.

Per determinate categorie di enti che esercitato la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai Prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

Art. 23 (Annullamento e sospensione delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli ammistratori.

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa.

Art. 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni)

L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori."

- Il testo degli artt. 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 è il seguente:

“Art. 16 (Finanziamenti a tasso agevolato)

1. La Regione puo’ concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.

2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l’attivita’ di impresa.

3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unita’ lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 21."

“Art. 17 (Costituzione di un fondo di rotazione)

1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l’obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione."Errore. Il segnalibro non è definito.

- Il testo originario della legge 28 agosto 1997, n. 285 è stato pubblicato sulla G.U. del 5 settembre 1997, n. 207.

Note all’art. 116.

- Il testo del comma 5 dell’art. 8 della l. 328/00 è il seguente:

“5. La legge regionale di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni stesse.”

- Il testo dell’art. 13 della l. 328/00 è il seguente:

“Art. 13. (Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento."

- Il testo della lettera c) del comma 1 dell’art. 9 della l. 328/00 è il seguente:

“c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;”.

Note all’art. 117.

- Il testo della legge 4 marzo 1987, n. 88 è pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 1987, n. 64.

Note all’art. 118.

- Il testo della lettera d) del comma 1 dell’art. 22 della l.r. 18/94 è il seguente:

“d) il direttore o un suo delegato dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;”

- Il testo della lettera b) del comma 1 dell’art. 33 della l.r. 62/95 è il seguente:

“b) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l’autorizzazione preventiva all’istituzione, all’ampliamento, alla modifica della pianta organica delle IPAB, provvedendo anche all’eventuale soppressione o alla trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche;”

Note all’art. 120.

- Il testo dell’art. 138 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 138. (Deleghe alle regioni)

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita’ di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attivita’ di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonche’ alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia."

Note all’art. 121.

- Il testo dell’art. 139 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

b) c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

d) le iniziative e le attivita’ di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita’ montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunita’ di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita’ in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze e’ conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e’ conferita ai comuni."

Note all’art. 122.

- Il testo degli artt. 42 e 45 del d.p.r. 616/77 è il seguente:

“Art. 42. (Assistenza scolastica)

Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonchè, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le suddette funzioni concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari."

“Art. 45. (attribuzioni ai comuni)

Le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi e i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati."

- Per il testo dell’art. 139 del d.lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 121.

Note all’art. 123.

- Il testo originario del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 è pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 1998, n. 39.

Note all’art. 124.

- Per il testo del d.lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 32.

- Il testo degli artt. 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/98 è il seguente:

“Art. 149. (Funzioni riservate allo Stato)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e’ contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all’attivita’ di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l’integrita’ e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull’esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d’urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu’ occorrenti alle necessita’ ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita’ in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonche’ le competenze in materia di consultabilita’ dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all’articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresi’ allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attivita’ dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonche’ la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l’aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l’autonomia delle universita’;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita’ di catalogazione, anche al fine di garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell’attivita’ tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonche’ ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato puo’ rinunciare all’acquisto ai sensi dell’articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facolta’.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312."

“Art. 150. (La gestione)

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell’articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa e’ trasferita, secondo il principio di sussidiarieta’, alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione e’ presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all’ articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l’autonomo esercizio delle attivita’ concernenti:

a) l’organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d’uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l’integrita’ dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalita’ di valorizzazione di cui all’articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonche’ all’individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell’esercizio delle attivita’ trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l’ente locale cui e’ trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attivita’ da trasferire.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione e’ stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell’individuazione di eventuali modifiche dell’elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica puo’ essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione."

“Art. 152. (La valorizzazione)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l’istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita’ concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita’ e valore;

b) il miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita’ ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l’organizzazione di attivita’ didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l’organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l’organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo."

“Art. 153. (La promozione)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attivita’ culturali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l’istituzione di organismi analoghi a quello di cui all’articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attivita’ concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attivita’ culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l’organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita’ culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l’equilibrato sviluppo delle attivita’ culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l’organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attivita’ culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all’impiego di tecnologie in evoluzione."

- Il testo degli artt. 60, 61 e 91 del d. lgs. 490/99 è il seguente:

“Articolo 60 (Condizioni della prelazione)

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)

1. Il diritto di prelazione e’ esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e’ notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprieta’ passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione e’ inefficace ed all’alienante e’ vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta’ di recedere dal contratto."

“Articolo 61 (Esercizio della prelazione)

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da’ immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da’ notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita’ a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e il prezzo.

2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente."

“Articolo 91 (Espropriazione di beni culturali)

(Legge I giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)

1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita’, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.

2. L’espropriazione puo’ essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro."

- Il testo originario della legge regionale 3 settembre 1984 n. 49 è pubblicato sul B.U. del 12 settembre 1984, n. 37.

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 è il seguente:

“Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l. r. 26/1990, e’ aggiunto il seguente:

“1 .bis) La Regione promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser”.

- Per il testo della l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

Note all’art. 125.

- Il testo originario del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 è pubblicato sulla G.U. del 19 gennaio 1972, n. 15, S.O.

- Per il testo del d. lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 1.

- Il testo dell’art. 11 del d.lgs. 490/99 è il seguente:

“Articolo 11 (Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali)

1. Restano ferme:

a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

- Il testo dell’art. 6 del d.lgs. 490/99 è il seguente:

“Articolo 6 (Dichiarazione)

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresi’ l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico del beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10.

4. La Regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprieta’ privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3."

- Il testo della lettera c) del comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 490/99 è il seguente:

“c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche’ i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita’ e pregio;”

- Il testo della lett. e) dell’art. 9 del d.p.r. 3/72, è il seguente:

“e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;”

- Il testo dell’art. 39 del d. lgs. 490/99, è il seguente:

“ Articolo 39 (Provvedimenti in materia di beni librari)

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)

1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera e) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3."

- Per il testo del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 32.

Note all’art. 126.

- Per il testo del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 32.

- Per il testo degli artt. 149, 150, 152 e 153 del d. lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 124.

- Per il testo degli art. 60, 61 e 91 del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 124.

- Il testo dell’art. 1 della l.r. 37/97, è il seguente:

“Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l. r. 26/1990, e’ aggiunto il seguente:

“1 .bis) La Regione promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser”."

Note all’art. 127.

- Per il testo del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 32.

- Per il testo degli artt. 149, 150, 152 e 153 del d. lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 124.

- Per il testo degli art. 60, 61 e 91 del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 124.

- Per il testo dell’art. 1 della l.r. 37/97 si veda la nota all’art. 126.

Note all’art. 128.

- Per il testo del d. lgs. 490/99 si veda la nota all’art. 32.

- Per il testo degli artt. 149, 150, 152 e 153 del d. lgs. 112/98 si veda la nota all’art. 124.

Note all’art. 129.

- Il testo degli artt. 112, 113 e 114 del d. lgs. 267/00, è il seguente:

“Articolo 112 (Servizi pubblici locali)

1. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita’ rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita’ locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita’ dei servizi pubblici locali e carte dei servizi."

“Articolo 113 (Forme di gestione)

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita’ sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu’ servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu’ soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di societa’ per azioni senza il vincolo della proprieta’ pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116."

“Articolo 114 (Aziende speciali ed istituzioni)

1. L’azienda speciale e’ ente strumentale dell’ente locale dotato di personalita’ giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L’istituzione e’ organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita’ gestionale. Le modalita’ di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.

4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attivita’ a criteri di efficacia, efficienza ed economicita’ ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.

6. L’ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalita’ e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonche’ forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio."

Note all’art. 130.

- Il testo originario del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 1997, n. 202.

- Il testo degli artt. 154 e 155 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“Art. 154. (Commissione per i beni e le attivita’ culturali)

1. E’ istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita’ culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l’universita’ e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall’associazione regionale dei comuni; uno dall’associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione e’ scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati."

“Art. 155. (Funzioni della commissione)

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita’, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull’attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali."

Note all’art. 134.

- Il testo del comma 1 dell’art. 132 del d. lgs. 112/98, è il seguente:

“1. Le regioni adottano, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita’ criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente decreto legislativo."

Note all’art. 136.

- Il testo degli artt. 12 e 13 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 è il seguente:

“Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione d’esame di cui all’articolo 99, comma 5, lettera b), della l.r. 44/2000, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, previsti in lire 3 milioni, si fa fronte con la disponibilità del capitolo 10590 dell’esercizio finanziario 2001.

2. All’individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l’effettivo esercizio delle funzioni conferite, si provvede con le modalità di cui all’articolo 16, comma 4 della l.r. 34/1998."

“Art. 13. (Personale)

1. Alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è aggiunto, per le rispettive categorie, un numero di posti pari al numero delle unità di personale che transitano alla Regione direttamente o attraverso i finanziamenti sostitutivi.

2. L’esatta quantificazione è definita con provvedimento della Giunta regionale a seguito della emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri."

Note all’art. 137.

- L’art. 11 della l. 142/90 e l’art. 6 della l. 265/99 sono stati abrogati dal d.lgs. 267/00.

- Per il testo della l.r. 34/98 si veda la nota all’art. 2.

Note all’art. 138.

- Il testo originario del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è stato pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 1998, n. 99.