Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

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Codice 26.2
D.D. 28 dicembre 2000, n. 707

Rilascio del Benestare per l’apertura al pubblico esercizio, per la nomina del Responsabile di Esercizio ed approvazione del Regolamento di Esercizio, dell’impianto funiviario, sciovia a fune alta, “Baby Pragelato” (1526-1572) in comune di Pragelato (TO), in concessione alla società “Prages”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A) Di rilasciare parere favorevole, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 74/90, all’apertura all’esercizio pubblico dell’impianto funiviario, sciovia a fune alta, denominato “Baby Pragelato” da m. (1526) a m. (1572) s.l.m. fino alla scadenza temporale di cui al D.M. 02/01/85, nº 23.

L’impianto, costruito nel comune di Pragelato, è in concessione alla società “Prages” S.p.A., con sede in Via Wembach-Hahn, s. n., Pragelato (TO);

B) di approvare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 74/90, il Regolamento di Esercizio dell’impianto funiviario in oggetto, depositato presso il Settore Viabilità ed Impianti Fissi di questa Regione con prot. n. 9470/26.2 del 20/11/2000, subordinatamente alle modifiche e rettifiche apportate nelle pagine in premessa citate;

C) di rilasciare l’assenso, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 74/90, per la nomina del Sig. Richiardoni Mauro a Responsabile di Esercizio dell’impianto scioviario in oggetto.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino