Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

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Codice 24
D.D. 10 gennaio 2001, n. 2

Comune di Rivoli (TO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili denominati P1 e P2 dell’acquedotto comunale ubicati in località Orsiera. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia dei pozzi idropotabili denominati P1 e P2 dell’acquedotto comunale di Rivoli, distinta in zone di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta (zona di rispetto primaria B) ed allargata (zona di rispetto secondaria C), è ridefinita come risulta nella planimetria, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 19 l/s per il pozzo P1 e 12.5 l/s per il pozzo P2.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Rivoli dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie in genere, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il d.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Rivoli, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Rivoli, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, con particolare riguardo all’allontanamento delle acque di ruscellamento e, per quanto possibile, alla recinzione in modo da impedirne l’accesso alle persone non autorizzate;

- rilocalizzare i tratti di fognatura ricadenti all’interno delle zone di tutela assoluta al di fuori di tale zona; comunque, nel caso in cui tale intervento non risultasse realizzabile, provvedere alla realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza e monitoraggio;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- verificare lo stato di consistenza della rete fognaria esistente all’interno dell’area di salvaguardia per accertarne le condizioni di tenuta;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi e delle acque che defluiscono all’interno del canale consortile (Canale di Rivoli), che attraversa l’area di salvaguardia dei pozzi in oggetto;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Rivoli è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio