Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

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Codice 22.4
D.D. 22 gennaio 2001, n. 36

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Schede dal n. 481/1 al n. 481/7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività degli Enti o Imprese di cui all’allegato A;

- di vincolare l’autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell’allegato B (schede dal n. 481/1 al n. 481/7);

- di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell’allegato B (schede dal n. 481/1 al n. 481/7);

- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell’Ente o Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell’allegato B (schede dal n. 481/1 al n. 481/7);

- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;

- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Gli Enti o Imprese di cui all’Allegato A dovranno presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intendano effettuare:

a) la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell’impianto in altra località.

Gli Enti o Imprese di cui all’allegato A dovranno richiedere volturazione, della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

Gli Enti o Imprese di cui all’allegato A dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Gli Enti o Imprese di cui all’allegato A, autorizzati con la presente determinazione a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- nel caso in cui il trasferimento, autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella stessa.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio;

Gli allegati A e B (schede dal n. 481/1 al n. 481/7) sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, che avviene mediante ritiro di copia del presente provvedimento presso gli uffici del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi