Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

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Codice 29.1
D.D. 22 dicembre 2000, n. 466

Autorizzazione all’ASL n. 20 di Alessandria, per cancellazione dal patrimonio indisponibile e conseguente iscrizione in quello disponibile ed autorizzazione per la successiva alienazione dal patrimonio disponibile della stessa, in immobili siti in Alessandria. Deliberazione del D.G. dell’Azienda, N. 1003 del 12.09.2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 8/95, l’Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria, alla cancellazione dal patrimonio indisponibile con conseguente iscrizione in quello disponibile degli immobili siti in Alessandria, via Savonarola nn. 39/45, facente parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. stessa, a catasto censiti:

Comune di Alessandria: N.C.E.U. - Foglio 268, mappale n. 4024, subb. 5-6-12;

come risulta dalla pag. 3 (tre) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 237 del 26/07/2000;

2) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria, all’alienazione degli immobili siti in Alessandria, via Savonarola nn. 39/45, facente parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. stessa, a catasto censiti:

Comune di Alessandria: N.C.E.U. - Foglio 268, mappale n. 4024, subb. 5-6-12;

come risulta dalla pag. 3 (tre) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 237 del 26/07/2000;

3) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 20, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria da parte delle Autorità competenti;

4) di dare atto che il ricavato dall’alienazione degli immobili di cui trattasi, determinato in lire 610.000.000 (seicentodiecimilioni), sarà utilizzato per l’acquisto di un immobile da destinare a sede per il Sub-Distretto Sanitario del quartiere “Cristo” di Alessandria, in conformità alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria, n. 1003 del 12/09/2000;

5) di prendere atto che l’alienazione dell’immobile di cui trattasi, con relativo investimento del ricavato, è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, come d’altronde espressamente dichiarato nella nota in data 3/11/2000 prot. 14128/D028/28.4 e successiva nota di rettifica in data 23/11/2000 prot. 15038/D028/28.4, inviate dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, alla Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario rispettivamente in data 7/11/2000 prot. n. 19956/29.1 ed in data 28/11/2000 prot. 20851/29.1;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 20, dovrà provvedere all’alienazione dei beni oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 15 della Legge Regionale 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

7) di dare atto che i beni immobili di cui sopra, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. n. 20 di Alessandria.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi